Regolamento (CEE) n. 2940/81 del Consiglio, del 14 ottobre 1981, che istituisce un dazio antidumping definitivo sul p-xylene (paraxylene) originario di Portorico, degli Stati Uniti d' America e delle Isole Vergini degli Stati Uniti
Gazzetta ufficiale n. L 296 del 15/10/1981 pag. 0001 - 0003
edizione speciale spagnola: capitolo 11 tomo 28 pag. 0066
edizione speciale portoghese: capitolo 11 tomo 28 pag. 0069
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2940/81 DEL CONSIGLIO del 14 ottobre 1981 che istituisce un dazio antidumping definitivo sul p-xylene ( paraxylene ) originario di Portorico , degli Stati Uniti d ' America e delle Isole Vergini degli Stati Uniti IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , visto il regolamento ( CEE ) n . 3017/79 del Consiglio , del 20 dicembre 1979 , relativo alla difesa contro le importazioni che sono oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea ( 1 ) , in particolare l ' articolo 12 , vista la proposta della Commissione , previa consultazione del comitato consultivo previsto dal regolamento ( CEE ) n . 3017/79 , considerando che con il regolamento ( CEE ) n . 1591/81 ( 2 ) la Commissione ha istituito un dazio provvisorio antidumping del 14,7 % sulle importazioni di p-xylene originarie di Portorico , degli Stati Uniti d ' America e delle Isole Vergini degli Stati Uniti , ad eccezione del p-xylene esportato dalle seguenti società : - Amoco Chemicals Corporation , Arco Chemical Company , Phillips Paraxylene Inc . e International Petroleum Sales Inc . , Panama , membri del Phillips Petroleum Group , che si sono impegnate volontariamente ad aumentare i propri prezzi a livelli tali da eliminare i margini di dumping riscontrati ; - Shell Chemical Company , per la quale il dazio è del 2,37 % ; - Sun Petroleum Products Company , per la quale il dazio è del 6,14 % ; considerando che , durante l ' esame supplementare dei fatti dopo l ' istituzione del dazio provvisorio , le parti interessate hanno avuto la possibilità di rendere noto il proprio punto di vista per iscritto e di essere intese dalla Commissione , di esaminare le informazioni non riservate pertinenti alla difesa dei loro interessi e di venire a conoscenza delle considerazioni e dei fatti essenziali in base ai quali si intendeva prendere una decisione definitiva ; che alcuni esportatori e importatori interessati si sono avvalsi di tale possibilità , rendendo noto il proprio punto di vista per iscritto e oralmente ; che la Phillips Petroleum Group , la Arco Chemical Company , la Shell Chemical Company , la Sun Petroleum Products Company e la Amoco Chemicals Corporation non hanno contestato le risultanze della Commissione ; considerando che la Tenneco Oil Company , Houston , Texas , ha informato la Commissione di aver scritto nel febbraio 1981 , in risposta alla notifica dell ' avvio della procedura antidumping relativa al p-xylene , e di aver proposto di collaborare pienamente nella successiva indagine ; considerando che la lettera non è giunta alla Commissione ; che anche la Sunoco Overseas Inc . e la Sun International Inc . hanno scritto alla Commissione offrendo di cooperare agli accertamenti relativi alle loro esportazioni ; che indagini in loco presso le sedi della Tenneco Oil Company , della Sunoco Overseas Inc . e della Sun International Inc . hanno dimostrato che , in effetti , nel 1980 queste società non hanno effettuato esportazioni di p-xylene e che , pertanto , in base all ' esperienza precedente , non era possibile stabilire se queste , ultime non avrebbero praticato il dumping qualora avessero iniziato a esportare ; che , pertanto , le Tenneco Oil Company , la Sunoco Overseas Inc . e la Sun International Inc . hanno proposto impegni sui prezzi tali da riflettere i valori normali accertati durante , il periodo dell ' indagine , in modo da poter essere escluse dall ' applicazione del dazio ; considerando che la Commissione non ha ricevuto dati supplementari relativi al dumping , tali di giustificare la revisione del margine medio ponderato di dumping accertato in via provvisoria ; che tali margini sono stati quindi considerati come stabiliti definitivamente ; considerando che , a proposito del pregiudizio provocato all ' industria comunitaria dalle importazioni oggetto di dumping , dalle prove a disposizione della Commissione risultava che le importazioni totali di p-xylene nella Comunità provenienti dalle fonti in questione sono aumentate da circa 129 000 tonnellate a circa 157 000 tonnellate tra il 1978 e il 1980 ; considerando che è stato dimostrato che circa l ' 80 % di queste importazioni è stato effettuato a prezzi di dumping ; considerando che nel 1980 l ' aliquota di mercato di tali importazioni oggetto di dumping nella Comunità era pari a circa il 16 % ; considerando che , poichù la maggior parte degli importatori interessati non era disposta a fornire informazioni alla Commissione , quest ' ultima non è stata in grado di verificare i prezzi di rivendita del p-xylene importato a prezzi di dumping ; considerando che , tuttavia , i prezzi di rivendita dell ' industria comunitaria sono costantemente diminuiti nel 1980 e , come stato provato , i clienti hanno annullato i propri contratti con le industrie comunitarie per acquistare i prodotti venduti sotto costo o provenienti dai paesi in questione , contribuendo a far diminuire ulteriormente i prezzi dei produttori comunitari ; che tutta l ' industria comunitaria ha subito gravi perdite nel 1980 ; considerando che , tra il 1978 e il 1980 , la produzione di p-xylene nella Comunità è scesa da 626 000 tonnellate a 423 000 tonnellate , e il tasso di sfruttamento del potenziale dal 54,4 % al 36,7 % ; che la società BP California , Londra , è stata costretta a cessare la sua produzione di p-xylene nel suo impianto in Scozia ; considerando che la Commissione ha esaminato il pregiudizio provocato da altri fattori che , singolarmente o associati , potrebbero influire sull ' industria comunitaria ; che , come è stato accertato , il livello della domanda e del consumo nella Comunità è rimasto relativamente stabile ; che le importazioni provenienti da paesi diversi da quelli indicati nel ricorso introdotto dal Consiglio europeo delle federazioni delle industrie chimiche ( CEFIC ) sono state relativamente costanti e di volume notevolmente inferiore a quelle provenienti da Portorico , dagli Stati Uniti d ' America e dalle Isole Vergini ; che la Commissione , dopo l ' adozione del regolamento ( CEE ) n . 1591/81 , non ha ricevuto informazioni tali da indurla a rivedere le conclusioni raggiunte in detto regolamento a questo proposito ; che la Commissione ha pertanto definitivamente concluso che le importazioni oggetto di dumping hanno provocato un grave pregiudizio all ' industria comunitaria interessata ; considerando che , di conseguenza , per tutelare gli interessi comunitari è necessario istituire un dazio antidumping definitivo sul p-xylene originario di Portorico , degli Stati Uniti d ' America e delle Isole Vergini ; che tale dazio , in considerazione della portata del pregiudizio provocato , dovrebbe essere pari al margine medio ponderato del dumping accertato per gli ultimi tre trimestri del 1980 ; che , inoltre , è necessario riscuotere definitivamente e integralmente gli importi dovuti a titolo di dazio provvisorio antidumping ; considerando che le società Tenneco Oil Company , Sunoco Overseas Inc . e Sun International Inc . si sono volontariamente impegnate a rispettare i valori normali accertati durante l ' indagine ; che la Commissione ritiene accettabili tali impegni ; che è quindi opportuno esentare dall ' applicazione del dazio le importazioni di prodotti esportati da tali società ; considerando che , per i motivi sopraindicati , le esportazioni di p-xylene nella Comunità da parte di Phillips Petroleum Group , Arco Chemical Company e Amoco Chemicals Corporation , dovrebbero essere escluse dall ' applicazione di tale dazio definitivo antidumping . HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 1 . È istituito un dazio definitivo antidumping sul p-xylene ( paraxylene ) della sottovoce ex 29.01 D I della tariffa doganale comune , corrispondente al codice Nimexe 29.01-67 , originario di Portorico , degli Stati Uniti d ' America e delle Isole Vergini degli Stati Uniti . 2 . È esentato da tale dazio il p-xylene esportato dalle società seguenti : - Amoco Chemicals Corporation , - Arco Chemical Company , - Phillips Paraxylene Inc . e International Petroleum Sales Inc . , Panama , membri del Phillips Petroleum Group , - Tenneco Oil Company , - Sunoco Overseas Inc . e Sun International Inc . 3 . L ' aliquota del dazio è fissata a 14,7 % in base al valore in dogana definito a norma del regolamento ( CEE ) n . 1224/80 del Consiglio , del 28 maggio 1980 , relativo al valore in dogana delle merci ( 3 ) , ad eccezione delle esportazioni effettuate dalle compagnie seguenti , per le quali si applica il dazio rispettivamente indicato : - Shell Chemical Company , Houston , Texas : 2,37 % ; - Sun Petroleum Products Co . , Filadelfia , Pennsilvania : 6,14 % . 4 . L ' applicazione di questo dazio è soggetta alle norme vigenti in materia di dazi doganali . Articolo 2 Sono definitivamente riscossi gli importi dovuti a titolo di dazio provvisorio antidumping a norma del regolamento ( CEE ) n . 1591/81 . Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , addì 14 ottobre 1981 . Per il Consiglio Il Presidente P . WALKER ( 1 ) GU n . L 339 del 31 . 12 . 1979 , pag . 1 . ( 2 ) GU n . L 158 del 16 . 6 . 1981 , pag . 7 . ( 3 ) GU n . L 134 del 31 . 5 . 1980 , pag . 1 .