31981R2813

Regolamento (CEE) n. 2813/81 della Commissione, del 29 settembre 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 1963/81 che fissa, per la campagna 1981/1982, il prezzo minimo da pagare ai produttori, nonché l' importo dell' aiuto alla produzione per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

Gazzetta ufficiale n. L 276 del 30/09/1981 pag. 0019


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2813/81 DELLA COMMISSIONE

del 29 settembre 1981

che modifica il regolamento ( CEE ) n . 1963/81 che fissa , per la campagna 1981/1982 , il prezzo minimo da pagare ai produttori , nonchù l ' importo dell ' aiuto alla produzione per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

visto l ' atto di adesione della Grecia ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 516/77 del Consiglio , del 14 marzo 1977 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1118/81 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 3 quater ,

considerando che il regolamento ( CEE ) n . 1963/81 della Commissione ( 3 ) ha fissato , per la campagna 1981/1982 , il prezzo minimo da pagare ai produttori , nonchù l ' importo dell ' aiuto alla produzione per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ; che si è prodotto un errore nella denominazione di taluni prodotti , la cui fabbricazione può dar luogo al pagamento di un aiuto ; che è necessario rettificare il regolamento in questione ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le disposizioni dell ' articolo 2 del regolamento ( CEE ) n . 1963/81 sono sostituite dalle seguenti disposizioni :

« Articolo 2

1 . Per la campagna 1981/1982 , il prezzo minimo da pagare al produttore , di cui all ' articolo 3 bis , paragrafo 3 , del regolamento ( CEE ) n . 516/77 , è fissato , per 100 kg netti , partenza piantagione , di pomodori destinati alla fabbricazione di conserve di pomodori pelati interi e di pomodori pelati surgelati interi delle sottovoci ex 20.02 C e ex 07.02 B della tariffa doganale comune :

per la varietà San Marzano , a :

- 15,508 ECU per gli Stati membri diversi dalla Grecia ,

- 11,056 ECU per la Grecia ;

per la varietà Roma e altre varietà analoghe , a :

- 11,692 ECU per gli Stati membri diversi dalla Grecia ,

- 7,918 ECU per la Grecia .

2 . Per la campagna suddetta , l ' importo dell ' aiuto alla produzione per le conserve di pomodori pelati interi e per i pomodori pelati surgelati interi delle sottovoci ex 20.02 C e ex 07.02 B della tariffa doganale comune , di cui all ' articolo 3 bis del regolamento ( CEE ) n . 516/77 , è fissato , per 100 kg , imballaggio immediato compreso :

per la varietà San Marzano , a :

- 16,74 ECU per gli Stati membri diversi dalla Grecia ,

- 12,03 ECU per la Grecia ;

per la varietà Roma e altre varietà analoghe , a :

- 12,13 ECU per gli Stati membri diversi dalla Grecia ,

- 9,04 ECU per la Grecia .

3 . Per la campagna 1981/1982 , il prezzo minimo da pagare al produttore , di cui all ' articolo 3 bis , paragrafo 3 , del regolamento ( CEE ) n . 516/77 , per i pomodori destinati alla fabbricazione di conserve di pomodori pelati non interi e di pomodori pelati surgelati non interi , è fissato , per 100 kg netti di pomodori , partenza piantagione , a :

- 9,667 ECU per gli Stati membri diversi dalla Grecia ,

- 6,551 ECU per la Grecia .

4 . Per la campagna suddetta , l ' importo dell ' aiuto alla produzione , di cui all ' articolo 3 bis del regolamento ( CEE ) n . 516/77 , è fissato , per le conserve di pomodori pelati non interi e per i pomodori pelati surgelati non interi delle sottovoci ex 20.02 C e ex 07.02 B della tariffa doganale comune , per 100 kg , imballaggio immediato compreso , a :

- 5,94 ECU per gli Stati membri diversi dalla Grecia ,

- 4,43 ECU per la Grecia » .

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , il 29 settembre 1981 .

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

( 1 ) GU n . L 73 del 21 . 3 . 1977 , pag . 1 .

( 2 ) GU n . L 118 del 30 . 4 . 1981 , pag . 10 .

( 3 ) GU n . L 192 del 15 . 7 . 1981 , pag . 16 .