Regolamento (CEE) n. 2813/81 della Commissione, del 29 settembre 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 1963/81 che fissa, per la campagna 1981/1982, il prezzo minimo da pagare ai produttori, nonché l' importo dell' aiuto alla produzione per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli
Gazzetta ufficiale n. L 276 del 30/09/1981 pag. 0019
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2813/81 DELLA COMMISSIONE del 29 settembre 1981 che modifica il regolamento ( CEE ) n . 1963/81 che fissa , per la campagna 1981/1982 , il prezzo minimo da pagare ai produttori , nonchù l ' importo dell ' aiuto alla produzione per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , visto l ' atto di adesione della Grecia , visto il regolamento ( CEE ) n . 516/77 del Consiglio , del 14 marzo 1977 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1118/81 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 3 quater , considerando che il regolamento ( CEE ) n . 1963/81 della Commissione ( 3 ) ha fissato , per la campagna 1981/1982 , il prezzo minimo da pagare ai produttori , nonchù l ' importo dell ' aiuto alla produzione per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ; che si è prodotto un errore nella denominazione di taluni prodotti , la cui fabbricazione può dar luogo al pagamento di un aiuto ; che è necessario rettificare il regolamento in questione ; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 Le disposizioni dell ' articolo 2 del regolamento ( CEE ) n . 1963/81 sono sostituite dalle seguenti disposizioni : « Articolo 2 1 . Per la campagna 1981/1982 , il prezzo minimo da pagare al produttore , di cui all ' articolo 3 bis , paragrafo 3 , del regolamento ( CEE ) n . 516/77 , è fissato , per 100 kg netti , partenza piantagione , di pomodori destinati alla fabbricazione di conserve di pomodori pelati interi e di pomodori pelati surgelati interi delle sottovoci ex 20.02 C e ex 07.02 B della tariffa doganale comune : per la varietà San Marzano , a : - 15,508 ECU per gli Stati membri diversi dalla Grecia , - 11,056 ECU per la Grecia ; per la varietà Roma e altre varietà analoghe , a : - 11,692 ECU per gli Stati membri diversi dalla Grecia , - 7,918 ECU per la Grecia . 2 . Per la campagna suddetta , l ' importo dell ' aiuto alla produzione per le conserve di pomodori pelati interi e per i pomodori pelati surgelati interi delle sottovoci ex 20.02 C e ex 07.02 B della tariffa doganale comune , di cui all ' articolo 3 bis del regolamento ( CEE ) n . 516/77 , è fissato , per 100 kg , imballaggio immediato compreso : per la varietà San Marzano , a : - 16,74 ECU per gli Stati membri diversi dalla Grecia , - 12,03 ECU per la Grecia ; per la varietà Roma e altre varietà analoghe , a : - 12,13 ECU per gli Stati membri diversi dalla Grecia , - 9,04 ECU per la Grecia . 3 . Per la campagna 1981/1982 , il prezzo minimo da pagare al produttore , di cui all ' articolo 3 bis , paragrafo 3 , del regolamento ( CEE ) n . 516/77 , per i pomodori destinati alla fabbricazione di conserve di pomodori pelati non interi e di pomodori pelati surgelati non interi , è fissato , per 100 kg netti di pomodori , partenza piantagione , a : - 9,667 ECU per gli Stati membri diversi dalla Grecia , - 6,551 ECU per la Grecia . 4 . Per la campagna suddetta , l ' importo dell ' aiuto alla produzione , di cui all ' articolo 3 bis del regolamento ( CEE ) n . 516/77 , è fissato , per le conserve di pomodori pelati non interi e per i pomodori pelati surgelati non interi delle sottovoci ex 20.02 C e ex 07.02 B della tariffa doganale comune , per 100 kg , imballaggio immediato compreso , a : - 5,94 ECU per gli Stati membri diversi dalla Grecia , - 4,43 ECU per la Grecia » . Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , il 29 settembre 1981 . Per la Commissione Poul DALSAGER Membro della Commissione ( 1 ) GU n . L 73 del 21 . 3 . 1977 , pag . 1 . ( 2 ) GU n . L 118 del 30 . 4 . 1981 , pag . 10 . ( 3 ) GU n . L 192 del 15 . 7 . 1981 , pag . 16 .