31981R2632

Regolamento (CEE) n. 2632/81 della Commissione, del 10 settembre 1981, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili al vasellame e agli oggetti di uso domestico o da toletta, di porcellana, della voce 69.11 della tariffa doganale comune, originari della Corea del Sud beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3322/80 del Consiglio

Gazzetta ufficiale n. L 258 del 11/09/1981 pag. 0024


++++

REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2632/81 DELLA COMMISSIONE

del 10 settembre 1981

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili al vasellame e agli oggetti di uso domestico o da toletta , di porcellana , della voce 69.11 della tariffa doganale comune , originari della Corea del Sud beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento ( CEE ) n . 3322/80 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 3322/80 del Consiglio , del 16 dicembre 1980 , relativo alla fissazione di uno schema pluriennale di preferenze tariffarie generalizzate e alla sua applicazione , per il 1981 , a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo ( 1 ) , in particolare l ' articolo 10 ,

visto il regolamento ( CEE , Euratom ) n . 3308/80 del Consiglio , del 16 dicembre 1980 , relativo alla sostituzione dell ' ECU all ' unità di conto europea negli atti comunitari ( 2 ) ,

considerando che , ai sensi degli articoli 1 e 9 del suddetto regolamento è concessa la sospensione dei dazi doganali a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell ' allegato C , diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell ' allegato A , nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 9 del suddetto allegato A ; che , ai sensi dell ' articolo 10 , paragrafo 1 , del suddetto regolamento , non appena i massimali individuali in questione sono raggiunti a livello comunitario , la Commissione , di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro , ripristina la riscossione dei dazi doganali all ' importazione dei prodotti in questione ;

considerando che per il vasellame e gli oggetti di uso domestico o da toletta , di porcellana , della voce doganale 69.11 , il massimale individuale è fissato a 430 000 ECU ; che in data 2 settembre 1981 all ' importazione dei suddetti prodotti nella Comunità , originari della Corea del Sud , hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione ; che la Germania ha chiesto il ripristino della riscossione dei dazi doganali ; che è necessario , pertanto , ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti della Corea del Sud ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

A decorrere del 14 settembre 1981 la riscossione dei dazi doganali , sospesa ai sensi del regolamento ( CEE ) n . 3322/80 del Consiglio , è ripristinata all ' importazione nella Comunità dei seguenti prodotti , originari della Corea del Sud :

N . della tariffa doganale comune * Designazione delle merci *

69.11 * Vasellame e oggetti di uso domestico o da toletta , di porcellana *

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , il 10 settembre 1981 .

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione

( 1 ) GU n . L 354 del 29 . 12 .1980 , pag . 114 .

( 2 ) GU n . L 345 del 20 . 12 . 1980 , pag . 1 .