Regolamento (CEE) n. 2631/81 della Commissione, del 10 settembre 1981, relativo all' applicazione delle misure complementari riservate ai titolari di contratti di magazzinaggio a lungo termine di taluni vini da tavola per la campagna 1980/1981
Gazzetta ufficiale n. L 258 del 11/09/1981 pag. 0023
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 2631/81 DELLA COMMISSIONE del 10 settembre 1981 relativo all'applicazione delle misure complementari riservate ai titolari di contratti di magazzinaggio a lungo termine di taluni vini da tavola per la campagna 1980/1981 LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3456/81 (2), in particolare l'articolo 12 bis, paragrafo 5, considerando che le misure di sostegno del mercato vitivinicolo applicate nel corso della campagna 1980/1981 non hanno dato interamente i risultati sperati; che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2515/81 della Commissione, del 28 agosto 1981, che stabilisce le modalità di applicazione delle misure complementari riservate ai titolari di contratti di magazzinaggio a lungo termine dei vini da tavola per la campagna 1980/1981 (3), il periodo di tre settimane consecutive di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 337/79 deve essere compreso tra il 15 luglio ed il 30 novembre; che, dopo il 15 luglio, il prezzo rappresentativo dei vini da tavola dei tipi A I, R I e R II è rimasto al di sotto del prezzo limite per l'intervento per sei settimane consecutive; che sussistono quindi le condizioni di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 337/79; che occorre pertanto adottare le misure previste dall'articolo 12 bis del regolamento (CEE) n. 337/79; considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2325/80, occorre stabilire il quantitativo di vino sotto contratto che può formare oggetto di distillazione, nonché la durata dei contratti di magazzinaggio che possono essere conclusi; che, tenuto conto della situazione del mercato quale si prospetta sulla base delle previsioni di raccolta e del livello delle scorte di fine campagna, è opportuno fissare detto quantitativo al livello massimo previsto dall'articolo 12 bis, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 337/79, e detta durata a quattro mesi; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 I titolari di contratti di magazzinaggio a lungo termine per i vini da tavola possono, conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2515/81: - per un quantitativo di vino sotto contratto fino al 18 % del quantitativo totale dei vini da tavola che essi hanno prodotto durante la campagna 1980/1981, procedere alla distillazione; - per tutto o parte del quantitativo di vino da tavola sotto contratto che superi il 18 % del quantitativo totale dei vini da tavola che essi hanno prodotto durante la campagna 1980/1981, concludere uno o più contratti di magazzinaggio per un periodo di quattro mesi. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 16 settembre 1981. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 10 settembre 1981. Per la Commissione Poul DALSAGER Membro della Commissione (1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1. (2) GU n. L 360 del 31. 12. 1980, pag. 18. (3) GU n. L 236 del 29. 8. 1981, pag. 10.