31981R2545

Regolamento (CEE) n. 2545/81 della Commissione, del 31 agosto 1981, che fissa modalità di applicazione delle misure di smercio degli zuccheri prodotti nei dipartimenti francesi d' oltremare e recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 3016/78

Gazzetta ufficiale n. L 248 del 01/09/1981 pag. 0050 - 0052
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 23 pag. 0061
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 23 pag. 0061


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REGOLAMENTO (CEE) N. 2545/81 DELLA COMMISSIONE

del 31 agosto 1981

che fissa modalità di applicazione delle misure di smercio degli zuccheri prodotti nei dipartimenti francesi d'oltremare e recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 3016/78

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 6, l'articolo 39, secondo comma e l'articolo 48,

visto il regolamento (CEE) n. 878/77 del Consiglio, del 26 aprile 1977, relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 850/81 (3), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

considerando che dall'entrata in vigore dell'organizzazione comune dei mercati dello zucchero sono state previste disposizioni per consentire lo smercio nelle regioni europee della Comunità degli zuccheri prodotti nei dipartimenti francesi d'oltremare; che l'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1785/81 riprende tali disposizioni;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2067/81 del Consiglio (4) prevede che, nelle campagne di commercializzazione dal 1981/1982 al 1985/1986, siano concessi sia ai produttori che alle imprese di raffinazione, a talune condizioni, aiuti comunitari forfettari per lo smercio durante tale periodo nelle regioni europee della Comunità degli zuccheri prodotti nei dipartimenti francesi d'oltremare; che tali misure non sono applicabili ai quantitativi di detti zuccheri venduti e caricati su navi a destinazione delle suddette regioni anteriormente al 1o luglio 1981; che è quindi opportuno, a titolo di misure transitorie, disporre per tali zuccheri la cui polizza di carico è stata redatta anteriormente alla suddetta data che il regime di aiuto allo smercio adottato anteriormente sulla base del regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio (5) resti applicabile;

considerando che è necessario precisare alcune modalità relative alla determinazione del peso e del rendimento degli zuccheri, più particolarmente qualora i prodotti siano trasportati alla rinfusa nella stessa nave per conto di vari produttori;

considerando che, generalmente, intercorre un lungo periodo fra la data di imbarco degli zuccheri e quella dell'espletamento all'arrivo delle formalità necessarie per consentire il pagamento dell'aiuto dell'organismo competente; che è quindi opportuno prevedere un sistema di anticipi;

considerando che è necessario apportare alcune precisazioni per l'applicazione dell'importo forfettario di cui all'articolo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2067/81;

considerando che è necessario prevedere le adeguate misure di controllo degli zuccheri raffinati e definire la nozione di raffinazione;

considerando che l'applicazione delle misure previste dal regolamento (CEE) n. 2067/81 richiede la modifica del regolamento (CEE) n. 3016/78 della Commissione, del 20 dicembre 1978, che fissa alcune modalità per l'applicazione dei tassi di cambio nei settori dello zucchero e dell'isoglucosio (6), modificato dal regolamento (CEE) n. 1106/79 (7);

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Gli aiuti di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2067/81 sono concessi soltanto per gli zuccheri di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento la cui polizza di carico è stata redatta a decorrere dal 1o luglio 1981.

2. Per gli zuccheri in questione, la cui polizza di carico è stata redatta anteriormente al 1o luglio 1981, restano applicabili le disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 1595/80 (8), (CEE) n. 1596/80 (9) e (CEE) n. 1764/76 (10). In tal caso, l'impresa in questione deve fornire, oltre alla prova di cui all'articolo 2 secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1764/76, la suddetta polizza di carico o qualsiasi altra prova ritenuta equivalente dallo Stato membro in questione.

Articolo 2

1. L'aiuto di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2067/81:

a) si applica al peso dello zucchero constatato all'arrivo, convertito in zucchero bianco secondo la formula di rendimento di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 431/68 (1).

Se il trasporto è effettuato alla rinfusa e non consente l'identificazione delle singole partite, il rendimento medio dell'insieme del carico si applica a tutti gli zuccheri in questione;

b) è versato su presentazione da parte del produttore interessato del documento doganale di introduzione nelle regioni europee della Comunità, della polizza di carico, dei risultati delle analisi e della fattura definitiva.

Le analsisi e la verifica del peso sono effettuate, al momento del ricevimento, sull'intero carico, per partite di 100 tonnellate da un laboratorio riconosciuto dallo Stato membro nel cui territorio lo zucchero è stato introdotto.

2. Può essere concesso un anticipo pari al 90 % dell'importo determinato in base al peso che figura sulla fattura provvisoria, convertito in zucchero bianco secondo un rendimento forfettario del 96 %. La domanda di anticipo deve essere presentata dal produttore interessato ed essere corredata del documento doganale, della polizza di carico e della fattura provvisoria.

Articolo 3

Per l'applicazione dell'importo forfettario di cui all'articolo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2067/81,

- l'elemento noleggio Caraibi-Regno Unito fissato in sterline è convertito in ECU, applicando il tasso di conversione considerato per la constatazione del prezzo cif;

- l'importo ci cui al primo trattino è adattato secondo criterio forfettario per tener conto, nelle spese di assicurazione, della differenza di valore dello zucchero sul mercato mondiale e nella Comunità;

- all'importo adattato di cui al secondo trattino è applicato un coefficiente; tale coefficiente è pari a 1,00 diviso per il rendimento dello zucchero in questione.

L'importo adattato di cui al secondo trattino, constatato dalla Commissione, è comunicato alle competenti autorità francesi.

Articolo 4

L'aiuto di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2067/81 è concesso dallo Stato membro nel cui territorio è effettuata la raffinazione.

La domanda di concessione dell'aiuto deve essere corredata delle prove riconosciute dallo Stato membro in questione che lo zucchero raffinato è stato ottenuto dallo zucchero greggio prodotto nei dipartimenti francesi d'oltremare; a tal fine, su richiesta dell'interessato, lo zucchero greggio in questione è posto sotto controllo doganale o sotto altro controllo amministrativo che presenti garanzie equivalenti.

Ai fini della concessione dell'aiuto s'intende per raffinazione la trasformazione dello zucchero greggio quale definito all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1785/81 in zucchero bianco quale definito al paragrafo 2, lettera a).

Articolo 5

Lo Stato membro interessato comunica ogni mese alla Commissione, nei due mesi successivi al mese considerato, i quantitativi espressi in zucchero bianco per i quali sono stati concessi gli aiuti di cui all'articolo 2 e all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2067/81, nonché le somme relative a detti quantitativi.

Articolo 6

I punti VI e VII dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3016/78 sono sostituiti dal testo seguente:

1.2 // // // « VI. Aiuto di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2067/81 // Tasso rappresentativo vigente alla data in cui è stata redatta la polizza di carico dello zucchero trasportato // VII. Aiuto di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2067/81 // Tasso rappresentativo applicabile il giorno della raffinazione del quantitativo in

(1) GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica dal 1o luglio 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 agosto 1981.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

(2) GU n. L 106 del 19. 4. 1977, pag. 27.

(3) GU n. L 90 del 4. 4. 1981, pag. 1.

(4) GU n. L 203 del 23. 7. 1981, pag. 3.

(5) GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.

(6) GU n. L 359 del 22. 12. 1978, pag. 11.

(7) GU n. L 138 del 6. 6. 1979, pag. 10.

(8) GU n. L 160 del 26. 6. 1980, pag. 19.

(9) GU n. L 160 del 26. 6. 1980, pag. 21.

(10) GU n. L 197 del 23. 7. 1976, pag. 33. questione ». // //