Regolamento (CEE) n. 2445/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, relativo all' applicazione della decisione n. 1/81 del comitato misto CEE-Svizzera che modifica nuovamente l' articolo 8 del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa
Gazzetta ufficiale n. L 247 del 31/08/1981 pag. 0013 - 0013
REGOLAMENTO (CEE) N. 2445/81 DEL CONSIGLIO del 27 luglio 1981 relativo all'applicazione della decisione n. 1/81 del comitato misto CEE-Svizzera che modifica nuovamente l'articolo 8 del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113, vista la proposta della Commissione, considerando che l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera (1) è stato firmato il 22 luglio 1972 ed è entrato in vigore il 1 gennaio 1973; (1) GU n. L 300 del 31. 12. 1972, pag. 189. considerando che in virtù dell'articolo 28 del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, che costituisce parte integrante del suddetto accordo, il comitato misto ha adottato la decisione n. 1/81 che modifica nuovamente l'articolo 8 del protocollo medesimo; considerando che bisogna applicare questa decisione nella Comunità, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 La decisione n. 1/81 del comitato misto CEE-Svizzera è applicabile nella Comunità. Il testo della decisione è allegato al presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1 maggio 1981. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 27 luglio 1981. Per il Consiglio Il Presidente P. WALKER