31981R2259

Regolamento (CEE) n. 2259/81 della Commissione, del 5 agosto 1981, relativo all' importo provvisorio del contributo alla produzione di isoglucosio per il periodo dal 1° luglio 1980 al 30 giugno 1981

Gazzetta ufficiale n. L 220 del 06/08/1981 pag. 0018 - 0018


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2259/81 DELLA COMMISSIONE

del 5 agosto 1981

relativo all ' importo provvisorio del contributo alla produzione di isoglucosio per il periodo dal 1° luglio 1980 al 30 giugno 1981

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 1785/81 del Consiglio , del 30 giugno 1981 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ( 1 ) , in particolare l ' articolo 48 ,

considerando che il regolamento ( CEE ) n . 1700/80 della Commissione , del 30 giugno 1980 , che stabilisce le modalità per l ' applicazione di quote alla produzione di isoglucosio realizzata nel periodo 1° luglio 1980 - 30 giugno 1981 ( 2 ) , prevede che un importo provvisorio del contributo alla produzione viene riscosso dallo Stato membro interessato , a titolo di acconto unitario , sulla produzione che supera la quota di base senza eccedere la quota massima e che l ' acconto viene pagato dal fabbricante non oltre il 31 agosto 1981 ; che il regolamento ( CEE ) n . 1699/80 della Commissione ( 3 ) ha fissato l ' importo provvisorio del contributo gravante sulla produzione di isoglucosio , per il periodo compreso tra il 1° luglio 1980 e il 30 giugno 1981 , a 5,34 ECU per 100 chilogrammi di sostanza secca ; che tale importo è pari alla parte , restante a carico dei fabbricanti di zucchero , del contributo gravante sulla produzione di zucchero per la campagna saccarifera 1980/1981 ; che il suddetto importo provvisorio è stato determinato in tal modo sulla base di un contributo alla produzione di zucchero stimato a 12,98 ECU per 100 chilogrammi ;

considerando che , in applicazione delle disposizioni in materia di calcolo in anticipo del contributo alla produzione di zucchero , per la campagna saccarifera 1980/1981 non è stata prevista la riscossione di un acconto sul contributo alla produzione di zucchero ; che inoltre , secondo le attuali stime , quest ' ultimo contributo sarà largamente inferiore al summenzionato importo di 12,98 ECU ; che pertanto , ai fini dell ' uguaglianza di trattamento con lo zucchero , è opportuno prevedere , che , fatto salvo l ' importo definitivo del contributo da riscuotere in un secondo tempo alla produzione di isoglucosio , l ' importo provvisorio del contributo alla produzione di isoglucosio fissato dal regolamento ( CEE ) n . 1699/80 non dovrà essere pagato dai fabbricati interessati ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1 . Fatta salva la successiva riscossione dell ' importo definitivo del contributo , i fabbricanti di isoglucosio non sono tenuti a pagare l ' importo provvisorio di cui all ' articolo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 1699/80 , da essi dovuto a titolo d ' acconto ai sensi dell ' articolo 3 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 1700/80 .

2 . Il conteggio di cui all ' articolo 4 del regolamento ( CEE ) n . 1700/80 viene effettuato , per il periodo dal 1° luglio 1980 al 30 giugno 1981 , tenuto conto dell ' importo definitivo del contributo alla produzione di isoglucosio che deve essere pagato dai fabbricanti in questione non oltre il 15 gennaio 1982 .

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

Esso si applica a decorrere dal 1° agosto 1980 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , il 5 agosto 1981 .

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

( 1 ) GU n . L 177 dell ' 1 . 7 . 1981 , pag . 4 .

( 2 ) GU n . L 166 dell ' 1 . 7 . 1980 , pag . 90 .

( 3 ) GU n . L 166 dell ' 1 . 7 . 1980 , pag . 88 .