31981R2247

Regolamento (CEE) n. 2247/81 della Commissione, del 4 agosto 1981, relativo ad un aiuto al trasporto di taluni prodotti greci del settore vitivinicolo

Gazzetta ufficiale n. L 219 del 05/08/1981 pag. 0007 - 0008


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REGOLAMENTO (CEE) N. 2247/81 DELLA COMMISSIONE

del 4 agosto 1981

relativo ad un aiuto al trasporto di taluni prodotti greci del settore vitivinicolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 73,

considerando che la soppressione di un aiuto nazionale all'esportazione concesso a taluni vini e mosti greci prima dell'adesione ha determinato un rincaro di tali prodotti sui mercati comunitari, che costituivano un importante sbocco per i suddetti prodotti; che tale aumento dei prezzi ha inciso sensibilmente sullo smercio dei prodotti in questione, dando luogo alla costituzione di scorte alla produzione che sono eccezionalmente elevate per la stagione; che, stando così le cose, è necessario rimuovere i prodotti immagazzinati per far posto al nuovo raccolto; che, per evitare che tale operazione sia effettuata in condizioni troppo gravose per i produttori, è opportuno prevedere un aiuto al trasporto per il ricollocamento dei prodotti che saranno trasportati prima del raccolto;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A richiesta degli interessati ed alle condizioni stabilite all'articolo 2, può essere concesso un aiuto al trasporto verso un magazzino appartenente a terzi o una località diversa da quella in cui sono immagazzinati, per i seguenti prodotti detenuti dai produttori:

- i v.q.p.r.d.

A. Denominazione di origine controllata

Vini liquorosi:

Sámos (Samos)

Moschátos Patrón (Moscato di Patras)

Moschátos Límnoy (Moscato di Lemnos)

Mavrodáfni Patrón (Mavrodaphne di Patras)

B. Denominazione di origine di qualità superiore:

Amýntaion (Amyntéon)

Ródos (Rhodes)

Pezá (Peza)

Santoríni (Santorin)

Mantineía (Mantinea)

Zítsa (Zitsa)

Siteía (Sitia)

Archánes (Archanes)

Neméa (Nemea)

Pátra (Patras)

- i mosti di uve e i mosti di uve concentrati che formano oggetto di un contratto di magazzinaggio a lungo termine,

prodotti prima della campagna 1981/1982.

Articolo 2

L'aiuto può essere accordato unicamente se

- i prodotti trasportati sono sfusi ed il volume trasportato da ogni produttore non è inferiore a 100 hl,

- il tragitto non è inferiore a 10 km e superiore a 150 km; tuttavia, qualora non siano disponibili capacità di magazzinaggio entro la distanza suindicata e per i trasporti marittimi, l'organismo d'intervento può autorizzare il trasporto verso il luogo di magazzinaggio più vicino,

- i prodotti sono stati trasportati tra il 15 luglio e il 15 settembre 1981 e il trasporto è stato effettuato con uno o più veicoli,

- le domande di concessione dell'aiuto sono state presentate all'organismo d'intervento greco non oltre il 14 settembre 1981,

- i documenti giustificativi per la concessione dell'aiuto sono stati presentati all'organismo d'intervento greco non oltre il 30 novembre 1981.

Articolo 3

L'aiuto ammonta a 1,40 ECU/hl per tutti i prodotti di cui all'articolo 1.

Articolo 4

1. La Grecia prende le disposizioni utili per garantire i controlli necessari; essa verifica in particolare se il trasporto dei prodotti di cui all'articolo 1 è effettivamente avvenuto.

2. La Grecia comunica alla Commissione, non oltre il 31 gennaio 1982, i quantitativi di prodotto trasportati.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 15 luglio 1981. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 1981.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione