31981R2169

Regolamento (CEE) n. 2169/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, che stabilisce le norme generali del regime di aiuto per il cotone

Gazzetta ufficiale n. L 211 del 31/07/1981 pag. 0002 - 0005
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 13 pag. 0195
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 22 pag. 0245
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 13 pag. 0195
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 22 pag. 0245


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2169/81 DEL CONSIGLIO

del 27 luglio 1981

che stabilisce le norme generali del regime di aiuto per il cotone

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

visto l ' atto di adesione del 1979 , in particolare il paragrafo 9 del protocollo n . 4 concernente il cotone , denominato in appresso « protocollo » ,

vista la proposta della Commissione ,

considerando che , ai sensi del paragrafo 9 di detto protocollo è in particolare necessario adottare le norme di procedura e di buona gestione per l ' applicazione del protocollo stesso , le regole generali del regime di aiuto alla produzione , i criteri di determinazione del prezzo del mercato mondiale , nonchù le regole generali relative al finanziamento delle spese inerenti alle misure previste ;

considerando che , per facilitare l ' attuazione del regime di aiuto alla produzione e per garantire una buona gestione dello stesso , si rende opportuna una procedura che istituisca una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell ' ambito di un comitato di gestione ; che a tal fine d ' uopo ricorrere al comitato di gestione per il lino e la canapa , istituito con regolamento ( CEE ) n . 1308/70 ( 1 ) , modificato da ultimo dall ' atto di adesione del 1979 ;

considerando che , per agevolare la gestione e il controllo del suddetto regime , è opportuno concedere l ' aiuto alle imprese di sgranatura ; che , per estendere agli agricoltori il beneficio di tale regime , occorre subordinare la concessione dell ' aiuto alla condizione che gli agricoltori abbiano ottenuto un prezzo almeno pari ad un prezzo minimo da determinarsi ; che l ' importo di questo prezzo minimo deve essere molto vicino al prezzo d ' obiettivo , fissato conformemente al paragrafo 8 del protocollo , ovvero che l ' aiuto sarà trasferito su di loro ;

considerando che , a norma del paragrafo 3 del protocollo , all ' importo dell ' aiuto si applica un coefficiente da determinarsi , qualora la produzione comunitaria superi una quantità di produzione preliminarmente fissata ; che , di conseguenza , l ' importo dell ' aiuto da versare può essere calcolato soltanto dopo che sia stata accertata la quantità effettivamente prodotta ; che , per attenuare gli svantaggi causati agli interessati da un ritardo nel versamento dell ' aiuto , è opportuno disporne il pagamento parziale anticipato ;

considerando che , conformemente al paragrafo 3 , terzo comma , del protocollo , l ' importo dell ' aiuto viene stabilito in base alla differenza esistente tra un prezzo d ' obiettivo fissato per il cotone non sgranato ed il prezzo del mercato mondiale ; che , in mancanza di scambi internazionali e pertanto di offerte e di quotazioni per il cotone non sgranato , si rendono necessarie disposizioni che consentano di determinare il prezzo del mercato mondiale di tale prodotto ; che detto prezzo può essere stabilito in base al valore dei prodotti ottenuti nella sgranatura del cotone , previa detrazione dei costi di sgranatura ;

considerando che il valore dei prodotti ottenuti deve essere accertato in base ad una resa di fibre e di semi da determinarsi ed in base al prezzo del mercato mondiale di tali prodotti ; che il prezzo del mercato mondiale deve essere stabilito in base alle migliori possibilità d ' acquisto su detto mercato ;

considerando che , a tal fine , si devono prendere in considerazione le offerte presentate sul mercato mondiale , nonchù i corsi quotati nelle borse più importanti per il commercio internazionale ; che è tuttavia preferibile non tener conto delle offerte che non possono essere considerate rappresentative della tendenza effetiva del mercato ;

considerando che , in mancanza di quotazioni e di offerte rappresentative dei semi cotone , occore calcolare il prezzo del mercato mondiale dei semi in base al valore dei prodotti ottenuti dalla trasformazione dei semi stessi ; che , ove le offerte e le quotazioni dei semi di cotone sul mercato mondiale rischino di compromettere lo smercio della produzione comunitaria , il prezzo del mercato mondiale deve essere calcolato in base al valore dei quantitativi medi di olio e panelli ottenuti dalla trasformazione dei semi , previa detrazione dei costi di trasformazione ;

considerando che , ai fini del corretto funzionamento del regime di aiuti , il prezzo del mercato mondiale deve essere rivelato in un luogo di transito della frontiera comunitaria ; che , per determinare tale luogo , occorre tener conto della sua rappresentatività per l ' importazione dei prodotti in causa ; che il luogo che meglio risponde a questo criterio è il porto del Pireo ; che le offerte e le quotazioni prese in considerazione devono essere rettificate , qualora si riferiscono ad un altro luogo di transito della frontiera comunitaria ;

considerando che le offerte e le quotazioni prese in considerazione devono essere pure rettificate per compensare eventuali differenze di presentazione e di qualità rispetto ai criteri adottati per le fissazione del prezzo d ' obiettivo ;

considerando che è opportuno stabilire che gli Stati membri produttori debbano adottare le misure di controllo necessarie per assicurare il corretto funzionamento del regime di aiuti ;

considerando che , per assoggettare le spese comunitarie occasionate dall ' applicazione della misura in causa a regole finanziarie , monetarie e procedurali adeguate , è d ' uopo , visto il carattere specificamente agricolo del cotone , applicare in proposito , per analogia il regolamento ( CEE ) n . 729/70 del Consiglio , del 21 aprile 1970 , relativo al finanziamento della politica agricola comune ( 2 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 3509/80 ( 3 ) , nonchù i regolamenti relativi al valore dell ' unità di conto ed ai tassi di cambio da applicare nell ' ambito della politica agricola comune ;

considerando che il passaggio dal regime in vigore negli Stati membri al regime istituito dal presente regolamento dev effettuarsi nelle migliori condizioni ; che può essere pertanto necessario prevedere misure transitorie ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Ai sensi del presente regolamento , si intende :

a ) per cotone non sgranato :

i frutti della pianta del cotone ( Gossypium ) giunti a maturazione e raccolti e contenenti dei resti di capsule di foglie e di terriccio ;

b ) per cotone sgranato :

le fibre di cotone ( diverse dai linters e dai cascami di cotone ) private dei semi e della maggior parte dei resti di capsule , di foglie e di terriccio , non cardate nù pettinate .

Articolo 2

Il prezzo d ' obiettivo per una qualità determinata del cotone non sgranato si applica per tutta la durata della campagna di commercializzazione interessata ; quest ' ultima ha inizio il 1° agosto e si conclude il 31 luglio successivo .

Articolo 3

1 . Il prezzo del mercato mondiale calcolato del cotone non sgranato è determinato periodicamente in base ai prezzi del mercato mondiale constatati per il cotone sgranato e per i semi cotone , tenendo conto altresì della resa prevedibile di semi di cotone e di cotone sgranato del raccolto comunitario , nonchù dei costi di sgranatura .

2 . Ove non possa essere calcolato conformemente al paragrafo 1 , il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato è stabilito in base all ' ultimo prezzo fissato .

Articolo 4

1 . In sede di determinazione dei prezzi del mercato mondiale del cotone sgranato e dei semi di cotone , si tiene conto delle offerte presentate su tale mercato e dei corsi quotati nelle borse più importanti per il commercio internazionale .

2 . Il prezzi del mercato mondiale sono calcolati in base alle migliori offerte e quotazioni constatate , escluse le offerte e le quotazioni che non possono considerarsi rappresentative della tendenza effettiva del mercato .

3 . Per il cotone sgranato , il prezzo del mercato mondiale è fissato per un prodotto consegnato nel porto del Pireo , costituito di fibre del grado n . 5 , secondo la definizione greca , e della lunghezza di 28 mm .

Per i semi di cotone , il prezzo del mercato mondiale è fissato per un prodotto consegnato nel porto del Pireo alla rinfusa , di qualità sana , leale e mercantile , avente un tenore d ' impurezza del 2 % e , su materia asciutta , 12 % di umidità e 17 % d ' olio .

Per le offerte e le quotazioni che non rispondono alle condizioni di cui ai commi precedenti , si procede alle necessarie rettifiche .

4 . Se per determinare il prezzo del mercato mondiale dei semi di cotone non si può tener conto di offerte e quotazioni di alcun genere , detto prezzo è calcolato in base al valore dei prodotti ottenuti dalla trasformazione dei semi stessi , previa detrazione del costo di triturazione .

5 . Ove non possa essere calcolato conformemente ai paragrafi precedenti , il prezzo del mercato mondiale dei semi di cotone è calcolato in base all ' ultimo prezzo fissato , eventualmente ritoccato per tener conto dell ' andamento dei prezzi dei prodotti concorrenti .

Articolo 5

1 . Qualora il prezzo del mercato mondiale fissato conformemente all ' articolo 3 sia inferiore al prezzo d ' obiettivo , viene concesso un aiuto d ' importo pari alla differenza fra questi due prezzi per il cotone non sgranato raccolto nella Comunità , fatto salvo l ' articolo 7 , paragrafo 2 .

2 . Fermo restando l ' articolo 8 , paragrafo 1 , l ' importo dell ' aiuto da versare è quello valido il giorno di presentazione della domanda di aiuto . Le domande di aiuto relative ad una determinate campagne devono essere presentare entro una data da stabilire per la campagna in questione .

3 . Fatto salvo l ' articolo 8 , paragrafo 1 , il diritto all ' aiuto sorge all ' atto della sgranatura .

Il versamento dell ' aiuto può tuttavia essere anticipato al momento in cui il cotone non sgranato entra nell ' impresa di sgranatura , a condizione che venga depositata una cauzione sufficiente .

4 . L ' aiuto è versato dallo Stato membro produttore nel cui territorio è eseguita la sgranatura .

5 . L ' aiuto è versato per il quantitativo di cotone non sgranato entrato nell ' impresa di sgranatura . Per determinare tale quantitativo si procede , all ' entrata del prodotto nell ' impresa di sgranatura , alla pesatura e al campionamento . Il quantitativo per cui può essere ottenuto l ' aiuto viene calcolato in base al peso , il quale deve essere rettificato in funzione dell ' eventuale differenza tra le percentuali di umidità e di impurezze effettivamente accertate e quelle per le quali è fissato il prezzo d ' obiettivo .

Articolo 6

L ' aiuto è concesso unicamente alle imprese di sgranatura che ne facciano domanda e che :

1 . abbiano presentato :

a ) sia un contratto che preveda , tra l ' altro , il pagamento al produttore di un prezzo almeno eguale al prezzo minimo di cui all ' articolo 9 e contenga una clausola che , in caso di applicazione dell ' articolo 7 , paragrafo 2 , preveda di diminuire il prezzo convenuto dell ' incidenza delle disposizioni di questo articolo sull ' aiuto ,

b ) qualora l ' impresa effettui il lavoro di sgranatura pe conto del produttore singolo o associato , una dichiarazione che specifichi le condizioni in cui la sgranatura viene effettuata e l ' aiuto trasferito ai produttori ;

2 . tengano , in vista del controllo del diritto all ' aiuto , una contabilità dei materiali che risponda a prescrizioni da determinare ;

3 . forniscano gli atti giustificativi necessari per il controllo del diritto all ' aiuto ;

4 . forniscano la prova che il cotone fornito in esecuzione del contratto cui si riferisce la dichiarazione di cui al punto 1 , lettera b ) , forma oggetto della dichiarazione delle superfici di cui all ' articolo 8 , paragrafo 1 .

Articolo 7

1 . Non appena possibile , comunque non oltre la fine del terzo mese successivo all ' ultima data valida per la presentazione delle domande di aiuto , la produzione effettiv di ciascuna campagna viene determinata secondo la procedura prevista all ' articolo 11 , paragrafo 1 , tenuto conto in particolare delle quantità per cui l ' aiuto è stato richiesto .

2 . Se la produzione effetiva supera il quantitativo per il quale è concesso l ' ammontare globale dell ' aiuto , l ' importo da versare è calcolato secondo la formula seguente :

A1 × PM / PE = A2

tenendo presente che si intende per :

A1 = l ' importo dell ' aiuto valido il giorno di presentazione della domanda ,

PM = il quantitativo fissato dal Consiglio per la campagna in causa ,

PE = la produzione comunitaria effettiva ,

A2 = l ' aiuto da versare .

Articolo 8

1 . Prima dell ' inizio di ogni campagna si stabilisce in base alla procedura di cui all ' articolo 11 , paragrafo 1 , e tenendo conto delle previsioni relative al raccolto , la percentuale dell ' aiuto che gli Stati membri versano in conformità dell ' articolo 5 , paragrafo 3 , primo comma , per tutto il periodo in cui la produzione effettiva non è determinata .

Per poter stabilire dette previsioni viene instaurato un regime di dichiarazioni delle superfici seminate .

2 . L ' eventuale saldo dell ' aiuto sarà versato dopo che la produzione effettiva sarà stata determinata .

Articolo 9

1 . Il Consiglio , deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione , fissa ogni anno , contemporaneamente al prezzo d ' obiettivo , un prezzo minimo per il cotone non sgranato .

2 . Tale prezzo minimo è fissato per la qualità presa in considerazione per fissare il prezzo d ' obiettivo ed alla partenza dall ' azienda agricola . Esso è stabilito ad un livello che garantisca ai produttori che il prodotto potrà essere venduto ad un prezzo per quanto possibile vicino al prezzo d ' obiettivo , tenuto conto :

- delle fluttuazioni del mercato ,

- delle spese di trasporto del cotone dalle zone di produzione alle zone di trasformazione .

3 . Il prezzo minimo viene rettificato secondo la procedura prevista all ' articolo 11 , paragrafo 1 , tenendo conto della differenza della qualità rispetto alla qualità tipo .

Articolo 10

Gli Stati membri produttori istituiscono un regime di controllo , al fine principalmente :

- di accertare la quantità di cotone non sgranato comunitario entrata nelle singole imprese di sgranatura ;

- di accertare la quantità di cotone non sgranato sottoposta a sgranatura ;

- di verificare l ' osservanza del prezzo minimo .

Articolo 11

1 . La modalità d ' applicazione dei presente regolamento sono stabilite secondo la procedura di cui all ' articolo 12 del regolamento ( CEE ) n . 1308/70 .

2 . Se fossero necessarie misure transitorie per agevolare il passaggio dal regime precedente al regime previsto dal presente regolamento , tali misure sarebbero adottate in base alla procedura di cui al paragrafo , 1 . Esse sarebbero applicabili non oltre il termine della campagna 1981/1982 .

Articolo 12

Nel settore disciplinato dal presente regolamento si applicano , per analogia , le disposizioni , da una parte , dei regolamenti relativi al valore dell ' unità di conto ed ai tassi di cambio da applicare nell ' ambito della politica agricola comune e , d ' altra parte , del regolamento ( CEE ) n . 729/70 .

Articolo 13

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

Esso è applicabile a partire dal 1° agosto 1981 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , addì 27 luglio 1981 .

Per il Consiglio

Il Presidente

P . WALKER

( 1 ) GU n . L 146 del 4 . 7 . 1970 , pag . 1 .

( 2 ) GU n . L 94 del 28 . 4 . 1970 , pag . 13 .

( 3 ) GU n . L 367 del 31 . 12 . 1980 , pag . 87 .