Regolamento (CEE) n. 2168/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1981/1982, il prezzo d' obiettivo per il cotone non sgranato e la quantità di cotone per la quale l' aiuto è concesso nella totalità
Gazzetta ufficiale n. L 211 del 31/07/1981 pag. 0001
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2168/81 DEL CONSIGLIO del 27 luglio 1981 che fissa , per la campagne di commercializzazione 1981/1982 , il prezzo d ' obiettivo per il cotone non sgranato e la quantità di cotone per la quale l ' aiuto è concesso nella totalità IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , visto l ' atto di adesione del 1979 , in particolare i paragrafi 8 e 9 del protocollo n . 4 concernente il cotone , vista la proposta della Commissione ( 1 ) , visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) , considerando che , a norma del protocollo n . 4 , paragrafo 8 , il prezzo d ' obiettivo per il cotone non sgranato deve essere fissato ogni anno secondo criteri specificati ai paragrafi 2 e 3 ; che a norma del paragrafo 9 dello stesso protocollo la quantità di cotone per la quale l ' aiuto è concesso nella totalità è fissata ogni anno secondo criteri determinati al paragrafo 3 ; considerando che , sulla base di tali criteri , occorre fissare il prezzo d ' obiettivo e detta quantità ai livelli sotto indicati , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 1 . Per la campagna di commercializzazione 1981/1982 , il prezzo d ' obiettivo del cotone non sgranato è fissato a 76 ECU / 100 kg . 2 . Il prezzo di cui paragrafo 1 riguarda cotone : - con il 14 % di umidità e il 3 % di sostanze estranee non organiche ; - avente le caratteristiche necessarie per ottenere , dopo sgranatura , 54 % di semi e 32 % di fibre di grado n . 5 quale definito in Grecia e di una lunghezza di fibra di 28 mm . Articolo 2 1 . Per la campagna di commercializzazione 1981/1982 , la quantità di cotone di cui al paragrafo 9 , secondo comma , lettera a ) , del protocollo n . 4 è fissata a 430 000 tonnellate . 2 . La quantità di cui al paragrafo 1 riguarda cotone non sgranato rispondente alla qualità di cui all ' articolo 1 , paragrafo 2 . Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Esso è applicabile a partire dal 1° agosto 1981 . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , addì 27 luglio 1981 . Per il Consiglio Il Presidente P . WALKER ( 1 ) GU n . C 97 del 29 . 4 . 1981 , pag . 11 . ( 2 ) GU n . C 144 del 15 . 6 . 1981 , pag . 121 .