31981R2143

Regolamento (CEE) n. 2143/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, che modifica il regolamento n. 79/65/CEE relativo all'istituzione di una rete di informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella Comunità economica europea

Gazzetta ufficiale n. L 210 del 30/07/1981 pag. 0001 - 0004
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 13 pag. 0191
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 22 pag. 0239
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 13 pag. 0191
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 22 pag. 0239


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REGOLAMENTO (CEE) N. 2143/81 DEL CONSIGLIO

del 27 luglio 1981

che modifica il regolamento n. 79/65/CEE relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella Comunità economica europea

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che con il regolamento n. 79/65/CEE (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2910/73 (5), il Consiglio ha istituito una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella Comunità economica europea;

considerando che il campo d'osservazione della rete d'informazione deve comprendere tutte le aziende agricole aventi una determinata dimensione economica, indipendentemente dalle eventuali attività esterne del conduttore;

considerando che, per ottenere risultati contabili sufficientemente omogenei a livello comunitario, è opportuno, in particolare, ripartire le aziende contabili tra le varie circoscrizioni e le varie classi di aziende sulla base di una stratificazione del campo d'osservazione fondata sulla tipologia comunitaria delle aziende agricole definita dalla decisione 78/463/CEE (6);

considerando che tutte le aziende contabili osservate negli Stati membri ai fini della constatazione dei redditi agricoli per l'orientamento delle politiche agricole dovrebbero far parte della rete d'informazione comunitaria e che in conseguenza il numero delle aziende contabili deve essere aumentato; che tale numero deve poter variare entro alcuni limiti, in particolare, in funzione dell'evoluzione dell'agricoltura e dei bisogni d'informazione della politica agricola comune;

considerando che le aziende contabili devono essere selezionate secondo modalità definite nell'ambito di un piano di selezione inteso ad ottenere un campione contabile rappresentativo del campo d'osservazione;

considerando che, sulla base dell'esperienza acquisita, è opportuno che le principali decisioni concernenti la selezione delle aziende contabili, in particolare l'elaborazione del piano di selezione, vengano adottate a livello nazionale; che, conseguentemente, la responsabilità di questa operazione dev'essere affidata ad un organo nazionale; che è tuttavia opportuno consentire agli Stati membri aventi più circoscrizioni di mantenere i comitati regionali;

considerando che l'organo di collegamento nazionale deve assumere una funzione essenziale nella gestione della rete d'informazione; che, a tal fine, occorre affidargli nuovi compiti;

considerando che dall'esperienza acquisita non risulta più opportuno prevedere la possibilità di aggiungere disposizioni complementari al contratto concluso tra lo Stato membro e gli uffici contabili;

considerando che le circoscrizioni della rete d'informazione devono essere per quanto possibile identiche a quelle considerate ai fini della presentazione di altri dati regionali essenziali per l'orientamento della politica agricola comune; che, a tale proposito, è opportuno modificare l'allegato del regolamento n. 79/65/CEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento n. 79/65/CEE è modificato come segue:

1. Il testo dell'.articolo 2, lettera b), è sostituito dal testo seguente:

« b) classe di aziende: un insieme di aziende agricole appartenenti alle stesse classi di orientamento tecnico-economico e di dimensione economica aziendale, quali definite nella tipologia comunitaria delle aziende agricole stabilita con la decisione 78/463/CEE (1) ».

È aggiunta la seguente nota e piè pagina:

« (1) GU n. L 148 del 5. 6. 1978, pag. 1 ».

2. Il testo dell'articolo 4 è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 4

1. Il campo d'osservazione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), comprende le aziende agricole di dimensione economica superiore o uguale a un minimo espresso in unità di dimensione europea (UDE), quali definite dalla decisione 78/463/CEE.

2. Sono considerate aziende contabili delle aziende agricole che:

a) abbiano una dimensione economica superiore o uguale a un minimo da determinare in conformità del paragrafo 1;

b) siano gestite da agricoltori disposti e idonei a tenere una contabilità aziendale e d'accordo sul fatto che i dati contabili della loro azienda vengano messi a disposizione della Commissione;

c) siano nel loro complesso, e a livello di ciascuna circoscrizione, rappresentative del campo d'osservazione.

3. Il numero massimo di aziende contabili è di quarantacinquemila.

4. Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare per quanto riguarda il limite minimo di dimensione economica e il numero di aziende contabili per circoscrizione, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 19 ».

3. Il testo dell'articolo 5 è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 5

1. Anteriormente al 1o febbraio 1982 ogni Stato membro istituisce un comitato nazionale della rete d'informazione, in appresso denominato "comitato nazionale".

2. Al comitato nazionale compete la responsabilità di selezionare le aziende contabili. A tal fine, esso ha in particolare il compito di approvare:

a) il piano di selezione delle aziende contabili, comportante segnatamente la ripartizione delle aziende contabili per classe d'aziende e le modalità di selezione di dette aziende;

b) la relazione sull'esecuzione del piano di selezione delle aziende contabili.

3. Il presidente del comitato nazionale è designato dallo Stato membro tra i membri del comitato.

Il comitato nazionale prende le proprie decisioni all'unanimità; se non è raggiunta l'unanimità, le decisioni sono prese da una autorità designata dallo Stato membro.

4. Gli Stati membri aventi più circoscrizioni possono creare, a livello di ciascuna di esse, un comitato regionale per la rete d'informazione, in appresso denominato "comitato regionale".

Il comitato regionale ha in particolare il compito di cooperare con l'organo di collegamento di cui all'articolo 6 per quanto riguarda la selezione delle aziende contabili.

5. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 19 ».

4. Il testo dell'articolo 6 è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 6

1. Ogni Stato membro designa un organo di collegamento incaricato di:

a) informare il comitato nazionale, i comitati regionali e gli uffici contabili circa le modalità di applicazione che riguardano e di vigilare alla corretta applicazione di tali modalità;

b) redigere, sottoporre all'approvazione del comitato nazionale e trasmettere quindi alla Commissione:

- il piano di selezione delle aziende contabili, redatto sulla base dei dati statistici più recenti, presentati secondo la tipologia comunitaria delle aziende agricole,

- la relazione sull'esecuzione del piano di selezione delle aziende contabili;

c) redigere:

- l'elenco delle aziende contabili,

- l'elenco degli uffici contabili disposti e idonei a compilare le schede aziendali conformemente alle clausole dei contratti previsti agli articoli 9 e 14; d) riunire le schede aziendali che gli sono trasmesse dagli uffici contabili e verificare, sulla base di un programma comune di controllo, che siano state convenientemente compilate;

e) inviare alla Commissione le schede aziendali convenientemente compilate, subito dopo la loro verifica;

f) trasmettere al comitato nazionale, ai comitati regionali e agli uffici contabili le richieste d'informazione di cui all'articolo 16 e alla Commissione le relative risposte.

2. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 19 ».

5. L'articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, è abrogato.

6. Il testo dell'articolo 16, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:

« 1. Il comitato nazionale, i comitati regionali, l'organo di collegamento e gli uffici contabili sono tenuti, ciascuno per quanto di sua competenza, a fornire alla Commissione qualsiasi informazione che essa chieda loro circa l'assolvimento dei loro compiti nell'ambito del presente regolamento.

Queste richieste d'informazione destinate al comitato nazionale, ai comitati regionali oppure agli uffici contabili nonché le relative risposte vengono indirizzate per iscritto tramite l'organo di collegamento ».

7. Il testo dell'articolo 20 è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 20

1. Il comitato comunitario è consultato:

a) per la verifica della conformità dei piani di selezione delle aziende contabili alle disposizioni dell'articolo 4;

b) per l'esame critico e la valutazione dei risultati annuali ponderati della rete d'informazione, tenuto conto in particolare di dati provenienti da altre fonti quali le statistiche e i conti economici globali.

2. Il comitato comunitario può prendere in esame ogni altro problema sollevato dal suo presidente, sia per l'iniziativa di quest'ultimo sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

Nel mese di ottobre di ogni anno esso procede ad un esame dell'evoluzione dei redditi agricoli nella Comunità, in particolare sulla base dei risultati attualizzati della rete d'informazione.

Esso viene tenuto regolarmente al corrente dell'attività della rete d'informazione ».

8. Il testo dell'articolo 22, paragrafo 2, è sostituito dal testo seguente:

« 2. Le spese sostenute per la costituzione e il funzionamento del comitato nazionale, dei comitati regionali e degli organi di collegamento non sono iscritte nel bilancio della Comunità ».

9. All'articolo 23, la data del 1o gennaio 1980 è sostituita da quella del 1o gennaio 1990.

10. Il testo dell'allegato è sostituito dal testo seguente:

« ALLEGATO

Elenco delle circoscrizioni di cui all'articolo 2, lettera d)

Germania

1. Schleswig-Holstein

2. Hamburg

3. Niedersachsen

4. Bremen

5. Nordrhein-Westfalen

6. Hessen

7. Rheinland-Pfalz

8. Baden-Wuerttemberg

9. Bayern

10. Saarland

11. Berlin

Francia

1. Île-de-France

2. Champagne-Ardenne

3. Picardie

4. Haute-Normandie

5. Centre

6. Basse-Normandie

7. Bourgogne

8. Nord - Pas-de-Calais

9. Lorraine

10. Alsace

11. Franche-Comté

12. Pays-de-la-Loire

13. Bretagne

14. Poitou-Charentes

15. Aquitaine

16. Midi-Pyrénées

17. Limousin

18. Rhône-Alpes

19. Auvergne

20. Languedoc-Roussillon

21. Provence - Alpes - Côte-d'Azur

22. Corse

Italia

1. Piemonte

2. Valle d'Aosta

3. Lombardia

4. Alto Adige

5. Trentino

6. Veneto

7. Friuli - Venezia Giulia

8. Liguria

9. Emilia - Romagna 10. Toscana

11. Umbria

12. Marche

13. Lazio

14. Abruzzi

15. Molise

16. Campania

17. Puglia

18. Basilicata

19. Calabria

20. Sicilia

21. Sardegna

Belgio

Costituisce una circoscrizione

Lussemburgo

Costituisce una circoscrizione

Paesi Bassi

Costituisce una circoscrizione

Danimarca

Costituisce una circoscrizione

Irlanda

Costituisce una circoscrizione

Regno Unito

1. England - North Region

2. England - West-Region

3. England - East Region

4. Wales

5. Scotland

6. Northern Ireland

Grecia

1. Makedonía - Thráki,

2. Ípeiros - Pelopónnisos - Nísoi Ioníoy,

3. Thessalía,

4. Stereá Ellás - Nísoi Aigaíoy - Kríti. ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o agosto 1981.

Esso si applica a decorrere dall'esercizio contabile 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 luglio 1981.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. WALKER

(1) GU n. C 341 del 31. 12. 1980, pag. 26.

(2) GU n. C 172 del 13. 7. 1981, pag. 47.

(3) GU n. C 159 del 29. 6. 1981, pag. 12.

(4) GU n. 109 del 23. 6. 1965, pag. 1859/65.

(5) GU n. L 299 del 23. 10. 1973, pag. 1.

(6) GU n. L 148 del 5. 6. 1978, pag. 1.