Regolamento (CEE) n. 2032/81 del Consiglio, del 13 luglio 1981, che fissa il prezzo d' obiettivo dei semi di lino per la campagna di commercializzazione 1981/1982
Gazzetta ufficiale n. L 200 del 21/07/1981 pag. 0008 - 0008
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2032/81 DEL CONSIGLIO del 13 luglio 1981 che fissa il prezzo d ' obiettivo dei semi di lino per la campagna di commercializzazione 1981/1982 IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 43 , visto il regolamento ( CEE ) n . 569/76 del Consiglio , del 15 marzo 1976 , che prevede misure speciali per i semi di lino ( 1 ) , in particolare l ' articolo 1 , paragrafi 1 e 3 , vista la proposta della Commissione ( 2 ) visto il parere del Parlamento europeo ( 3 ) , visto il parere del Comitato economico e sociale ( 4 ) , considerando che , nel fissare annualmente il prezzo d ' obiettivo dei semi di lino , occorre tener conto e degli obiettivi della politica agricola comune e del contributo che la Comunità intende dare allo sviluppo armonioso del commercio mondiale ; che la politica agricola comune ha in particolare lo scopo di assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola , di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e di assicurare dei prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori ; considerando che l ' articolo 1 , paragrafo 1 , primo comma , del regolamento ( CEE ) n . 569/76 dispone in particolare che è necessario fissare tale prezzo ad un livello equo per i produttori , tenendo conto delle necessità di approvvigionamento della Comunità ; che è opportuno , a tal riguardo , mantenere un rapporto equilibrato tra questo prezzo e i prezzi degli altri semi oleosi ; considerando che l ' applicazione dei suddetti criteri induce a fissare d ' obiettivo ad un livello superiore a quello fissato per la campagna di commercializzazione precedente ; considerando che il prezzo d 'obiettivo deve essere fissato per una qualità tipo che occorre determinate tenendo conto della qualità media dei semi raccolti nella Comunità ; che la qualità definita per la campagna 1980/1981 corrisponde a tale esigenza e può quindi essere mantenuta per la campagna successiva , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 Per la campagna di commercializzazione 1981/1982 il prezzo d ' obiettivo dei semi di lino è fissato a 46,40 ECU per 100 chilogrammi . Articolo 2 Il prezzo di cui all ' articolo 1 si applica ai semi : - alla rinfusa , di qualità sana , leale e mercatile , e - con il 2 % di impurità e , nel seme come tale , il 9 % di umidità e il 38 % di olio . Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , addì 13 luglio 1981 . Per il Consiglio Il Presidente Lord CARRINGTON ( 1 ) GU n . L 67 del 15 . 3 . 1976 , pag . 29 . ( 2 ) GU n . C 75 del 3 . 4 . 1981 , pag . 21 . ( 3 ) GU n . C 90 del 21 . 4 . 1981 , pag . 101 . ( 4 ) GU n . C 159 del 29 . 6 . 1981 , pag . 27 .