31981R2032

Regolamento (CEE) n. 2032/81 del Consiglio, del 13 luglio 1981, che fissa il prezzo d' obiettivo dei semi di lino per la campagna di commercializzazione 1981/1982

Gazzetta ufficiale n. L 200 del 21/07/1981 pag. 0008 - 0008


++++

REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2032/81 DEL CONSIGLIO

del 13 luglio 1981

che fissa il prezzo d ' obiettivo dei semi di lino per la campagna di commercializzazione 1981/1982

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 43 ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 569/76 del Consiglio , del 15 marzo 1976 , che prevede misure speciali per i semi di lino ( 1 ) , in particolare l ' articolo 1 , paragrafi 1 e 3 ,

vista la proposta della Commissione ( 2 )

visto il parere del Parlamento europeo ( 3 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 4 ) ,

considerando che , nel fissare annualmente il prezzo d ' obiettivo dei semi di lino , occorre tener conto e degli obiettivi della politica agricola comune e del contributo che la Comunità intende dare allo sviluppo armonioso del commercio mondiale ; che la politica agricola comune ha in particolare lo scopo di assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola , di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e di assicurare dei prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori ;

considerando che l ' articolo 1 , paragrafo 1 , primo comma , del regolamento ( CEE ) n . 569/76 dispone in particolare che è necessario fissare tale prezzo ad un livello equo per i produttori , tenendo conto delle necessità di approvvigionamento della Comunità ; che è opportuno , a tal riguardo , mantenere un rapporto equilibrato tra questo prezzo e i prezzi degli altri semi oleosi ;

considerando che l ' applicazione dei suddetti criteri induce a fissare d ' obiettivo ad un livello superiore a quello fissato per la campagna di commercializzazione precedente ;

considerando che il prezzo d 'obiettivo deve essere fissato per una qualità tipo che occorre determinate tenendo conto della qualità media dei semi raccolti nella Comunità ; che la qualità definita per la campagna 1980/1981 corrisponde a tale esigenza e può quindi essere mantenuta per la campagna successiva ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1981/1982 il prezzo d ' obiettivo dei semi di lino è fissato a 46,40 ECU per 100 chilogrammi .

Articolo 2

Il prezzo di cui all ' articolo 1 si applica ai semi :

- alla rinfusa , di qualità sana , leale e mercatile ,

e

- con il 2 % di impurità e , nel seme come tale , il 9 % di umidità e il 38 % di olio .

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , addì 13 luglio 1981 .

Per il Consiglio

Il Presidente

Lord CARRINGTON

( 1 ) GU n . L 67 del 15 . 3 . 1976 , pag . 29 .

( 2 ) GU n . C 75 del 3 . 4 . 1981 , pag . 21 .

( 3 ) GU n . C 90 del 21 . 4 . 1981 , pag . 101 .

( 4 ) GU n . C 159 del 29 . 6 . 1981 , pag . 27 .