31981R2017

Regolamento (CEE) n. 2017/81 della Commissione, del 15 luglio 1981, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sul fenolo originario degli Stati Uniti d' America

Gazzetta ufficiale n. L 195 del 18/07/1981 pag. 0022


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2017/81 DELLA COMMISSIONE

del 15 luglio 1981

che istituisce un dazio antidumping provvisorio sul fenolo originario degli Stati Uniti d ' America

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 3017/79 del Consiglio , del 20 dicembre 1979 , relativo alla difesa contro le importazioni che sono oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea ( 1 ) , in particolare l ' articolo 11 ,

previe consultazioni in sede di comitato consultivo istituito dal regolamento ( CEE ) n . 3017/79 ,

considerando che nel gennaio 1981 la Commissione ha ricevuto una denuncia presentata dal Consiglio europeo delle federazioni dei produttori chimici ( CEFIC ) a nome dei fabbricanti che rappresentano la maggioranza della produzione comunitaria di fenolo ;

considerando che nella denuncia veniva comprovata l ' esistenza di pratiche di dumping rispetto a prodotti simili originari degli Stati Uniti d ' America nonchù del notevole pregiudizio da esse derivante e che pertanto la Commissione , con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ( 2 ) , ha annunciato l ' avvio di una procedura relativa alle importazioni di fenolo originario degli Stati Uniti d ' America ed ha avviato l ' indagine a livello comunitario ;

considerando che la Commissione ha informato ufficialmente gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati , nonchù i rappresentanti del paese esportatore ed i ricorrenti ;

considerando che la Commissione ha fornito alle parti direttamente interessate l ' occasione di render noto il loro punto di vista per iscritto e di esprimersi verbalmente ; che diversi importatori ed esportatori notoriamente interessati s sono avvalsi di questa possibilità ; che taluni operatori ed esportatori non hanno risposto ai questionari indirizzati loro della Commissione ;

considerando che , ai fini di una valutazione preliminare del margine di dumping e della portata del pregiudizio , la Commissione ha chiesto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ed ha effettuato controlli in loco presso i principali esportatori cioè : Allied Corporation , Morristown , New Jersey ; Dow Chemical , Midland , Michigan ; Georgia Pacific , Plaquemine , Louisiana ; ICC Industries Inc . , New York , NY ; Monsanto Company , St . Louis , Missouri ; Shell Chemical Company , Houston , Texas ; United States Steel Corporation , Pittsburgh , Pennsylvania ; che sono stati anche effettuati controlli presso la Dow Chemical Belgium NV , Tessenderlo , Belgio , e presso la Monsanto Europe SA , Bruxelles , Belgio ;

considerando che la Commissione ha inoltre verificato le informazioni presso tutti i produttori ricorrenti : BP Chemicals Ltd , Londra , Regno Unito ; DSM Marketing Centre Chemicals & Polymers , Urmond , Paesi Bassi ; Imperial Chemical Industries Ltd , Wilton , Meddlesbrough , Regno Unito ; Montedipe , Milano , Italia , Phenolchemie GmbH , Gladbeck , Germania ; Rhône Poulenc Industries , Courbevoie , Francia , e SIR Spa , Milano , Italia ;

considerando che la Commissione ha calcolato provisoriamente il valore normale sulla base dei prezzi interni dei produttori degli Stati Uniti che esportano nella CEE , escludendo però dal calcolo del valore normale talune vendite ritenute non consone alle normali transazioni commerciali a motivo di particolari convenzioni di conversione o di una speciale situazione competitiva nel caso di un cliente ; che per gli esportatori che non hanno venduto sul mercato interno il valore normale è stato calcolato sulla base di una media ponderata dei prezzi di vendita dei loro fornitori ;

considerando che i prezzi di esportazione sono stati calcolati sulla base del prezzo effettivamente pagato per i prodotti esportati nella Comunità ad eccezione della Dow Chemical Company e della Monsanto Company , le cui esportazioni erano dirette alle loro filiali nella Comunità ; che nel caso di queste ultime società i prezzi di esportazione sono stati calcolati sulla base dei prezzi della prima rivendita del prodotto importato ad un acquirente indipendente , opportunamente corretti per tener conto delle spese sostenute e dei profitti ; che , nel caso della Monsanto , l ' ammontare che è stato trasferito alle filiali europee a titolo di commissione non è stato preso in considerazione nei calcoli della Commissione che si sono basati sui reali costi sostenuti , quale determinati nel corso dell ' inchiesta e su un margine di profitto ritenuto ragionevole dalla Commissione ; che le deduzioni così calcolate sono molto più basse dei trasferimenti risultanti dal sistema contabile interno ; che Dow Chemical Company non ha reso noto l ' ammontare delle commissioni ricevute dalle sue filiali europee e che i calcoli sono stati fatti sulla base sopra descritta ; che nei casi in cui i produttori non hanno venduto direttamente nella Comunità è stato considerato come prezzo all ' esportazione quello applicato agli operatori per l ' ulteriore esportazione nella CEE .

considerando che per il confronto tra il valore normale ed i prezzi all ' esportazione si è fatto ricorso ai prezzi medi ponderati franco fabbrica per gli ultimi 6 mesi del 1980 , eccezione fatta per le società che non hanno effettuato esportazioni in questo periodo e per le quali in confronto è stato fatto per il lasso di tempo più vicino possibile a dett periodo ; che , all ' occorrenza , si è tenuto conto delle differenze che influiscono sulla comparabilità dei prezzi , quali le condizioni ed i termini di vendita e delle differenze nello stadio della commercializzazione , con particolare riferimento a quelle relative al trasporto , ai termini di pagamento ed ai costi di vendita ;

considerando che per quanto riguarda le singole società che sono oggetto dell ' indagine i risultati preliminari sono i seguenti :

Società * Margine di dumping ponderato medio *

- Allied Corporation * 12,2 % *

- Dow Chemical Company * 13,0 % *

- ICC Industries Inc . * 10,5 % *

- Monsanto Company * 9,7 % *

- Shell Chemical Company * 8,8 % *

- US Steel Corporation * 19,9 % *

- Georgia Pacific Corporation * 0 *

considerando che per gli esportatori che non hanno risposto al questionario della Commissione e che non si sono altrimenti manifestati nel corso dell ' indagine preliminare il margine di dumping è stato determinato sulla base dei dati disponibili ; che in questo contesto si è tenuto conto del fatto che i margini di dumping indicati nella denuncia variano dal 25 al 32 % ; che nondimeno la Commissione ritiene che i risultati della propria indagine abbiano fornito una determinazione più precisa del margine di dumping e che inoltre il fatto di supporre che il margine di dumping di questi esportatori sia stato in qualche modo inferiore al margine massimo di dumping del 19,9 % calcolato per un esportatore che ha dato la sua piena collaborazione costituirebbe un premio per la mancata collaborazione ;

considerando che , in merito al pregiudizio provocato all ' industria comunitaria dalle importazioni in regime di dumping , dalle informazioni di cui la Commissione ha avuto conoscenza durante l ' indagine preliminare risulta che nel periodo 1978-1980 le importazioni totali di fenolo di origine statunitense nella Comunità sono passate da circa 61 088 a circa 71 573 t ; che è risultato che nel periodo coperto dall ' inchiesta la maggior parte di dette importazioni è stata effettuata in dumping ;

considerando che la quota di mercato di quest importazioni in regime di dumping nella Comunità rappresentava circa l ' 8 % nel 1980 ;

considerando che , nonostante alcuni importatori interessati non fossero disposti a fornire informazioni alla Commissione , nella maggioranza dei casi quest ' ultima è stata in grado di verificare i prezzi di rivendita del fenolo importato a prezzi di dumping e di trarne la conclusione che i prezzi di vendita dell ' industria comunitaria non hanno cessato di diminuire nel 1980 ; che esistono elementi comprovanti che i clienti hanno annullato le loro ordinazioni o ridotto notevolmente i propri acquisti presso l ' industria comunitaria per acquistare materiale in dumping dagli Stati Uniti , comprimendo ulteriormente i prezzi dei produttori CEE ; che nel 1980 quasi tutta l ' industria comunitaria ha sopportato gravi perdite o ha visto notevolmente ridotti i propri utili ;

considerando che nel periodo 1978-1980 la produzione di fenolo nella Comunità è caduta da 944 639 a 824 003 t e che il grado di utilizzo degli impianti è sceso del 72 % al 59 % ;

considerando che la Commissione ha preso in esame il pregiudizio causato da altri fattori che , singolarmente o associati , possono influire parimenti sull ' industria comunitaria ; che da quanto è stato appurato , risulta che il livello della domanda e del consumo nella Comunità è rimasto relativamente stabile ; che nel frattempo le importazioni da paesi diversi da quello indicato nella denuncia sono aumentati di quantitativi notevolmente inferiore a quelli provenienti dagli Stati Uniti d ' America ed hanno registrato prezzi analoghi a quelli praticati dall ' industria comunitaria ;

considerando che , dato quando precede , la Commissione ha provvisoriamente concluso che le importazioni in dumping causano pregiudizio materiale ;

considerando che , di conseguenza , al fine di evitare un ulteriore pregiudizio durante la procedura , gli interessi della Comunità richiedono un ' azione immediata con l ' imposizione di un dazio provvisorio antidumping sulle importazioni di fenolo originarie degli Stati Uniti d ' America , ad un tasso che , in considerazione dell ' entità del pregiudizio provocato , corrisponda ai margini di dumping accertati in via provvisoria ;

considerando che Dow Chemical Company si è nel frattempo volontariamente impegnata a elevare i prezzi a livelli tali da eliminare il margine di dumping accertato ; che la Commissione giudica tale impegno accettabile ; che di conseguenza è opportuno escludere dall ' applicazione del dazio le importazioni di prodotti fabbricati e esportati dalla suddetta società ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1 . È istituito un dazio provvisorio antidumping sul fenolo originario degli Stati Uniti d ' America della sottovoce ex 29.06 A I della tariffa doganale comune , corrispondente al codice Nimexe ex 29.06-11 .

2 . Il dazio provvisorio antidumping non si applica al fenolo fabbricato e esportato da Dow Chemical Company e dalla Georgia Pacific Corporation .

3 . L ' aliquota del dazio provvisorio antidumping è pari al 19,9 % del valore in dogana determinato conformemente al regolamento ( CEE ) n . 1224/80 del Consiglio , del 28 maggio 1980 , relativo al valore in dogana delle merci ( 3 ) , fatta eccezione per le esportazioni effettuate dalle seguenti società per le quali l ' aliquota del dazio è la seguente :

- Allied Corporation , Morristown , New Jersey * 12,2 % *

- ICC Industries Inc . , New York , NY * 10,5 % *

- Monsanto Company , St . Louis , Missouri * 9,7 % *

- Shell Chemical Company , Houston , Texas * 8,8 % *

4 . Il dazio suddetto si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali .

5 . La messa in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui al paragrafo 1 è subordinata al deposito di una cauzione pari all ' importo del dazio provvisorio antidumping .

Articolo 2

Fatto salvo l ' articolo 7 , paragrafo 4 , lettere b ) e c ) , del regolamento ( CEE ) n . 3017/79 , entro un mese a decorrere dall ' entrata in vigore del presente regolamento , le parti interessate possono comunicare il loro punto di vista e chiedere di essere intese oralmente dalla Commissione .

Fatti salvi gli articoli 11 , 12 e 14 del regolamento ( CEE ) n . 3017/79 , il presente regolamento si applica per un periodo di quattro mesi oppure sino all ' adozione di misure definitive da parte del Consiglio .

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , il 15 luglio 1981 .

Per la Commissione

Wilhelm HAFERKAMP

Vicepresidente

( 1 ) GU n . L 339 del 31 . 12 . 1979 , pag . 1 .

( 2 ) GU n . C 51 del 10 . 3 . 1981 , pag . 4 .

( 3 ) GU n . L 134 del 31 . 5 . 1980 , pag . 1 .