31981R1943

Regolamento (CEE) n. 1943/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo ad un' azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione nel settore degli alimenti per animali nell' Irlanda del Nord

Gazzetta ufficiale n. L 197 del 20/07/1981 pag. 0023 - 0026


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1943/81 DEL CONSIGLIO

del 30 giugno 1981

relativo ad un ' azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione nel settore degli alimenti per animali nell ' Irlanda del Nord

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 42 e 43 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,

considerando che i settori di produzione agricola che dipendono dagli alimenti per animali presentano un interesse capitale per l ' economia agricola dell ' Irlanda del Nord ;

considerando che la situazione di questi settori di produzione presenta tuttavia problemi molto seri , dovuti soprattutto al fatto che dipende dall ' approvvigionamento esterno di alimenti per animali ; che un miglioramento delle attività di trasformazione e di commercializzazione nel settore degli alimenti per animali può contribuire a risolvere stabilmente tali problemi ;

considerando che le misure previste in materia rivestono carattere comunitario e tendono al conseguimento degli obiettivi definiti dall ' articolo 39 , paragrafo 1 , lettera a ) , del trattato ; che esse costituiscono pertanto un ' azione comune ai sensi dell ' articolo 6 del regolamento ( CEE ) n . 729/70 del Consiglio , del 21 aprile 1970 , relativo al finanziamento della politica agricola comune ( 3 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 3509/80 ( 4 ) ;

considerando che , per poter beneficiare del finanziamento comunitario , i progetti devono consentire il miglioramento e la razionalizzazione delle strutture di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti nei settori citati , nonchù garantire effetti posotivi duraturi nell ' intero settore agricolo ;

considerando che , per garantire l ' armonia tra le azioni della Comunità e quelle dello Stato membro , è necessario che i progetti di cui è previsto il finanziamento da parte del Fondo siano approvati dallo Stato membro interessato e che quest ' ultimo partecipi al finanziamento ;

considerando che , per garantire che i beneficiari rispettino le condizioni per la concessione del contributo del Fondo , occorre prevedere un ' efficace procedura di controllo e la possibilità di sospendere , ridurre ovvero sopprimere il contributo ;

considerando che un intervento del Fondo sotto forma di sovvenzione in conto capitale pari al massimo al 50 % dell ' importo dell ' investimento costituisce una partecipazione adeguata alla realizzazione di quest ' ultimo ;

considerando che l ' intervento del Fondo non deve alterare o rischiare di alterare le condizioni di concorrenza in modo incompatibile con i principi del trattato ; che a questo scopo , in particolare , tale intervento non deve rafforzare nù creare una posizione dominante nel mercato comune o in una parte sostanziale del medesimo , semprechù ciò non si riveli necessario per raggiungere gli obiettivi del presente regolamento ;

considerando che l ' intervento del Fondo per un periodo di quattro anni e per un costo previsto di 6 milioni di ECU può consentire di conseguire l ' obiettivo perseguito dall ' azione comune ;

considerando che , per l ' approvazione dei progetti , occorre prevedere una procedura che istituisca una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell ' ambito del comitato permanente per le strutture agricole istituite dall ' articolo 1 della decisione del Consiglio , del 4 dicembre 1962 , relativa al coordinamento delle politiche di struttura agricola ( 5 ) ; che è opportuno prevedere inoltre la consultazione del comitato del Fondo di cui all ' articolo 11 del regolamento ( CEE ) n . 729/70 ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1 . Per migliorare la situazione strutturale delle aziende agricole che dipendono dagli alimenti per animali nell ' Irlanda del Nord , è avviata un ' azione comune destinata a consentire l ' ammodernamento e la razionalizzazione delle imprese che si occupano del trattamento , della trasformazione o della commercializzazione nel settore degli alimenti per animali .

2 . Il complesso delle misure previste dal presente regolamento costituisce un ' azione comune ai sensi dell ' articolo 6 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 729/70 .

3 . La Commissione può accordare , in conformità dei titoli II e III , un contributo per l ' azione comune finanziando tramite la sezione orientamento del Fondo europeo agricolo di orientamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia , in appresso denominato « Fondo » , progetti conformi ai requisiti di cui al titolo I .

TITTOLO I

Progetti

Articolo 2

1 . Ai sensi del presente regolamento , si intende per progetto qualsiasi progetto d ' investimento in beni materiali pubblico , semipubblico o privato , relativo in tutto o in parte a edifici e ad attrezzature destinati , in particolare , a consentire :

a ) la razionalizzazione o lo sviluppo degli impianti di magazzinaggio , di trattamento o di trasformazione dei prodotti del settore di cui all ' articolo 1 , paragrafo 1 , compresi quelli situati nei porti ;

b ) il miglioramento dei circuiti di commercializzazione ;

c ) una migliore conoscenza dei dati relativi ai prezzi ed alla formazione di questi ulitimi sui mercati dei prodotti appartenenti al settore menzionato all ' articolo 1 , paragrafo 1 .

2 . Il presente regolamento non si applica agli investimenti sul piano del commercio al minuto .

Articolo 3

1 . I progetti concernono la commercializzazione dei prodotti agricoli compresi nell ' allegato II del trattato o la produzione dei prodotti trasformati ivi riportati . Devono inoltre offrire sufficiente garanzia quanto alla loro redditività e contribuire al duraturo miglioramento della situazione del settore menzionato all ' articolo 1 , paragrafo 1 , nonchù ad un miglioramento delle possibilità di produzione delle aziende agricole interessate da tale settore .

2 . Il contributo del Fondo può essere concesso solo se il beneficiario fornisce prove sufficienti dell ' adempimento delle condizioni di cui al paragrafo 1 . Si può tener conto , tra l ' altro , di contratti di fornitura a lungo termine conclusi con i produttori dei prodotti agricoli di base a condizioni eque per questi ultimi .

TITTOLO II

Procedura di esame dei progetti

Articolo 4

1 . Le domande di contributo del Fondo devono essere inoltrate per il tramite dello Stato membro interessato anteriormente al 1° maggio .

2 . La Commissione decide due volte l ' anno sulle domande di contributo presentate . Tali decisioni intervengono al più tardi il 30 giugno ed il 31 dicembre .

Le decisioni prese durante il primo semestre di un anno sono riservate alle domande di contributo inoltrate entro il 31 dicembre dell ' anno precedente . Le domande di contributo inoltrate tra il 1° gennaio e il 30 aprile possono essere prese in considerazione solo durante il secondo semestre dello stesso anno .

3 . Per poter beneficiare del contributo del Fondo , i progetti devono aver ottenuto il parere favorevole del Regno Unito .

4 . Le domande di contributo devono essere corredate degli elementi necessari ad accertare che il progetto adempie le condizioni previste dal titolo I .

5 . I dati che devono figurare nelle domande e la forma della loro presentazione sono quelli specificati nel regolamento ( CEE ) n . 219/78 ( 6 ) .

Articolo 5

1 . La Commissione decide , previa consultazione del comitato del Fondo sugli aspetti finanziari , sul contributo del Fondo secondo la procedura descritta all ' articolo 13 .

2 . La decisione della Commissione è notificata al Regno Unito e al beneficiario .

Articolo 6

1 . Nel decidere , la Commissione tiene conto , fra l ' altro , dell ' assegnazione , per il progetto in causa , di aiuti diretti o indiretti all ' investimento , diversi da quelli previsti dal presente regolamento . A tal fine , il Regno Unito informa la Commissione di tali aiuti .

2 . Non rientrano nel campo d ' applicazione del presente regolamento i progetti che fruiscono di aiuti in virtù del regolamento ( CEE ) n . 355/77 ( 7 ) o che possono beneficiare di aiuti comunitari nel quadro di altre azioni comuni ai sens dell ' articolo 6 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 729/70 .

TITOLO III

Disposizioni finanziarie e generali

Articolo 7

1 . La durata prevista per la realizzazione dell ' azione comune è di quattro anni a decorrere dal 1° gennaio 1981 .

2 . Il costo previsionale dell ' azione comune a carico del Fondo ammonta a 6 milioni di ECU per il periodo dal 1° gennaio 1981 al 31 dicembre 1984 .

3 . L ' articolo 6 , paragrafo 5 , del regolamento ( CEE ) n . 729/70 si applica al presente regolamento .

Articolo 8

1 . Il contributo del Fondo consiste in sovvenzioni in conto capitale corrisposte in uno o più versamenti .

2 . Per ogni progetto , rispetto all ' investimento realizzato :

a ) la partecipazione finanziaria del beneficiario deve essere almeno pari al 25 % ;

b ) la partecipazione finanziaria del Regno Unito deve essere almeno pari al 10 % ;

c ) La sovvenzione concessa dal Fondo è pari al massimo al 50 % .

Articolo 9

Il contributo del Fondo non deve alterare le condizioni di concorrenza in modo incompatibile con i principi del trattato .

Articolo 10

1 . Beneficiano del contributo del Fondo le persone fisiche o giuridiche o le loro associazioni su cui grava , in ultima istanza , l ' onere finanziario occasionato dalla realizzazione del progetto .

I versamenti del contributo del contributo del Fondo vengono effettuati per il tramite di organismi all ' uopo designati dal Regno Unito .

2 . Per tutta la durata dell ' intervento del Fondo , l ' autorità o l ' organismo all ' uopo designato dal Regno Unito trasmette alla Commissione , a richiesta di quest ' ultima , tutti gli elementi giustificativi e tutti i documenti atti ad accertare l ' adempimento delle condizioni finanziarie o di altro genere prescritte per ciascun progetto . La Commissione può , all ' occorrenza , effettuare un controllo sul posto .

La Commissione , previa consultazione del comitato del Fondo sugli aspetti finanziari , può decidere , secondo la procedura descritta all ' articolo 13 , di sospendere , ridurre o sopprimere il contributo del Fondo :

- qualora un progetto non sia eseguito come previsto ,

- in caso di mancato adempimento di determinate condizioni prescritte ,

- se il beneficiario , contrariamente alle informazioni contenute nella domanda e riportate nella decisione di concessione del contributo , non inizia , entro i due anni successivi alla notifica della predetta decisione , la realizzazione dei lavori e se non ha dato , entro la scadenza di detto termine , sufficienti garanzie per l ' esecuzione del progetto .

La decisione è notificata al Regno Unito e al beneficiario .

La Commissione procede al recupero delle somme il cui pagamento non era e non è più giustificato .

3 . Le modalità di applicazione del presente articolo sono identiche a quelle precisate nel regolamento ( CEE ) n . 1685/78 ( 8 ) .

Articolo 11

1 . Per ogni progetto che ha fruito di un contributo del Fondo , il beneficio trasmette alla Commissione , per il tramite dello Stato membro interessato , una relazione sui risultati finanziari del progetto . Tale relazione deve essere presentata entro il termine stabilito dalla Commissione nella sua decisione di contributo .

2 . Qualora il beneficiario non adempia l ' obbligo di cui al paragrafo 1 , la Commissione , dopo preavviso , può decidere , secondo la procedura descritta all ' articolo 13 e dopo consultazione del comitato del Fondo sugli aspetti finanziari , di riformare totalmente o parzialmente la sua decisione di concessione di contributo . La decisione è notificata al Regno Unito e al beneficiario . La Commissione procede al recupero , totale o parziale , delle somme pagate .

3 . Le modalità d ' applicazione del presente articolo , in particolare per quanto riguarda gli elementi che la relazione di cui al paragrafo 1 deve contenere , sono stabilite secondo la procedura descritta all ' articolo 13 , previa consultazione del comitato del Fondo sugli aspetti finanziari .

Articolo 12

Le domande di contributo del Fondo presentate alla Commissione per progetti che non hanno potuto beneficiare del contributo per insufficienza di mezzi disponibili possono essere riportate dal Regno Unito , d ' accordo con i richiedenti , al successivo esercizio di bilancio .

Le domande di riporto devono essere presentate alla Commissione entro trenta giorni dalla data in cui il Regno Unito ha ricevuto notifica del risultato della procedura di cui all ' articolo 13 . Una domanda di contributo può comunque essere riportata una sola volta .

Articolo 13

1 . Nei casi in cui viene fatto riferimento alla procedura definita nel presente articolo , il comitato permanente per le strutture agricole è chiamato a pronunciarsi dal presidente , su iniziativa di quest ' ultimo o su richiesta del rappresentante di uno Stato membro .

2 . Il rappresentante della Commissione presenta un progetto di misure da adottare . Il comitato permanente per le strutture agricole esprime un parere in merito a tali misure entro un termine che il presidente può fissare in relazione all ' urgenza dei problemi in esame , pronunciandosi alla maggioranza di 45 voti ; ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all ' articolo 148 , paragrafo 2 , del trattato . Il presidente non partecipa al voto .

3 . La Commissione adotta le misure che sono di immediata applicazione . Tuttavia , qualora non siano conformi al parere del comitato permanente per le strutture agricole , tali misure sono immediatamente comunicate dalla Commissione al Consiglio ; in questo caso , la Commissione può rinviare l ' applicazione delle misure da essa decise di un mese al massimo a decorrere da tale comunicazione .

Il Consiglio , deliberando a maggioranza qualificata , può prendere una decisione diversa nel termine di un mese .

Articolo 14

Gli articoli 92 , 93 e 94 del trattato si applicano alla materia disciplinata dal presente regolamento .

Articolo 15

Le prime decisioni di contributo in applicazione del presente regolamento intervengono sull ' esercizio 1981 .

Articolo 16

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Lussemburgo , addì 30 giugno 1981 .

Per il Consiglio

Il Presidente

G . BRAKS

( 1 ) GU n . C 291 del 10 . 11 . 1980 , pag . 82 .

( 2 ) GU n . C 230 dell ' 8 . 9 . 1980 , pag . 21 .

( 3 ) GU n . L 94 del 8 . 4 . 1970 , pag . 13 .

( 4 ) GU n . L 367 del 31 . 12 . 1980 , pag . 87 .

( 5 ) GU n . 136 del 17 . 12 . 1962 , pag . 2892/62 .

( 6 ) GU n . L 35 del 4 . 2 . 1978 , pag . 10 .

( 7 ) GU n . L 51 del 23 . 2 . 1977 , pag . 1 .

( 8 ) GU n . L 197 del 22 . 7 . 1978 , pag . 1 .