31981R1939

Regolamento (CEE) n. 1939/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo ad un programma di sviluppo integrato per le Western Isles della Scozia (Outer Hebrides)

Gazzetta ufficiale n. L 197 del 20/07/1981 pag. 0006 - 0008
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 22 pag. 0164
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 22 pag. 0164


++++

REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1939/81 DEL CONSIGLIO

del 30 giugno 1981

relativo ad un programma di sviluppo integrato per le Western Isles della Scozia ( Outer Hebrides )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 43 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

considerando che la situazione socioeconomica generale nellE Western Isles della Scozia ( Outer Hebrides ) è particolarmente sfavorevole ; che il miglioramento di questa situazione richiede la concentrazione dei mezzi e delle misure disponibili ai fini di una loro applicazione integrata ;

considerando che la Comunità dispone di mezzi d ' azione che derivano dalle possibilità di finanziamenti propri in particolare del Fondo sociale europeo e del Fondo europeo di sviluppo regionale e che pertanto è opportuno , tenuto conto della situazione in questa regione , completare tali mezzi con l ' intervento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia nell ' ambito di un 'azione comune , ai sensi del regolamento ( CEE ) n . 729/70 del Consiglio , del 21 aprile 1970 , relativo al finanziamento della politica agricola comune ( 2 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 3509/80 ( 3 ) ;

considerando che la realizzazione di questa azione comune impone di abbinare con proceduce adeguate i vari mezzi disponibili nell ' ambito di un programma di sviluppo integrato ;

considerando che questo programma deve essere elaborato dal Regno Unito ;

considerando che la preparazione e l ' applicazione del programma a livello della regione in questione richiedono un aiuto finanziario comunitario ;

considerando che è d 'uopo prevedere la partecipazione finanziaria della Comunità per talune misure indispensabili per realizzare il programma ed aventi per obiettivo il miglioramento delle strutture agricole e della pesca particolarmente deficienti nella regione in causa .

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1 . Per migliorare le condizioni di lavoro e di vita nella regione delle Western Isles della Scozia ( Outer Hebrides ) è avviata un ' azione comune ai sensi dell ' articolo 6 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 729/70 destinata a contribuite alla realizzazione di un programma di sviluppo integrato di dette isole .

2 . L ' azione comune prevede che il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia , sezione orientamento , in appresso denominato « Fondo » , partecipi , in conformità delle condizioni e modalità di cui al titolo III , al finanziamento delle misure agricole di cui al titolo II necessarie per l ' attuazione del programma di sviluppo integrato descritto al titolo I che abbia ottenuto parere favorevole ai sensi dell ' articolo 4 , paragrafo 3 ,

3 . Le condizioni e i limiti fissati all ' articolo 13 , paragrafo 2 , e all ' articolo 19 , paragrafi 2 e 3 , della direttiva 72/159/CEE del Consiglio , del 17 aprile 1972 , relativa all ' ammodernamento delle aziende agricole ( 4 ) , modificata da ultimo dalla direttiva 81/528/CEE ( 5 ) , come pure all ' articolo 15 della direttiva 75/268/CEE del Consiglio , del 28 aprile 1975 , sull ' agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate ( 6 ) , modificata da ultimo dalla direttiva 80/666/CEE ( 7 ) , non si applicano alle misure oggetto dell ' azione comune .

TITOLO I

Programma di sviluppo integrato

Articolo 2

Il programma di sviluppo integrato , in appresso denominato « programma » , riguarda non soltanto le misure di miglioramento dell ' agricoltura , compreso l ' imboschimento di terre marginali , le operazioni di miglioramento della commercializzazione e della trasformazione dei prodotti agricoli e le azioni di sviluppo della pesca , ma anche le misure in favore dell ' infrastruttura turistica , dell ' artigianato , dell ' industria e di altre attività complementari indispensabili al miglioramento della situazione socioeconomica generale delle isole interessate .

Articolo 3

1 . Il programma comporta :

- la descrizione della situazione esistente ;

- la descrizione degli obiettivi prefissi e l ' indicazione delle priorità ;

- la descrizione delle azioni e delle misure già esistenti in ciascuno dei settori di attività interessanti , nonchù dei mezzi finanziari disponibili a tale scopo ;

- la descrizione delle azioni complementari indispensabili per la realizzazione del programma ;

- la stima di previsione dei costi e dei mezzi finanziari indispensabili , con indicazione del ritmo delle spese previste ;

- l ' assicurazione che le azioni proposte sono compatibili con le tutela dell ' ambiente ;

- l ' indicazione delle misure prese per assicurare l ' utilizzazione di altri strumenti finanziari comunitari a finalità strutturale .

2 . Il complesso delle misure previste dall ' articolo 2 dovrà iscreversi nell ' ambito del programma di sviluppo regionale qualora il Regno Unito sia tenuto a comunicarlo alla Commissione ai sensi dell ' articolo 6 del regolamento ( CEE ) n . 724/75 del Consiglio , del 18 marzo 1975 , che istituisce un Fondo europeo di sviluppo regionale ( 8 ) , modificato dal regolamento ( CEE ) n . 214/79 ( 9 ) .

Articolo 4

1 . Il programma viene trasmesso alla Commissione dal Regno Unito .

2 . Su richiesta della Commissione , il Regno Unito fornisce elementi di valutazione supplementari relativi a quelli richiesti in conformità dell ' articolo 3 .

3 . La Commissione emette un parere sul programma e sui suoi eventuali adattamenti .

TITOLO II

Misure agricole

Articolo 5

1 . Il Fondo finanzia le misure agricole che rientrano nel programma e che hanno per obiettivo :

- il miglioramento della struttura di produzione agricola , esclusi i premi concessi per unità di produzione ;

- la piantagione di frangivento necessaria per la protezione dell ' agricoltura ;

- le operazioni di miglioramento della commercializzazione e della trasformazione dei prodotti agricoli ;

- il mIglioramento dell ' infrastruttura agricola ;

- gli investimenti per pontili di sbarco e altre infrastrutture a terra per la pesca costiera , nonchù lo sviluppo dell ' acquicoltura .

2 . Il Regno Unito trasmette alla Commissione una descrizione dettagliata delle misure agricole prospettate contenente in particolare :

- le condizioni e i criteri per la concessione degli aiuti previsti ; gli eventuali aiuti agli investimenti nelle aziende agricole non possono essere concessi a condizioni più favorevoli di quelle stabilite all ' articolo 8 della direttiva 72/159/CEE , tenuto conto dell ' articolo 9 della direttiva 75/268/CEE ;

- i mezzi finanziari annuali previsti per la realizzazione delle misure agricole e la ripartizione di tali mezzi tra le varie misure prospettate .

3 . La Commissione decide in merito all ' approvazione delle misure agricole e delle loro eventuali modifiche secondo la procedura di cui all ' articolo 18 della direttiva 72/159/CEE , dopo che il comitato permanente per le strutture agricole ha preso conoscenza del programma .

TITOLO III

Disposizioni finanziarie e generali

Articolo 6

1 . La durata dell ' azione comune è limitata a cinque anni a decorrere dalla data di notifica del parere di cui all ' articolo 4 , paragrafo 3 .

2 . Nel corso del quarto anno la Commissione presenta una relazione sull ' andamento dell ' azione comune . Prima della scadenza del periodo di cinque anni il Consiglio decide , su proposta della Commissione , se sia necessario prolungare l ' azione .

3 . I costi di previsione dell ' azione comune a carico del Fondo sono valutati a 13 milioni di ECU per il periodo previsto al paragrafo 1 .

4 . L ' articolo 6 , paragrafo 5 , del regolamento ( CEE ) n . 729/70 si applica al presente regolamento .

Articolo 7

1 . Sono imputabili al Fondo le spese effettuate dal Regno Unito nel quadro delle misure di cui all ' articolo 5 , paragrafo 1 , fino a concorrenza di un importo di 32,9 milioni di ECU ( A ) per il periodo previsto dall ' articolo 6 , paragrafo 1 , di cui al massimo 604 500 ECU ( A ) dei costi effettivi di elaborazione del programma , ad esclusione delle spese per il personale appartenente all ' amministrazione pubblica .

2 . Il Fondo rimborsa al Regno Unito il 40 % delle spese imputabili .

3 . Le spese di cui al paragrafo 1 che beneficiano di aiuti comunitari , per altre azioni comuni ai sensi dell ' articolo 6 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 729/70 o di un aiuto a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale non rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento .

Articolo 8

All ' atto della valutazione del programma , la Commissione , di concerto con il Regno Unito , stabilisce le modalità per la sua informazione periodica sullo svolgimento del programma , in particolare per quanto riguarda lo svolgimento delle azioni e misure non agricole previste dal programma . Il Regno Unito designa al tempo stesso gli organismi incaricati di curarne l ' esecuzione tecnica .

Articolo 9

1 . Le domande di rimborso riguardano le spese sostenute dal Regno Unito nel corso di un anno civile e devono essere presentate alla Commissione anteriormente al 1° luglio dell ' anno successivo , corredate dell ' informazione periodica di cui all ' articolo 8 , comprovante la realizzazione parallela della azioni non agricole previste nel programma integrato .

2 . Il contributo del Fondo è deciso in conformità dell ' articolo 7 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 729/70 .

3 . Il Fondo può concedere anticipi secondo le modalità di finanziamento decise dal Regno Unito e in base allo stato di attuazione dei progetti .

4 . Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all ' articolo 13 del regolamento ( CEE ) n . 729/70 .

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Per il Consiglio

Il Presidente

G . BRAKS

( 1 ) GU n . C 85 dell ' 8 . 4 . 1980 , pag . 53 .

( 2 ) GU n . L 94 del 28 . 4 . 1970 , pag . 13 .

( 3 ) GU n . L 367 del 31 . 12 . 1980 , pag . 87 .

( 4 ) GU n . L 96 del 23 . 4 . 1972 , pag . 1 .

( 5 ) Vedi pagina 41 della presente Gazzetta ufficiale .

( 6 ) GU n . L 128 del 19 . 5 . 1975 , pag . 1 .

( 7 ) GU n . L 180 del 14 . 7 . 1980 , pag . 34 .

( 8 ) GU n . L 73 del 21 . 3 . 1975 , pag . 1 .

( 9 ) GU n . L 35 del 9 . 2 . 1979 , pag . 1 .