Regolamento (CEE) n. 1917/81 della Commissione, del 10 luglio 1981, che deroga, per l' inizio della campagna 1981/1982, alle norme di qualità applicabili ad alcune varietà di mele e pere da tavola
Gazzetta ufficiale n. L 189 del 11/07/1981 pag. 0019
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1917/81 DELLA COMMISSIONE del 10 luglio 1981 che deroga , per l ' inizio della campagna 1981/1982 , alle norme di qualità applicabili ad alcune varietà di mele e pere da tavola LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , visto il regolamento ( CEE ) n . 1035/72 del Consiglio , del 18 maggio 1972 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1116/81 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 2 , paragrafo 3 , secondo comma , considerando che , conformemente alle norme di quantità per le mele e le pere da tavola quali figurano nell ' allegato del regolamento ( CEE ) n . 1641/71 della Commissione , del 27 luglio 1971 ( 3 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1674/81 ( 4 ) , il grado di maturità deve essere tale da permettere ai frutti d ' arrivare in condizioni soddisfacenti al luogo di destinazione ; che , fra i criteri che consentono di valutare all ' inizio della campagna il grado di maturazione di alcune varietà di mele e pere da tavola , figura quello di un calibro sufficientemente elevato ; che il calibro minimo previsto dalla norma non soddisfa a tale esigenza e che è quindi opportuno fissarlo per un certo periodo a un livello superiore ; considerando che la necessità di derogare al calibro minimo previsto dalla norma può non presentarsi uniformemente in tutta la Comunità ; che è quindi opportuno consentire agli Stati membri di non applicare tale deroga o di anticipare il ripristino all ' applicazione della norma ; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 1 . In deroga alle disposizioni del titolo III delle norme di qualità per le mele e le pere , che figura all ' allegato del regolamento ( CEE ) n . 1641/71 , fatto salvo il disposto del paragrafo 2 , il calibro minimo richiesto per la frutta del raccolto 1981 commercializzata all ' interno della Comunità è fissato : a ) per le mele della varietà James Grieve , a 70 mm fino al 30 agosto 1981 e a 65 mm dal 31 agosto al 13 settembre 1981 ; b ) per le mele della varietà Golden Delicious , a 65 mm fino al 13 settembre 1981 ; c ) per le mele della varietà Gravensteiner , a 70 mm fino al 6 settembre 1981 ; d ) per le mele della varietà Cox ' s orange pippin , a 65 mm fino al 20 settembre 1981 ; e ) per le mele della varietà Worcester pearmain , a 60 mm fino al 6 settembre 1981 ; f ) per le mele della varietà Discovery pearmain , a 60 mm fino al 6 settembre 1981 ; g ) per le mele della varietà Tydeman ' s Early , a 65 mm fino al 23 agosto 1981 ; h ) per le mele della varietà Summerrech e Red James Grieve , a 70 mm fino al 6 settembre 1981 ; i ) per le mele della varietà Spartan , a 65 mm fino al 27 settembre 1981 ; j ) per le pere della varietà dott . Jules Guyot e Butirra precoce Morettini , a 60 mm fino al 23 agosto 1981 ; k ) per le pere della varietà Alexandrine Douillard , a 60 mm fino al 20 settembre 1981 ; l ) per le pere della varietà Butirra Hardy ( Beurrù Hardy ) a 60 mm , fino al 4 ottobre 1981 . Tuttavia , gli Stati membri possono decidere , tenuto conto delle particolari condizioni della propria produzione , di non applicare tale deroga alle mele e pere da tavola raccole sul loro territorio e commercializzate all ' interno della Comunità e di anticipare la data in cui tale deroga cessa di essere applicata . Essi ne informano senza indugio gli altri Stati e la Commissione . 2 . La deroga prevista dal paragrafo 1 non si applica negli scambi di mele e pere da tavola con i paesi terzi . Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle comunità europee . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , il 10 luglio 1981 . Per la Commissione Il Presidente Gaston THORN ( 1 ) GU n . L 118 del 20 . 5 . 1972 , pag . 1 . ( 2 ) GU n . L 118 del 30 . 4 . 1981 , pag . 1 . ( 3 ) GU n . L 172 del 31 . 7 . 1971 , pag . 1 . ( 4 ) GU n . L 168 del 25 . 6 . 1981 , pag . 13 .