31981R1842

Regolamento (CEE) n. 1842/81 della Commissione, del 3 luglio 1981, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1188/81, che stabilisce alcune norme generali relative alla concessione di restituzioni speciali per i cereali esportati sotto forma di determinate bevande alcoliche

Gazzetta ufficiale n. L 183 del 04/07/1981 pag. 0010 - 0013
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 13 pag. 0142
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 22 pag. 0117
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 13 pag. 0142
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 22 pag. 0117


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1842/81 DELLA COMMISSIONE

del 3 luglio 1981

recante modalità di applicazione del regolamento ( CEE ) n . 1188/81 , che stabilisce alcune norme generali relative alla concessione di restrituzioni speciali per i cereali esportati sotto forma di determinate bevande alcoliche

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 2727/75 del Consiglio , del 29 ottobre 1975 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1784/81 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 16 , paragrafo 6 , e l ' articolo 24 ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 1188/81 del Consiglio , del 28 aprile 1981 , che stabilisce alcune norme generali relative alla concessione di restrituzioni speciali per i cereali esportati sotto forma di determinare bevande alcoliche , nonchù i criteri di fissazione del loro importo , e che modifica il regolamento ( CEE ) n . 3035/80 per quanto riguarda alcune merci non comprese nell ' allegato II del trattato ( 3 ) , in particolare l ' articolo 12 ,

considerando che , a norma dell ' articolo 4 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 1188/81 , il giorno in cui i cereali vengono sottoposti a controllo è determinante ai fini del tasso della restituzione applicabile ; che , conseguentemente , la data da prendere in considerazione è quella alla quale le autorità doganali accettano , la dichiarazione di pagamento dell ' interessato con la quale quest ' ultimo manifesta la propria volontà di distillare e di esportare i prodotti beneficiando di una restituzione ; che tale dichiarazione deve recare i dati necessari per il calcolo della restituzione ;

considerando che , ai fini dell ' applicazione dell ' articolo 3 del regolamento ( CEE ) n . 1188/81 , in particolare ai fini della fissazione del coefficiente , è opportuno definire le nozioni di « quantitativi totali esportati » e di « quantitativi totali commercializzati » ,

considerando che , ai fini dell ' applicazione del presente regolamento , è necessario ricevere comunicazione sia dell ' avvenuta uscita dei prodotti dalla Comunità , sia , in taluni casi , della loro destinazione ; che , per tale motivo , è d ' uopo ricorrere alla definizione d ' esportazione di cui alla direttiva 81/177/CEE del Consiglio ( 4 ) , nonchù avvalersi delle prove previste dal regolamento ( CEE ) n . 2730/79 della Commissione , del 29 novembre 1979 , recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all ' esportazione per i prodotti agricoli ( 5 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1663/81 ( 6 ) ;

considerando che è opportuno prevedere la comunicazione alla Commissione da parte degli Stati membri delle informazioni necessarie ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1 . Per poter beneficiare della restituzione all ' esportazione per i cereali esportati sotto forma di una delle bevande alcoliche di cui al regolamento ( CEE ) n . 1188/81 , l ' operatore deve presentare alle autorità competenti una dichiarazione , in appresso denominata « dichiarazione di pagamento » , nella quale egli esprime il proprio intento di distillare i cereali ai fini dell ' elaborazione di una delle bevande alcoliche di cui sopra .

2 . La dichiarazione di pagamento deve recare tutti i dati necessari per il calcolo della restituzione , in particolare :

a ) la designazione dei cereali o del malto secondo la nomenclatura per le restituzioni ;

b ) il peso netto dei prodotti .

Articolo 2

1 . Al momento dell ' accettazione della dichiarazione di pagamento , i cereali o il malto sono sottoposti sino alla loro distillazione a controllo doganale o al regime amministrativo di cui all ' articolo 3 , paragrafo 5 , del regolamento ( CEE ) n . 1188/81 .

2 . La data di accettazione della dichiarazione di pagamento è determinante ai fini del tasso della restituzione .

Articolo 3

1 . Per il calcolo della restituzione si prendono in considerazione i risultati dell ' esame della dichiarazione di pagamento , eventualmente abbinato all ' esame dei cereali o del malto .

2 . Il paragrafo 1 non osta ad un successivo controllo da parte delle competenti autorità dello Stato membro interessato , nù alle conseguenze che possono derivarne in applicazione delle disposizioni vigenti .

Articolo 4

1 . Per quanto riguarda le procedure di controllo del processo di distillazione , compreso il tasso di resa , i cereali o il malto sono soggetti alla regolamentazione applicabile in materia di perfezionamento attivo .

2 . I sottoprodotti della trasformazione sono svincolati dal controllo allorchù venga stabilito che non eccedono i quantitativi di sottoprodotti abitualmente ottenuti in occasione della distillazione .

3 . Nessuna restituzione è concessa se i cereali o il malto non sono di qualità sana , leale e mercantile .

Articolo 5

1 . La restituzione è pagata solamente su presentazione della dichiarazione di pagamento attestante inoltre che i cereali o il malto sono stati distillati . La relativa attestazione è effettuata dalle competenti autorità .

2 . La restituzione è versata dallo Stato membro nel quale è stata accettata la dichiarazione di pagamento .

3 . Il pagamento è effettuato soltanto previa domanda scritta dell ' operatore . A tal fine gli Stati membri possono esigere l ' impiego di uno speciale formulario ;

4 . Sotto pena di esclusione , salvo caso di forza maggiore , i documenti necessari per il versamento della restituzione devono essere presentati entro 12 mesi dal giorno in cui le competenti autorità hanno accettato la dichiarazione di pagamento .

Articolo 6

Ai fini dell ' applicazione dell ' articolo 3 del regolamento ( CEE ) n . 1188/81 si intendono :

a ) per quantitativi totali esportati , i quantitativi di bevande alcoliche rispondenti ai requisti di cui all ' articolo 9 , paragrafo 2 , del trattato , esportati verso una destinazione per la quale è applicabile la restituzione . Le prove da apportare sono quelle di cui all ' articolo 12 del presente regolamento ;

b ) per quantitativi totali commercializzati , i quantitativi di bevande alcoliche rispondenti ai requisti di cui all ' articolo 9 , paragrafo 2 , del trattato , usciti definitivamente dagli impianti di produzione e di magazzinaggio ai fini della loro immissione in consumo .

Articolo 7

Nel caso in cui la restituzione venga abolita in applicazione dell ' articolo 5 del regolamento ( CEE ) n . 1188/81 o qualora venga ripristinata , il coefficiente di cui all ' articolo 3 , paragrafo 1 , dello stesso regolamento è diminuito o aumentato , secondo il caso , di ciò che i quantitativi esportati l ' anno precedente verso le destinazioni per le quali la restituzione è stata abolita o ripristinata rappresentano rispetto ai quantitativi totali esportati lo stesso anno .

I quantitativi esportati possono essere stabiliti sulla base dei dati esistenti .

Articolo 8

Ai fini dell ' applicazione dell ' articolo 6 , lettera a ) , le bevande alcoliche sono contabilizzate come esportate il giorno di espletamento delle formalità doganali di esportazione .

Tuttavia se , in conformità dell ' articolo 14 , paragrafo 2 , la prova dell ' avvenuta esportazione è presentata fuori dei termini che consentono la contabilizzazione con le esportazioni effettuate nel corso dello stesso anno civile , l ' esportazione in causa è contabilizzata con le esportazioni effettuate l ' anno successivo .

Articolo 9

Il coefficiente di cui all ' articolo 3 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 1188/81 è fissato ogni anno anteriormente al 1° agosto .

Esso si applica a decorrere dal 1° agosto sino al 31 luglio dell ' anno successivo .

Il coefficiente in causa è fissato sulla base dei dati forniti dagli Stati membri , relativi al periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre dell ' anno precedente quello della sua fissazione .

Articolo 10

Il coefficiente di trasformazione del malto in orzo , di cui all ' articolo 7 del regolamento ( CEE ) n . 1188/81 , è 1,33 .

Articolo 11

1 . Il pagamento anticipo di un importo uguale alla restituzione , al momento in cui i cereali o il malto sono sottoposti a controllo , è subordinato alla costituzione di una cauzione pari all ' importo da pagare , maggiorato del :

a ) 5 % se l ' operatore s ' impegna a distillare i cereali entro trenta giorni dalla data di accettazione della dichiarazione di pagamento ;

b ) 15 % negli altri casi .

2 . Allorchù viene fornita la prova dell ' avvenuta distillazione dei cereali o del malto ed a condizione - nel caso in cui si applichi il paragrafo 1 , lettera a ) - che la distillazione sia stata eseguita entro il termine prescritto , la restituzione in causa è sottoposta a conguaglio con l ' importo pagato in anticipo .

3 . Lo svincolo della cauzione è subordinato alla presentazione della prova di avvenuta distillazione , se del caso , entro il termine prescritto . Su domanda dell ' interessato gli Stati membri possono svincolare la cauzione proporzionalmente ai quantitativi di cereali o di malto per i quali è stata fornita la prova prevista dell ' avvenuta distillazione .

Articolo 12

1 . Ai fini dell ' applicazione dell ' articolo 6 , la prova dell ' esportazione e , in caso di applicazione dell ' articolo 5 del regolamento ( CEE ) n . 1188/81 , la prova dell ' importazione in un paese terzo per il quale è prevista la restituzione , sono le prove di cui al regolamento ( CEE ) n . 2730/79 .

2 . Ai sensi del presente regolamento , per esportazione s ' intende :

- l ' esportazione quale definita nella direttiva 81/177/CEE e

- le consegne per le destinazioni di cui all ' articolo 5 del regolamento ( CEE ) n . 2730/79 .

Articolo 13

1 . Ai fini dell ' applicazione del presente regolamento , la dichiarazione presentata al momento dell ' espletamento delle formalità doganali di esportazione deve recare :

a ) la designazione delle bevande alcoliche secondo la nomenclatura della tariffa doganale comune ,

b ) i quantitativi di bevande alcoliche da esportare , espressi in litri di alcole ,

c ) la composizione delle bevande alcoliche o un riferimento a tale composizione , che consenta di determinare il tipo di cereali utilizzato ,

d ) l ' indicazione dello Stato membro produttore .

2 . Ai fini dell ' applicazione del paragrafo 1 , lettera c ) , se la bevanda alcolica è ottenuta da diversi tipi di cereali e risulta da un ' ulteriore miscela , è sufficiente indicarlo nella dichiarazione .

Articolo 14

1 . Affinchù un quantitativo di bevanda alcolica possa essere contabilizzato come esportato , le prove di cui all ' articolo 12 devono essere presentate alle autorità designate entro sei mesi dal giorno di espletamento delle formalità doganali di esportazione .

2 . Se le prove non hanno potuto essere presentate nei termini previsti , sebbene l ' esportatore si sia fatto parte diligente per procurarle in tempo , possono essere concessi a quest ' ultimo termini di presentazione supplementari , non eccedenti sei messi .

Articolo 15

1 . Per i cereali o il malto sottoposti al controllo di un ' autorità nazionale nel periodo compreso tra il 1° agosto 1973 e il 30 giugno 1981 , l ' operatore che desidera beneficiare della restituzione deve presentare all ' organismo competente una domanda recante i seguenti elementi :

- quantità e natura dei cereali o del malto impiegati e

- data in cui i cereali o il malto sono stati sottoposti al controllo dell ' autorità nazionale interessata .

L' organismo competente procede alle necessarie verifiche sulla base della documentazione appropriata .

2 . Gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione il più sollecitamente possibile i dati di cui all ' articolo 16 , paragrafo 2 , lettere a ) , b ) , c ) e d ) , relativi al 1979 .

3 . Gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione anteriormente al 16 luglio 1981 i dati di cui all ' articolo 16 , paragrafo 2 , lettere a ) , b ) , c ) e d ) , relativi agli anni 1972 , 1973 , 1974 , 1975 , 1976 , 1977 e 1978 .

4 . Gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione anteriormente al 16 ottobre 1981 i quantitativi di bevande alcoliche che risultavano in magazzino al 31 dicembre degli anni 1972 , 1973 , 1974 , 1975 , 1976 , 1977 , 1978 e 1979 , nonchù i quantitativi prodotti negli stessi anni .

Articolo 16

1 . Gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione il nome e l ' indirizzo degli organismi competenti .

2 . Anteriormente al 16 luglio di ogni anno , gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati seguenti :

a ) quantitativi di cereali e di malto rispondenti ai requisiti di cui all ' articolo 9 , paragrafo 2 , del trattato , sottoposti a controllo nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre dell ' anno precedente , distinti secondo la nomenclatura della tariffa doganale comune ;

b ) quantitativi di cereali e di malto , distinti secondo la nomenclatura della tariffa doganale comune che hanno formato oggetto del regime di perfezionamento attivo nello stesso periodo ;

c ) quantitativi di bevande alcoliche di cui all ' articolo 2 del regolamento ( CEE ) n . 1188/81 , distinti secondo le categorie di cui all ' articolo 17 , i quantitativi esportati e i quantitativi commercializzati nello stesso periodo ;

d ) quantitativi di bevande alcoliche ottenute nell ' ambito del regime di perfezionamento attivo , distinti secondo le categorie di cui all ' articolo 17 , spediti verso i paesi terzi nello stesso periodo ;

e ) quantitativi di bevande alcoliche in magazzino al 31 dicembre dell ' anno precedente , nonchù quantitativi prodotti nello stesso anno .

3 . Anteriormente al 16 ottobre , al 16 gennaio e al 16 aprile di ogni anno , gli Stati membri comunicano inoltre alla Commissione i dati indicati alle lettere a ) , b ) , c ) e d ) di cui dispongono , per i relativi trimestri .

Articolo 17

Ai fini dell ' applicazione dell ' articolo 16 :

a ) il « grain whisky » è considerato ottenuto per il 15 % dall ' orzo e per l ' 85 % dal granturco ;

b ) il « malt whisky » è considerato ottenuto esclusivamente da orzo o da malto ;

c ) la percentuale dei vari tipi di cereali utilizzati per la fabbricazione delle bevande alcoliche di cui all ' articolo 13 , paragrafo 2 , è stabilita prendendo in considerazione i quantitativi globali dei vari tipi di cereali utilizzati per la fabbricazione delle bevande alcoliche di cui all ' articolo 2 del regolamento ( CEE ) n . 1188/81 .

Articolo 18

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1981 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , il 3 luglio 1981 .

Per la Commissione

Il Presidente

Gaston THORN

( 1 ) GU n . L 281 dell ' 1 . 11 . 1975 , pag . 1 .

( 2 ) GU n . L 177 dell ' 1 . 7 . 1981 , pag . 1 .

( 3 ) GU n . L 121 del 5 . 5 . 1981 , pag . 3 .

( 4 ) GU n . L 83 del 30 . 3 . 1981 , pag . 40 .

( 5 ) GU n . L 317 del 12 . 12 . 1979 , pag . 1 .

( 6 ) GU n . L 166 del 24 . 6 . 1981 , pag . 9 .