Regolamento (CEE) n. 1708/81 della Commissione, del 25 giugno 1981, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle altre pelli non nominate, della sottovoce 41.03 B II della tariffa doganale comune, originarie del Pakistan, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3322/80 del Consiglio
Gazzetta ufficiale n. L 170 del 27/06/1981 pag. 0020
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1708/81 DELLA COMMISSIONE del 25 giugno 1981 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle altre pelli non nominate , della sottovoce 41.03 B II della tariffa doganale comune , originarie del Pakistan , beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento ( CEE ) n . 3322/80 del Consiglio LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , visto il regolamento ( CEE ) n . 3322/80 del Consiglio , del 16 dicembre 1980 , relativo alla fissazione di uno schema pluriennale di preferenze tariffarie generalizzate e alla sua applicazione , per il 1981 , a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo ( 1 ) , in particolare l ' articolo 10 , visto il regolamento ( CEE , Euratom ) n . 3308/80 del Consiglio , del 16 dicembre 1980 , relativo alla sostituzione dell ' ECU all ' unità di conto europea negli atti comunitari ( 2 ) , considerando che , ai sensi degli articoli 1 e 9 del suddetto regolamento , è concessa la sospensione dei dazi doganali a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell ' allegato C , diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell ' allegato A , nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 9 del suddetto allegato A ; che , ai sensi individuali in questione sono raggiunti a livello comunitario , la Commissione , di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro , ripristina la riscossione dei dazi doganali all ' importazione dei prodotti in questione ; considerando che per le altre pelli non nominate , della sottovoce 41.03 B II della tariffa doganale comune , il massimale individuale è fissato a 1 563 000 ECU ; che , in data 19 giugno 1981 , l ' importazione dei suddetti prodotti nella Comunità , originari del Pakistan , hanno raggiunto , per imputazione , il massimale in questione ; che il Benelux ha chiesto il ripristino della riscossione dei dazi doganali ; che è necessario , pertanto , ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti del Pakistan , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 A decorrere dal 30 giugno 1981 , la riscossione dei dazi doganali , sospesa ai sensi del regolamento ( CEE ) n . 3322/80 del Consiglio , è ripristina all ' importazione nella Comunità dei seguenti prodotti , originari del Pakistan : N . della tariffa doganale comune * Designazione delle merci * 41.03 * Pelli ovine preparate , escluse quelle delle voci nn . 41.06 e 41.08 : * * B . altre pelli : * * II . non nominate * Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , il 25 giugno 1981 . Per la Commissione Karl-Heinz NARJES Membro della Commissione ( 1 ) GU n . L 354 del 29 . 12 . 1980 , pag . 114 . ( 2 ) GU n . L 345 del 20 . 12 . 1980 , pag . 1 .