31981R1663

Regolamento (CEE) n. 1663/81 della Commissione, del 23 giugno 1981, recante quinta modifica del regolamento (CEE) n. 2730/79, seconda modifica del regolamento (CEE) n. 798/80 e modifica del regolamento (CEE) n. 52/81, per quanto concerne il termine previsto per la presentazione della pratica relativa a taluni pagamenti da effettuarsi

Gazzetta ufficiale n. L 166 del 24/06/1981 pag. 0009 - 0010
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 22 pag. 0042
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 22 pag. 0042


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1663/81 DELLA COMMISSIONE

del 23 giugno 1981

recante quinta modifica del regolamento ( CEE ) n . 2730/79 , seconda modifica del regolamento ( CEE ) n . 798/80 e modifica del regolamento ( CEE ) n . 52/81 , per quanto concerne il termine previsto per la presentazione della pratica relativa a taluni pagamenti da effettuarsi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

viste le disposizioni contenute nei visto dei seguenti regolamenti :

- regolamento ( CEE ) n . 2730/79 della Commissione , del 29 novembre 1979 , recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all ' esportazione per i prodotti agricoli ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 3476/80 ( 2 ) ,

- regolamento ( CEE ) n . 798/80 della Commissione , del 31 marzo 1980 , che stabilisce le modalità per il pagamento anticipato delle restituzioni all ' esportazione e degli importi compensativi monetari positivi per i prodotti agricoli ( 3 ) , modificato dal regolamento ( CEE ) n . 2674/80 ( 4 ) ,

- regolamento ( CEE ) n . 52/81 della Commissione , del 1° gennaio 1981 , recante modalità di applicazione del regime degli importi compensativi di adesione ( 5 ) ,

considerando che , a norma dell ' articolo 31 , paragrafi 1 e 3 , del regolamento ( CEE ) n . 2730/79 , dell ' articolo 10 , paragrafo 8 , del regolamento ( CEE ) n . 798/80 , e dell ' articolo 10 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 52/81 , la pratica relativa al pagamento deve essere presentata entro sei mesi da una data determinata ;

considerando che , ai fini di una corretta gestione amministrativa , la domanda di pagamento e tutti gli altri documenti necessari devono essere presentati entro un termine ragionevole ;

considerando che è tuttavia risultato dall ' esperienza acquisita che in taluni casi il termine attuale dà luogo a difficoltà e dovrebbe pertanto essere prorogato ;

considerando che gli Stati membri possono , a fini di controllo , stabilire un periodo entro il quale deve essere presentata una domanda di pagamento , in caso di applicazione della procedura dell ' articolo 6 del regolamento ( CEE ) n . 2730/79 ;

considerando che il regolamento ( CEE ) n . 223/77 della Commissione , del 22 dicembre 1976 , che stabilisce le disposizioni d ' applicazione e le misure di semplificazione del regime del transito comunitario ( 6 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 3298/80 ( 7 ) , estende il regime semplificato di transito comunitario per ferrovia , a decorrere dal 1° luglio 1981 , ai trasporti di merci in grandi contenitori ; che occorre pertanto modificare in conformità il regolamento ( CEE ) n . 2730/79 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi ai pareri di tutti i comitati di gestione interessati ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1 . Il secondo comma dell ' articolo 6 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 2730/79 è modificato come segue :

« L ' autorizzazione può essere limitata a determinate località d ' imbarco dello Stato membro nel quale sono espletate le formalità doganali d ' esportazione . L ' autorizzazione può interessare prodotti imbarcati in altri Stati membri ; in tal caso si applica l ' articolo 11 . Fatto salvo il disposto dell ' articolo 31 , paragrafo 3 , l ' autorizzazione può essere subordinata all ' obbligo , per l ' esportatore , di presentare una domanda di pagamento entro i limiti di un periodo determinato » .

2 . All ' articolo 12 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 2730/79 , l ' espressione « per essere avviato verso una stazione ferroviaria di destinazione situata fuori dal territorio geografico della Comunità » è sostituita dalla seguente :

« per essere avviato ad una stazione di destinazione o un destinatario fuori del territorio geografico della Comunità » .

3 . All ' articolo 12 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 2730/79 , la dicitura prescritta è modificata come segue :

« Uscita dal territorio geografico della Comunità in regime di transito comunitario semplificato per ferrovia o per grandi contenitori » .

4 . All ' articolo 31 , paragrafi 1 e 3 , del regolamento ( CEE ) n . 2730/79 , all ' articolo 10 , paragrafo 8 , del regolamento ( CEE ) n . 798/80 e all ' articolo 10 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 52/81 , il termine di « sei mesi » è sostituito dal termine di « 12 mesi » .

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1981 .

Tuttavia , il termine prorogato di dodici mesi si applica , su richiesta degli interessati , alle operazioni per le quali il termine di sei mesi attualmente in vigore giunga a scadenza dopo il 1° gennaio 1981 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , il 23 giugno 1981 .

Per la Commissione

Il Presidente

Gaston THORN

( 1 ) GU n . L 317 del 12 . 12 . 1979 , pag . 1 .

( 2 ) GU n . L 363 del 31 . 12 . 1980 , pag . 71 .

( 3 ) GU n . L 87 dell ' 1 . 4 . 1980 , pag . 42 .

( 4 ) GU n . L 274 del 18 . 10 . 1980 , pag . 11 .

( 5 ) GU n . L 4 dell ' 1 . 1 . 1981 , pag . 30 .

( 6 ) GU n . L 38 del 9 . 2 . 1977 , pag . 20 .

( 7 ) GU n . L 344 del 19 . 12 . 1980 , pag . 16 .