31981R1468

Regolamento (CEE) n. 1468/81 del Consiglio, del 19 maggio 1981, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione della regolamentazione doganale o agricola

Gazzetta ufficiale n. L 144 del 02/06/1981 pag. 0001 - 0005
edizione speciale finlandese: capitolo 2 tomo 3 pag. 0082
edizione speciale spagnola: capitolo 02 tomo 8 pag. 0250
edizione speciale svedese/ capitolo 2 tomo 3 pag. 0082
edizione speciale portoghese: capitolo 02 tomo 8 pag. 0250


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1468/81 DEL CONSIGLIO

del 19 maggio 1981

relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione della regolamentazione doganale o agricola

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 43 e 235 ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 729/70 del Consiglio , del 21 aprile 1970 , concernente il finanziamento della politica agricola comune ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 3509/80 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 8 , paragrafo 3 ,

vista la proposta della Commissione ( 3 ) ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 4 ) ,

considerando che il corretto funzionamento dell ' unione doganale e della politica agricola comune esige una stretta collaborazione tra le autorità amministrative che , in ciascuno degli Stati membri , sono incaricate dell ' esecuzione delle disposizioni adottate in ambedue i settori ; che esso esige altresì un ' adeguata collaborazione tra queste autorità nazionali e la Commissione , che ha il compito di vigilare sull ' applicazione del trattato nonchù sulle disposizioni adottate in virtù di esso ;

considerando che è pertanto opportuno definire le regole in base alle quali le autorità amministrative degli Stati membri sono tenute a prestarsi mutua assistenza e a collaborare con la Commissione al fine di assicurare la corretta applicazione della regolamentazione doganale o agricola , in particolare attraverso la prevenzione e la ricerca delle infrazioni a tali regolamentazioni , nonchù attraverso l ' individuazione di traffici che siano o paiano in contrasto con queste regolamentazioni ; che tali norme , tuttavia , non vanno applicate se coincidono con quelle del regolamento ( CEE ) n . 283/72 del Consiglio , del 7 febbraio 1972 , relativo all ' irregolarità ed al recupero delle somme indebitamente pagate nell ' ambito del finanziamento della politica agricola comune nonchù all ' instaurazione di un sistema di informazione in questo settore ( 5 ) , o con quelle del regolamento ( CEE ) n . 359/79 del Consiglio , del 5 febbraio 1979 , relativo alla collaborazione diretta tra i servizi incaricati dagli Stati membri di controllare l ' osservanza delle disposizioni comunitarie e nazionali nel settore vitivinicolo ( 6 ) ;

considerando che , in mancanza di una regolamentazione comunitaria al riguardo , gli Stati membri hanno concluso tra di loro , nel 1967 , una convenzione per la mutua assistenza tra le loro rispettive amministrazioni doganali ; che è opportuno evitare che le disposizioni pratiche adottate per l ' applicazione di tale convenzione siano modificate in maniera sensibile dall ' attuazione della regolamentazione comunitaria necessaria in questo campo ; che pertanto , per quanto riguarda l ' elaborazione della regolamentazione comunitaria è necessario ispirarsi quanto più possibile alle disposizioni di detta convenzione , così che sia resa possibile la totale utilizzazione dei meccanismi elaborati per la sua applicazione ;

considerando che l ' attuazione di disposizioni comunitarie relative alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri ed alla loro collaborazione con la Commissione al fine di assicurare la corretta applicazione delle regolamentazioni doganale o agricola non pregiudica l ' applicazione della convenzione del 1967 nei settori che continuano a rientrare nella esclusiva competenza degli Stati membri ; che tali disposizioni comunitarie non potrebbero peraltro pregiudicare l ' applicazione , negli Stati membri , delle norme relative alla reciproca assistenza giudiziaria in materia penale ;

considerando che le disposizioni del presente regolamento riguardano sia l ' applicazione delle norme della politica agricola comune sia quelle della tariffa doganale comune e delle altre normative in materia doganale ; che , sotto questo secondo aspetto , le disposizioni specifiche del trattato non conferiscono alle istituzioni della Comunità il potere di adottare le disposizioni obbligatorie in materia di mutua assistenza ; che è pertanto necessario basare parimenti sull ' articolo 235 le disposizioni del presente regolamento ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1 . Il presente regolamento determina le condizioni alle quali le autorità amministrative incaricate negli Stati membri dell ' esecuzione delle regolamentazioni in materia doganale o agricola collaborano tra loro e con la Commissione allo scopo di assicurare l 'osservanza di tali regolamentazioni .

2 . Le disposizioni del presente regolamento non si applicano se coincidono con quelle dei regolamenti ( CEE ) n . 283/72 e ( CEE ) n . 359/79 .

Articolo 2

1 . Ai sensi del presente regolamento si intende per :

- « regolamentazione doganale » l ' insieme delle disposizioni che hanno carattere comunitario e delle disposizioni attinenti all ' applicazione della regolamentazione comunitaria cui sono soggetti l ' importazione , l ' esportazione , il transito ed il soggiorno delle merci oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità e tra questi ed i paesi terzi ;

- « regolamentazione agricola » l 'insieme delle disposizioni adottate nell ' ambito della politica agricola comune e delle regolamentazioni specifiche adottate , in virtù dell ' articolo 235 del trattato , nei confronti delle merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli ;

- « autorità richiedente » la competente autorità di uno Stato membro che formula una domanda di assistenza ;

- « autorità interpellata » l ' autorità competente di uno Stato membro a cui è indirizzata una domanda di assistenza .

2 . Ciascuno Stato membro comunica agli altri Stati membri e alla Commissione l ' elenco delle autorità competenti designate a mantenere rapporti ai fini dell ' applicazione del presente regolamento .

Nel presente regolamento , l ' espressione « autorità competenti » comprende la autorità designate conformemente al primo comma .

Articolo 3

L ' obbligo di assistenza previsto dal presente regolamento non si applica alla trasmissione di informazioni o documenti ottenuti dalla autorità amministrative di cui all ' articolo 1 , paragrafo 1 , nell ' ambito di poteri da esse esercitati su mandato dell ' autorità giudiziaria .

Tuttavia , per quanto riguarda l ' assistenza su richiesta , detta trasmissione si effettua ogniqualvolta l ' autorità giudiziaria , che dev ' essere consultata a tal fine , lo consenta .

TITOLO I

Assistenza su richiesta

Articolo 4

1 . Su richiesta dell ' autorità richiedente , l ' autorità interpellata le comunica tutte le informazioni che consentono di assicurare l ' osservanza delle disposizioni previste dalla regolamentazione doganale o agricola ed in particolare quelle relative :

- all ' applicazione dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente , nonchù dei prelievi agricoli e di altre imposizioni previste nel quadro della politica agricola comune o in quello dei regimi specifici applicabili , a norma dell ' articolo 235 del trattato , ad alcune merci che risultano dalla trasformazione di prodotti agricoli ;

- alle operazioni che fanno parte del sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia .

2 . Allo scopo di ottenere le informazioni richieste , l ' autorità interpellata o l ' autorità amministrativa cui l ' autorità interpellata si rivolge procede come se agisse per conto proprio o su richiesta di un ' altra autorità del proprio paese .

Articolo 5

Su richiesta dell ' autorità richiedente , l ' autorità interpellata fornisce alla prima qualsiasi attestazione , documento o copia conforme di documento , di cui dispone o che essa si procura alle condizioni di cui all ' articolo 4 , paragrafo 2 e che si riferiscono ad operazioni alle quali si applica la regolamentazione doganale o agricola .

Articolo 6

1 . Su richiesta dell ' autorità richiedente , l ' autorità interpellata notifica al destinatario , o fa notificare , rispettando le norme in vigore nello Stato membro in cui essa ha sede , tutti gli atti o le decisioni prese dalla autorità amministrative che riguardino l ' applicazione della regolamentazione doganale o agricola .

2 . Le richieste di notifica indicanti l ' oggetto dell ' atto o della decisione da notificare sono accompagnate da una traduzione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui ha sede l ' autorità interpellata , lasciando impregiudicata la facoltà per quest ' ultima di rinunciare alla trasmissione di tale traduzione .

Articolo 7

Su richiesta dell ' autorità interpellata adotta o fa adottare , per quanto possibile , una speciale sorveglianza nella zona di azione dei propri servizi :

a ) sulle persone delle quali si possa ragionevolmente ritenere che commettano infrazioni alla regolamentazione doganale o agricola e , in modo più particolare , sugli spostamenti di queste persone ;

b ) sui luoghi in cui siano stati costituiti depositi di merci in condizioni tali da fare ragionevolmente supporre che essi siano destinati ad alimentare operazioni contrarie alla regolamentazione doganale o agricola ;

c ) sui movimenti di merci segnalati come possibile oggetto di operazioni contrarie alla regolamentazione doganale o agricola ;

d ) sui mezzi di trasporto che si può ragionevolmente credere siano utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla regolamentazione doganale o agricola .

Articolo 8

Su richiesta dell ' autorità richiedente , l ' autorità interpellata comunica , in particolare con rapporti e altri documenti o con le relative copie conformi o estratti , tutte le informazioni di cui essa dispone o che essa si procura nelle condizioni di cui all ' articolo 4 , paragrafo 2 , in merito ad operazioni costatate o progettate che sono o sembrano all ' autorità richiedente contrarie alla regolamentazione doganale o agricola .

Tuttavia la comunicazione di documenti originali e di reperti viene effettuata solo se le disposizioni vigenti nello Stato membro in cui ha sede l ' autorità interpellata non vi si oppongono .

Articolo 9

1 . Su richiesta dell ' autorità richiedente , l ' autorità interpellata procede o fa procedere agli opportuni accertamenti in merito alle operazioni che sono o sembrano all ' autorità richiedente contrarie alla regolamentazione doganale o agricola .

Per effettuare tali accertamenti , l ' autorità interpellata o l ' autorità amministrativa cui quest ' ultima si rivolge , procede come se agisse per conto proprio o su richiesta di un ' altra autorità del proprio paese .

L ' autorità interpellata comunica i risultati degli accertamenti all ' autorità richiedente .

2 . Previo accordo tra l ' autorità richiedente e l ' autorità interpellata , alcuni funzionari designati dall ' autorità richiedente possono essere presenti agli accertamenti di cui al paragrafo 1 .

Articolo 10

Previo accordo fra l ' autorità richiedente e l ' autorità interpellata e secondo le modalità fissate da quest ' ultima , i funzionari debitamente autorizzati dalla prima possono raccogliere , negli uffici in cui esercitano le loro funzioni le autorità amministrative dello Stato membro in cui ha sede l ' autorità interpellata , le informazioni relative all ' applicazione della regolamentazione doganale o agricola necessarie all ' autorità richiedente e risultanti dalla documentazione alla quale possono accedere gli agenti di detti uffici . Questi funzionari sono autorizzati a fare copie di dette informazioni .

TITOLO II

Assistenza spontanea

Articolo 11

Le autorità competenti di ciascuno Stato membro prestano , alle condizioni stabilite agli articoli 12 e 13 , la propria assistenza alle autorità competenti degli altri Stati membri , senza che sia stata formulata richiesta preventiva da parte di queste ultime .

Articolo 12

Quando lo reputino utile ai fini dell ' osservanza della regolamentazione doganale o agricola , le autorità competenti di ciascuno Stato membro :

a ) adottano o fanno adottare per quanto possibile la speciale sorveglianza di cui all ' articolo 7 ;

b ) comunicano alle autorità competenti degli altri Stati membri interessati , in particolare con relazioni e altri documenti o con le relative copie conformi o estratti , tutte le informazioni di cui dispongono su operazioni che sono o che sembrano loro contrarie alla regolamentazione doganale o agricola .

Articolo 13

Le autorità competenti di ciascuno Stato membro comunicano senza indugio alle autorità competenti degli altri Stati membri interessati ogni informazione utile che si riferisce ad operazioni che sono o sembrano loro contrarie alla regolamentazione doganale o agricola , in particolare le informazioni relative alle merci che ni costituiscono l ' oggetto nonchù ai nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare tali operazioni .

TITOLO III

Disposizioni finali

Articolo 14

1 . Le autorità competenti di ogni Stato membro comunicano alla Commissione , non appena ne dispongono :

a ) ogni informazione che ritengono utile relativamente :

- alle merci che hanno formato oggetto , o che si presume abbiano formato oggetto , di operazioni contrarie alla regolamentazione doganale o agricola ;

- ai metodi ed ai procedimenti utilizzati , o che si presume siano stati utilizzati , per violare la regolamentazione doganale o agricola .

b ) ogni informazione concernente insufficienze o lacune della regolamentazione doganale o agricola che l ' applicazione di questa ha permesso di rilevare o supporre .

2 . La Commissione comunica alle autorità competenti di ogni Stato membro , appena ne dispone , ogni informazione tale da consentire loro di assicurare l ' osservanza della regolamentazione doganale o agricola .

Articolo 15

La Commissione organizza riunioni con i rappresentanti degli Stati membri :

- per esaminare su un piano generale il funzionamento della mutua assistenza prevista dal presente regolamento ;

- per stabilire le modalità pratiche di trasmissione delle informazioni di cui all ' articolo 14 ;

- per esaminare le informazioni comunicate alla Commissione in applicazione dell ' articolo 14 allo scopo di trarne gli insegnamenti ed eventualmente di suggerire le misure necessarie , in particolare modificando le norme comunitarie esistenti o emanando norme ad esse complementari .

Articolo 16

Ai fini dell ' applicazione del presente regolamento gli Stati membri adottano ogni disposizione utile :

a ) per assicurare , sul piano interno , un efficace coordinamento tra le autorità amministrative di cui all ' articolo 1 , paragrafo 1 ;

b ) per stabilire , sul piano dei loro rapporti reciproci e se necessario , una diretta cooperazione tra le autorità da essi specificamente abilitate a tal fine ;

c ) per stabilire congiuntamente , per quanto necessario , le modalità atte ad assicurare il corretto funzionamento della mutua assistenza prevista dal presente regolamento .

Articolo 17

1 . Il presente regolamento non impone alle autorità amministrative degli Stati membri di prestarsi assistenza nel caso in cui tale assistenza sia pregiudizievole all ' ordine pubblico o ad altri interessi essenziali dello Stato membro in cui hanno la propria sede .

2 . Ogni rifiuto di assistenza deve essere motivato .

Articolo 18

La trasmissione dei documenti prevista dal presente regolamento può essere sostituita dalla trasmissione di informazioni ottenute , in qualunque forma a ai medesimi fini , a mezzo dell ' informatica .

Articolo 19

1 . Le informazioni comunicate in qualsiasi forma in applicazione del presente regolamento sono riservate . Esse sono coperte dal segreto d ' ufficio e godono della protezione accordata alle informazioni di natura analoga dalla legislazione nazionale dello Stato membro che la riceve o dalle norme corrispondenti applicabili agli organi comunitari .

Le informazioni di cui al primo comma non possono , in particolare , essere trasmesse a persone diverse da quelle che , negli Stati membri o nell ' ambito delle istituzioni comunitarie , sono tenute per le loro funzioni a conoscerle . Esse non possono essere utilizzate a fini diversi da quelli previsti dal presente regolamento , a meno che l ' autorità che le ha fornite vi abbia espressamente acconsentito e purchù tale comunicazione o utilizzazione non sia contraria alle disposizioni vigenti nello Stato membro in cui ha sede l ' autorità ricevente .

2 . Il paragrafo 1 non osta a che le informazioni ottenute in applicazione del presente regolamento siano utilizzate in azioni giudiziarie o in procedimenti intentati successivamente per inosservanza della regolamentazione doganale o agricola .

L ' autorità competente dello Stato membro che ha fornito dette informazioni è tempestivamente informata dell ' uso che ne viene fatto .

Articolo 20

Gli Stati membri comunicano alla Commissione gli accordi bilaterali di mutua assistenza tra amministrazioni doganali conclusi con paesi terzi .

Articolo 21

Gli Stati membri rinunciano ad ogni pretesa di rimborso delle spese risultanti dall ' applicazione del presente regolamento , salvo le eventuali indennità corrisposte agli esperti .

Articolo 22

Il presente regolamento non interferisce con l ' applicazione negli Stati membri delle norme relative all ' assistenza giudiziaria nel campo penale .

Articolo 23

Il presente regolamento entra in vigore in 1° luglio 1981 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , addì 19 maggio 1981 .

Per il Consiglio

Il Presidente

D . F . van der MEI

( 1 ) GU n . L 94 del 28 . 4 . 1970 , pag . 13 .

( 2 ) GU n . L 367 del 31 . 12 . 1980 , pag . 87 .

( 3 ) GU n . C 100 del 22 . 11 . 1973 , pag . 30 .

( 4 ) GU n . C 2 del 9 . 1 . 1974 , pag . 22 .

( 5 ) GU n . L 36 del 10 . 2 . 1972 , pag . 1 .

( 6 ) GU n . L 54 del 5 . 3 . 1979 , pag . 136 .