31981R1215

Regolamento (CEE) n. 1215/81 della Commissione, del 6 maggio 1981, che stabilisce le modalità d' applicazione del regolamento (CEE) n. 2511/80 concernente talune misure intese ad incentivare l' utilizzazione delle fibre di lino per le campagne 1980/1981 e 1981/1982

Gazzetta ufficiale n. L 123 del 07/05/1981 pag. 0020


++++

REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1215/81 DELLA COMMISSIONE

del 6 maggio 1981

che stabilisce le modalità d ' applicazione del regolamento ( CEE ) n . 2511/80 concernente talune misure intese ad incentivare l ' utilizzazione delle fibre di lino per le campagne 1980/1981 e 1981/1982

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 2511/80 del Consiglio , del 30 settembre 1980 , concernente talune misure intese ad incentivare l ' utilizzazione delle fibre di lino per le campagne 1980/1981 e 1981/1982 ( 1 ) , in particolare l ' articolo 1 , paragrafo 4 ,

considerando che , ai fini di una corretta gestione amministrativa , è opportuno che le azioni intese a promuovere il consumo delle fibre di lino decise dalla Commissione siano attuate entro un determinato termine ; che , allo stesso scopo , è necessario prevedere la realizzazione pratica delle suddette azioni secondo procedure appropriate alle caratteristiche tecniche delle varie azioni ;

considerando che la valutazione delle varie proposte presentate nell ' ambito delle procedure prese in considerazione dev ' essere effettuata secondo criteri che consentano una scelta ottimale ;

considerando che è opportuno che gli Stati membri siano informati delle scelte della Commissione ;

considerando che occorre prevedere le disposizioni necessarie per l ' esecuzione corretta delle azioni previste ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il lino e la canapa ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1 . Per ciascuna delle campagne in questione , la Commissione adotta , sulla base del programma generale di cui all ' articolo 1 , paragrafo 3 , del regolamento ( CEE ) n . 2511/80 , un programma generale particolareggiato delle azioni di cui al paragrafo 1 dello stesso articolo , da effettuare durante un periodo massimo di dodici mesi a decorrere dalla data della conclusione dei contratti di cui all ' articolo 3 , paragrafo 2 .

2 . Ai fini dell ' elaborazione del programma particolareggiato , la Commissione consulta il comitato di gestione per il lino e la canapa secondo la procedura prevista dall ' articolo 13 del regolamento ( CEE ) n . 1308/70 .

Articolo 2

1 . Le azioni di cui all ' articolo 1 , paragrafo 2 , primo trattino , del regolamento ( CEE ) n . 2511/80 e che figurano nel programma particolareggiato formano oggetto di bandi di gara pubblici o ristretti . I bandi di gara pubblici sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

2 . Le azioni di cui all ' articolo 1 , paragrafo 2 , secondo trattino , del regolamento ( CEE ) n . 23511/80 e che figurano nel programma particolareggiato sono effettuate mediante intesa diretta o in seguito a bandi di gara ristretti .

Articolo 3

1 . Ai fini della valutazione delle varie proposte presentate dagli interessati , la Commissione tiene conto :

- della loro qualità e del loro costo ;

- della misura in cui l ' offerta risponde agli obiettivi delle varie azioni previste ;

- della specializzazione e dell ' esperienza dell ' offerente nel settore delle azioni previste .

Inoltre , la Commissione tiene conto :

a ) per le offerte relative alle azioni previste dall ' articolo 1 , paragrafo 2 , primo trattino , del regolamento ( CEE ) n . 2511/80 , delle garanzie professionali e finanziari fornite dall ' offerente ;

b ) per le offerte relative alle azioni previste all ' articolo 1 , paragrafo 2 , secondo trattino , del regolamento ( CEE ) n . 2511/80 :

- dell ' esecuzione possibile del mercato per i prodotti in causa ;

- della scadenza prevedibile dei risultati che si spera di ottenere ;

- dei lavori di ricerca già compiuti o in corso nel settore considerato .

2 . La Commissione seleziona le offerte e conclude i contratti . Essa ne informa il comitato di gestione per il lino e la canapa .

Articolo 4

La Commissione procede al pagamento del prezzo convenuto nel contratto mediante versamenti scaglionati in funzione dello stato di avanzamento dei lavori previsti . Può essere richiesta la costituzione di una cauzione destinata a garantire l ' esecuzione del contratto . Il versamento del saldo e , se del caso , lo svincolo della cauzione da parte della Commissione sono subordinati alla constatazione , effettuata da quest ' ultima , della corretta esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto .

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successiv alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , il 6 maggio 1981 .

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

( 1 ) GU n . L 256 dell ' 1 . 10 . 1980 , pag . 61 .