Regolamento (CEE) n. 1204/81 della Commissione, del 5 maggio 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 1530/78 che stabilisce le modalità di applicazione del regime di aiuti per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli
Gazzetta ufficiale n. L 122 del 06/05/1981 pag. 0022
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1204/81 DELLA COMMISSIONE del 5 maggio 1981 che modifica il regolamento ( CEE ) n . 1530/78 che stabilisce le modalità di applicazione del regime di aiuti per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , visto il regolamento ( CEE ) n . 516/77 del Consiglio , del 14 marzo 1977 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 3454/80 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 3 quater , considerando che l ' articolo 1 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 1530/78 della Commissione ( 3 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 571/81 ( 4 ) , ha fissato le date limite per la conclusione dei contratti di trasformazione per le ciliegie ; che , per lo smercio del raccolto di tale prodotto , si è ritenuto opportuno prorogare le date limite per la conclusione dei relativi contratti ; considerando che , a seguito di tale proroga , è necessario modificare la data limite per la conclusione delle relative clausole aggiuntive ; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 L ' articolo 1 , paragrafi 2 e 3 , del regolamento ( CEE ) n . 1530/78 è sostituito dal testo seguente : « 2 . I contratti di trasformazione devono essere conclusi : - anteriormente al 5 giugno per i pomodori che devono essere consegnati all ' industria nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 15 novembre ; - anteriormente al 15 giugno per le pesche che devono essere consegnate all ' industria nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 30 settembre ; - anteriormente al 1° luglio per le pere Williams che devono essere consegnate all ' industria nel periodo compreso tra il 15 luglio e il 15 novembre ; - anteriormente al 25 agosto per le prugne secche ottenute da susine d ' innesto ( prunes d ' Ente ) che devono essere consegnate all ' industria nel periodo compreso tra il 5 settembre e il 31 dicembre ; - anteriormente al 31 maggio in Francia , Italia e Grecia e all ' 11 luglio negli altri Stati membri per i duroni e le altre ciliegie dolci che devono essere consegnati all ' industria nel periodo compreso tra il 12 maggio e il 15 settembre ; - anteriormente all ' 11 luglio per le amarene che devono essere consegnate all ' industria nel periodo compreso tra il 20 maggio e il 15 settembre . Tuttavia , gli Stati membri possono anticipare la data limite di conclusione dei contratti per i pomodori . 3 . Nei periodi di cui al paragrafo 2 i contraenti possono decidere , con clausola aggiuntiva scritta , di aumentare i quantitativi inizialmente previsti nel contratto . Le clausole aggiuntive devono essere stipulate entro il : - 15 settembre per i pomodori , - 15 agosto per le pesche , - 15 settembre per le pere Williams , - 15 novembre per le prugne secche ottenute da susine d ' innesto ( prunes d ' Ente ) , - 15 agosto per i duroni e le altre ciliegie dolci , - 31 agosto per le amarene . Le clausole aggiuntive possono concernere al massimo il 20 % dei quantitativi inizialmente previsti nei contratti . Tuttavia , per le prugne secche ottenute da susine d ' innesto ( prunes d ' Ente ) e per le ciliegie il limite massimo è fissato al 30 % » . Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , il 5 maggio 1981 . Per la Commissione Poul DALSAGER Membro della Commissione ( 1 ) GU n . L 73 del 21 . 3 . 1977 , pag . 1 . ( 2 ) GU n . L 360 del 31 . 12 . 1980 , pag . 16 . ( 3 ) GU n . L 179 dell ' 1 . 7 . 1978 , pag . 21 . ( 4 ) GU n . L 58 del 5 . 3 . 1981 , pag . 14 .