31981R1204

Regolamento (CEE) n. 1204/81 della Commissione, del 5 maggio 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 1530/78 che stabilisce le modalità di applicazione del regime di aiuti per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

Gazzetta ufficiale n. L 122 del 06/05/1981 pag. 0022


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1204/81 DELLA COMMISSIONE

del 5 maggio 1981

che modifica il regolamento ( CEE ) n . 1530/78 che stabilisce le modalità di applicazione del regime di aiuti per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 516/77 del Consiglio , del 14 marzo 1977 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 3454/80 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 3 quater ,

considerando che l ' articolo 1 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 1530/78 della Commissione ( 3 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 571/81 ( 4 ) , ha fissato le date limite per la conclusione dei contratti di trasformazione per le ciliegie ; che , per lo smercio del raccolto di tale prodotto , si è ritenuto opportuno prorogare le date limite per la conclusione dei relativi contratti ;

considerando che , a seguito di tale proroga , è necessario modificare la data limite per la conclusione delle relative clausole aggiuntive ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L ' articolo 1 , paragrafi 2 e 3 , del regolamento ( CEE ) n . 1530/78 è sostituito dal testo seguente :

« 2 . I contratti di trasformazione devono essere conclusi :

- anteriormente al 5 giugno per i pomodori che devono essere consegnati all ' industria nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 15 novembre ;

- anteriormente al 15 giugno per le pesche che devono essere consegnate all ' industria nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 30 settembre ;

- anteriormente al 1° luglio per le pere Williams che devono essere consegnate all ' industria nel periodo compreso tra il 15 luglio e il 15 novembre ;

- anteriormente al 25 agosto per le prugne secche ottenute da susine d ' innesto ( prunes d ' Ente ) che devono essere consegnate all ' industria nel periodo compreso tra il 5 settembre e il 31 dicembre ;

- anteriormente al 31 maggio in Francia , Italia e Grecia e all ' 11 luglio negli altri Stati membri per i duroni e le altre ciliegie dolci che devono essere consegnati all ' industria nel periodo compreso tra il 12 maggio e il 15 settembre ;

- anteriormente all ' 11 luglio per le amarene che devono essere consegnate all ' industria nel periodo compreso tra il 20 maggio e il 15 settembre .

Tuttavia , gli Stati membri possono anticipare la data limite di conclusione dei contratti per i pomodori .

3 . Nei periodi di cui al paragrafo 2 i contraenti possono decidere , con clausola aggiuntiva scritta , di aumentare i quantitativi inizialmente previsti nel contratto .

Le clausole aggiuntive devono essere stipulate entro il :

- 15 settembre per i pomodori ,

- 15 agosto per le pesche ,

- 15 settembre per le pere Williams ,

- 15 novembre per le prugne secche ottenute da susine d ' innesto ( prunes d ' Ente ) ,

- 15 agosto per i duroni e le altre ciliegie dolci ,

- 31 agosto per le amarene .

Le clausole aggiuntive possono concernere al massimo il 20 % dei quantitativi inizialmente previsti nei contratti . Tuttavia , per le prugne secche ottenute da susine d ' innesto ( prunes d ' Ente ) e per le ciliegie il limite massimo è fissato al 30 % » .

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , il 5 maggio 1981 .

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

( 1 ) GU n . L 73 del 21 . 3 . 1977 , pag . 1 .

( 2 ) GU n . L 360 del 31 . 12 . 1980 , pag . 16 .

( 3 ) GU n . L 179 dell ' 1 . 7 . 1978 , pag . 21 .

( 4 ) GU n . L 58 del 5 . 3 . 1981 , pag . 14 .