31981R1188

Regolamento (CEE) n. 1188/81 del Consiglio, del 28 aprile 1981, che stabilisce alcune norme generali relative alla concessione di restituzioni speciali per i cereali esportati sotto forma di determinate bevande alcoliche, nonché i criteri di fissazione del loro importo, e che modifica il regolamento (CEE) n. 3035/80 per quanto riguarda alcune merci non comprese nell' allegato II del trattato

Gazzetta ufficiale n. L 121 del 05/05/1981 pag. 0003 - 0006
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 13 pag. 0058
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 21 pag. 0187
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 13 pag. 0058
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 21 pag. 0187


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1188/81 DEL CONSIGLIO

del 28 aprile 1981

che stabilisce alcune norme generali relative alla concessione di restituzioni speciali per i cereali esportati sotto forma di determinate bevande alcoliche , nonchù i criteri di fissazione del loro importo , e che modifica il regolamento ( CEE ) n . 3035/80 per quanto riguarda alcune merci non comprese nell ' allegato II del trattato

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 2727/75 del Consiglio , del 29 ottobre 1975 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1187/81 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 16 , paragrafi 4 bis e 5 ,

vista la proposta della Commissione ,

considerando che l ' articolo 16 , paragrafo 4 bis , del regolamento ( CEE ) n . 2727/75 dispone che , nella misura necessaria per tener conto delle particolarità di elaborazione di talune bevande alcoliche ottenute da cereali , i criteri per la concessione delle restituzioni all ' esportazione possono essere adattati a questa situazione specifica ; che è necessario prevedere tale adattamento per alcune bevande alcoliche per le quali , da un lato , il prezzo dei cereali al momento dell ' esportazione non è legato al prezzo dei cereali al momento dell ' elaborazione e , dall ' altro , poichù il prodotto finale risulta da un miscuglio di vari prodotti , è diventato impossibile seguire l ' identità dei cereali incorporati nel prodotto finale da esportare , tanto più che le bevande in questione sono inoltre sottoposte a un invecchiamento obbligatorio di almeno tre anni ;

considerando che le suddette difficoltà si riscontrano in particolare per lo Scotch Whisky e per l ' Irish Whiskey ;

considerando che è opportuno , per quanto possibile , applicare in modo analogo il regime abituale delle restituzioni ; che è quindi opportuno versare una restituzione ai cereali rispondenti alle condizioni dell ' articolo 9 , paragrafo 2 , del trattato , utilizzati proporzionalmente ai quantitativi di bevande alcoliche che saranno esportati ; che , a tale scopo , occorre applicare ai quantitativi dei suddetti cereali posti sotto controllo un coefficiente globale e forfettario calcolato in base alle statistiche nazionali fornite dagli Stati membri interessati ; che l ' utilizzazione del rapporto esistente fra i quantitativi totali delle bevande alcoliche in questione esportati e i quantitativi totali messi in vendita sembra costituire una base equa e semplice ; che , per la determinazione di quantitativi di cereali messi sotto controllo e del coefficiente , sono esclusi i quantitativi soggetti al regime di perfezionamento attivo ;

considerando che , per tener conto del fatto che il coefficiente non rispecchia l ' evoluzione prevedibile delle esportazioni , occorre prevederne l ' adeguamento ; che è inoltre necessario prevedere l ' adeguamento del coefficiente specialmente per premunirsi contro l ' eventualità che i versamenti delle suddette restituzioni servano anche per aumentare in modo anomalo le scorte ;

considerando che l ' articolo 16 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) N . 2727/75 prevede la possibilità di differenziare la restituzione secondo la destinazione ; che occorre quindi prevedere dei criteri obiettivi per giungere alla soppressione della restituzione per alcune destinazioni ;

considerando che , per determinare il coefficiente , è opportuno prevedere l ' obbligo di fornire delle prove relative all ' esportazione dei quantitativi di bevande alcoliche ; che risulta opportuno prevedere che , nel caso di merci che ritornano nel territorio comunitario , si applichi l ' articolo 2 del regolamento ( CEE ) n . 754/76 ( 3 ) se si realizzano le condizioni particolari ;

considerando che , dal 1° agosto 1973 e fino al 30 giugno 1981 , certi cereali rispondenti alle condizioni dell ' articolo 9 , paragrafo 2 , del trattato sono stati messi sotto controllo e utilizzati per la fabbricazione di bevande alcoliche destinate all ' esportazione ; che si devono quindi applicare provvedimenti adeguati per far fronte a questa situazione ;

considerando che , a seguito dell ' ampliamento del campo d ' applicazione delle restituzioni all ' esportazione in questo settore , è opportuno apportare di conseguenza alcune modifiche al regolamento ( CEE ) n . 3035/80 del Consiglio , dell ' 11 novembre 1980 , che stabilisce , per alcuni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell ' allegato II del trattato , le norme generali relative alla concessione di restituzioni all ' esportazione e i criteri di fissazione del loro importo ( 4 ) ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1 . Il presente regolamento stabilisce le norme generali per la fissazione e la concessione delle restituzioni all ' esportazione per i cereali esportati sotto forma di bevande alcoliche contemplate dall ' articolo 16 , paragrafo 4 bis , del regolamento ( CEE ) n . 2727/75 e il cui processo obbligatorio di fabbricazione comprenda un periodo d ' invecchiamento di almeno tre anni .

2 . Fermo restando l ' articolo 4 , paragrafo 1 , il regolamento ( CEE ) n . 3035/80 non si applica alle bevande alcoliche di cui al paragrafo 1 .

Articolo 2

Possono beneficiare delle restituzioni previste dall ' articolo 1 i cereali rispondenti alle condizioni dell ' articolo 9 , paragrafo 2 , del trattato e che sono utilizzati per la produzione delle bevande alcoliche della sottovoce 22.09 C III b ) della tariffa doganale comune , quali :

- lo Scotch Whisky - quale è definito nel « Finance Act 1969 » , modificato dal « Finance Act 1980 » , del Regno Unito ;

- l ' Irish Whiskey - quale è definito nell ' « Irish Whiskey Act 1980 » , dell ' Irlanda e nel « Finance Act 1969 » , modificato dal « Finance Act 19870 » , del Regno Unito .

Articolo 3

1 . I quantitativi ai quali si applica la restituzione sono i quantitativi di cereali che sono messi sotto controllo dagli aventi diritto e ai quali è applicato un coefficiente , fissato annualmente per ogni Stato membro interessato e applicabile ad ogni avente diritto interessato ; tale coefficiente esprime il rapporto esistente , per le bevande alcoliche interessate , tra i quantitativi totali esportati e i quantitativi totali commercializzati della bevanda alcolica in questione .

Per la determinazione dei quantitativi di cereali messi sotto controllo e del coefficiente , sono esclusi i quantitativi soggetti al regime di perfezionamento attivo .

2 . Il coefficiente menzionato al paragrafo 1 viene adeguato :

- se il rapporto tra i cereali comunitari citati nell ' articolo 2 e i cereali impiegati in regime di perfezionamento attivo è sensibilmente modificato ,

- se l ' evoluzione prevedibile delle esportazioni di uno degli Stati membri interessati rivela la tendenza ad una modificazione sensibile ,

- se in uno degli Stati membri interessati le scorte di una delle bevande alcoliche in questione variano in modo anormale .

3 . Il coefficiente può essere differenziato secondo i cereali utilizzati .

4 . Gli organismi competenti si assicurano periodicamente del volume delle esportazioni effettuate e del volume delle scorte e ne seguono l ' evoluzione .

5 . Per « messa sotto controllo 5 si intende il collocamento sotto un regime di controllo doganale , o sotto un regime amministrativo che presenti garanzie equivalenti , dei cereali destinati alla fabbricazione delle bevande alcoliche di cui all ' articolo 2 .

Articolo 4

1 . Il tasso della restituzione applicabile è il tasso fissato a norma dell ' articolo 4 del regolamento ( CEE ) n . 3035/80 .

2 . Il tasso della restituzione è quello vigente il giorno della messa sotto controllo dei cereali .

Articolo 5

Quando la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di alcuni mercati lo esigono , la restituzione può essere soppressa per alcune destinazioni .

Articolo 6

1 . L ' avente diritto alla restituzione è un operatore stabilito nella Comunità .

2 . La restituzione è pagata quando sia fornita la prova che i cereali sono stati messi sotto controllo e distillati .

3 . Su richiesta dell ' interessato , non appena i cereali sono posti sotto controllo viene versato un importo pari alla restituzione . In tal caso , il pagamento è subordinato alla costituzione di una cauzione che è liberata allorchù si fornisce la prova dell ' avvenuta distillazione dei cereali .

Articolo 7

Ai fini dell ' applicazione del presente regolamento , i cereali possono essere sostituiti dal malto .

In tal caso , il malto è convertito in cereali mediante coefficienti .

Articolo 8

1 . Ai fini dell ' articolo 3 , si deve fornire la prova che i quantitativi di bevande alcoliche rispondenti alle condizioni dell ' articolo 9 , paragrafo 2 , del trattato sono stati esportati .

In caso di applicazione dell ' articolo 5 , si deve inoltre fornire la prova che le bevande alcoliche in questione sono pervenute alla destinazione per la quale è fissata la restituzione .

2 . Quando si applica la procedura di transito comunitario , le bevande a cui fa riferimento il paragrafo 1 seguono la procedura del transito comunitario esterno .

3 . Ai sensi del regolamento ( CEE ) n . 754/76 , si considera che le bevande alcoliche di cui al paragrafo 1 abbiano soddisfatto alle formalità doganali di esportazione ai fini della concessione delle restituzioni all ' esportazione . Questi prodotti possono essere immessi in libera pratica solo qualora sia rimborsato un importo corrispondente alla restituzione pagata , maggiorato di un importo supplementare , o qualora sia pagato il diritto dovuto per l ' importazione di prodotti di paesi terzi .

Articolo 9

1 . A richiesta dell ' interessato , i cereali posti sotto controllo tra il 1° agosto 1973 e la data d ' applicazione del presente regolamento possono beneficiare delle disposizioni di quest ' ultimo .

2 . Il pagamento della restituzione viene effettuato in quote scaglionate .

Articolo 10

L ' articolo 4 , paragrafo 4 , del regolamento ( CEE ) n . 3035/80 è sostituito dal seguente testo :

« 4 . Eccezion fatta per i cereali , non sono concesse restituzioni per i prodotti utilizzati per la fabbricazione dell ' alcole contenuto nelle bevande alcoliche contemplate dall ' allegato B e rientranti nella sottovoce 22.09 C della tariffa doganale comune . »

Articolo 11

Nell ' allegato B del regolamento ( CEE ) n . 3035/80 , il testo relativo alla voce 22.09 è sostituito dal testo seguente :

Numero della tariffa doganale comune * Designazione delle merci * Prodotti agricoli per i quali , può essere concessa una restituzione all ' esportazione * Cereali * Riso * Uova * Zucchero o melasso * Isoglucosio * Prodotti lattiero-caseari * 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 *

22.09 * Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico inferiore a 80 % vol ; acqueviti , liquori ed altre bevande alcoliche ; preparazioni alcoliche composte ( dette « estratti concentrati » ) per la fabbricazione delle bevande : * * * * * * *

* C . Bevande alcoliche * * * * * * *

* II . Gin * x * * * * * *

* ex III . Whisky [ escluso il « Bourbon » e i whisky di cui al regolamento ( CEE ) n . 1187/81 ) ] * x * * * * * *

* ex IV . Vodka con titolo alcolometrico di 45,4 % vol o meno * x * * * * * *

* V . altri * x * * x * x * x * x *

Articolo 12

Le modalità di applicazione del presente regolamento e gli adeguamenti necessari derivanti dall ' articolo 9 , paragrafo 1 , sono adottati secondo la procedura dell ' articolo 26 del regolamento ( CEE ) n . 2727/75 .

Articolo 13

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1981 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Lussemburgo , addì 28 aprile 1981 .

Per il Consiglio

Il Presidente

J . de KONING

( 1 ) GU n . L 281 dell ' 1 . 11 . 1975 , pag . 1 .

( 2 ) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale .

( 3 ) GU n . L 89 del 2 . 4 . 1976 , pag . 1 .

( 4 ) GU n . L 323 del 29 . 11 . 1980 , pag . 27 .