31981R1187

Regolamento (CEE) n. 1187/81 del Consiglio, del 28 aprile 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 2727/75 relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali

Gazzetta ufficiale n. L 121 del 05/05/1981 pag. 0001 - 0002
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 21 pag. 0185
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 21 pag. 0185


++++

REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1187/81 DEL CONSIGLIO

del 28 aprile 1981

che modifica il regolamento ( CEE ) n . 2727/75 relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 42 e 43 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

considerando che , a norma del protocollo n . 19 allegato all ' atto di adesione del 1972 , il Consiglio adotta le misure necessarie per facilitare l ' utilizzazione di cereali comunitari nella fabbricazione di bevande alcoliche ottenute da cereali , in particolare di whisky , esportate verso i paesi terzi ; che , in virtù dello stesso protocollo , dette misure devono inserirsi nel quadro della politica generale della Comunità in materia di alcole ;

considerando che tali misure possono essere adottate nell ' ambito del regolamento relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali o nell ' ambito del regolamento relativo all ' organizzazione comune dei mercati da adottare nel settore dell ' alcole ;

considerando che l ' organizzazione comune dei mercati nel settore dell ' alcole etilico di origine agricola non è stata ancora attuata ; che le misure sopra citate debbono pertanto essere prese nel settore dei cereali ;

considerando che , per quanto riguarda l ' industria delle bevande alcoliche ottenute da cereali , soggette anch ' esse al regolamento ( CEE ) n . 2727/75 ( 2 ) , modificato da ultimo dall ' atto di adesione del 1979 , occorre far sì che i prodotti agricoli alcoligeni da essa impiegati possano essere utilizzati ed esportati ad un prezzo inferiore a quello che risulterebbe dall ' applicazione del regime dei prezzi nella Comunità ;

considerando che dalle disposizioni del regolamento ( CEE ) n . 2727/75 e da quelle del regolamento ( CEE ) n . 3035/80 del Consiglio , dell ' 11 novembre 1980 , che stabilisce , per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell ' allegato II del trattato , le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all ' esportazione ed i criteri per stabilire il loro importo ( 3 ) , risulta che non può essere concessa una restituzione all ' esportazione per i cereali utilizzati nella fabbricazione di bevande alcoliche allo scopo di ottenere l ' alcole ivi contenuto ; che è pertanto opportuno estendere le possibilità di concessione di restituzioni ad altre bevande alcoliche e all ' ottenimento dell ' alcole contenuto nelle medesime ;

considerando tuttavia che , a motivo del particolare procedimento di fabbricazione di talune bevande alcoliche ottenute da cereali ed esportate verso i paesi terzi , occorre prevedere la possibilità di adattare i criteri per la concessione delle restituzioni all ' esportazione e i metodi di controllo ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento ( CEE ) n . 2727/75 è modificato come segue :

1 . Nell ' articolo 16 è inserito il seguente paragrafo :

« 4 bis . Nella misura necessaria per tener conto delle particolarità di fabbricazione di talune bevande alcoliche ottenute da cereali , i criteri per la concessione delle restituzioni all ' esportazione di cui al paragrafo 1 e i metodi di controllo possono essere adattati a tale situazione speciale . Il Consiglio , che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione , stabilisce le necessarie norme generali in merito a questo adattamento . »

2 . Nell ' allegato B il testo relativo alla voce 22.09 della tariffa doganale comune è sostituito dal testo seguente :

« 22.09 Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico inferiore a 80 % vol ; acqueviti , liquori ed altre bevande alcoliche ; preparazioni alcoliche composte ( dette " estratti concentrati " ) per la fabbricazione delle bevande :

C . Bevande alcoliche :

II . Gin

III . b ) Whisky ( diverso dal whisky " Bourbon " )

ex IV . Vodka con titolo alcolometrico di 45,4 % vol o meno

V . altri . »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1981 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Lussemburgo , addì 28 aprile 1981 .

Per il Consiglio

Il Presidente

J . de KONING

( 1 ) GU n . C 50 del 9 . 3 . 1981 , pag . 15 .

( 2 ) GU n . L 281 dell ' 1 . 11 . 1975 , pag . 1 .

( 3 ) GU n . L 323 dell 29 . 11 . 1980 , pag . 27 .