31981R0940

Regolamento (CEE) n. 940/81 della Commissione, del 7 aprile 1981, relativo alle dichiarazioni delle superfici utilizzate per la produzione di materiali di moltiplicazione vegetativa della vite

Gazzetta ufficiale n. L 096 del 08/04/1981 pag. 0010 - 0012
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 13 pag. 0034
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 21 pag. 0071
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 13 pag. 0034
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 21 pag. 0071


++++

REGOLAMENTO ( CEE ) N . 940/81 DELLA COMMISSIONE

del 7 aprile 1981

relativo alle dichiarazioni delle superfici utilizzate per la produzione di materiali di moltiplicazione vegetativa della vite

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 337/79 del Consiglio , del 5 febbraio 1979 , relativo all ' organizzazione comune del mercato vitivinicolo ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 3456/80 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 28 , paragrafo 4 ,

considerando che , a norma dell ' articolo 27 del regolamento ( CEE ) n . 337/79 , gli Stati membri effettuano indagini annuali per rilevare le superficie destinate alla produzione di materiali di miltiplicazione vegetativa della vite ; che tale obbligo è stato istituito nello stesso momento in cui , in luogo del catasto vitivinicolo , è stato instaurato il sistema delle indagini statistiche ; che occorr pertanto definire le modalità di tali indagini e , parallelamente , abrogare il regolamento ( CEE ) n . 1894/68 della Commissione ( 3 ) ;

considerando che l ' organizzazione di un controllo efficace della produzione e della commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite da parte degli Stati membri esige dichiarazioni individuali dei produttori in merito ai vigneti di viti madri di portinnesto e ai barbatellai utilizzati per la produzione di materiali di moltiplicazione vegetativa della vite ;

considerando che , a fini di semplificazione tecnica , è opportuno , per agevolare il controllo della produzione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite , utilizzare le dichiarazioni di cui gli Stati membri già dispongono in virtù delle rispettive legislazioni ;

considerando che è d ' uopo disporre che le dichiarazioni vengano effettuate secondo le diverse categorie di materiali stabilite dalla direttiva 68/193/CEE del Consiglio , del 9 aprile 1968 , relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite ( 4 ) , modificata da ultimo dalla direttiva 78/692/CEE ( 5 ) ;

considerando che , per seguire la produzione dei barbatellai , è necessario disporre di dichiarazioni annuali sul numero di talee semplici ( o da vivaio ) e di talee innestate messe in barbatellaio ;

considerando che la stima della percentuale di attechimento delle talee semplici e delle talee innestate messe in barbatellaio è un elemento utile per seguire l ' evoluzione del mercato dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dal comitato di gestione per i vini ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1 . Ogni persona fisica , giuridica , od associazione di tali persone , che :

a ) avvisi mediante dichiarazione scritta le autorità competenti in conformità dell ' articolo 30 ter , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 337/79

- dell ' intento di procedere ad un ' estirpazione o ad un reimpianto di viti madri di portinnesto o a un nuovo impianto autorizzato di viti madri di portinnesto , o

- di aver effettuato un ' estirpazione , un reimpianto o un nuovo impianto di viti madri di portinnesto ,

indica nella dichiarazione almeno gli elementi informativi di cui all ' articolo 2 , paragrafo 1 ;

b ) alla data del 1° luglio dell ' anno in corso , coltivi o faccia coltivare un barbatellaio a fini commerciali , ne avvisa le autorità competenti mediante dichiarazione scritta , indicando almeno gli elementi informativi di cui all ' articolo 2 , paragrafo 2 .

2 . La coltivazione di un barbatellaio da parte di qualsiasi persona o associazione di persone di cui al paragrafo 1 , allo scopo di provvedere al fabbisogno dei viticoltori o dei vivaisti , si considera come destinata a fini commerciali ai sensi del paragrafo 1 , lettera b ) .

3 . La produzione di piante di vite in zolle , in vasi o in altri recipienti è a sua volta considerata come coltivazione di un barbatellaio .

4 . Gli Stati membri possono dispensare le persone fisiche o giuridiche od associazioni di persone di cui al paragrafo 1 , lettera b ) , dalle dichiarazioni rese in virtù di detto paragrafo 1 , lettera b ) , dalle dichiarazioni rese in virtù di detto paragrafo o dei paragrafi 2 e 3 , purchù ricevano annualmente le indicazioni previste negli stessi paragrafi sulla base di altre dichiarazioni scritte effettuate in applicazione di disposizioni nazionali .

5 . Le definizioni di cui all ' articolo 2 della direttiva 68/193/CEE sono applicabili ai fini del presente regolamento .

Le categorie di materiali di moltiplicazione vegetativa della vite sono quelle definite nella suddetta direttiva .

Ai sensi del presente regolamento , sono talee innestate le frazioni di sarmenti di vite innestati , ma non ancora radicati .

Articolo 2

1 . Le dichiarazioni di cui all ' articolo 1 , paragrafo 1 , lettera a ) , relative alle viti madri di portinnesto devono contenere almeno le indicazioni seguenti :

- nome , cognome e indirizzo del dichiarante ;

- numero di identificazione del dichiarante presso le autorità competenti ;

- nome , cognome e indirizzo del proprietario dell ' appezzamento utilizzato per la produzione di materiali di moltiplicazione vegetativa della vite ;

- indicazioni necessarie per l ' identificazione dell ' appezzamento vitato ;

- superficie dell ' appezzamento suddivisa per varietà di portinnesto ;

- se trattasi di reimpianto o di nuovo impianto :

- categoria di materiali di moltiplicazione utilizzati ,

- nome , cognome e indirizzo dei fornitori di tali materiali ;

- se trattasi di estirpazione :

- categoria dei ceppi estirpati ,

- anno d ' impianto .

2 . Le dichiarazione di cui all ' articolo 1 , paragrafo 1 , lettera b ) , relative ai barbatelli devono contenere almeno le indicazioni seguenti :

a ) nome , cognome e indirizzo del dichiarante ;

b ) numero di identificazione del dichiarante presso le autorità competenti ;

c ) per i materiali di moltiplicazione messi in barbatellaio :

- nome , cognome e indirizzo del proprietario dell ' appezzamento utilizzato per la produzione di materiali di moltiplicazione vegetativa della vite ,

- indicazioni necessarie per l ' identificazione dell ' appezzamento vitato ,

- superficie totale dell ' appezzamento ,

- numero di talee semplici messe in barbatellaio , suddiviso per varietà di vite e categoria ,

- numero di talee innestate messe in barbatellaio , suddiviso per innesto e per categoria , con indicazione del portinnesto ;

d ) per i materiali di moltiplicazione utilizzati per la forzatura delle piante in zolle , in vasi o altri recipienti o secondo altre tecniche , numero di talee e talee , innestate , suddiviso per innesto e per categoria , con indicazione del portinnesto .

Gli Stati membri possono esigere indicazioni supplementari .

Articolo 3

1 . Gli Stati membri procedono allo spoglio delle dichiarazioni di cui all ' articolo 1 , paragrafo 1 .

2 . Per le viti madri di portinnesto , gli Stati membri , anteriormente al 31 marzo dell ' anno successivo alla campagna viticola durante la quale è stata effettuata la dichiarazione , trasmettono ogni anno alla Commissione , nell ' ambito della comunicazione sull ' evoluzione del potenziale viticolo di cui all ' articolo 30 quater , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 337/79 , per ogni unità amministrativa di cui all ' articolo 4 , paragrafo 3 , del regolamento ( CEE ) n . 357/79 , la superficie occupata da ciascuna varietà di portinnesto , suddivisa per categorie .

Le unità amministrative in cui la superficie totale delle viti madri di portinnesto resta inferiore a 10 ha possono essere raggruppate in una sola unità .

3 . Per i barbatellai , gli Stati membri comunicano ogni anno alla Commissione , anteriormente al 31 marzo dell ' anno successivo alla campagna viticola durante la quale è stata effettuata la dichiarazione :

a ) suddivisi per varietà e per categoria :

- il numero di talee semplici e innestate messe in barbatellaio , con una stima delle percentuali di attecchimento ,

- il numero di talee semplici e innestate utilizzate per la forzatura delle piante , comprese le talee innestate in zolle , in vasi o in altri recipienti o secondo altre tecniche , con una stima delle percentuali di attecchimento .

L ' indicazione della percentuale di attecchimento è prescritta soltanto per le talee semplici e le talee innestate provenienti dalle varietà che rappresentano oltre l ' 1 % del totale risultante dalla somma dei numeri di cui al comma precedente ;

b ) per ogni unità amministrativa :

- il numero di barbatellai ,

- la superficie totale occupata da barbatellai .

Le unità amministrative in cui la superficie totale dei barbatellai resta inferiore a 1 ha possono essere raggruppate in una sola unità .

4 . La Commissione pubblica ogni tre anni un riassunto delle informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 nella relazione sull ' evoluzione del potenziale viticolo prevista dall ' articolo 30 quater , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 337/79 .

Articolo 4

Il regolamento ( CEE ) n . 1894/68 è abrogato .

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1981 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , il 7 aprile 1981 .

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

( 1 ) GU n . L 54 del 5 . 3 . 1979 , pag . 1 .

( 2 ) GU n . l 360 del 31 . 12 . 1980 , pag . 18 .

( 3 ) GU n . L 288 del 28 . 11 . 1968 , pag . 10 .

( 4 ) GU n . L 93 del 17 . 4 . 1968 , pag . 15 .

( 5 ) GU n . L 236 del 26 . 8 . 1978 , pag . 13 .