Regolamento (CEE) n. 898/81 del Consiglio, del 1° aprile 1981, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1981/1982, il prezzo d' orientamento e il prezzo d' intervento dei bovini adulti
Gazzetta ufficiale n. L 090 del 04/04/1981 pag. 0024 - 0025
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 898/81 DEL CONSIGLIO del 1° aprile 1981 che fissa , per la campagna di commercializzazione 1981/1982 , il prezzo d ' orientamento e il prezzo d ' intervento dei bovini adulti IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 43 , visto il regolamento ( CEE ) n . 805/68 del Consiglio , del 27 giugno 1968 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ( 1 ) , modificato da ultimo dall ' atto di adesione del 1979 , in particolare l ' articolo 3 , paragrafo 3 , e l ' articolo 6 , paragrafo 4 , secondo comma , vista la proposta della Commissione , visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) , visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ) , considerando che , al momento della fissazione del prezzo d ' orientamento dei bovini adulti , occorre tener conto sia degli obiettivi della politica agraria comune , sia del contributo che la Comunità intende dare allo sviluppo armonioso del commercio mondiale ; che la politica agraria comune mira in particolare ad assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola , a garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e ad assicurare ragionevoli prezzi di consegna ai consumatori ; considerando che il prezzo d ' orientamento deve essere fissato conformemente ai criteri di cui all ' articolo 3 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 805/68 ; che , per la campagna 1981/1982 , è opportuno fissare tale prezzo ad un livello superiore a quello della campagna precedente ; che , onde limitare gli effetti di tale aumento sul mercato , è opportuno effettuarlo in due tappe ; considerando che , data la situazione economica che caratterizza attualmente il mercato delle carni bovine , occorre prevedere per la campagna di commercializzazione 1981/1982 un prezzo d ' intervento per i bovini adulti fissato ad un livello pari , rispetto al prezzo d ' orientamento , a quello della campagna precedente ; considerando che , a norma dell ' articolo 6 , paragrafo 3 , del regolamento ( CEE ) n . 805/68 , gli organismi d ' intervento sono tenuti ad acquistare le carni bovine che vengono loro offerte allorchù i prezzi medi sul mercato comunitario sono inferiori al prezzo d ' intervento ; che inoltre , a norma dell ' articolo 6 , paragrafo 1 , di detto regolamento , gli organismi d ' intervento , tenuto conto delle caratteristiche della produzione dello Stato membro cui appartengono , acquistano le carni che vengono loro offerte e che corrispondono a determinati requisiti qualitativi ; che , tenuto conto dell ' esperienza acquisita nel corso degli ultimi anni e del prevedibile andamento della situazione del mercato , è opportuno prevedere , per la campagna di commercializzazione 1981/1982 , la possibilità di sospendere , per ciascuno degli Stati membri o per determinate regioni degli stessi , l ' acquisto all ' intervento delle singole qualità allorchù si constati che il rispettivo prezzo sui mercati rappresentativi dello Stato membro o della regione in causa supera per un certo periodo il prezzo massimo d ' acquisto , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 In deroga all ' articolo 3 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 805/68 , per la campagna di commercializzazione 1981/1982 , il prezzo d ' orientamento dei bovini adulti è fissato a : - 172/82 ECU per 100 chilogrammi peso vivo , sino al 6 dicembre 1981 , - 176/84 ECU per 100 chilogrammi peso vivo , dal 7 dicembre 1981 alla fine della campagna . Articolo 2 In deroga all ' articolo 6 , paragrafo 1 , secondo comma , del regolamento ( CEE ) n . 805/68 , per la campagna di commercializzazione 1981/1982 : a ) il prezzo d ' intervento di cui a detto comma è fissato a : - 155,54 ECU per 100 chilogrammi peso vivo , sino al 6 dicembre 1981 , - 159,16 ECU per 100 chilogrammi peso vivo , dal 7 dicembre 1981 alla fine della campagna . b ) il prezzo di cui all ' articolo 6 , paragrafo 3 , prima frase , di detto regolamento è fissato a : - 155,54 ECU per 100 chilogrammi peso vivo , sino al 6 dicembre 1981 , - 159,16 ECU per 100 chilogrammi peso vivo , dal 7 dicembre 1981 alla fine della campagna . Articolo 3 Per la campagna di commercializzazione 1981/1982 : 1 . in deroga all ' articolo 6 , paragrafi 1 e 3 , del regolamento ( CEE ) n . 805/68 , gli acquisti da parte degli organismi d ' intervento di una o più qualità da determinarsi di carni fresche o refrigerate delle sottovoci 02.01 A II a ) 1 , 02.01 A II a ) 2 e 02.01 A II a ) 3 della tariffa doganale comune possono essere sospesi parzialmente o totalmente in uno Stato membro , o in una determinata regione di uno Stato membro : a ) dalla Commissione in base alla procedura di cui al punto 4 , quando il prezzo di mercato della qualità o delle qualità in questione , constatato conformemente all ' articolo 12 , paragrafo 6 , del regolamento ( CEE ) n . 805/68 sui mercati rappresentativi dello Stato membro di cui trattasi - per un periodo di tre settimane consecutive - è superiore al 100 % e pari o inferiore al 102 % del prezzo massimo d ' acquisto stabilito per la qualità o le qualità suddette in conformità del punto 3 ; b ) dalla Commissione , quando il prezzo di mercato di cui alla lettera a ) - per un periodo di tre settimane consecutive - è superiore al 102 % del prezzo massimo d ' acquisto di cui alla lettera a ) ; 2 . se gli acquisti da parte degli organismi d ' intervento sono stati sospesi in applicazione del punto 1 , la Commissione decide il loro ripristino allorchù il prezzo di mercato della qualità o delle qualità in causa è pari o inferiore al prezzo massimo di acquisto per un periodo di due settimane consecutive ; 3 . il prezzo massimo d ' acquisto è calcolato , per ciascuna qualità , applicando ad un importo pari al 90 % del prezzo d ' orientamento un coefficiente che esprima il rapporto normalmente esistente tra il prezzo della qualità in causa e il prezzo dei bovini adulti , constatati conformemente all ' articolo 12 , paragrafo 6 , del regolamento ( CEE ) n . 805/68 sui mercati rappresentativi della Comunità ; tale rapporto viene adeguato alle caratteristiche della produzione di ogni Stato membro ; 4 . le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all ' articolo 27 del regolamento ( CEE ) n . 805/68 . Articolo 4 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Esso si applica a decorrere dal 6 aprile 1981 . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , addì 1° aprile 1981 . Per il Consiglio Il Presidente G . BRAKS ( 1 ) GU n . L 148 del 28 . 6 . 1968 , pag . 24 . ( 2 ) Parere reso il 26 marzo 1981 ( non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale ) . ( 3 ) Parere reso il 25 e 26 marzo 1981 ( non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale ) .