31981R0880

Regolamento (CEE) n. 880/81 del Consiglio, del 10 febbraio 1981, che stabilisce dei massimali indicativi ed una sorveglianza comunitaria delle importazioni di taluni prodotti originari della Svezia (1981)

Gazzetta ufficiale n. L 092 del 06/04/1981 pag. 0015 - 0020


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 880/81 DEL CONSIGLIO

del 10 febbraio 1981

che stabilisce dei massimali indicativi ed una sorveglianza comunitaria delle importazioni di taluni prodotti originari della Svezia ( 1981 )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 113 ,

vista la proposta della Commissione ,

considerando che un accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Svezia ( 1 ) è stato firmato il 22 luglio 1972 ; che un protocollo aggiuntivo ( 2 ) è stato firmato il 6 novembre 1980 a seguito dell ' adesione della Repubblica ellenica alla Comunità ;

considerando che gli articoli 1 , 2 e 3 del protocollo n . 1 allegato all ' accordo prevedono per i prodotti elencati un ritmo particolare di soppressione progressiva dei dazi doganali e che le importazioni dei prodotti in questione sono sottoposte a dei massimali indicativi annuali oltre i quali i dazi doganali applicabili nei confronti dei paesi terzi possono essere ristabiliti ; che , tuttavia , la Comunità deve sospendere l ' applicazione di alcuni massimali ; che di conseguenza è necessario stabilire i massimali che si debbono applicare per il 1981 ; che in questa situazione è ugualmente necessario che la Commissione sia regolarmente informata dell ' evoluzione delle importazioni dei prodotti in questione ; che pertanto è opportuno sottoporre l ' importazione di detti prodotti ad un sistema di sorveglianza ;

considerando che questo obiettivo può essere raggiunto mediante ricorso ad un tipo di gestione basata sull ' imputazione , su scala comunitaria , delle importazioni dei prodotti in questione ai massimali indicativi , man mano che questi prodotti vengono presentati in dogana accompagnati da dichiarazioni di immissione in libera pratica ; che questo tipo di gestione deve prevedere la possibilità di ristabilire i dazi delle tariffe doganali non appena i detti massimali siano stati raggiunti a livello comunitario ;

considerando che questo tipo di gestione richiede una collaborazione stretta e particolarmente rapida tra gli Stati membri e la Commissione , la quale deve , in particolare , poter seguire lo stato di imputazione nei confronti dei massimali indicativi ed informarne gli Stati membri ; che tale collaborazione deve essere tanto più stretta in quanto è necessario che la Commissione possa prendere le opportune misure per stabilire i dazi delle tariffe doganali quando uno di detti massimali è raggiunto ;

considerando che , per alcuni prodotti nei confronti dei quali la Comunità sospende l ' applicazione dei massimali indicativi conformemente all ' articolo 3 del protocollo n . 1 , bisogna seguire l ' evoluzione delle importazioni ; che è quindi opportuno sottoporre le importazioni di detti prodotti ad un sistema di sorveglianza ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1 . Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1981 le importazioni dei prodotti originari della Svezia elencati nell ' allegato I sono sottoposte a dei massimali indicativi ed a sorveglianza comunitaria .

La designazione dei prodotti di cui al primo comma , le loro voci tariffarie e statistiche e i livelli dei massimali indicativi figurano nell ' allegato I .

2 . Le imputazioni sui massimali indicativi vengono effettuate man mano che questi prodotti sono presentati in dogana accompagnati da dichiarazioni d ' immissione in libera pratica e corredati di un certificato di circolazione delle merci conforme alle regole enuncitate nel protocollo n . 3 dell ' accordo .

Una merce può essere imputata sul massimale indicativo soltanto se il certificato di circolazione delle merci viene presentato prima della data in cui è ristabilita la riscossione dei dazi doganali .

Il grado di utilizzazione dei massimali è constatato , a livello della Comunità , sulla base delle importazioni imputate nelle condizioni stabilite ai commi precedenti .

Gli Stati membri informano periodicamente la Commissione in merito alle importazioni effettuate secondo le modalità sopra stabilite ; dette informazioni sono fornite conformemente al paragrafo 4 .

3 . Dal momento in cui i massimali sono raggiunti la Commissione può ristabilire , mediante regolamento e sino alla fine dell ' anno civile , la riscossione dei dazi doganali di cui all ' articolo 3 , lettera f ) , del protocollo n . 1 dell ' accordo . Nel caso di tale ristabilimento , la Grecia ristabilisce la riscossione dei dazi doganali che essa applica nei confronti dei paesi terzi alla data considerata .

Dal momento in cui sul territorio le imputazioni sui massimali hanno raggiunto gli importi figuranti n ell ' allegato I , la Grecia può ristabilire , fino alla fine dell ' anno civile , la riscossione dei dazi doganali che essa applica nei confronti dei paesi terzi alla data considerata . Essa notifica tale fatto alla Commissione , che lo comunica agli altri Stati membri . Il paragrafo 2 si applica mutatis mutandis .

4 . Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il giorno 15 di ogni mese , gli estratti delle imputazioni effettuate durante il mese precedente . A richiesta della Commissione , essi comunicano tali estratti ogni dieci giorni trasmettendoli entro cinque giorni liberi dalla fine di ogni decade .

Articolo 2

$Nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1981 le importazioni dei prodotti di cui all ' allegato II originari della Svezia sono sottoposte a sorveglianza comunitaria .

Gli Stati membri comunicano alla Commissione , entro il 15 di ogni mese , gli estratti delle importazioni di detti prodotti effettuate nel mese precedente ; a questo scopo vengono presi in considerazione soltanto i prodotti presentati in dogana accompagnati da dichiarazione di immissione in libera pratica e corredati di un certificato di circolazione delle merci conforme alle regole enunciate nel protocollo n . 3 dell ' accordo .

Articolo 3

$Al fine di assicurare l ' applicazione del presente regolamento , la Commissione prende tutte le misure utili , in stretta collaborazione con gli Stati membri .

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , addì 10 febbraio 1981 .

Per il Consiglio

Il Presidente

G . BRAKS

( 1 ) GU n . L 300 del 31 . 12 . 1972 , pag . 96 .

( 2 ) GU n . L 357 del 30 . 12 . 1980 , pag . 104 .

ALLEGATO I

ELENCO DEI PRODOTTI LA CUI IMPORTAZIONE È SOGGETTA A DEI MASSIMALI INDICATIVI NEL 1981

N . d ' ordine * Numero della tariffa doganale comune * Designazione delle merci * Codice Nimexe * Livello a ) del massimale comunitario b ) dell ' importo relativo alla Grecia ( in tonnellate ) *

1 * 2 * 3 * 4 * 5 *

* 48.01 * Carta e cartoni , compresa l ' ovatta di cellulosa , in rotoli o in fogli : * *

* * C . Carta e cartoni kraft : * * *

* * II . altri : * * *

IS1 * * - Carta e cartoni kraft per copertine , cosiddetti « Kraftliner » ( a ) * 48.01-20 ; 22 ; 24 ; 30 ; 32 ; 34 ; 36 ; 38 ; 39 * a ) 519 827 *

* * * * b ) 8 171 *

IS2 * * - Carta kraft per sacchi di grande capacità ( a ) * 48.01-07 ; 10 * massimale sospeso *

IS3 * * - non nominati * 48.01-40 ; 42 ; 44 ; 46 ; 48 ; 50 ; 51 * massimale sospeso *

* * ex F . altri : * * *

IS4 * * - Carta bibbia , carta seta ; carte per la stampa e la scrittura , non contenenti paste di legno meccaniche o aventi tenore di paste di legno meccaniche inferiore o uguale a 5 % ( a ) * 48.01-76 ; 78 ; 80 * a ) 37 528 *

* * * * b ) 124 *

IS5 * * - Carta per la stampa e la scrittura contenente paste di legno meccaniche ( a ) * 48.01-79 ; 81 * a ) 165 262 *

* * * * b ) 6 273 *

IS6 * * - Carta di pasta semichimica da ondulare , cosiddetta « fluting » ( a ) * 48.01-87 * massimale sospeso *

IS7 * * - non denominati , ad esclusione dell ' ovatta di cellulosa e delle falde di fibra di cellulosa , cosiddette « tissue » * 48.01-60 ; 63 ; 68 ; 70 ; 71 ; 72 ; 74 ; 89 ; 90 ; 92 ; 94 ; 96 ; 98 ; 99 * massimale sospeso *

IS8 * 48.04 * Carta e cartoni semplicemente riuniti mediante incollatura , non impregnati nù intonacati alla superficie , anche rinforzati internamente , in rotoli o in fogli : * 48.04-tutti i numeri * massimale sospeso *

* 48.05 * Carta e cartoni semplicemente ondulati ( anche con copertura incollata ) , inscrespati , pieghettati , goffrati , impressi a secco o perforati , in rotoli o in fogli : * * *

IS9 * * B . altri * 48.05-21 ; 29 ; 30 ; 50 ; 80 * a ) 59 429 *

* * * * b ) 10 *

* 48.07 * Carta e cartoni , patinati , intonacati , impregnati o coloriti in superficie ( marmorizzati , fantasia o « indiennùs » e simili ) o stampati ( diversi da quelli del capitolo 49 ) , in rotoli o in fogli : * * *

IS10 * * ex C . di pasta imbianchita , patinati od intonacati di caolino oppure intonacati od impregnati di materie plastiche artificiali , pesanti 160 g o più per m² : * * *

* * - Carta patinata per la stampa o la scrittura * 48.07-ex 41 ; ex 45 * a ) 50 574 *

* * ex D . altri : * * b ) 907 *

* * - Carta patinata per la stampa o la scrittura * 48.07-57 ; 58 ; 59 * *

IS11 * * ex C . di pasta imbianchiata , patinati od intonacati di caolino oppure intonacati od impregnati di materie plastiche artificiali , pesanti 160 o più per m² : * * *

* * - non nominati , esclusa la carta patinata per la stampa o la scrittura * 48.07-ex 41 ; ex 45 * *

* * ex D . altri : * * a ) 135 861 *

* * - non nominati , esclusa la carta patinata per la stampa o la scrittura * 48.07-55 ; 56 ; 64 ; 67 ; 71 ; 73 ; 75 ; 77 ; 85 ; 91 ; 97 ; 99 * b ) 248 *

* 48.15 * Altra carta e cartoni tagliati per uso determinato : * * *

IS12 * * B . altri * 48.15-10 ; 21 ; 29 ; 30 ; 40 ; 50 ; 61 ; 65 ; 95 ; 99 * a ) 15 341 *

* * * * b ) 10 *

* 48.16 * Scatole , sacchi ed altri contenitori di carta o di cartone ; catonaggi per ufficio , per magazzino e simili : * * *

IS13 * * A . Scatole , sacchi ed altri contenitori di carta o di cartone * 48.16-10 ; 91 ; 95 ; 96 ; 98 * massimale sospeso *

IS14 * 48.21 * Altri lavori di pasta di carta , di carta , di cartone o di ovatta di cellulosa : * * *

* * B . Assorbenti per bambini piccoli ( bùbùs ) : * * *

* * II . altri * 48.21-11 * a ) 16 826 *

* * D . altri * 48.21-21 ; 25 ; 31 ; 33 ; 37 ; 40 ; 50 ; 60 ; 70 ; 99 * b ) 5 *

( a ) A condizione che siano conformi alle definizioni figuranti nell ' allegato III .

ALLEGATO II

ELENCO DEI PRODOTTI DI CUI ALL ' ARTICOLO 2

N . d ' ordine * Numero della tariffa doganale comune * Designazione delle merci * Codice Nimexe *

1 * 2 * 3 * 4 *

[ II S 1 ] * * * *

[ II S 2 ] * * * *

* 48.01 * Carta e cartoni , compresa l ' ovatta di cellulosa , in rotoli o in fogli : * *

* * ex F . altri : * *

II S 3 * * - Carta da imballaggio al solfito ( a ) * 48.01-83 ; 85 *

II S 4 * 48.03 * Carta e cartoni pergamenati e loro imitazioni , compresa la carta detta « cristallo » , in rotoli o in fogli * 48.03-tutti i numeri *

( a ) A condizione che siano conformi alle definizioni figuranti nell ' allegato III .

ALLEGATO III

DEFINIZIONI

ex 48.01 C II Carta e cartone kraft per copertine , cosiddetti « kraftliner »

Sono considerati carta e cartone kraft per copertine , cosiddetti « kraftliner » la carta o il cartone apparecchiati o monolucidi , presentati in rotoli , con un tenore di pasta chimica di legno resinoso al solfato uguale o superiore a 80 % della composizione fibrosa totale , con peso al m² superiore a 115 g e con un indice di rottura Mullen uguale o superiore a 35 .

ex 48.01 C II Carta kraft per sacchi di grande capacità

È considerata carta kraft per sacchi di grande capacità la carta apparecchiata , presentata in rotoli , con un tenore di pasta chimica di legno resinoso al solfato uguale o superiore a 80 % della composizione fibrosa totale , con peso al m² uguale o superiore a 60 g e inferiore o uguale a 115 g , con un indice di rottura Mullen uguale o superiore a 38 e il cui allungamento in senso trasversale è superiore a 4,5 % e l ' allungamento in senso di macchina superiore a 2 % .

ex 48.01 F Carta per la stampa e carta per la scrittura , non contenente paste di legno meccaniche o con un tenore di paste di legno meccaniche inferiore o uguale a 5 %

È considerata altra carta per la stampa o altra carta per la scrittura senza pasta di legno meccanica , o con un tenore di pasta di legno meccanica inferiore o uguale a 5 % , la carta che non sia monolucida , per la stampa o la scrittura , con un tenore di pasta di legno meccanica non superiore a 5 % della composizione fibrosa totale .

ex 48.01 F Carta per la stampa e per la scrittura con pasta di legno meccanica

È considerata carta per la stampa o per la scrittura con pasta di legno meccanica la carta che non sia monolucida , per la stampa o per la scrittura , con un tenore di pasta di legno meccanica superiore a 5 % della composizione fibrosa totale .

ex 48.01 F Carta di pasta semichimica da ondulare , cosiddetta « fluting »

È considerata carta di pasta semichimica da ondulare , detta « fluting » , la carta presentata in rotoli , il cui tenore di pasta grezza semichimica ( pasta ottenuta con trattamento chimico moderato seguito da trattamento meccanico ) , di legno di latifoglio , è uguale a 65 % della composizione fibrosa totale e la cui resistenza alla compressione misurata con il metodo CMT ( Concora Medium Test ) è superiore a 20 kgf .

ex 48.01 F Carta da imballagio al solfito

È considerata carta da imballagio al solfito la carta con un tenore di pasta chimica di legno al bisolfito superiore a 40 % della composizione fibrosa totale , con un tenore di ceneri inferiore o uguale a 8 % e con un indice di rottura Mullen uguale o superiore a 15 .