Regolamento (CEE) n. 858/81 del Consiglio, del 1° aprile 1981, relativo all' importazione di burro neozelandese nel Regno Unito a condizioni speciali
Gazzetta ufficiale n. L 090 del 04/04/1981 pag. 0018 - 0019
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 858/81 DEL CONSIGLIO del 1° aprile 1981 relativo all ' importazione di burro neozelandese nel Regno Unito a condizioni speciali IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto l ' atto di adesione del 1972 , in particolare l ' articolo 5 , paragrafo 2 , del protocollo n . 18 allegato a detto atto , considerando che il protocollo n . 18 e successivamente il regolamento ( CEE ) n . 1655/76 del Consiglio , del 29 giugno 1976 , relativo al regime derogatorio per le importazioni nel Regno Unito di burro proveniente dalla Nuova Zelanda ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 482/81 ( 2 ) , hanno autorizzato il Regno Unito ad importare , sino al 31 marzo 1981 , determinati quantitativi di burro neozelandese a condizioni speciali ; considerando che , per contribuire , nell ' interesse comune , allo sviluppo armonioso del commercio mondiale , occorre instaurare un regime che consenta alla Nuova Zelanda di continuare le esportazioni di burro verso il Regno Unito a condizioni speciali ; considerando che il nuovo regime deve comprendere misure intese ad evitare che l ' equilibrio del mercato del burro del Regno Unito venga compromesso ; che pertanto i quantitativi di burro neozelandese ammessi a tale regime devono essere fissati in modo decrescente ; considerando che la fissazione di un prelievo speciale che rimanga in linea massima invariato costituisce il mezzo migliore per tutelare il burro comunitario contro gli inconvenienti derivanti da frequenti fluttuazioni del suo livello e per consentire alla Nuova Zelanda una programmazione razionale delle proprie esportazioni verso il Regno Unito , in funzione dell ' evoluzione del mercato ; considerando che il livello del prelievo speciale deve tener conto dell ' aiuto concesso nel Regno Unito al burro comunitario in base al regolamento ( CEE ) n . 1269/79 ( 3 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 854/81 ( 4 ) , che influisce sul prezzo di vendita del burro in questione in questo Stato membro ; considerando che , al fine di evitare che in burro neozelandese che beneficia di questo prelievo speciale venga destinato ad usi industriali ad un livello di prezzi inferiore a quello del burro d ' origine comunitaria destinato allo stesso consumo , è opportuno prevedere che il burro di origine neozelandese di cui trattasi possa essere destinato solo al consumo diretto , HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE : Articolo 1 Il Regno Unito è autorizzato , alle condizioni fissate nel presente regolamento , ad importare determinati quantitativi di burro provenienti dalla Nuova Zelanda . Articolo 2 1 . Il regime in questione è applicabile dal 1° aprile 1981 al 31 dicembre 1983 . I quantitativi che possono essere importati in base a tale regime speciale ammontano a : - 70 250 tonnellate per il periodo dal 1° aprile al 31 dicembre 1981 , - 92 000 tonnellate per l ' anno civile 1982 . 2 . Il Consiglio , che delibera su proposta della Commissione , stabilisce , prima del 1° ottobre 1982 , i quantitativi che il Regno Unito è autorizzato ad importare nell ' anno civile 1983 , tenuto conto , in particolare , dell ' evoluzione della situazione sul mercato del burro comunitario e dell ' andamento del mercato mondiale del burro . 3 . I quantitativi di cui al paragrafo 1 possono essere temporaneamente ridotti , secondo la procedura di cui al paragrafo 2 , onde evitare gravi perturbazioni del mercato del burro del Regno Unito , segnatamente nel caso in cui il consumo diretto di burro diminuisse in modo sostanziale e imprevisto . 4 . Anteriormente al 1° agosto 1983 , il Consiglio , sulla base di una relazione e di una proposta della Commissione , riesamina il funzionamento del regime , in vista di una decisione sul regime applicabile alle importazioni di burro neozelandese dopo il 1° gennaio 1984 . Articolo 3 1 . Il prelievo speciale applicabile al burro neozelandese importato in virtù del presente regolamento ammonta a 77,52 ECU per 100 kg , diminuito d ' un importo uguale a quello dell ' aiuto previsto dall ' articolo 2 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 1269/79 . 2 . Tuttavia , il tasso del prelievo speciale può essere modificato dal Consiglio , che delibera a maggioranza su proposta della Commissione , qualora altre misure comunitarie modifichino in modo sostanziale le condizioni di commercializzazione del burro nel Regno Unito . Articolo 4 L ' ammissione al regime speciale di importazione è subordinata alla presentazione di un certificato nel quale risulti che il burro : - è di origine neozelandese , - ha un ' età non inferiore a sei settimane , - ha un tenore , in peso , di materie grasse uguale o superiore all ' 80 % ed inferiore all ' 82 % , - è fabbricato utilizzando direttamente latte o crema di latte . Articolo 5 Il burro importato nel Regno Unito conformemente al presente regolamento non può fare oggetto di scambi intracomunitari o di riesportazione verso i paesi terzi . Articolo 6 Per quanto riguarda le fluttuazioni delle monete di taluni Stati membri , le importazioni di burro neozelandese sono soggette alle disposizioni adottate nell ' ambito del regolamento ( CEE ) n . 974/71 ( 5 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1011/80 ( 6 ) . Articolo 7 Il Regno Unito prende le misure necessarie per garantire che il burro neozelandese importato a norma del presente regolamento non venga destinato alla trasformazione , bensì esclusivamente al consumo diretto ai sensi dell ' articolo 1 , lettera a ) , del regolamento ( CEE ) n . 1269/79 nel territorio del Regno Unito e per esigere , qualora il burro sia destinato ad un diverso impiego , il pagamento di una somma pari all ' aiuto concesso in virtù del regolamento ( CEE ) n . 1269/79 . Le somme così riscosse sono considerate equivalenti ad un prelievo ai sensi dell ' articolo 2 , primo comma , lettera a ) , della decisione 70/243/CECA , CEE , Euratom del Consiglio , del 21 aprile 1970 , relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse delle Comunità ( 7 ) . Articolo 8 Il Regno Unito comunica i dati necessari per l ' applicazione del presente regolamento alla Commissione che ne imforma gli Stati membri . Articolo 9 Le modalità d ' applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all ' articolo 30 del regolamento ( CEE ) n . 804/68 ( 8 ) , modificato da ultimo dall ' atto d ' adesione del 1979 . Esse comportano in particolare misure di controllo atte a garantire il rispetto dei quantitativi di cui all ' articolo 2 . Articolo 10 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Esso si applica a decorrere dal 6 aprile 1981 , ad eccezione dell ' articolo 1 e dell ' articolo 2 , paragrafo 1 , che si applicano a decorrere dal 1° aprile 1981 . Il regolamento ( CEE ) n . 1655/76 e tutti regolamenti su di esso fondati sono abrogati a decorrere dal 6 aprile 1981 . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , addì 1° aprile 1981 . Per il Consiglio Il Presidente G . BRAKS ( 1 ) GU n . L 185 del 9 . 7 . 1976 , pag . 1 . ( 2 ) GU n . L 52 del 27 . 2 . 1981 , pag . 2 . ( 3 ) GU n . L 161 del 29 . 6 . 1979 , pag . 8 . ( 4 ) Vedi pagina 14 della presente Gazzetta ufficiale . ( 5 ) GU n . L 106 del 12 . 5 . 1971 , pag . 1 . ( 6 ) GU n . L 108 del 26 . 4 . 1980 , pag . 3 . ( 7 ) GU n . L 94 del 28 . 4 . 1970 , pag . 19 . ( 8 ) GU n . L 148 del 28 . 6 . 1968 , pag . 13 .