31981R0562

Regolamento (CEE) n. 562/81 del Consiglio, del 20 gennaio 1981, che riduce i dazi doganali all' importazione nella Comunità di taluni prodotti agricoli originari della Turchia

Gazzetta ufficiale n. L 065 del 11/03/1981 pag. 0001 - 0035


++++

REGOLAMENTO ( CEE ) N . 562/81 DEL CONSIGLIO

del 20 gennaio 1981

che riduce i dazi doganali all ' importazione nella Comunità di taluni prodotti agricoli originari della Turchia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 113 ,

vista la proposta della Commissione ,

considerando che con la decisione n . 1/80 del 19 settembre 1980 il Consiglio di associazione CEE-Turchia ha deciso di abolire i dazi doganali che restano applicabili all ' importazione , nella Comunità , dei prodotti agricoli originari della Turchia non ancora ammessi in esenzione tariffaria nella Comunità ;

considerando che per i prodotti per i quali i dazi applicabili

a ) sono pari o inferiori al 2 % , i dazi stessi sono soppressi al 1° gennaio 1981 ;

b ) sono superiori al 2 % , la loro soppressione avviene in quattro fasi corrispondenti al seguente calendario :

Calendrio * Percentuali di riduzione *

a decorrere dal 1° gennaio 1981 * 30 % *

a decorrere dal 1° gennaio 1983 * 60 % *

a decorrere dal 1° gennaio 1985 * 80 % *

a decorrere dal 1° gennaio 1987 * 100 % *

c ) raggiungono , ad un dato momento nel corso del disarmo tariffario , il livello del 2 % o meno , i dazi stessi sono soppressi ;

considerando che occorre adottare delle misure per il primo periodo che inizia il 1° gennaio 1981 e si conclude il 31 dicembre 1982 ;

considerando che , per i prodotti per i quali la normativa comunitaria prevede il rispetto di un prezzo all ' importazione , l ' applicazione del regime tariffario preferenziale è subordinata al rispetto del prezzo medesimo ;

considerando che , per taluni prodotti , sono state fissate modalità di applicazione in materia di condizioni , di quantità o di calendari stagionali , tenuto conto degli interessi delle due parti , e ciò mediante scambio di lettere in data del 20 gennaio 1981 ( 1 ) tra la Comunità e la Turchia ;

considerando che la graduale soppressione dei dazi doganali applicati dalla Comunità alle importazioni originarie della Turchia non reca pregiudizio ai principi e ai meccanismi della politica agricola comune ;

considerando che l ' eliminazione da parte della Comunità dei dazi doganali , prevista all ' articolo 1 del presente regolamento , è subordinata all ' osservanza da parte della Turchia delle normali condizioni di concorrenza ;

considerando che , conformemente all ' articolo 119 dell ' atto di adesione della Grecia , la Comunità ha adottato il regolamento ( CEE ) n . 3555/80 del Consiglio , del 16 dicembre 1980 , che fissa il regime applicabile alle importazioni in Grecia , originarie dell ' Algeria , di Israele di Malta , del Marocco , del Portogallo , della Siria , della Tunisia e della Turchia ( 2 ) ; che pertanto il presente regolamento si applica nella Comunità a nove ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1 . A decorrere dal 1° gennaio 1981 e fino al 31 dicembre 1982 , i prodotti originari della Turchia elencati in allegato sono ammessi all ' importazione nella Comunità a nove ai dazi doganali per ciascuno di essi indicati .

Quando dall ' applicazione di un dazio specifico risulta un ' incidenza ad valorem inferiore o pari al 2 % non vengono riscossi dazi .

2 . Per i prodotti per i quali la normativa comunitaria prevede il rispetto di un prezzo all ' importazione , l ' applicazione della tariffa preferenziale è subordinata al rispetto del prezzo medesimo .

3 . Per l ' applicazione del presente regolamento , si considerano come « prodotti originari » i prodotti conformi alle condizioni definite nella decisione del Consiglio di associazione n . 4/72 del 29 dicembre 1972 , allegata al regolamento ( CEE ) n . 428/73 ( 3 ) , modificata dalla decisione n . 1/75 , del 26 maggio 1975 , allegata al regolamento ( CEE ) n . 1431/75 ( 4 ) .

I metodi di cooperazione amministrativa che devono garantire , ai prodotti elencati in allegato , l ' ammissione al beneficio dei dazi doganali ridotti sono quelli stabiliti dalla decisione del Consiglio di associazione n . 5/72 , del 29 dicembre 1972 , allegata al regolamento ( CEE ) n . 428/73 , modificata da ultimo dalla decisione n . 1/78 , del 18 luglio 1978 , allegata al regolamento ( CEE ) n . 2152/78 ( 5 ) .

Articolo 2

1 . La riduzione dei dazi doganali da parte della Comunità , prevista all ' articolo 1 , paragrafo 1 , è subordinata all ' osservanza , da parte della Turchia , delle normali condizioni di concorrenza precisate agli articoli da 43 a 47 del protocollo addizionale ; in caso di pratiche di dumping , di aiuti o di misure incompatibili con i principi enunciati negli articoli suddetti , constatate per un determinato prodotto , la Comunità può ristabilire , fatte salve le altre disposizioni previste dai suddetti articoli , il dazio pieno all ' importazione sul suo territorio del prodotto medesimo , fino alla soppressione delle pratiche di dumping , degli aiuti o delle altre misure .

2 . Per l ' attuazione del paragrafo 1 , la procedura da utilizzare è , per analogia , la procedura prevista nel regolamento ( CEE ) n . 1842/71 del Consiglio , del 21 giugno 1971 , relativo alle misure di salvaguardia previste dal protocollo addizionale all ' accordo di associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia e dall ' accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e la Turchia ( 6 ) , fatte salve le procedure già definite negli articoli di cui a detto paragrafo .

3 . In caso di perturbazione o di minaccia di perturbazione del mercato comunitario , provocata dai quantitativi o dai prezzi delle esportazioni turche di prodotti soggetti alla soppressione dei dazi doganali , si tengono prontamente consultazioni in sede di Consiglio di associazione , fatta salva l ' applicazione , in caso d ' urgenza , delle misure contemplate dalla normativa comunitaria .

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1981 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , addì 20 gennaio 1981 .

Per il Consiglio

Il Presidente

Ch . A . van der KLAAUW

( 1 ) Vedi pag . 36 della presente Gazzetta ufficiale .

( 2 ) GU n . L 382 del 31 . 12 . 1980 , pag . 1 .

( 3 ) GU n . L 59 del 5 . 3 . 1973 , pag . 73 .

( 4 ) GU n . L 142 del 4 . 6 . 1975 , pag . 1 .

( 5 ) GU n . L 253 del 15 . 9 . 1978 , pag . 1 .

( 6 ) GU n . L 192 del 26 . 8 . 1971 , pag . 14 .

ALLEGATO

N . della tariffa doganale comune * Designazione delle merci * Aliquota dei dazi ( % ) *

01.01 * Cavalli , asini , muli e bardotti , vivi : * *

* A . Cavalli : * *

* II . destinati alla macellazione ( a ) * esenzione *

01.02 * Animali vivi della specie bovina , compresi gli animali del genere bufalo : * *

* A . delle specie domestiche : * *

* II . altri * 11,2 + ( P ) *

01.04 * Animali vivi delle specie ovina e caprina : * *

* A . riproduttori di razza pura ( a ) : * *

* II . Caprini * 3,5 *

01.06 * Altri animali vivi : * *

* A . Conigli domestici * 5,2 *

* B . Piccioni * 7 *

02.01 * Carni e frattaglie , commestibili , degli animali compresi nelle voci dal n . 01.01 al n . 01.04 incluso , fresche , refrigerate o congelate : * *

* A . Carni : * *

* ex I . delle specie equina , asinina e mulesca : * *

* - della specie equina * esenzione *

* II . della specie bovina : * *

* a ) fresche o refrigerate * 14 % + ( P ) ( b ) *

* b ) congelate * 14 % + ( P ) *

* * ( b ) ( c ) ( d ) *

* B . Frattaglie : * *

* II . altre : * *

* b ) della specie bovina : * *

* 1 . Fegati * 4,9 *

* 2 . altre * 2,8 *

* ex d ) non nominate : * *

* - della specie ovina domestica * 2,1 *

02.06 * Carni e frattaglie , commestibili , di qualsiasi specie ( esclusi i fegati di volatili ) , salate o in salamoia , secche o affumicate : * *

* A . Carni di cavallo , salate o in salamoia , o anche secche * 8,6 *

* C . altre : * *

* I . della specie bovina : * *

* a ) Carni * 16,8 % + ( P ) *

* b ) Frattaglie * 16,1 *

* II . delle specie ovina e caprina : * *

* ex b ) Frattaglie : * *

* - della specie ovina domestica * 16,8 *

03.01 * Pesci freschi ( vivi o morti ) , refrigerati o congelati : * *

* A . d ' acqua dolce : * *

* I . Trote ed altri salmonidi : * *

* a ) Trote * 8,4 ( e ) *

* b ) Salmoni * 2,4 *

* II . Anguille * esenzione *

* III . Carpe * 5,6 *

* B . di mare : * *

* I . interi , decapitati o in pezzi : * *

* d ) Sardine ( Clupea pilchardus Walbaum ) * 16,1 ( f ) ( g ) *

* e ) Squali * esenzione ( g ) *

* B . I . f ) Sebasti ( Sebastes marinus ) * esenzione ( G ) *

* g ) Ippoglossi ( Hippoglossus vulgaris , Hippoglossus reinhardtius ) * esenzione ( g ) *

* h ) Merluzzi bianchi ( Gadus morrhua o Gadus callarias ) * esenzione ( g ) *

* ij ) Merluzzi carbonari ( Pollachius virens o Gadus virens ) * 2,1 ( g ) *

* k ) Eglefini * 2,1 ( g ) *

* l ) Merlani ( Merlangus merlangus ) * 2,1 ( g ) *

* m ) Sgombri : * *

* 2 . dal 16 giugno al 14 febbraio * 2,8 ( g ) *

* n ) Acciughe ( Engraulis sp . p . ) * 10,5 ( g ) *

* o ) Passere di mare * 2,1 ( g ) *

* p ) Orate di mare delle specie Dentex dentex e Pagellus * 2,1 ( g ) *

* q ) altri * 2,1 *

* * ( g ) ( h ) ( i ) *

* B . II . Filetti : * *

* a ) freschi o refrigerati * 12,6 ( j ) *

* b ) congelati : * *

* 1 . di merluzzi bianchi ( Gadus morrhua o Gadus callarias ) * 10,5 ( k ) ( g ) *

* 2 . di merluzzi carbonari ( Pollachius virens o Gadus virens ) * 10,5 ( g ) *

* 3 . di eglefini * 10,5 ( g ) *

* 4 . di sebasti ( Sebastes marinus ) * 10 ( g ) *

* 5 . di tonni * 12,6 *

* 6 . di sgombri * 10,5 ( g ) *

* 7 . altri * 10,5 ( J ) ( g ) *

C . Fegati , uova e lattimi * 7 *

03.02 * Pesci secchi , salati o in salamoia ; pesci affumicati , anche cotti prima o durante l ' affumicatura : * *

* A . secchi , salati o in salamoia : * *

* I . interi , decapitati o in pezzi : * *

* a ) Aringhe * 3,3 ( l ) *

* c ) Acciughe ( Engraulis sp . p . ) * 2,8 *

* d ) Ippoglossi comuni ( Hippoglossus vulgaris ) * 4,2 *

* e ) Salmoni salati o in salamoia * 3 ( m ) *

* A . I . f ) altri * 3,3 ( p ) *

* II . Filetti : * *

* b ) di salmoni salati o in salamoia * 4,2 *

* c ) di ippoglossi neri ( Hippoglossus reinhardtius ) , salati o in salamoia * 4,2 *

* d ) altri * 4,4 ( p ) ( r )

* B . affumicati , anche cotti prima o durante l ' affumicatura : * *

* I . Aringhe * 2,8 *

* II . Salmoni * 3,6 *

* III . Ippoglossi neri ( Hippoglossus reinhardtius ) * 4,2 *

* IV . Ippoglossi comuni ( Hippoglossus vulgaris ) * 4,4 *

* V . altri * 3,9 *

* C . Fegati , uova e lattimi * 3 *

* D . Farine di pesci * 3,6 *

03.03 * Crostacei e molluschi , compresi i testacei ( anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia ) , freschi ( vivi o morti ) , refrigerati , congelati , secchi , salati o in salamoia , crostacei non sgusciati , semplicemente cotti in acqua : * *

* A . Crostacei : * *

* V . altri ( scampi , ecc . ) * 8,4 *

* B . Molluschi , compresi i testacei : * *

* I . Ostriche : * *

* b ) altre * 12,6 *

* II . Mitili * 7 *

* B . IV . altri : * *

* a ) congelati : * *

* 1 . Calamari : * *

* aa ) Ommastrephes sagittatus e Loligo sp . p . * esenzione ( g ) *

* bb ) altri * 2,2 ( g ) *

* 2 . Seppie delle specie Sepia officinalis , Rossia macrosoma , Sepiola rondeleti * 2,2 ( g ) *

* 3 . Polpi delle specie Octopus sp . p . * 2,2 ( g ) *

* 4 . altri * 2,2 *

* b ) altri : * *

* 1 . Calamari ( Ommastrephes sagittatus e Loligo sp . p . ) * esenzione ( g ) *

* 2 . non nominati * 2,2 *

04.06 * Miele naturale * 18,9 *

06.01 * Bulbi , tuberi , radici , tuberose , zampe e rizomi , allo stato di riposo vegetativo , in vegetazione o fioriti : * *

* A . allo stato di riposo vegetativo * 5,6 *

* B . in vegetazione o fioriti : * *

* I . Orchidee , giacinti , narcisi e tulipani * 5,2 *

* II . altri * 3,5 *

06.02 * Altre piante e radici vive , comprese le talee e le marze : * *

* A . Talee e marze : * *

* II . altre * 7,7 *

* B . Talee innestate e barbatelle , di viti * 2,1 *

* D . altre * 9,1 *

06.03 * Fiori e boccioli di fiori , recisi , per mazzi o per ornamenti , freschi , disseccati , imbianchiti , tinti , impregnati o altrimenti preparati : * *

* A . freschi : * *

* I . dal 1° giugno al 31 ottobre * 16,8 *

* II . dal 1° novembre al 31 maggio * 11,9 *

* B . altri * 14 *

06.04 * Fogliame , foglie , rami ed altre parti di piante , erbe , muschi e licheni , per mazzi o per ornamenti , freschi , disseccati , imbianchiti , tinti , impregnati o altrimenti preparati , ad esclusione dei fiori e dei boccioli della voce n . 06.03 : * *

* B . altri : * *

* I . freschi * 7 *

* II . semplicemente disseccati * 4,9 *

* III . non nominati * 11,9 *

07.01 * Ortaggi e piante mangerecce , freschi o refrigerati : * *

* A . Patate : * *

* I . Tuberi-seme di patate ( a ) * 5,9 *

* II . di primizia : * *

* ex a ) dal 1° gennaio al 15 maggio : * *

* - dal 1° gennaio al 31 marzo * 10,5 *

* III . altre : * *

* a ) destinate alla fabbricazione della fecola ( a ) * 6,3 *

* b ) non nominate * 12,6 *

* B . Cavoli : * *

* I . Cavolfiori : * *

* a ) dal 15 aprile al 30 novembre * 11,9 con riscoss . min . di 1,4 UCE per 100 kg peso netto *

* b ) dal 1° dicembre al 14 aprile * 8,4 con riscoss . min . di 0,9 UCE per 100 kg peso netto *

* II . Cavoli bianchi e cavoli rossi * 10,5 con riscoss . min . di 0,3 UCE per 100 kg peso netto *

* III . altri * 10,5 *

* C . Spinaci * 9,1 *

* D . Insalate , comprese le indivie e le cicorie : * *

* D . I . Lattughe a cappuccio : * *

* a ) dal 1° aprile al 30 novembre * 10,5 con riscoss . min . di 1,7 UCE per 100 kg peso lordo *

* b ) dal 1° dicembre al 31 marzo * 9,1 con riscoss . min . di 1,1 UCE per 100 kg peso lordo *

* II . altre * 9,1 *

* E . Bietole da costa e cardi * 3,6 *

* F . Legumi da granella , sgranati o in baccello : * *

* I . Piselli : * *

* a ) dal 1° settembre al 31 maggio * 7 *

* b ) dal 1° giugno al 31 agosto * 11,9 *

* II . Fagioli : * *

* ex a ) dal 1° ottobre al 30 giugno : * *

* - dal 1° novembre al 30 aprile * 3,6 con riscoss . min . di 0,5 UCE per 100 kg peso netto *

* ex III . altri : * *

* - Fave ( Vicia faba major L . ) , dal 1° luglio al 30 aprile * 3,9 *

* G . Carote , navoni , barbabietole da insalata , salsefrica o barba di becco , sedani-rape , ravanelli e altre simili radici commestibili : * *

* I . Sedani-rape : * *

* a ) dal 1° maggio al 30 settembre * 9,1 *

b ) dal 1° ottobre al 30 aprile * 11,9 *

* II . Carote e navoni * 11,9 *

* III . Ravanelli ( Cochlearia armoracia ) * 10,5 ( t ) *

* IV . altri * 11,9 *

* ex H . Cipolle , scalogni e agli : * *

* - Cipolle , dal 15 febbraio al 15 maggio * 3,3 *

* - Scalogni e agli * 8,4 *

* IJ . Porri e altri agliacei ( cipolle , porraie , cipollette , ecc . ) * 9,1 *

* K . Asparagi * 11,2 *

* L . Carciofi * 9,1 *

* M . Pomodori : * *

* I . dal 1° novembre al 14 maggio * 7,7 con riscoss . min . di 1,4 UCE per 100 kg peso netto ( u ) *

* II . dal 15 maggio al 31 ottobre * 12,6 con riscoss . min . di 2,4 UCE per 100 kg peso netto ( u ) *

* N . Olive : * *

* I . destinate a usi diversi dalla produzione di olio ( a ) * esenzione *

* O . Capperi * esenzione *

* P . Cetrioli e cetriolini : * *

* I . Cetrioli : * *

* a ) dal 1° novembre al 15 maggio * 11,2 ( u ) *

* b ) dal 16 maggio al 31 ottobre * 14 ( u ) *

* II . Cetriolini * 11,2 *

* Q . Funghi e tartufi : * *

* I . Funghi di coltivazione * 11,2 *

* II . Funghi galletti o gallinacci * 2,8 *

* III . Funghi porcini * 4,9 *

* IV . altri * 5,6 *

* R . Finocchi * 7 *

* S . Pimenti o peperoni dolci * 3,1 *

* ex T . altri : * *

* - Melanzane , dal 15 gennaio al 30 aprile * 4,4 *

* - Sedani a mazzi , dal 1° gennaio al 30 aprile * 5,6 *

* - Zucche e zucchini , dal 1° dicembre a fine febbraio * 4,4 *

* - Prezzemolo * 4,4 *

* - diversi da melanzane , sedani a mazzi , zucche e zucchini * 11,2 *

07.02 * Ortaggi e piante mangerecce , anche cotti , congelati : * *

* A . Olive * 13,3 *

* B . altri * 12,6 *

07.03 * Ortaggi e piante mangerecce , presentati immersi in acqua salata , solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione , ma non specialmente preparati per il consumo immediato : *

* A . Olive : * *

* I . destinate a usi diversi dalla produzione di olio ( a ) * 2,2 *

* B . Capperi * esenzione *

* C . Cipolle * 6,3 *

* D . Cetrioli e cetriolini * 10,5 *

* E . altri ortaggi e piante mangerecce * 8,4 *

* F . Miscugli di ortaggi e di piante mangerecce compresi in questa voce * 10,5 *

07.04 * Ortaggi e piante mangerecce , disseccati , disidratati o evaporati , anche tagliati in pezzi o in fette oppure macinati o polverizzati , ma non altrimenti preparati : * *

* A . Cipolle * 10,1 *

* B . altri : * *

* - Agli * 9,8 *

* - altri * 11,2 *

07.05 * Legumi da granella , secchi , sgranati , anche decorticati o spezzati : * *

* A . destinati alla semina : * *

* I . Piselli , ceci e fagioli : * *

* - Piselli * esenzione *

* - altri * 2,8 *

* II . Lenticchie * esenzione *

* III . altri : * *

* - Fave e favette * esenzione *

* - altri * 3,5 *

07.06 * Radici di manioca , d ' arrow-root e di salep , topinambur , patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina , anche secchi o tagliati in pezzi ; midollo della palma a sago : * *

* B . altri * 2,1 *

08.01 * Datteri , banane , ananassi , manghi , mangoste , avocadi , guaiave , noci di cocco , noci del Brasile , noci di acagiù ( o di anacardio ) , freschi o secchi , in guscio o senza guscio : * *

* B . Banane * 14 *

* C . Ananassi * 6,3 *

08.02 * Agrumi , freschi o secchi : * *

* A . Arance : * *

* I . Arance dolci , fresche : * *

* a ) dal 1° aprile al 30 aprile * 3,6 ( u ) *

* b ) dal 1° maggio al 15 maggio * esenzione ( u ) *

* c ) dal 16 maggio al 15 ottobre * esenzione ( u ) *

* d ) dal 16 ottobre al 31 marzo * 5,6 ( u ) *

* II . altre : * *

* a ) dal 1° aprile al 15 ottobre : * *

* - fresche * 4,2 ( u ) *

* - altre * 10,5 ( u ) *

* b ) dal 16 ottobre al 31 marzo : * *

* - fresche * 5,6 ( u ) *

* - altre * 14 ( u ) *

* B . Mandarini , compresi i tangerini e i mandarini satsuma ( o sazuma ) ; clementine , wilkings , e altri simili ibridi di agrumi : * *

* - freschi * 5,6 ( u ) *

* - altri * 14 ( u ) *

* C . Limoni : * *

* - freschi * 2,8 ( u ) *

* - altri * 5,6 ( u ) *

* D . Pompelmi e pomeli * esenzione *

* E . altri * 11,2 *

08.03 * Fichi , freschi o secchi : * *

* A . freschi * esenzione *

* ex B . secchi : * *

* - diversi da quelli in imballaggi immediati di contenuto netto di 15 kg o meno * 7 *

08.04 * Uve , fresche o secche : * *

* A . fresche : * *

* I . da tavola : * *

* a ) dal 1° novembre al 14 luglio : * *

* I . della varietà Empereur ( Vitis vinifera c . v . ) , dal 1° dicembre al 31 gennaio ( a ) * 3,9 ( u ) *

* ex 2 . altre : * *

* - dal 15 novembre al 30 aprile * 5 ( u ) *

* - dal 18 giugno al 14 luglio * 6,3 ( u ) *

* ex b ) dal 15 luglio al 31 ottobre : * *

* - dal 15 luglio al 17 luglio * 7,7 ( u ) *

* II . altre : * *

* a ) dal 1° novembre al 14 luglio * 12,6 *

* b ) dal 15 luglio al 31 ottobre * 15,4 *

* B . secche : * *

* II . altre * 2,6 *

08.05 * Frutta a guscio ( escluse quelle della voce n . 08.01 ) , fresche o secche , anche sgusciate o decorticate : * *

* A . Mandorle : * *

* II . altre * 4,9 *

* B . Noci comuni * 5,6 *

* C . Castagne e marroni * 4,9 *

* D . Pistacchi * esenzione *

* E . Noci di pecàn * 2,1 *

* G . altri : * *

* - Nocciole * ( v ) *

* - Semi del pino a ombrello * esenzione *

* - altri * 2,8 *

08.06 * Mele , pere e cotogne , fresche : * *

* A . Mele : * *

* I . Mele da sidro , presentate alla rinfusa , dal 16 settembre al 15 dicembre * 6,3 con riscoss . min . di 0,3 UCE per 100 kg peso netto ( u ) *

* II . altre : * *

* a ) dal 1° agosto al 31 dicembre * 9,8 con riscoss . min . di 1,6 UCE per 100 kg peso netto ( u ) *

* b ) dal 1° gennaio al 31 marzo * 6,6 con riscoss . min . di 1,2 UCE per 100 kg peso netto ( u ) *

* c ) dal 1° aprile al 31 luglio * 4,2 con riscoss . min . di 0,9 UCE per 100 kg peso netto ( u ) *

* B . Pere : * *

* I . Pere da sidro , presentate alla rinfusa , dal 1° agosto al 31 dicembre * 6,3 con riscoss . min . di 0,3 UCE per 100 kg peso netto ( u ) *

* II . altre : * *

* a ) dal 1° gennaio al 31 marzo * 7 con riscoss . min . di 1 UCE per 100 kg peso netto ( u ) *

* b ) dal 1° aprile al 15 luglio * 4,5 con riscoss . min . di 1,1 UCE per 100 kg peso netto ( u ) *

* c ) dal 16 luglio al 31 luglio * 7 con riscoss . min . di 1 UCE per 100 kg peso netto ( u ) *

* d ) dal 1° agosto al 31 dicembre * 9,1 con riscoss . min . di 1,4 UCE per 100 kg netto ( u ) *

* C . Cotogne * 2,5 *

08.07 * Frutta a nocciolo , fresche : * *

* A . Albicocche * 17,5 *

* B . Pesche , comprese le pesche noci * 15,4 ( u ) *

* C . Ciliegie : * *

* I . dal 1° maggio al 15 luglio * 10,5 con riscoss . min . di 2,1 UCE per 100 kg peso netto ( u ) *

* II . dal 16 luglio al 30 aprile * 10,5 ( u ) *

* D . Prugne : * *

* ex II . dal 1° ottobre al 30 giugno : * *

* - dal 1° maggio al 15 giugno * 2,7 ( u ) *

* E . altre * 10,5 *

08.08 * Bacche fresche : * *

* A . Fragole : * *

* I . dal 1° maggio al 31 luglio * 11,2 con riscoss . min . di 2,1 UCE per 100 kg peso netto *

* II . dal 1° agosto al 30 aprile * 9,8 *

* C . Mirtilli neri ( frutti del Vaccinium myrtillus ) * 2,8 *

* D . Lamponi , ribes neri ( cassis ) e rossi * 7,7 *

* E . Papaie * 2,1 *

* F . altre : * *

* I . Frutti del Vaccinium macrocarpum e del Vaccinium corymbosum * 7 *

* II . non nominati * 8,4 * 08.09 * Altre frutta fresche : * *

* - Meloni ( esclusi i cocomeri ) , dal 1° novembre al 31 maggio * 3,8 *

* - Cocomeri , dal 1° aprile al 15 giugno * 3,8 *

* - diverse dai meloni e cocomeri * 7,7 *

08.10 * Frutta , anche cotte , congelate , senza aggiunta di zuccheri : * *

* A . Fragole , lamponi e ribes neri ( cassis ) * 12,6 *

* B . Ribes rossi , mirtilli neri ( frutti del Vaccinium myrtillus ) e more * 12,1 *

* C . Mirtilli delle specie Vaccinium myrtilloides e Vaccinium angustifolium * 11,2 *

* D . altre * 13,6 *

08.11 * Frutta temporaneamente conservate ( ad esempio mediante anidride solforosa o immerse nell ' acqua salata , solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione ) , ma non atte per il consumo nello stato in cui sono presentate : * *

* A . Albicocche * 11,2 *

* B . Arance * 11,2 *

* C . Papaie * 3,8 *

* Mirtilli neri ( frutti del Vaccinium myrtillus ) * 5,6 *

* E . altre * 7,7 *

08.12 * Frutta secche ( escluse quelle delle voci dal n . 08.01 al n . 08.05 incluso ) : * *

* A . Albicocche * esenzione *

* B . Pesche , comprese le pesche noci * esenzione *

* C . Prugne * 8,4 *

* D . Mele e pere * 2,2 *

* E . Papaie * 2,1 *

* F . Macedonie : * *

* I . non contenenti prugne * 2,2 *

* II . contenenti prugne * 8,4 *

* G . altre * esenzione *

08.13 * Scorze di agrumi e di meloni , fresche , congelate , presentate immerse nell ' acqua salata , solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione , oppure secche * esenzione *

09.01 * Caffè , anche torrefatto o decaffeinizzato ; bucce e pellicole di caffè ; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione : * *

* A . Caffè : * *

* I . non torrefatto : * *

* a ) non decaffeinizzato * 3,5 *

* b ) decaffeinizzato * 9,1 *

* A . II . torrefatto : * *

* a ) non decaffeinizzato * 10,5 *

* b ) decaffeinizzato * 12,6 *

* B . Bucce e pellicole * 9,1 *

* C . Succedanei contenenti caffè * 12,6 *

10.06 * Riso : * *

* A . destinato alla semina ( a ) * 8,4 *

11.05 * Farina , semolino e fiocchi di patate * 13,3 *

12.02 * Farine di semi e di frutti oleosi , non disoleate , esclusa la farina di senapa : * *

* A . di soia * 5,4 *

12.03 * Semi , spore e frutti da sementa : *

* A . Semi di barbabietole : * *

* - Sementi commercializzate ( w ) * 6,3 *

* - altri * 9,1 *

* C . Semi da foraggio : * *

* I . Paleo ( Festuca pratensis ) ; vecce , semi della specie : fienarola di palude ( Poa palustris ) , spannocchina ( Poa trivialis ) , gramigna dei prati ( Poa pratensis ) ; loglierella ( Lolium perenne ) , loglio maggiore ( Lolium multiflorum ) ; coda di topo ( Phleum pratense ) ; gramigna fusaiola ( Festuca rubra ) ; gramigna perenne ( Dactylis glomerata ) ; agrostide ( Agrostides ) : * *

* - Vecce ( x ) * esenzione *

* - altri * 3,8 *

* II . Trifoglio ( Trifolium sp . p . ) * 2,8 *

* III . altri * 3,5 *

* D . Semi di fiori e semi di cavoli-rapa ( Brassica oleracea , var . caulorapa e gongylodes ) * 5,2 *

* E . altri * 6,5 *

12.06 * Luppolo ( coni e luppolina ) * 6,3 *

12.08 * Radici di cicoria , fresche o disseccate , anche tagliate , non torreffatte ; carrube fresche o secche , anche frantumate o polverizzate ; noccioli di frutti e prodotti vegetali impiegati principalmente nell ' alimentazione umana , non nominati nù compresi altrove : * *

* A . Radici di cicoria * esenzione *

13.03 * Succhi e estratti vegetali ; sostanze pectiche , pectinati e pectati ; agar-agar e altre mucillagini e ispessenti derivati da vegetali : * *

* B . Sostanze pectiche , pectinati e pectati : * *

* ex I . allo stato secco : * *

* - Sostanze pectiche e pectinati * 16,8 *

* ex II . altri : * *

* - Sostanze pectiche e pectinati * 9,8 *

15.02 * Sevi ( della specie bovina , ovina e caprina ) greggi , fusi ed estratti a mezzo di solventi , compresi i sevi detti « primo sugo » : * *

* B . altri : * *

* I . Sevi della specie bovina , compreso il sevo detto « primo sugo » * 4,5 *

* ex II . Sevi della specie ovina e caprina , compreso il sevo detto « primo sugo » : * *

* - della specie ovina * 4,5 *

15.04 * Grassi e oli di pesci e di mammiferi marini , anche raffinati : * *

* A . Oli di fegato di pesci : * *

* I . aventi tenore di vitamina A uguale o inferiore a 2 500 unità internazionali per grammo * 4,2 *

15.07 * Oli vegetali fissi , fluidi o concreti , greggi , depurati o raffinati : * *

* B . Oli di legno della Cina , di abrasin , di tung , di oleococca , di oiticica ; cera di mirica e cera del Giappone * 2,1 *

* C . Olio di ricino : * *

* II . altro * 5,6 *

* D . altri oli : * *

* I . destinati a usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l ' alimentazione umana ( a ) : * *

* a ) greggi : * *

* I . Olio di palma * 2,8 *

* D . I . a ) 3 . altri * 3,5 *

* b ) altri : * *

* 2 . non nominati * 5,6 *

* II . altri : * *

* a ) Olio di palma : * *

* 1 . greggio * 4,2 *

* 2 . altro * 9,8 *

* b ) non nominati : * *

* 1 . concreti , in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno * 14 *

* 2 . concreti , altrimenti presentati ; fluidi : * *

* aa ) greggi * 7 *

* bb ) altri * 10,5 *

15.12 * Oli e grassi animali o vegetali parzialmente o totalmente idrogenati e oli e grassi animali o vegetali solidificati o induriti mediante qualsiasi altro processo , anche raffinati , ma non preparati : * *

* A . presentati in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno * 14 *

* B . altrimenti presentati * 11,9 *

15.13 * Margarina , imitazioni dello strutto e altri grassi alimentari preparati * 17,5 *

15.17 * Degras ; residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali : * *

* B . Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali : * *

* II . altri : * *

* a ) Morchie o fecce di olio , paste di saponificazione ( soap-stoks ) * 3,5 *

* b ) non nominati * esenzione *

16.02 * Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie : * *

* A . di fegato : * *

* I . di oca o di anatra * 11,2 *

* B . altre : * *

* II . di selvaggina o di coniglio * 11,9 *

* B . III . non nominate : * *

* b ) altre : * *

* 1 . contenenti carni o frattaglie della specie bovina : * *

* aa ) non cotte ; miscugli di carni o di frattaglie cotte e di carni o di frattaglie non cotte * 14 + ( P ) *

* bb ) non nominate * 18,2 *

* 2 . non nominate : * *

* aa ) di ovini o di caprini * 14 *

* bb ) altre * 18,2 *

16.04 * Preparazioni e conserve di pesci , compreso il caviale ed i suoi succedanei : * *

* A . Caviale e succedanei del caviale : * *

* I . Caviale ( uova di storione ) * 21 *

* II . altri * 21 *

* B . Salmonidi : * *

* I . Salmoni * 4,6 *

* II . altri * 4,9 *

* C . Aringhe : * *

* I . Filetti crudi , semplicemente ricoperti di pasta o di pane grattugiato ( impanati ) , congelati * 10,5 *

* II . altre * 14 ( y ) *

* D . Sardine * 17,5 *

* E . Tonni * 16,8 *

* F . Boniti , sgombri e acciughe : * *

* - Boniti e sgombri * 14,7 *

* - Acciughe * 17,5 *

* G . altre : * *

* I . Filetti crudi , semplicemente ricoperti di pasta o di pane grattugiato ( impanati ) , congelati * 10,5 ( u ) *

* II . non nominati * 14 *

16.05 * Crostacei e molluschi ( compresi i testacei ) , preparati o conservati : * *

* A . Granchi * 4,4 *

* B . altri * 5,6 ( z ) *

20.01 * Ortaggi , piante mangerecce e frutta , preparati o conservati nell ' aceto o nell ' acido acetico , con o senza sale , spezie , mostarda o zuccheri : * *

* B . Cetrioli e cetriolini : * *

* - Cetrioli * 6,1 *

* - Cetriolini * 15,4 *

* C . altri * 6 *

20.02 * Ortaggi e piante mangerecce , preparati o conservati senza aceto o acido acetico : * *

* A . Funghi * 16,1

* B . Tartufi * 12,6 *

* C . Pomodori : * *

* - Pomodori pelati * 8,8 ( 1 ) *

* - Concentrati di pomodori * 8,8 ( 1 ) *

* - altri * 12,6 ( 1 ) *

* D . Asparagi * 12,3 *

* E . Crauti * 14 *

* F . Capperi e olive * 4,2 *

* G . Piselli e fagiolini * 13,4 *

* H . altri , compresi i miscugli : * *

* - Miscugli : * *

* - Miscugli detti « Tuerlue » comprendenti fagiolini , melanzane , zucchine e vari altri ortaggi e piante mangerecce * 7,7 *

* - altri * 15,4 *

* Carote * 12,3 *

* - altri * 6,1 *

20.03 * Frutta congelate , con aggiunta di zuccheri : * *

* A . aventi tenore , in peso , di zuccheri superiore a 13 % * 18,2 + ( P ) *

* B . altre * 18,2 *

20.04 * Frutta , scorze di frutta , piante e parti di piante , cotte negli zuccheri o candite ( sgocciolate , diacciate , cristallizzate ) : * *

* B . altre : * *

* I . aventi tenore , in peso , di zuccheri superiore a 13 % * 17,5 + ( P ) *

* II . non nominate * 17,5 *

20.05 * Puree e paste di frutta , gelatine , marmellate , ottenute mediante cottura , anche con aggiunta di zuccheri : * *

* A . Puree e paste di marroni : * *

* I . aventi tenore , in peso , di zuccheri superiore a 13 % * 21 + ( P ) *

* II . altre * 21 *

* B . Marmellate di agrumi : * *

* I . aventi tenore , in peso , di zuccheri superiore a 30 % * 18,5 + ( P ) *

* II . aventi tenore , in peso , di zuccheri superiore a 13 % e inferiore o uguale a 30 % * 18,5 + ( P ) *

* III . altre * 18,9 *

* C . altre : * *

* I . aventi tenore , in peso , si zuccheri superiore a 30 % * *

* a ) Puree e paste di prugne , in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 100 kg e destinate alla trasformazione industriale ( a ) * 20,6 *

* b ) altre * 21 + ( P ) *

* II . aventi tenore , in peso , di zuccheri superiore a 13 % e inferiore o uguale a 30 % * 21 + ( P ) *

* III . non nominate : * *

* - Puree di fichi * 8,4 *

* - altri * 21 *

20.06 * Frutta altrimenti preparate o conservate , anche con aggiunta di zuccheri o di alcole : * *

* A . Frutta a guscio , comprese le arachidi , tostate , in imballaggi immediati di contenuto netto : * *

* I . di più di 1 kg * 4,1 *

* A . II . di 1 kg o meno * 4,6 *

* B . altre : * *

* I . con aggiunta di alcole : * *

* a ) Zenzero : * *

* 1 . con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas * 20,3 *

* 2 . altro * 22,4 *

* b ) Ananassi , in imballaggi immediati di contenuto netto : * *

* 1 . di più di 1 kg : * *

* aa ) aventi tenore , in peso , di zuccheri superiore a 17 % * 22,4 + ( P ) *

* bb ) altri * 22,4 *

* 2 . di 1 kg o meno : * *

* aa ) aventi tenore , in peso , di zuccheri superiore a 19 % * 22,4 + ( P ) *

* bb ) altri * 22,4 *

* c ) Uve : * *

* 1 . aventi tenore , in peso , di zuccheri superiore a 13 % * 22,4 + ( P ) *

* 2 . altre * 22,4 *

* d ) Pesche , pere e albicocche , in imballaggi immediati di contenuto netto : * *

* 1 . di più di 1 kg : * *

* aa ) aventi tenore , in peso , di zuccheri superiore a 13 % : * *

* 11 . con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas * 22 + 2 daz *

* 22 . altre * 22,4 + ( P ) *

* bb ) altre : * *

* 11 . con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas * 22 *

* 22 . non nominate * 22,4 *

* 2 . di 1 kg o meno * *

* aa ) aventi tenore , in peso , di zuccheri superiore a 15 % * 22,4 + ( P ) *

* bb ) altre * 22,4 *

* e ) altre frutta : * *

* 1 . aventi tenore , in peso , di zuccheri superiore a 9 % : * *

* B . 1 . e ) 1 . aa ) con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas * 22 + 2 daz *

* bb ) non nominate * 22,4 + ( P ) *

* 2 . altre : * *

* aa ) con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas * 22 *

* bb ) non nominate * 22,4 *

* f ) Miscugli di frutta : * *

* 1 . aventi tenore , in peso , di zuccheri superiore a 9 % : * *

* aa ) con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas * 22 + 2 daz *

* bb ) altri * 22,4 + ( P ) *

* 2 . altri : * *

* aa ) con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas * 22 *

* bb ) non nominate * 22,4 *

* II . senza aggiunta di alcole : * *

* a ) con aggiunta di zuccheri in imballagi immediati di contenuto netto di più di 1 kg : * *

* 2 . Segmenti di pompelmi e di pomeli * 2,6 + 2 daz *

* 3 . Mandarini , compresi i tangerini e i mandarini satsuma ( o sazuma ) ; clementine , wilkings , e altri simili ibridi di agrumi * 14,7 + 2 daz *

* 4 . Uve * 15,4 + 2 daz *

* 5 . Ananassi : * *

* aa ) aventi tenore , in peso , di zuccheri superiore a 17 % * 15,4 + 2 daz *

* bb ) altri * 15,4 *

* 6 . Pere : * *

* aa ) aventi tenore , in peso , di zuccheri superiore a 13 % * 14 + 2 daz *

* bb ) altre * 14 *

* 7 . Pesche e albicocche : * *

* aa ) aventi tenore , in peso , di zuccheri superiore al 13 % : * *

* - Albicocche * 12,3 + 2 daz *

* - Pesche * 15,4 + 2 daz *

* B . II . a ) 7 . bb ) altre : * *

* - Albicocche * 12,3 *

* - Pesche * 15,4 *

* 8 . altre frutta : * *

* - Pompelmi e pomeli * 3 + 2 daz *

* - altre * 15 + 2 daz *

* 9 . Miscugli di frutta : * *

* aa ) Miscugli nei quali nessuna delle frutta componenti supera , in peso , il 50 % del totale delle frutta * 15,4 + 2 daz *

* bb ) altri * 15 + 2 daz *

* b ) con aggiunta di zuccheri , in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno : * *

* 2 . Segmenti di pompelmi e di pomeli * 2,6 + 2 daz *

* 3 . Mandarini , compresi i tangerini e i mandarini satsuma ( o sazuma ) ; clementine , wilkings , e altri simili ibridi di agrumi * 15 + 2 daz *

* 4 . uve * 16,8 + 2 daz *

* 5 . Ananassi : * *

* aa ) aventi tenore , in peso , di zuccheri superiore a 19 % * 16,8 + 2 daz *

* bb ) altri * 16,8 *

* 6 . Pere : * *

* aa ) aventi tenore , in peso , di zuccheri superiore a 15 % * 15,4 + 2 daz *

* bb ) altre * 15,4 *

* 7 . Pesche e albicocche : * *

* aa ) aventi tenore , in peso , di zuccheri superiore a 15 % : * *

* 11 . Pesche * 15,4 + 2 daz *

* 22 . Albicocche * 16,8 + 2 daz *

* bb ) altre : * *

* 11 . Pesche * 15,4 *

* 22 . Albicocche * 16,8 *

* 8 . altre frutta : * *

* - Pompelmi e pomeli * 3,3 + 2 daz *

* - altre * 16,8 + 2 daz *

* B . II . b ) 9 . Miscugli di frutta : * *

* aa ) miscugli nei quali nessuna delle frutta componenti supera , in peso , il 50 % del totale delle frutta * 10,5 + 2 daz *

* bb ) altri * 16,4 + 2 daz *

* c ) senza aggiunta di zuccheri , in imballaggi immediati di contenuto netto : * *

* 1 . di 4,5 kg o più : * *

* aa ) Albicocche : * *

* - Albicocche dimezzate * 9,5 *

* - Polpe di albicocche * ( 2 ) *

* - altre * 11,9 *

* bb ) pesche ( comprese le pesche noci ) e prugne * 13,3 *

* cc ) pere * 14,7 *

* dd ) altre frutta : * *

* - Pompelmi e pomeli * 3,2 *

* - altre * 16,1 *

* ee ) Miscugli di frutta * 16,1 *

* 2 . di meno di 4,5 kg : * *

* aa ) Pere * 14,7 *

* bb ) altre frutta e miscugli di frutta : * *

* - Pompelmi e pomeli * 3,2 *

* - altre * 16,1 *

20.07 * Succhi di frutta ( compresi i mosti d ' uva ) o di ortaggi , non fermentati , senza aggiunta di alcole , anche addizionati di zuccheri : * *

* A . con densità superiore a 1,33 a 15 ° C ; * *

* I . Succhi di uve ( compresi i mosti d ' uva ) : * *

* a ) di valore superiore a 22 UCE per 100 kg peso netto * 35 *

* b ) di valore uguale o inferiore a 22 UCE per 100 kg peso netto : * *

* 1 . aventi tenore , in peso , di zuccheri addizionati superiore a 30 % * 35 + ( P ) *

* 2 . altri * 35 *

* A . II . di mele o di pere ; miscugli di succhi di mele e di succhi di pere : * *

* a ) di valore superiore a 22 UCE per 100 kg peso netto * 29,4 *

* b ) di valore uguale o inferiore a 22 UCE per 100 kg peso netto : * *

* 1 . aventi tenore , in peso , di zuccheri addizionati superiore a 30 % * 29,4 + ( P ) *

* 2 . altri * 29,4 *

* III . altri : * *

* a ) di valore superiore a 30 UCE per 100 kg peso netto : * *

* - Pompelmi e pomeli * 8,8 *

* - altre * 29,4 *

* b ) di valore uguale o inferiore a 30 UCE per 100 kg peso netto : * *

* 1 . aventi tenore , in peso , di zuccheri addizionati superiore a 30 % : * *

* - Pompelmi e pomeli * 8,8 + ( P ) *

* - altre * 29,4 + ( P ) *

* 2 . altri : * *

* - Pompelmi e pomeli * 8,8 *

* - altre * 29,4 *

* B . con densità uguale o inferiore a 1,33 a 15 ° C : * *

* 1 . Succhi di uve , di mele , di pere ; miscugli di succhi di mele e di succhi di pere : * *

* a ) di valore superiore a 18 UCE per 100 kg peso netto : * *

* 1 . di uve : * *

* aa ) concentrati : * *

* 11 . aventi tenore , in peso , di zuccheri addizionati superiore a 30 % * 19,6 *

* 22 . altri * 19,6 *

* bb ) altri : * *

* 11 . aventi tenore , in peso , di zuccheri addizionati superiore a 30 % * 19,6 *

* 22 . non nominati * 19,6 *

* 2 . di mele e di pere : * *

* aa ) contenenti zuccheri addizionati * 16,8 *

* bb ) altri * 17,5 *

* B . I . a ) 3 . Miscugli di succhi di mele e di succhi di pere * 17,5 *

* b ) di valore uguale o inferiore a 18 UCE per 100 kg peso netto : * *

* 1 . di uve : * *

* aa ) concentrati : * *

* 11 . aventi tenore , in peso , di zuccheri addizionati superiore a 30 % * 19,6 + ( P ) *

* 22 . altri * 19,6 *

* bb ) altri : * *

* 11 . aventi tenore , in peso , di zuccheri addizionati superiore a 30 % * 19,6 + ( P ) *

* 22 . non nominati * 19,6 *

* 2 . di mele : * *

* aa ) aventi tenore , in peso , di zuccheri addizionati superiore a 30 % * 16,8 + ( P ) *

* bb ) aventi tenore , in peso , di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30 % * 16,8 *

* cc ) senza zuccheri addizionati * 17,5 *

* 3 . di pere : * *

* aa ) aventi tenore , in peso , di zuccheri addizionati superiore a 30 % * 16,8 + ( P ) *

* bb ) aventi tenore , in peso , di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30 % * 16,8 *

* cc ) senza zuccheri addizionati * 17,5 *

* 4 . Miscugli d succhi di mele e di succhi di pere : * *

* aa ) aventi tenore , in peso , di zuccheri addizionati superiore a 30 % * 17,5 + ( P ) *

* bb ) altri * 17,5 *

* II . altri : * *

* a ) di valore superiore a 30 UCE per 100 kg peso netto : * *

* 1 . di arance * 13,3 *

* 2 . di pompelmi e di pomeli * 3,1 *

* B . II . a ) 3 . di limoni e di altri agrumi : * *

* a ) con zuccheri addizionati * 12,6 *

* bb ) altri * 13,3 *

* 4 . di ananassi : * *

* aa ) con zuccheri addizionati * 13,3 *

* bb ) altri * 14 *

* 5 . di pomodori : * *

* aa ) con zuccheri addizionati * 14 *

* bb ) altri * 14,7 *

* 6 . di altre frutta e ortaggi : * *

* aa ) con zuccheri addizionati * 14,7 *

* bb ) altri * 15,4 *

* 7 . Miscugli : * *

* aa ) di succhi di agrumi e di succhi di ananassi : * *

* 11 . con succheri addizionati * 13,3 *

* 22 . altri * 14 *

* bb ) altri : * *

* 11 . con zuccheri addizionati * 14,7 *

* 22 . non nominati * 15,4 *

* b ) di valore uguale o inferiore a 30 UCE per 100 kg peso netto : * *

* 1 . di arance : * *

* aa ) aventi tenore , in peso , di zuccheri addizionati superiore a 30 % * 13,3 + ( P ) *

* bb ) altri * 13,3 *

* 2 . di pompelmi e di pomeli : * *

* aa ) aventi tenore , in peso , di zuccheri addizionati superiore a 30 % * 3,1 + ( P ) *

* bb ) altri * 3,1 *

* 3 . di limoni : * *

* aa ) aventi tenore , in peso , di zuccheri addizionati superiore a 30 % * 12,6 + ( P ) *

* bb ) aventi tenore , in peso , di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30 % * 12,6 *

* cc ) senza zuccheri addizionati * 13,3 *

* B . II . b ) 4 . di altri agrumi : * *

* aa ) aventi tenore , in peso , di zuccheri addizionati superiore a 30 % * 12,6 + ( P ) *

* bb ) aventi tenore , in peso , di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30 % * 12,6 *

* cc ) senza zuccheri addizionati * 13,3 *

* 5 . di ananassi : * *

* aa ) aventi tenore , in peso , di zuccheri addizionati superiore a 30 % * 13,3 + ( P ) *

* bb ) aventi tenore , in peso , di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30 % * 13,3 *

* cc ) senza zuccheri addizionati * 14 *

* 6 . di pomodori : * *

* aa ) aventi tenore , in peso , di zuccheri addizionati superiore a 30 % * 14 + ( P ) *

* bb ) aventi tenore , in peso , di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30 % * 14 *

* cc ) senza zuccheri addizionati * 14,7 *

* 7 . di altre frutta e ortaggi : * *

* aa ) aventi tenore , in peso , di zuccheri addizionati superiore a 30 % * 14,7 + ( P ) *

* bb ) aventi tenore , in peso , di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30 % * 14,7 *

* cc ) senza zuccheri addizionati * 15,4

* 8 . Miscugli : * *

* aa ) di succhi di agrumi e di succhi di ananassi : * *

* 11 . aventi tenore , in peso , di zuccheri addizionati superiore a 30 % * 13,3 + ( P ) *

* 22 . aventi tenore , in peso , di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30 % * 13,3 *

* 33 . senza zuccheri addizionati * 14 *

* B . II . b ) 8 . bb ) altri : * *

* 11 . aventi tenore , in peso , di zuccheri addizionati superiore a 30 % * 14,7 + ( P ) *

* 22 . aventi tenore , in peso , di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30 % * 14,7 *

* 33 . senza zuccheri addizionati * 15,4 *

22.04 * Mosti di uve parzialmente fermentati , anche mutizzati con metodi diversi dall ' aggiunta di alcole * 28 *

*22.05 * Vini di uve fresche ; mosti di uve fresche mutizzati con alcole ( mistelle ) : * *

* A . Vini spumanti * 16,8 UCE l ' hl *

* B . Vini presentati in bottiglie chiuse con un tappo a « forma di fungo » tenuto da fermagli o legacci ; cini altrimenti presentati ed aventi una sovrappressione uguale o superiore a 1 bar ed inferiore a 3 bar misurata a 20 ° C * 16,8 UCE l ' hl *

* C . altri : * *

* I . con titolo alcolometrico effettivo di 13 % vol o meno , presentati in recipienti : * *

* a ) due litri o meno : * *

* - Vini di uve fresche * 6 ECU l ' hl ( 3 ) ( 4 ) *

* - altri * 10,1 ECU l ' hl ( 3 ) ( 4 ) *

* b ) più di due litri : * *

* - Vini di uve fresche * 4,5 ECU l ' hl ( 3 ) ( 4 ) *

* - altri * 7,6 ECU l ' hl ( 3 ) ( 4 ) *

* II . con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e non superiore a 15 % vol , presentati in recipienti contenenti : * *

* a ) due litri o meno : * *

* - Vini di uve fresche * 7 ECU l ' hl ( 3 ) ( 4 ) *

* - altri * 11,8 ECU l ' hl ( 3 ) ( 4 ) *

* C . II . b ) più di due litri : * *

* - Vini di uve fresche * 5,5 ECU l ' hl ( 3 ) ( 4 ) *

* - altri * 9,3 ECU l ' hl ( 3 ) ( 4 ) *

* III . con titolo alcolometrico effettivo superiore a 15 % vol e non superiore a 18 % vol e presentati in recipienti contenenti : * *

* a ) due litri o meno : * *

* 2 . altri : * *

* - Vini di uve fresche * 8,6 ECU l ' hl ( 3 ) ( 4 ) *

* - altri * 14,4 ECU l ' hl ( 3 ) ( 4 ) *

* b ) più di due litri : * *

* 3 . altri : * *

* - Vini di uve fresche * 7 ECU l ' hl ( 3 ) ( 4 ) *

* - altri * 11,8 ECU l ' hl ( 3 ) ( 4 ) *

* IV . con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol e non superiore a 22 % vol presentati in recipienti contenenti : * *

* a ) due litri o meno : * *

* 2 . altri : * *

* - Vini di uve fresche * 9,6 ECU l ' hl ( 3 ) ( 4 ) *

* - altri * 16,1 ECU l ' hl ( 3 ) ( 4 ) *

* b ) più di due litri : * *

* 3 . altri : * *

* - Vini di uve fresche * 9,6 ECU l ' hl ( 3 ) ( 4 ) *

* - altri * 16,1 ECU l ' hl ( 3 ) ( 4 ) *

* V . con titolo alcolometrico effettivo superiore a 22 % vol presentati in recipienti contenenti : * *

* a ) due litri o meno : * *

* - Vini di uve fresche * 0,7 ECU l ' hl per % vol e per hl + 5 ECU l ' hl ( 3 ) ( 4 ) *

* C . V . a ) - altri * 1,3 ECU l ' hl per % vol e per hl + 8,4 ECU l ' hl ( 3 ) ( 4 ) *

* b ) più di due litri : * *

* - Vini di uve fresche * 0,7 ECU l ' hl per % vol e per hl ( 3 ) ( 4 ) *

* - altri * 1,3 ECU l ' hl per % vol e per hl ( 3 ) ( 4 ) *

22.08 * Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico di 80 % vol e più ; alcole etilico denaturato di qualsiasi titolo alcolometrico : * *

* ex A . Alcole etilico denaturato di qualsiasi titolo alcolometrico : * *

* - ottenuto con prodotti agricoli che figurano nell ' allegato II del trattato CEE * 11,2 UCE l ' hl *

* ex B . Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico di 80 % vol e più : * *

* - ottenuto con prodotti agricoli che figurano nell ' allegato II del trattato CEE * 21 UCE l ' hl *

22.09 * Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico di meno di 80 % vol ; acquaviti , liquori ed altre bevande alcoliche composte ( dette « estratti concentrati » ) per la fabbricazione delle bevande : * *

* A . Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico di meno di 80 % vol , presentato in recipienti contenenti : * *

* ex I . due litri o meno : * *

* - ottenuto con prodotti agricoli che figurano nell ' allegato II del trattato CEE * 1,1 UCE l ' hl per % vol e per hl + 7 UCE l ' hl *

* ex II . più di due litri : * *

* ottenuto con prodotti agricoli che figurano nell ' allegato II del trattato CEE * 1,1 UCE l ' hl per % vol e per hl *

22.10 * Aceti commestibili e loro succedanei commestibili : * *

* A . Aceto di vino , presentato in recipienti contenenti : * *

* I . due litri o meno * 5,6 UCE l ' hl *

* II . più di due litri * 4,2 UCE l ' hl *

* B . altri , presentati in recipienti contenenti : * *

* I . due litri o meno * 5,6 UCE l ' hl *

* II . più di due litri * 4,2 UCE l ' hl *

23.01 * Farine e polveri di carne e frattaglie , di pesci , crostacei o molluschi , non adatte all ' alimentazione umana ; ciccioli : * *

* B . Farine e polveri di pesci , di crostacei o di molluschi * esenzione *

23.05 * Fecce di vino ; tartaro greggio : * *

* A . Fecce di vino : * *

* II . altri * 1,4 UCE per kg di alcole totale *

23.06 * Prodotti di origine vegetale del genere di quelli utilizzati per la nutrizione degli animali , non nominati nù compresi altrove : * *

* A . Ghiande di querce ; castagne d ' India e residui della spermitura di frutta : * *

* I . Vinaccia : * *

* b ) altri * 1,4 UCE per kg di alcole totale *

45.01 * Sughero naturale greggio e cascami di sughero ; sughero frantumato , granulato o polverizzato * esenzione *

( a ) L ' ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti .

( b ) Dazio del 14 % per le carni dette di « alta qualità » , con o senza ossa , classificate nella sottovoce ex 02.01 A II nei limiti di un contingente tariffario annuo globale di 21 000 tonnellate senza pregiudizio del contingente tariffario previsto per la sottovoce 02.01 A II b ) . Inoltre , l ' ammissione al beneficio di tale contingente è subordinata alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti .

( c ) Dazio del 14 % nei limiti di un contingente tariffario annuo globale di 50 000 tonnellate ( senza ossa ) di cui 16 500 tonnellate possono essere sottoposte all ' applicazione di importi compensativi istituiti in relazione con le fluttuazioni dei tassi di cambio ;

( d ) Dazio del 14 % per le carni di bufalo nei limiti di un contingente tariffario annuo di 2 250 tonnellate ( senza ossa ) senza pregiudizio per il contingente previsto per la sottovoce 02.01 A II b ) . Inoltre , l ' ammissione al beneficio di tale contingente è subordinata alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti .

( e ) Il dazio è ridotto a 4,9 % ( sospensione ) fino al 30 giugno 1981 per le trote arcobaleno ( Salmo gairdnerij o Salmo irideus ) , di peso unitario di 1,5 kg o superiore , destinate all ' affumicatura . Il controllo dell ' utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l ' applicazione delle disposizioni comunitarie in materia .

( f ) Il dazio è ridotto a 3,5 % ( sospensione ) fino al 31 marzo 1981 per le sardine ( Clupea pilchardus Walbaum ) , intere , della lunghezza di 20 cm o più .

( g ) A condizione che il prezzo di riferimento , fissato o da fissare , sia rispettato .

( h ) Il dazio è sospeso fino al 30 giugno 1981 per le sarde della specie Sardinops sagax o ocellata ( dette « Pilchards » ) , aventi :

a ) intere , una lunghezza di 20 cm o più ;

b ) decapitate , una lunghezza di 15 cm o più ,

destinate alla trasformazione .

La sospensione si applica ai pesci destinati a subire qualsiasi operazione , eccezione fatta per pesci destinati a subire esclusivamente una o più delle operazione seguenti :

- pulitura , eviscerazione , taglio della coda , taglio della testa ;

- taglio , escluso il filettaggio o il taglio dei blocchi congelati ;

- selezionatura ;

- etichettatura ;

- condizionamento ;

- refrigerazione ;

- congelamento ;

- surgelamento ;

- decongelamento , seperazione .

La sospensione non è ammessa per i prodotti destinati a subire trattamenti ( o operazioni ) che danno diritto al beneficio della sospensione , se tali trattamenti ( o operazioni ) sono effettuati per la vendita al minuto o alle aziende de ristoro .

La sospensione dei dazi si applica unicamente ai pesci destinati al consumo umano .

Il controllo dell ' utilizzazione per questa destinazione particolare attraverso l ' applicazione delle disposizioni comunitarie in materia .

( i ) Esenzione per il nasello atlantico ( Merluccius bilinearis ) nei limiti di un contingente tariffario annuo erga omnes di 2 000 tonnellate da concedere dalle autorità competenti .

( j ) il dazio è ridotto a 2,1 % ( sospensione ) fino al 30 giugno 1981 per i filetti di aringhe , freschi , refrigerati o congelati , destinati alla trasformazione ( n ) ( o ) .

( k ) dazio del 5,6 % nei limiti di un contingente tariffario erga omnes annuo di 10 000 tonnellate da concedere dalle autorità competenti ;

( l ) Il dazio è ridotto a 2,2 % ( sospensione ) fino al 30 giugno 1981 .

( m ) Il dazio è sospeso fino al 30 giugno 1981 .

( n ) A condizione che il prezzo di riferimento , fissato o da fissare , sia rispettato .

La sospensione si applica ai pesci destinati a subire qualsiasi operazione , eccezione fatta per pesci destinati a subire esclusivamente una o più delle operazioni seguenti :

- pulitura , eviscerazione , taglio della coda , taglio della testa ;

- taglio , escluso il filettaggio o il taglio dei blocchi congelati ;

- selezionatura ;

- etichettatura ;

- condizionamento ;

- refrigerazione ;

- congelamento ;

- surgelamento ;

- decongelamento , seperazione .

La sospensione non è ammessa per i prodotti destinati a subire trattamenti ( o operazioni ) che danno diritto al beneficio della sospensione , se tali trattamenti ( o operazioni ) sono effettuati per la vendita al minuto o alle aziende di ristoro .

La sospensione dei dazi si applica unicamente ai pesci destinati al consumo umano .

( o ) Il controllo dell ' utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l ' applicazione delle disposizioni comunitarie in materia .

( p ) Il dazio è sospeso fino al 30 giugno 1981 per merluzzi carbonari ( Pollachius virens o Gadus Virens ) , salati o in salamoia , destinati alla trasformazione ( s ) ( o ) .

( q ) Il dazio ù ridotto a 2,2 % ( sospensione ) fino al 30 giugno 1981 per i filetti di aringhe .

( r ) Il dazio ù sospeso fino al 30 giugno 1981 per i filetti di merluzzi carbonari ( Pollachius virens o Gadus virens ) , salati o in salamoia , destinati alla trasformazione ( s ) ( o ) .

( s ) La sospensione si applica ai pesci destinati a subire qualsiasi operazione , eccezione fatta per pesci destinati a subire esclusivamente una o più delle operazioni seguenti :

- pulitura , eviscerazione , taglio della coda , taglio della testa ;

- taglio , escluso il filettaggio o il taglio dei blocchi congelati ;

- selezionatura ;

- etichettatura ;

- condizionamento ;

- refrigerazione ;

- congelamento ;

- surgelamento ;

- decongelamento , seperazione .

La sospensione non è ammessa per i prodotti destinati a subire trattamenti ( no operazioni ) che danno diritto al beneficio della sospensione , se tali trattamenti ( o operazioni ) sono effettuati per la vendita al minuto o alle aziende di ristoro .

La sospensione dei dazi si applica unicamente ai pesci destinati al consumo umano .

( t ) Il dazio è ridotto a 7,7 % ( sospensione ) fino al 30 giugno 1981 .

( u ) A condizione che il prezzo di riferimento sia rispettato .

( v ) Esenzione nei limiti di un contingente tariffario annuo di 25 000 tonnellate .

( w ) Applicabile alle sementi che rispondono alle disposizioni delle direttive concernenti la commercializzazione delle sementi e delle piante .

( x ) Applicabile alle sementi commercializzate a norma dell ' articolo 2 , paragrafo 1 , punto D , della direttiva 66/401/CEE del 14 giugno 1966 ( GU n . 125 dell ' 11 . 7 . 1966 ) .

( y ) Il dazio è ridotto a 5,6 % ( sospensione ) fino al 30 giugno 1981 per :

a ) aringhe salate con aggiunta di spezie , presentate in imballaggi immediati di contenuto netto di 10 kg o più ;

b ) bianchi di aringhe , preparati o conservati nell ' aceto , presentati in imballaggi immediati di contenuto netto di 10 kg o più .

( z ) Il dazio è ridotto a 2,8 % ( sospensione ) fino al 30 giugno 1981 per gamberetti diversi da quelli della varietà « Crangon » , cotti in acqua e sgusciati , anche congelati o secchi , destinati all ' industria di trasformazione dei prodotti della voce n . 16.05 .

Il controllo dell ' utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l ' applicazione delle disposizione comunitarie in materia .

( 1 ) Secondo condizioni da convenire tra le competenti autorità .

( 2 ) Dazio dell ' 8,3 % nei limiti di un contingente tariffario comunitario annuo di 90 tonnellate .

( 3 ) A condizione che il prezzo franco frontiera di riferimento sia rispettato .

( 4 ) Il cambio da applicare per la conversione in moneta nazionale dell ' ECU nella quale viene espresso il dazio è il tasso rappresentativo applicabile ai vini , se questo viene fissato nel quadro della politica agricola comune .

SCAMBIO DI LETTERE

tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Turchi relativo all ' articolo 3 , paragrafo 3 , della decisione n . 1/80 del Consiglio di associazione

Bruxelles , addì 20 gennaio 1981

Signore ,

in applicazione dell ' articolo 3 , paragrafo 3 , della decisione del Consiglio di associazione n . 1/80 , mi pregio di precisare qui di seguito le condizioni relative ai quantitativi alle scadenze stagionali cui sono le riduzioni tariffarie previste al praragrafo 1 di detto articolo .

1 . Per i prodotti elencati in appresso , la soppressione dei dazi doganali si applica alle importazioni nella Comunità effettuate nei seguenti periodi :

Numero della tariffa doganale comune * Designazione delle merci *

07.01 * Ortaggi e piante mangerecce , freschi o refrigerati : *

* A . Patate : *

* II . di primizia : *

* ex a ) dal 1° gennaio al 15 maggio : *

* - dal 1 ) gennaio al 31 marzo *

* F . Legumi da granella , sgranati o in baccello : *

* II . Fagioli : *

* ex a ) dal 1° ottobre al 30 giugno : *

* - dal 1° novembre al 30 aprile *

* ex III . altri : *

* - Fave ( Vicia faba major L . ) : *

* - dal 1° luglio al 30 aprile *

* ex H . Cipolle , scalogni e agli : *

* - Cipolle : *

* - dal 15 febbraio al 15 maggio *

* ex T . altri : *

* Melanzane : *

* - dal 15 gennaio al 30 aprile *

* Sedano faglia : *

* - dal 1° gennaio al 30 aprile *

* - Zucche e zucchine : *

* - dal 1° dicembre a fine febbraio *

08.04 * Uve , fresche o secche : *

* A . fresche : *

* 1 . da tavola : *

* ex a ) dal 1° novembre al 14 luglio : *

* - dal 15 novembre al 30 aprile *

* - dal 18 giugno al 14 luglio *

* ex b ) dal 15 luglio al 31 ottobre : *

* - dal 15 luglio al 17 luglio *

08.07 * Frutta a nocciolo , fresche : *

* D . Prugne : *

* ex II . dal 1° ottobre al 30 giugno : *

* - dal 1° maggio al 15 giugno *

ex 08.09 * Altre frutta fresche : *

* Meloni : *

* - dal 1° novembre al 31 maggio

* - Angurie : *

* - dal 1° aprile al 15 giugno

2 . Per i prodotti elencati in aprresso , la sosppressione dei dazi doganali si applica nei limiti dei contingenti tariffari seguenti :

Numero della tariffa doganale comune * Designazione delle merci * Volume dei contingenti in tonnellate *

08.05 * Frutta a guscio ( escluse quelle della voce n . 08.01 ) , fresche o secche , anche sgusciate o decorticate : * *

* ex G . altre : * *

* - Nocciole * 25 000 *

20.06 * Frutta altrimenti preparate o conservate , con o senza aggiunta di zuccheri o di alcole : * *

* B . altre : * *

* II . senza agginta di alcole : * *

* c ) senza aggiunta di zuccheri , in imballaggi immediati di contenuto netto : * *

* 1 . di 4,5 kg o più : * *

* ex aa ) Albicocche : * *

* - Polpa * 90 *

3 . Per i pomodori preparati o conservati senza aceto o acido acetico di cui alla sottovoce 20.02 C della tariffa doganale , comune , la soppressione dei dazi doganali si applica per un quantitativo annuo di 16 500 tonnellate , semprechù il governo turco si impegni ad adottare tutte le misure necessarie affinchù le forniture alla Comunità non superino tale quantitativo . I reciproci chiarimenti sulle condizioni di importazione nella Comunità e sulle garanzie relative alle quantità sono concordati tra la Direzione generale degli affari della CEE del ministero del commercio della Repubblica di Turchia e la Direzione generale dell ' agricoltura della Commissione delle Comunità europee .

4 . Le modalità di applicazione dell ' articolo 3 , paragrafo 3 , della decisione n . 1/80 del Consiglio di associazione , oggetto della presente lettera , sono valide sino all ' entrata in vigore di un nuovo scambio di lettere .

Le sarei grato se Ella volesse confermarmi l ' accordo del Suo governo su quanto precede .

Voglia gradire , Signore , i sensi della mia più alta considerazione .

A nome del Consiglio delle Comunità europee

Bruxelles , addì 6 febbraio 1981

Signore ,

mi pregio di comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna , così redatta :

« In applicazione dell ' articolo 3 , paragrafo 3 , della decisione del Consiglio di associazione n . 1/80 , mi pregio di precisare qui di seguito le condizioni relative ai quantitativi e alle scadenze stagionali cui sono soggette le riduzioni tariffarie previste al paragrafo 1 di detto articolo .

1 . Per i prodotti elencati in appresso , la soppressione dei dazi doganali si applica alle importazioni nella Comunità effettuate nei seguenti periodi :

Numero della tariffa doganale comune * Designazione delle merci *

07.01 * Ortaggi e piante mangerecce , freschi o refrigerati : *

* A . Patate : *

* II . di primizia : * *

* ex a ) dal 1° gennaio al 15 maggio : *

* - dal 1° gennaio al 31 marzo *

* F . Legumi da granella , sgranati o in baccello : *

* II . Fagioli : *

* ex a ) dal 1° ottobre al 30 giugno : *

* - dal 1° novembre al 30 aprile *

ex III . altri : *

* - Fave ( Vicia faba major L ) : *

* - dal 1° gennaio al 30 aprile *

* ex H . Cipolle , scalogni e agli : *

* - Cipolle : *

* - dal 15 febbraio al 15 maggio *

* ex T . altri : *

* - Melanzane : *

* - dal 15 gennaio al 30 aprile *

* - Sedano foglia : *

* - dal 1° gennaio al 30 aprile *

* - Zucche e zucchine : *

* - dal 1° dicembre a fine febbraio *

08.04 * Uve , fresche o secche : *

* A . fresche : *

* I . da tavola : *

* ex a ) dal 1° novembre al 14 luglio : *

* - dal 15 novembre al 30 aprile *

* - dal 18 giugno al 14 luglio *

* ex b ) dal 15 luglio al 31 ottobre : *

* - dal 15 luglio al 17 luglio

08.07 * Frutta a nocciolo , fresche : *

* D . Prugne : *

* ex II . dal 1° ottobre al 30 giugno : *

* - dal 1° maggio al 15 giugno *

ex 08.09 * Altre frutta fresche : *

* - Meloni : *

* - dal 1° novembre al 31 maggio *

* - Angurie : *

* - dal 1° aprile al 15 giugno *

2 . Per i prodotti elencati in appresso , la soppressione dei dazi doganali si applica nei limiti dei contingenti tariffari annuali seguenti :

Numero della tariffa doganale comune * Designazione delle merci * Volume dei contingenti in tonnellate *

08.05 * Frutta a guisco ( escluse quelle della voce n . 08.01 ) , fresche o secche , anche sgusciate o decorticate : * *

* ex G . altre : * *

* - Nocciole * 25 000 *

20.06 * Frutta altrimenti preparate o conservate , con o senza aggiunta di zuccheri o di alcole : * *

* B . altre : * *

* II . senza aggiunta di alcole : * *

* c ) senza aggiunta di zuccheri , in imballaggi immediati di contenuto netto : * *

* 1 . di 4,5 kg o più : * *

* ex aa ) Albicocche : * *

* - Polpa * 90 *

3 . Per i pomodori o conservati senza aceto o acido di cui alla sottovoce 20.02 C della tariffa doganale comune , la soppressione dei dazi doganali si applica per un quantitativo annuo di 16 500 tonnellate , semprechù il governo turco si impegni ad adottare tutte le misure necessarie affinchù le forniture alla Comunità non superino tale quantitativo . I reciproci chiarimenti sulle condizioni di importazione nella Comunità e sulle garanzie relative alle quantità sono concordati tra la Direzione generale degli affari della CEE del ministero del commercio della Repubblica di Turchia e la Direzione generale dell ' agricoltura della Commissione delle Comunità europee .

4 . Le modalità di applicazione dell ' articolo 3 , paragrafo 3 , della decisione n . 1/80 del Consiglio di associazione , oggetto della presente lettera , sono valide sino all ' entrata in vigore di un nuovo scambio di lettere .

Le sarei grato se Ella volesse confermarmi l ' accordo del Suo governo su quanto precede » .

Mi pregio confermarLe che il mio governo è d ' accordo sul contenuto di tale lettera .

Voglia gradire , Signore , i sensi della mia più alta considerazione .

Per il governo della Repubblica di Turchia