Regolamento (CEE) n. 562/81 del Consiglio, del 20 gennaio 1981, che riduce i dazi doganali all' importazione nella Comunità di taluni prodotti agricoli originari della Turchia
Gazzetta ufficiale n. L 065 del 11/03/1981 pag. 0001 - 0035
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 562/81 DEL CONSIGLIO del 20 gennaio 1981 che riduce i dazi doganali all ' importazione nella Comunità di taluni prodotti agricoli originari della Turchia IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 113 , vista la proposta della Commissione , considerando che con la decisione n . 1/80 del 19 settembre 1980 il Consiglio di associazione CEE-Turchia ha deciso di abolire i dazi doganali che restano applicabili all ' importazione , nella Comunità , dei prodotti agricoli originari della Turchia non ancora ammessi in esenzione tariffaria nella Comunità ; considerando che per i prodotti per i quali i dazi applicabili a ) sono pari o inferiori al 2 % , i dazi stessi sono soppressi al 1° gennaio 1981 ; b ) sono superiori al 2 % , la loro soppressione avviene in quattro fasi corrispondenti al seguente calendario : Calendrio * Percentuali di riduzione * a decorrere dal 1° gennaio 1981 * 30 % * a decorrere dal 1° gennaio 1983 * 60 % * a decorrere dal 1° gennaio 1985 * 80 % * a decorrere dal 1° gennaio 1987 * 100 % * c ) raggiungono , ad un dato momento nel corso del disarmo tariffario , il livello del 2 % o meno , i dazi stessi sono soppressi ; considerando che occorre adottare delle misure per il primo periodo che inizia il 1° gennaio 1981 e si conclude il 31 dicembre 1982 ; considerando che , per i prodotti per i quali la normativa comunitaria prevede il rispetto di un prezzo all ' importazione , l ' applicazione del regime tariffario preferenziale è subordinata al rispetto del prezzo medesimo ; considerando che , per taluni prodotti , sono state fissate modalità di applicazione in materia di condizioni , di quantità o di calendari stagionali , tenuto conto degli interessi delle due parti , e ciò mediante scambio di lettere in data del 20 gennaio 1981 ( 1 ) tra la Comunità e la Turchia ; considerando che la graduale soppressione dei dazi doganali applicati dalla Comunità alle importazioni originarie della Turchia non reca pregiudizio ai principi e ai meccanismi della politica agricola comune ; considerando che l ' eliminazione da parte della Comunità dei dazi doganali , prevista all ' articolo 1 del presente regolamento , è subordinata all ' osservanza da parte della Turchia delle normali condizioni di concorrenza ; considerando che , conformemente all ' articolo 119 dell ' atto di adesione della Grecia , la Comunità ha adottato il regolamento ( CEE ) n . 3555/80 del Consiglio , del 16 dicembre 1980 , che fissa il regime applicabile alle importazioni in Grecia , originarie dell ' Algeria , di Israele di Malta , del Marocco , del Portogallo , della Siria , della Tunisia e della Turchia ( 2 ) ; che pertanto il presente regolamento si applica nella Comunità a nove , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 1 . A decorrere dal 1° gennaio 1981 e fino al 31 dicembre 1982 , i prodotti originari della Turchia elencati in allegato sono ammessi all ' importazione nella Comunità a nove ai dazi doganali per ciascuno di essi indicati . Quando dall ' applicazione di un dazio specifico risulta un ' incidenza ad valorem inferiore o pari al 2 % non vengono riscossi dazi . 2 . Per i prodotti per i quali la normativa comunitaria prevede il rispetto di un prezzo all ' importazione , l ' applicazione della tariffa preferenziale è subordinata al rispetto del prezzo medesimo . 3 . Per l ' applicazione del presente regolamento , si considerano come « prodotti originari » i prodotti conformi alle condizioni definite nella decisione del Consiglio di associazione n . 4/72 del 29 dicembre 1972 , allegata al regolamento ( CEE ) n . 428/73 ( 3 ) , modificata dalla decisione n . 1/75 , del 26 maggio 1975 , allegata al regolamento ( CEE ) n . 1431/75 ( 4 ) . I metodi di cooperazione amministrativa che devono garantire , ai prodotti elencati in allegato , l ' ammissione al beneficio dei dazi doganali ridotti sono quelli stabiliti dalla decisione del Consiglio di associazione n . 5/72 , del 29 dicembre 1972 , allegata al regolamento ( CEE ) n . 428/73 , modificata da ultimo dalla decisione n . 1/78 , del 18 luglio 1978 , allegata al regolamento ( CEE ) n . 2152/78 ( 5 ) . Articolo 2 1 . La riduzione dei dazi doganali da parte della Comunità , prevista all ' articolo 1 , paragrafo 1 , è subordinata all ' osservanza , da parte della Turchia , delle normali condizioni di concorrenza precisate agli articoli da 43 a 47 del protocollo addizionale ; in caso di pratiche di dumping , di aiuti o di misure incompatibili con i principi enunciati negli articoli suddetti , constatate per un determinato prodotto , la Comunità può ristabilire , fatte salve le altre disposizioni previste dai suddetti articoli , il dazio pieno all ' importazione sul suo territorio del prodotto medesimo , fino alla soppressione delle pratiche di dumping , degli aiuti o delle altre misure . 2 . Per l ' attuazione del paragrafo 1 , la procedura da utilizzare è , per analogia , la procedura prevista nel regolamento ( CEE ) n . 1842/71 del Consiglio , del 21 giugno 1971 , relativo alle misure di salvaguardia previste dal protocollo addizionale all ' accordo di associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia e dall ' accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e la Turchia ( 6 ) , fatte salve le procedure già definite negli articoli di cui a detto paragrafo . 3 . In caso di perturbazione o di minaccia di perturbazione del mercato comunitario , provocata dai quantitativi o dai prezzi delle esportazioni turche di prodotti soggetti alla soppressione dei dazi doganali , si tengono prontamente consultazioni in sede di Consiglio di associazione , fatta salva l ' applicazione , in caso d ' urgenza , delle misure contemplate dalla normativa comunitaria . Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1981 . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , addì 20 gennaio 1981 . Per il Consiglio Il Presidente Ch . A . van der KLAAUW ( 1 ) Vedi pag . 36 della presente Gazzetta ufficiale . ( 2 ) GU n . L 382 del 31 . 12 . 1980 , pag . 1 . ( 3 ) GU n . L 59 del 5 . 3 . 1973 , pag . 73 . ( 4 ) GU n . L 142 del 4 . 6 . 1975 , pag . 1 . ( 5 ) GU n . L 253 del 15 . 9 . 1978 , pag . 1 . ( 6 ) GU n . L 192 del 26 . 8 . 1971 , pag . 14 . ALLEGATO N . della tariffa doganale comune * Designazione delle merci * Aliquota dei dazi ( % ) * 01.01 * Cavalli , asini , muli e bardotti , vivi : * * * A . Cavalli : * * * II . destinati alla macellazione ( a ) * esenzione * 01.02 * Animali vivi della specie bovina , compresi gli animali del genere bufalo : * * * A . delle specie domestiche : * * * II . altri * 11,2 + ( P ) * 01.04 * Animali vivi delle specie ovina e caprina : * * * A . riproduttori di razza pura ( a ) : * * * II . Caprini * 3,5 * 01.06 * Altri animali vivi : * * * A . Conigli domestici * 5,2 * * B . Piccioni * 7 * 02.01 * Carni e frattaglie , commestibili , degli animali compresi nelle voci dal n . 01.01 al n . 01.04 incluso , fresche , refrigerate o congelate : * * * A . Carni : * * * ex I . delle specie equina , asinina e mulesca : * * * - della specie equina * esenzione * * II . della specie bovina : * * * a ) fresche o refrigerate * 14 % + ( P ) ( b ) * * b ) congelate * 14 % + ( P ) * * * ( b ) ( c ) ( d ) * * B . Frattaglie : * * * II . altre : * * * b ) della specie bovina : * * * 1 . Fegati * 4,9 * * 2 . altre * 2,8 * * ex d ) non nominate : * * * - della specie ovina domestica * 2,1 * 02.06 * Carni e frattaglie , commestibili , di qualsiasi specie ( esclusi i fegati di volatili ) , salate o in salamoia , secche o affumicate : * * * A . Carni di cavallo , salate o in salamoia , o anche secche * 8,6 * * C . altre : * * * I . della specie bovina : * * * a ) Carni * 16,8 % + ( P ) * * b ) Frattaglie * 16,1 * * II . delle specie ovina e caprina : * * * ex b ) Frattaglie : * * * - della specie ovina domestica * 16,8 * 03.01 * Pesci freschi ( vivi o morti ) , refrigerati o congelati : * * * A . d ' acqua dolce : * * * I . Trote ed altri salmonidi : * * * a ) Trote * 8,4 ( e ) * * b ) Salmoni * 2,4 * * II . Anguille * esenzione * * III . Carpe * 5,6 * * B . di mare : * * * I . interi , decapitati o in pezzi : * * * d ) Sardine ( Clupea pilchardus Walbaum ) * 16,1 ( f ) ( g ) * * e ) Squali * esenzione ( g ) * * B . I . f ) Sebasti ( Sebastes marinus ) * esenzione ( G ) * * g ) Ippoglossi ( Hippoglossus vulgaris , Hippoglossus reinhardtius ) * esenzione ( g ) * * h ) Merluzzi bianchi ( Gadus morrhua o Gadus callarias ) * esenzione ( g ) * * ij ) Merluzzi carbonari ( Pollachius virens o Gadus virens ) * 2,1 ( g ) * * k ) Eglefini * 2,1 ( g ) * * l ) Merlani ( Merlangus merlangus ) * 2,1 ( g ) * * m ) Sgombri : * * * 2 . dal 16 giugno al 14 febbraio * 2,8 ( g ) * * n ) Acciughe ( Engraulis sp . p . ) * 10,5 ( g ) * * o ) Passere di mare * 2,1 ( g ) * * p ) Orate di mare delle specie Dentex dentex e Pagellus * 2,1 ( g ) * * q ) altri * 2,1 * * * ( g ) ( h ) ( i ) * * B . II . Filetti : * * * a ) freschi o refrigerati * 12,6 ( j ) * * b ) congelati : * * * 1 . di merluzzi bianchi ( Gadus morrhua o Gadus callarias ) * 10,5 ( k ) ( g ) * * 2 . di merluzzi carbonari ( Pollachius virens o Gadus virens ) * 10,5 ( g ) * * 3 . di eglefini * 10,5 ( g ) * * 4 . di sebasti ( Sebastes marinus ) * 10 ( g ) * * 5 . di tonni * 12,6 * * 6 . di sgombri * 10,5 ( g ) * * 7 . altri * 10,5 ( J ) ( g ) * C . Fegati , uova e lattimi * 7 * 03.02 * Pesci secchi , salati o in salamoia ; pesci affumicati , anche cotti prima o durante l ' affumicatura : * * * A . secchi , salati o in salamoia : * * * I . interi , decapitati o in pezzi : * * * a ) Aringhe * 3,3 ( l ) * * c ) Acciughe ( Engraulis sp . p . ) * 2,8 * * d ) Ippoglossi comuni ( Hippoglossus vulgaris ) * 4,2 * * e ) Salmoni salati o in salamoia * 3 ( m ) * * A . I . f ) altri * 3,3 ( p ) * * II . Filetti : * * * b ) di salmoni salati o in salamoia * 4,2 * * c ) di ippoglossi neri ( Hippoglossus reinhardtius ) , salati o in salamoia * 4,2 * * d ) altri * 4,4 ( p ) ( r ) * B . affumicati , anche cotti prima o durante l ' affumicatura : * * * I . Aringhe * 2,8 * * II . Salmoni * 3,6 * * III . Ippoglossi neri ( Hippoglossus reinhardtius ) * 4,2 * * IV . Ippoglossi comuni ( Hippoglossus vulgaris ) * 4,4 * * V . altri * 3,9 * * C . Fegati , uova e lattimi * 3 * * D . Farine di pesci * 3,6 * 03.03 * Crostacei e molluschi , compresi i testacei ( anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia ) , freschi ( vivi o morti ) , refrigerati , congelati , secchi , salati o in salamoia , crostacei non sgusciati , semplicemente cotti in acqua : * * * A . Crostacei : * * * V . altri ( scampi , ecc . ) * 8,4 * * B . Molluschi , compresi i testacei : * * * I . Ostriche : * * * b ) altre * 12,6 * * II . Mitili * 7 * * B . IV . altri : * * * a ) congelati : * * * 1 . Calamari : * * * aa ) Ommastrephes sagittatus e Loligo sp . p . * esenzione ( g ) * * bb ) altri * 2,2 ( g ) * * 2 . Seppie delle specie Sepia officinalis , Rossia macrosoma , Sepiola rondeleti * 2,2 ( g ) * * 3 . Polpi delle specie Octopus sp . p . * 2,2 ( g ) * * 4 . altri * 2,2 * * b ) altri : * * * 1 . Calamari ( Ommastrephes sagittatus e Loligo sp . p . ) * esenzione ( g ) * * 2 . non nominati * 2,2 * 04.06 * Miele naturale * 18,9 * 06.01 * Bulbi , tuberi , radici , tuberose , zampe e rizomi , allo stato di riposo vegetativo , in vegetazione o fioriti : * * * A . allo stato di riposo vegetativo * 5,6 * * B . in vegetazione o fioriti : * * * I . Orchidee , giacinti , narcisi e tulipani * 5,2 * * II . altri * 3,5 * 06.02 * Altre piante e radici vive , comprese le talee e le marze : * * * A . Talee e marze : * * * II . altre * 7,7 * * B . Talee innestate e barbatelle , di viti * 2,1 * * D . altre * 9,1 * 06.03 * Fiori e boccioli di fiori , recisi , per mazzi o per ornamenti , freschi , disseccati , imbianchiti , tinti , impregnati o altrimenti preparati : * * * A . freschi : * * * I . dal 1° giugno al 31 ottobre * 16,8 * * II . dal 1° novembre al 31 maggio * 11,9 * * B . altri * 14 * 06.04 * Fogliame , foglie , rami ed altre parti di piante , erbe , muschi e licheni , per mazzi o per ornamenti , freschi , disseccati , imbianchiti , tinti , impregnati o altrimenti preparati , ad esclusione dei fiori e dei boccioli della voce n . 06.03 : * * * B . altri : * * * I . freschi * 7 * * II . semplicemente disseccati * 4,9 * * III . non nominati * 11,9 * 07.01 * Ortaggi e piante mangerecce , freschi o refrigerati : * * * A . Patate : * * * I . Tuberi-seme di patate ( a ) * 5,9 * * II . di primizia : * * * ex a ) dal 1° gennaio al 15 maggio : * * * - dal 1° gennaio al 31 marzo * 10,5 * * III . altre : * * * a ) destinate alla fabbricazione della fecola ( a ) * 6,3 * * b ) non nominate * 12,6 * * B . Cavoli : * * * I . Cavolfiori : * * * a ) dal 15 aprile al 30 novembre * 11,9 con riscoss . min . di 1,4 UCE per 100 kg peso netto * * b ) dal 1° dicembre al 14 aprile * 8,4 con riscoss . min . di 0,9 UCE per 100 kg peso netto * * II . Cavoli bianchi e cavoli rossi * 10,5 con riscoss . min . di 0,3 UCE per 100 kg peso netto * * III . altri * 10,5 * * C . Spinaci * 9,1 * * D . Insalate , comprese le indivie e le cicorie : * * * D . I . Lattughe a cappuccio : * * * a ) dal 1° aprile al 30 novembre * 10,5 con riscoss . min . di 1,7 UCE per 100 kg peso lordo * * b ) dal 1° dicembre al 31 marzo * 9,1 con riscoss . min . di 1,1 UCE per 100 kg peso lordo * * II . altre * 9,1 * * E . Bietole da costa e cardi * 3,6 * * F . Legumi da granella , sgranati o in baccello : * * * I . Piselli : * * * a ) dal 1° settembre al 31 maggio * 7 * * b ) dal 1° giugno al 31 agosto * 11,9 * * II . Fagioli : * * * ex a ) dal 1° ottobre al 30 giugno : * * * - dal 1° novembre al 30 aprile * 3,6 con riscoss . min . di 0,5 UCE per 100 kg peso netto * * ex III . altri : * * * - Fave ( Vicia faba major L . ) , dal 1° luglio al 30 aprile * 3,9 * * G . Carote , navoni , barbabietole da insalata , salsefrica o barba di becco , sedani-rape , ravanelli e altre simili radici commestibili : * * * I . Sedani-rape : * * * a ) dal 1° maggio al 30 settembre * 9,1 * b ) dal 1° ottobre al 30 aprile * 11,9 * * II . Carote e navoni * 11,9 * * III . Ravanelli ( Cochlearia armoracia ) * 10,5 ( t ) * * IV . altri * 11,9 * * ex H . Cipolle , scalogni e agli : * * * - Cipolle , dal 15 febbraio al 15 maggio * 3,3 * * - Scalogni e agli * 8,4 * * IJ . Porri e altri agliacei ( cipolle , porraie , cipollette , ecc . ) * 9,1 * * K . Asparagi * 11,2 * * L . Carciofi * 9,1 * * M . Pomodori : * * * I . dal 1° novembre al 14 maggio * 7,7 con riscoss . min . di 1,4 UCE per 100 kg peso netto ( u ) * * II . dal 15 maggio al 31 ottobre * 12,6 con riscoss . min . di 2,4 UCE per 100 kg peso netto ( u ) * * N . Olive : * * * I . destinate a usi diversi dalla produzione di olio ( a ) * esenzione * * O . Capperi * esenzione * * P . Cetrioli e cetriolini : * * * I . Cetrioli : * * * a ) dal 1° novembre al 15 maggio * 11,2 ( u ) * * b ) dal 16 maggio al 31 ottobre * 14 ( u ) * * II . Cetriolini * 11,2 * * Q . Funghi e tartufi : * * * I . Funghi di coltivazione * 11,2 * * II . Funghi galletti o gallinacci * 2,8 * * III . Funghi porcini * 4,9 * * IV . altri * 5,6 * * R . Finocchi * 7 * * S . Pimenti o peperoni dolci * 3,1 * * ex T . altri : * * * - Melanzane , dal 15 gennaio al 30 aprile * 4,4 * * - Sedani a mazzi , dal 1° gennaio al 30 aprile * 5,6 * * - Zucche e zucchini , dal 1° dicembre a fine febbraio * 4,4 * * - Prezzemolo * 4,4 * * - diversi da melanzane , sedani a mazzi , zucche e zucchini * 11,2 * 07.02 * Ortaggi e piante mangerecce , anche cotti , congelati : * * * A . Olive * 13,3 * * B . altri * 12,6 * 07.03 * Ortaggi e piante mangerecce , presentati immersi in acqua salata , solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione , ma non specialmente preparati per il consumo immediato : * * A . Olive : * * * I . destinate a usi diversi dalla produzione di olio ( a ) * 2,2 * * B . Capperi * esenzione * * C . Cipolle * 6,3 * * D . Cetrioli e cetriolini * 10,5 * * E . altri ortaggi e piante mangerecce * 8,4 * * F . Miscugli di ortaggi e di piante mangerecce compresi in questa voce * 10,5 * 07.04 * Ortaggi e piante mangerecce , disseccati , disidratati o evaporati , anche tagliati in pezzi o in fette oppure macinati o polverizzati , ma non altrimenti preparati : * * * A . Cipolle * 10,1 * * B . altri : * * * - Agli * 9,8 * * - altri * 11,2 * 07.05 * Legumi da granella , secchi , sgranati , anche decorticati o spezzati : * * * A . destinati alla semina : * * * I . Piselli , ceci e fagioli : * * * - Piselli * esenzione * * - altri * 2,8 * * II . Lenticchie * esenzione * * III . altri : * * * - Fave e favette * esenzione * * - altri * 3,5 * 07.06 * Radici di manioca , d ' arrow-root e di salep , topinambur , patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina , anche secchi o tagliati in pezzi ; midollo della palma a sago : * * * B . altri * 2,1 * 08.01 * Datteri , banane , ananassi , manghi , mangoste , avocadi , guaiave , noci di cocco , noci del Brasile , noci di acagiù ( o di anacardio ) , freschi o secchi , in guscio o senza guscio : * * * B . Banane * 14 * * C . Ananassi * 6,3 * 08.02 * Agrumi , freschi o secchi : * * * A . Arance : * * * I . Arance dolci , fresche : * * * a ) dal 1° aprile al 30 aprile * 3,6 ( u ) * * b ) dal 1° maggio al 15 maggio * esenzione ( u ) * * c ) dal 16 maggio al 15 ottobre * esenzione ( u ) * * d ) dal 16 ottobre al 31 marzo * 5,6 ( u ) * * II . altre : * * * a ) dal 1° aprile al 15 ottobre : * * * - fresche * 4,2 ( u ) * * - altre * 10,5 ( u ) * * b ) dal 16 ottobre al 31 marzo : * * * - fresche * 5,6 ( u ) * * - altre * 14 ( u ) * * B . Mandarini , compresi i tangerini e i mandarini satsuma ( o sazuma ) ; clementine , wilkings , e altri simili ibridi di agrumi : * * * - freschi * 5,6 ( u ) * * - altri * 14 ( u ) * * C . Limoni : * * * - freschi * 2,8 ( u ) * * - altri * 5,6 ( u ) * * D . Pompelmi e pomeli * esenzione * * E . altri * 11,2 * 08.03 * Fichi , freschi o secchi : * * * A . freschi * esenzione * * ex B . secchi : * * * - diversi da quelli in imballaggi immediati di contenuto netto di 15 kg o meno * 7 * 08.04 * Uve , fresche o secche : * * * A . fresche : * * * I . da tavola : * * * a ) dal 1° novembre al 14 luglio : * * * I . della varietà Empereur ( Vitis vinifera c . v . ) , dal 1° dicembre al 31 gennaio ( a ) * 3,9 ( u ) * * ex 2 . altre : * * * - dal 15 novembre al 30 aprile * 5 ( u ) * * - dal 18 giugno al 14 luglio * 6,3 ( u ) * * ex b ) dal 15 luglio al 31 ottobre : * * * - dal 15 luglio al 17 luglio * 7,7 ( u ) * * II . altre : * * * a ) dal 1° novembre al 14 luglio * 12,6 * * b ) dal 15 luglio al 31 ottobre * 15,4 * * B . secche : * * * II . altre * 2,6 * 08.05 * Frutta a guscio ( escluse quelle della voce n . 08.01 ) , fresche o secche , anche sgusciate o decorticate : * * * A . Mandorle : * * * II . altre * 4,9 * * B . Noci comuni * 5,6 * * C . Castagne e marroni * 4,9 * * D . Pistacchi * esenzione * * E . Noci di pecàn * 2,1 * * G . altri : * * * - Nocciole * ( v ) * * - Semi del pino a ombrello * esenzione * * - altri * 2,8 * 08.06 * Mele , pere e cotogne , fresche : * * * A . Mele : * * * I . Mele da sidro , presentate alla rinfusa , dal 16 settembre al 15 dicembre * 6,3 con riscoss . min . di 0,3 UCE per 100 kg peso netto ( u ) * * II . altre : * * * a ) dal 1° agosto al 31 dicembre * 9,8 con riscoss . min . di 1,6 UCE per 100 kg peso netto ( u ) * * b ) dal 1° gennaio al 31 marzo * 6,6 con riscoss . min . di 1,2 UCE per 100 kg peso netto ( u ) * * c ) dal 1° aprile al 31 luglio * 4,2 con riscoss . min . di 0,9 UCE per 100 kg peso netto ( u ) * * B . Pere : * * * I . Pere da sidro , presentate alla rinfusa , dal 1° agosto al 31 dicembre * 6,3 con riscoss . min . di 0,3 UCE per 100 kg peso netto ( u ) * * II . altre : * * * a ) dal 1° gennaio al 31 marzo * 7 con riscoss . min . di 1 UCE per 100 kg peso netto ( u ) * * b ) dal 1° aprile al 15 luglio * 4,5 con riscoss . min . di 1,1 UCE per 100 kg peso netto ( u ) * * c ) dal 16 luglio al 31 luglio * 7 con riscoss . min . di 1 UCE per 100 kg peso netto ( u ) * * d ) dal 1° agosto al 31 dicembre * 9,1 con riscoss . min . di 1,4 UCE per 100 kg netto ( u ) * * C . Cotogne * 2,5 * 08.07 * Frutta a nocciolo , fresche : * * * A . Albicocche * 17,5 * * B . Pesche , comprese le pesche noci * 15,4 ( u ) * * C . Ciliegie : * * * I . dal 1° maggio al 15 luglio * 10,5 con riscoss . min . di 2,1 UCE per 100 kg peso netto ( u ) * * II . dal 16 luglio al 30 aprile * 10,5 ( u ) * * D . Prugne : * * * ex II . dal 1° ottobre al 30 giugno : * * * - dal 1° maggio al 15 giugno * 2,7 ( u ) * * E . altre * 10,5 * 08.08 * Bacche fresche : * * * A . Fragole : * * * I . dal 1° maggio al 31 luglio * 11,2 con riscoss . min . di 2,1 UCE per 100 kg peso netto * * II . dal 1° agosto al 30 aprile * 9,8 * * C . Mirtilli neri ( frutti del Vaccinium myrtillus ) * 2,8 * * D . Lamponi , ribes neri ( cassis ) e rossi * 7,7 * * E . Papaie * 2,1 * * F . altre : * * * I . Frutti del Vaccinium macrocarpum e del Vaccinium corymbosum * 7 * * II . non nominati * 8,4 * 08.09 * Altre frutta fresche : * * * - Meloni ( esclusi i cocomeri ) , dal 1° novembre al 31 maggio * 3,8 * * - Cocomeri , dal 1° aprile al 15 giugno * 3,8 * * - diverse dai meloni e cocomeri * 7,7 * 08.10 * Frutta , anche cotte , congelate , senza aggiunta di zuccheri : * * * A . Fragole , lamponi e ribes neri ( cassis ) * 12,6 * * B . Ribes rossi , mirtilli neri ( frutti del Vaccinium myrtillus ) e more * 12,1 * * C . Mirtilli delle specie Vaccinium myrtilloides e Vaccinium angustifolium * 11,2 * * D . altre * 13,6 * 08.11 * Frutta temporaneamente conservate ( ad esempio mediante anidride solforosa o immerse nell ' acqua salata , solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione ) , ma non atte per il consumo nello stato in cui sono presentate : * * * A . Albicocche * 11,2 * * B . Arance * 11,2 * * C . Papaie * 3,8 * * Mirtilli neri ( frutti del Vaccinium myrtillus ) * 5,6 * * E . altre * 7,7 * 08.12 * Frutta secche ( escluse quelle delle voci dal n . 08.01 al n . 08.05 incluso ) : * * * A . Albicocche * esenzione * * B . Pesche , comprese le pesche noci * esenzione * * C . Prugne * 8,4 * * D . Mele e pere * 2,2 * * E . Papaie * 2,1 * * F . Macedonie : * * * I . non contenenti prugne * 2,2 * * II . contenenti prugne * 8,4 * * G . altre * esenzione * 08.13 * Scorze di agrumi e di meloni , fresche , congelate , presentate immerse nell ' acqua salata , solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione , oppure secche * esenzione * 09.01 * Caffè , anche torrefatto o decaffeinizzato ; bucce e pellicole di caffè ; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione : * * * A . Caffè : * * * I . non torrefatto : * * * a ) non decaffeinizzato * 3,5 * * b ) decaffeinizzato * 9,1 * * A . II . torrefatto : * * * a ) non decaffeinizzato * 10,5 * * b ) decaffeinizzato * 12,6 * * B . Bucce e pellicole * 9,1 * * C . Succedanei contenenti caffè * 12,6 * 10.06 * Riso : * * * A . destinato alla semina ( a ) * 8,4 * 11.05 * Farina , semolino e fiocchi di patate * 13,3 * 12.02 * Farine di semi e di frutti oleosi , non disoleate , esclusa la farina di senapa : * * * A . di soia * 5,4 * 12.03 * Semi , spore e frutti da sementa : * * A . Semi di barbabietole : * * * - Sementi commercializzate ( w ) * 6,3 * * - altri * 9,1 * * C . Semi da foraggio : * * * I . Paleo ( Festuca pratensis ) ; vecce , semi della specie : fienarola di palude ( Poa palustris ) , spannocchina ( Poa trivialis ) , gramigna dei prati ( Poa pratensis ) ; loglierella ( Lolium perenne ) , loglio maggiore ( Lolium multiflorum ) ; coda di topo ( Phleum pratense ) ; gramigna fusaiola ( Festuca rubra ) ; gramigna perenne ( Dactylis glomerata ) ; agrostide ( Agrostides ) : * * * - Vecce ( x ) * esenzione * * - altri * 3,8 * * II . Trifoglio ( Trifolium sp . p . ) * 2,8 * * III . altri * 3,5 * * D . Semi di fiori e semi di cavoli-rapa ( Brassica oleracea , var . caulorapa e gongylodes ) * 5,2 * * E . altri * 6,5 * 12.06 * Luppolo ( coni e luppolina ) * 6,3 * 12.08 * Radici di cicoria , fresche o disseccate , anche tagliate , non torreffatte ; carrube fresche o secche , anche frantumate o polverizzate ; noccioli di frutti e prodotti vegetali impiegati principalmente nell ' alimentazione umana , non nominati nù compresi altrove : * * * A . Radici di cicoria * esenzione * 13.03 * Succhi e estratti vegetali ; sostanze pectiche , pectinati e pectati ; agar-agar e altre mucillagini e ispessenti derivati da vegetali : * * * B . Sostanze pectiche , pectinati e pectati : * * * ex I . allo stato secco : * * * - Sostanze pectiche e pectinati * 16,8 * * ex II . altri : * * * - Sostanze pectiche e pectinati * 9,8 * 15.02 * Sevi ( della specie bovina , ovina e caprina ) greggi , fusi ed estratti a mezzo di solventi , compresi i sevi detti « primo sugo » : * * * B . altri : * * * I . Sevi della specie bovina , compreso il sevo detto « primo sugo » * 4,5 * * ex II . Sevi della specie ovina e caprina , compreso il sevo detto « primo sugo » : * * * - della specie ovina * 4,5 * 15.04 * Grassi e oli di pesci e di mammiferi marini , anche raffinati : * * * A . Oli di fegato di pesci : * * * I . aventi tenore di vitamina A uguale o inferiore a 2 500 unità internazionali per grammo * 4,2 * 15.07 * Oli vegetali fissi , fluidi o concreti , greggi , depurati o raffinati : * * * B . Oli di legno della Cina , di abrasin , di tung , di oleococca , di oiticica ; cera di mirica e cera del Giappone * 2,1 * * C . Olio di ricino : * * * II . altro * 5,6 * * D . altri oli : * * * I . destinati a usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l ' alimentazione umana ( a ) : * * * a ) greggi : * * * I . Olio di palma * 2,8 * * D . I . a ) 3 . altri * 3,5 * * b ) altri : * * * 2 . non nominati * 5,6 * * II . altri : * * * a ) Olio di palma : * * * 1 . greggio * 4,2 * * 2 . altro * 9,8 * * b ) non nominati : * * * 1 . concreti , in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno * 14 * * 2 . concreti , altrimenti presentati ; fluidi : * * * aa ) greggi * 7 * * bb ) altri * 10,5 * 15.12 * Oli e grassi animali o vegetali parzialmente o totalmente idrogenati e oli e grassi animali o vegetali solidificati o induriti mediante qualsiasi altro processo , anche raffinati , ma non preparati : * * * A . presentati in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno * 14 * * B . altrimenti presentati * 11,9 * 15.13 * Margarina , imitazioni dello strutto e altri grassi alimentari preparati * 17,5 * 15.17 * Degras ; residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali : * * * B . Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali : * * * II . altri : * * * a ) Morchie o fecce di olio , paste di saponificazione ( soap-stoks ) * 3,5 * * b ) non nominati * esenzione * 16.02 * Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie : * * * A . di fegato : * * * I . di oca o di anatra * 11,2 * * B . altre : * * * II . di selvaggina o di coniglio * 11,9 * * B . III . non nominate : * * * b ) altre : * * * 1 . contenenti carni o frattaglie della specie bovina : * * * aa ) non cotte ; miscugli di carni o di frattaglie cotte e di carni o di frattaglie non cotte * 14 + ( P ) * * bb ) non nominate * 18,2 * * 2 . non nominate : * * * aa ) di ovini o di caprini * 14 * * bb ) altre * 18,2 * 16.04 * Preparazioni e conserve di pesci , compreso il caviale ed i suoi succedanei : * * * A . Caviale e succedanei del caviale : * * * I . Caviale ( uova di storione ) * 21 * * II . altri * 21 * * B . Salmonidi : * * * I . Salmoni * 4,6 * * II . altri * 4,9 * * C . Aringhe : * * * I . Filetti crudi , semplicemente ricoperti di pasta o di pane grattugiato ( impanati ) , congelati * 10,5 * * II . altre * 14 ( y ) * * D . Sardine * 17,5 * * E . Tonni * 16,8 * * F . Boniti , sgombri e acciughe : * * * - Boniti e sgombri * 14,7 * * - Acciughe * 17,5 * * G . altre : * * * I . Filetti crudi , semplicemente ricoperti di pasta o di pane grattugiato ( impanati ) , congelati * 10,5 ( u ) * * II . non nominati * 14 * 16.05 * Crostacei e molluschi ( compresi i testacei ) , preparati o conservati : * * * A . Granchi * 4,4 * * B . altri * 5,6 ( z ) * 20.01 * Ortaggi , piante mangerecce e frutta , preparati o conservati nell ' aceto o nell ' acido acetico , con o senza sale , spezie , mostarda o zuccheri : * * * B . Cetrioli e cetriolini : * * * - Cetrioli * 6,1 * * - Cetriolini * 15,4 * * C . altri * 6 * 20.02 * Ortaggi e piante mangerecce , preparati o conservati senza aceto o acido acetico : * * * A . Funghi * 16,1 * B . Tartufi * 12,6 * * C . Pomodori : * * * - Pomodori pelati * 8,8 ( 1 ) * * - Concentrati di pomodori * 8,8 ( 1 ) * * - altri * 12,6 ( 1 ) * * D . Asparagi * 12,3 * * E . Crauti * 14 * * F . Capperi e olive * 4,2 * * G . Piselli e fagiolini * 13,4 * * H . altri , compresi i miscugli : * * * - Miscugli : * * * - Miscugli detti « Tuerlue » comprendenti fagiolini , melanzane , zucchine e vari altri ortaggi e piante mangerecce * 7,7 * * - altri * 15,4 * * Carote * 12,3 * * - altri * 6,1 * 20.03 * Frutta congelate , con aggiunta di zuccheri : * * * A . aventi tenore , in peso , di zuccheri superiore a 13 % * 18,2 + ( P ) * * B . altre * 18,2 * 20.04 * Frutta , scorze di frutta , piante e parti di piante , cotte negli zuccheri o candite ( sgocciolate , diacciate , cristallizzate ) : * * * B . altre : * * * I . aventi tenore , in peso , di zuccheri superiore a 13 % * 17,5 + ( P ) * * II . non nominate * 17,5 * 20.05 * Puree e paste di frutta , gelatine , marmellate , ottenute mediante cottura , anche con aggiunta di zuccheri : * * * A . Puree e paste di marroni : * * * I . aventi tenore , in peso , di zuccheri superiore a 13 % * 21 + ( P ) * * II . altre * 21 * * B . Marmellate di agrumi : * * * I . aventi tenore , in peso , di zuccheri superiore a 30 % * 18,5 + ( P ) * * II . aventi tenore , in peso , di zuccheri superiore a 13 % e inferiore o uguale a 30 % * 18,5 + ( P ) * * III . altre * 18,9 * * C . altre : * * * I . aventi tenore , in peso , si zuccheri superiore a 30 % * * * a ) Puree e paste di prugne , in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 100 kg e destinate alla trasformazione industriale ( a ) * 20,6 * * b ) altre * 21 + ( P ) * * II . aventi tenore , in peso , di zuccheri superiore a 13 % e inferiore o uguale a 30 % * 21 + ( P ) * * III . non nominate : * * * - Puree di fichi * 8,4 * * - altri * 21 * 20.06 * Frutta altrimenti preparate o conservate , anche con aggiunta di zuccheri o di alcole : * * * A . Frutta a guscio , comprese le arachidi , tostate , in imballaggi immediati di contenuto netto : * * * I . di più di 1 kg * 4,1 * * A . II . di 1 kg o meno * 4,6 * * B . altre : * * * I . con aggiunta di alcole : * * * a ) Zenzero : * * * 1 . con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas * 20,3 * * 2 . altro * 22,4 * * b ) Ananassi , in imballaggi immediati di contenuto netto : * * * 1 . di più di 1 kg : * * * aa ) aventi tenore , in peso , di zuccheri superiore a 17 % * 22,4 + ( P ) * * bb ) altri * 22,4 * * 2 . di 1 kg o meno : * * * aa ) aventi tenore , in peso , di zuccheri superiore a 19 % * 22,4 + ( P ) * * bb ) altri * 22,4 * * c ) Uve : * * * 1 . aventi tenore , in peso , di zuccheri superiore a 13 % * 22,4 + ( P ) * * 2 . altre * 22,4 * * d ) Pesche , pere e albicocche , in imballaggi immediati di contenuto netto : * * * 1 . di più di 1 kg : * * * aa ) aventi tenore , in peso , di zuccheri superiore a 13 % : * * * 11 . con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas * 22 + 2 daz * * 22 . altre * 22,4 + ( P ) * * bb ) altre : * * * 11 . con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas * 22 * * 22 . non nominate * 22,4 * * 2 . di 1 kg o meno * * * aa ) aventi tenore , in peso , di zuccheri superiore a 15 % * 22,4 + ( P ) * * bb ) altre * 22,4 * * e ) altre frutta : * * * 1 . aventi tenore , in peso , di zuccheri superiore a 9 % : * * * B . 1 . e ) 1 . aa ) con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas * 22 + 2 daz * * bb ) non nominate * 22,4 + ( P ) * * 2 . altre : * * * aa ) con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas * 22 * * bb ) non nominate * 22,4 * * f ) Miscugli di frutta : * * * 1 . aventi tenore , in peso , di zuccheri superiore a 9 % : * * * aa ) con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas * 22 + 2 daz * * bb ) altri * 22,4 + ( P ) * * 2 . altri : * * * aa ) con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas * 22 * * bb ) non nominate * 22,4 * * II . senza aggiunta di alcole : * * * a ) con aggiunta di zuccheri in imballagi immediati di contenuto netto di più di 1 kg : * * * 2 . Segmenti di pompelmi e di pomeli * 2,6 + 2 daz * * 3 . Mandarini , compresi i tangerini e i mandarini satsuma ( o sazuma ) ; clementine , wilkings , e altri simili ibridi di agrumi * 14,7 + 2 daz * * 4 . Uve * 15,4 + 2 daz * * 5 . Ananassi : * * * aa ) aventi tenore , in peso , di zuccheri superiore a 17 % * 15,4 + 2 daz * * bb ) altri * 15,4 * * 6 . Pere : * * * aa ) aventi tenore , in peso , di zuccheri superiore a 13 % * 14 + 2 daz * * bb ) altre * 14 * * 7 . Pesche e albicocche : * * * aa ) aventi tenore , in peso , di zuccheri superiore al 13 % : * * * - Albicocche * 12,3 + 2 daz * * - Pesche * 15,4 + 2 daz * * B . II . a ) 7 . bb ) altre : * * * - Albicocche * 12,3 * * - Pesche * 15,4 * * 8 . altre frutta : * * * - Pompelmi e pomeli * 3 + 2 daz * * - altre * 15 + 2 daz * * 9 . Miscugli di frutta : * * * aa ) Miscugli nei quali nessuna delle frutta componenti supera , in peso , il 50 % del totale delle frutta * 15,4 + 2 daz * * bb ) altri * 15 + 2 daz * * b ) con aggiunta di zuccheri , in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno : * * * 2 . Segmenti di pompelmi e di pomeli * 2,6 + 2 daz * * 3 . Mandarini , compresi i tangerini e i mandarini satsuma ( o sazuma ) ; clementine , wilkings , e altri simili ibridi di agrumi * 15 + 2 daz * * 4 . uve * 16,8 + 2 daz * * 5 . Ananassi : * * * aa ) aventi tenore , in peso , di zuccheri superiore a 19 % * 16,8 + 2 daz * * bb ) altri * 16,8 * * 6 . Pere : * * * aa ) aventi tenore , in peso , di zuccheri superiore a 15 % * 15,4 + 2 daz * * bb ) altre * 15,4 * * 7 . Pesche e albicocche : * * * aa ) aventi tenore , in peso , di zuccheri superiore a 15 % : * * * 11 . Pesche * 15,4 + 2 daz * * 22 . Albicocche * 16,8 + 2 daz * * bb ) altre : * * * 11 . Pesche * 15,4 * * 22 . Albicocche * 16,8 * * 8 . altre frutta : * * * - Pompelmi e pomeli * 3,3 + 2 daz * * - altre * 16,8 + 2 daz * * B . II . b ) 9 . Miscugli di frutta : * * * aa ) miscugli nei quali nessuna delle frutta componenti supera , in peso , il 50 % del totale delle frutta * 10,5 + 2 daz * * bb ) altri * 16,4 + 2 daz * * c ) senza aggiunta di zuccheri , in imballaggi immediati di contenuto netto : * * * 1 . di 4,5 kg o più : * * * aa ) Albicocche : * * * - Albicocche dimezzate * 9,5 * * - Polpe di albicocche * ( 2 ) * * - altre * 11,9 * * bb ) pesche ( comprese le pesche noci ) e prugne * 13,3 * * cc ) pere * 14,7 * * dd ) altre frutta : * * * - Pompelmi e pomeli * 3,2 * * - altre * 16,1 * * ee ) Miscugli di frutta * 16,1 * * 2 . di meno di 4,5 kg : * * * aa ) Pere * 14,7 * * bb ) altre frutta e miscugli di frutta : * * * - Pompelmi e pomeli * 3,2 * * - altre * 16,1 * 20.07 * Succhi di frutta ( compresi i mosti d ' uva ) o di ortaggi , non fermentati , senza aggiunta di alcole , anche addizionati di zuccheri : * * * A . con densità superiore a 1,33 a 15 ° C ; * * * I . Succhi di uve ( compresi i mosti d ' uva ) : * * * a ) di valore superiore a 22 UCE per 100 kg peso netto * 35 * * b ) di valore uguale o inferiore a 22 UCE per 100 kg peso netto : * * * 1 . aventi tenore , in peso , di zuccheri addizionati superiore a 30 % * 35 + ( P ) * * 2 . altri * 35 * * A . II . di mele o di pere ; miscugli di succhi di mele e di succhi di pere : * * * a ) di valore superiore a 22 UCE per 100 kg peso netto * 29,4 * * b ) di valore uguale o inferiore a 22 UCE per 100 kg peso netto : * * * 1 . aventi tenore , in peso , di zuccheri addizionati superiore a 30 % * 29,4 + ( P ) * * 2 . altri * 29,4 * * III . altri : * * * a ) di valore superiore a 30 UCE per 100 kg peso netto : * * * - Pompelmi e pomeli * 8,8 * * - altre * 29,4 * * b ) di valore uguale o inferiore a 30 UCE per 100 kg peso netto : * * * 1 . aventi tenore , in peso , di zuccheri addizionati superiore a 30 % : * * * - Pompelmi e pomeli * 8,8 + ( P ) * * - altre * 29,4 + ( P ) * * 2 . altri : * * * - Pompelmi e pomeli * 8,8 * * - altre * 29,4 * * B . con densità uguale o inferiore a 1,33 a 15 ° C : * * * 1 . Succhi di uve , di mele , di pere ; miscugli di succhi di mele e di succhi di pere : * * * a ) di valore superiore a 18 UCE per 100 kg peso netto : * * * 1 . di uve : * * * aa ) concentrati : * * * 11 . aventi tenore , in peso , di zuccheri addizionati superiore a 30 % * 19,6 * * 22 . altri * 19,6 * * bb ) altri : * * * 11 . aventi tenore , in peso , di zuccheri addizionati superiore a 30 % * 19,6 * * 22 . non nominati * 19,6 * * 2 . di mele e di pere : * * * aa ) contenenti zuccheri addizionati * 16,8 * * bb ) altri * 17,5 * * B . I . a ) 3 . Miscugli di succhi di mele e di succhi di pere * 17,5 * * b ) di valore uguale o inferiore a 18 UCE per 100 kg peso netto : * * * 1 . di uve : * * * aa ) concentrati : * * * 11 . aventi tenore , in peso , di zuccheri addizionati superiore a 30 % * 19,6 + ( P ) * * 22 . altri * 19,6 * * bb ) altri : * * * 11 . aventi tenore , in peso , di zuccheri addizionati superiore a 30 % * 19,6 + ( P ) * * 22 . non nominati * 19,6 * * 2 . di mele : * * * aa ) aventi tenore , in peso , di zuccheri addizionati superiore a 30 % * 16,8 + ( P ) * * bb ) aventi tenore , in peso , di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30 % * 16,8 * * cc ) senza zuccheri addizionati * 17,5 * * 3 . di pere : * * * aa ) aventi tenore , in peso , di zuccheri addizionati superiore a 30 % * 16,8 + ( P ) * * bb ) aventi tenore , in peso , di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30 % * 16,8 * * cc ) senza zuccheri addizionati * 17,5 * * 4 . Miscugli d succhi di mele e di succhi di pere : * * * aa ) aventi tenore , in peso , di zuccheri addizionati superiore a 30 % * 17,5 + ( P ) * * bb ) altri * 17,5 * * II . altri : * * * a ) di valore superiore a 30 UCE per 100 kg peso netto : * * * 1 . di arance * 13,3 * * 2 . di pompelmi e di pomeli * 3,1 * * B . II . a ) 3 . di limoni e di altri agrumi : * * * a ) con zuccheri addizionati * 12,6 * * bb ) altri * 13,3 * * 4 . di ananassi : * * * aa ) con zuccheri addizionati * 13,3 * * bb ) altri * 14 * * 5 . di pomodori : * * * aa ) con zuccheri addizionati * 14 * * bb ) altri * 14,7 * * 6 . di altre frutta e ortaggi : * * * aa ) con zuccheri addizionati * 14,7 * * bb ) altri * 15,4 * * 7 . Miscugli : * * * aa ) di succhi di agrumi e di succhi di ananassi : * * * 11 . con succheri addizionati * 13,3 * * 22 . altri * 14 * * bb ) altri : * * * 11 . con zuccheri addizionati * 14,7 * * 22 . non nominati * 15,4 * * b ) di valore uguale o inferiore a 30 UCE per 100 kg peso netto : * * * 1 . di arance : * * * aa ) aventi tenore , in peso , di zuccheri addizionati superiore a 30 % * 13,3 + ( P ) * * bb ) altri * 13,3 * * 2 . di pompelmi e di pomeli : * * * aa ) aventi tenore , in peso , di zuccheri addizionati superiore a 30 % * 3,1 + ( P ) * * bb ) altri * 3,1 * * 3 . di limoni : * * * aa ) aventi tenore , in peso , di zuccheri addizionati superiore a 30 % * 12,6 + ( P ) * * bb ) aventi tenore , in peso , di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30 % * 12,6 * * cc ) senza zuccheri addizionati * 13,3 * * B . II . b ) 4 . di altri agrumi : * * * aa ) aventi tenore , in peso , di zuccheri addizionati superiore a 30 % * 12,6 + ( P ) * * bb ) aventi tenore , in peso , di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30 % * 12,6 * * cc ) senza zuccheri addizionati * 13,3 * * 5 . di ananassi : * * * aa ) aventi tenore , in peso , di zuccheri addizionati superiore a 30 % * 13,3 + ( P ) * * bb ) aventi tenore , in peso , di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30 % * 13,3 * * cc ) senza zuccheri addizionati * 14 * * 6 . di pomodori : * * * aa ) aventi tenore , in peso , di zuccheri addizionati superiore a 30 % * 14 + ( P ) * * bb ) aventi tenore , in peso , di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30 % * 14 * * cc ) senza zuccheri addizionati * 14,7 * * 7 . di altre frutta e ortaggi : * * * aa ) aventi tenore , in peso , di zuccheri addizionati superiore a 30 % * 14,7 + ( P ) * * bb ) aventi tenore , in peso , di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30 % * 14,7 * * cc ) senza zuccheri addizionati * 15,4 * 8 . Miscugli : * * * aa ) di succhi di agrumi e di succhi di ananassi : * * * 11 . aventi tenore , in peso , di zuccheri addizionati superiore a 30 % * 13,3 + ( P ) * * 22 . aventi tenore , in peso , di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30 % * 13,3 * * 33 . senza zuccheri addizionati * 14 * * B . II . b ) 8 . bb ) altri : * * * 11 . aventi tenore , in peso , di zuccheri addizionati superiore a 30 % * 14,7 + ( P ) * * 22 . aventi tenore , in peso , di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30 % * 14,7 * * 33 . senza zuccheri addizionati * 15,4 * 22.04 * Mosti di uve parzialmente fermentati , anche mutizzati con metodi diversi dall ' aggiunta di alcole * 28 * *22.05 * Vini di uve fresche ; mosti di uve fresche mutizzati con alcole ( mistelle ) : * * * A . Vini spumanti * 16,8 UCE l ' hl * * B . Vini presentati in bottiglie chiuse con un tappo a « forma di fungo » tenuto da fermagli o legacci ; cini altrimenti presentati ed aventi una sovrappressione uguale o superiore a 1 bar ed inferiore a 3 bar misurata a 20 ° C * 16,8 UCE l ' hl * * C . altri : * * * I . con titolo alcolometrico effettivo di 13 % vol o meno , presentati in recipienti : * * * a ) due litri o meno : * * * - Vini di uve fresche * 6 ECU l ' hl ( 3 ) ( 4 ) * * - altri * 10,1 ECU l ' hl ( 3 ) ( 4 ) * * b ) più di due litri : * * * - Vini di uve fresche * 4,5 ECU l ' hl ( 3 ) ( 4 ) * * - altri * 7,6 ECU l ' hl ( 3 ) ( 4 ) * * II . con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e non superiore a 15 % vol , presentati in recipienti contenenti : * * * a ) due litri o meno : * * * - Vini di uve fresche * 7 ECU l ' hl ( 3 ) ( 4 ) * * - altri * 11,8 ECU l ' hl ( 3 ) ( 4 ) * * C . II . b ) più di due litri : * * * - Vini di uve fresche * 5,5 ECU l ' hl ( 3 ) ( 4 ) * * - altri * 9,3 ECU l ' hl ( 3 ) ( 4 ) * * III . con titolo alcolometrico effettivo superiore a 15 % vol e non superiore a 18 % vol e presentati in recipienti contenenti : * * * a ) due litri o meno : * * * 2 . altri : * * * - Vini di uve fresche * 8,6 ECU l ' hl ( 3 ) ( 4 ) * * - altri * 14,4 ECU l ' hl ( 3 ) ( 4 ) * * b ) più di due litri : * * * 3 . altri : * * * - Vini di uve fresche * 7 ECU l ' hl ( 3 ) ( 4 ) * * - altri * 11,8 ECU l ' hl ( 3 ) ( 4 ) * * IV . con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol e non superiore a 22 % vol presentati in recipienti contenenti : * * * a ) due litri o meno : * * * 2 . altri : * * * - Vini di uve fresche * 9,6 ECU l ' hl ( 3 ) ( 4 ) * * - altri * 16,1 ECU l ' hl ( 3 ) ( 4 ) * * b ) più di due litri : * * * 3 . altri : * * * - Vini di uve fresche * 9,6 ECU l ' hl ( 3 ) ( 4 ) * * - altri * 16,1 ECU l ' hl ( 3 ) ( 4 ) * * V . con titolo alcolometrico effettivo superiore a 22 % vol presentati in recipienti contenenti : * * * a ) due litri o meno : * * * - Vini di uve fresche * 0,7 ECU l ' hl per % vol e per hl + 5 ECU l ' hl ( 3 ) ( 4 ) * * C . V . a ) - altri * 1,3 ECU l ' hl per % vol e per hl + 8,4 ECU l ' hl ( 3 ) ( 4 ) * * b ) più di due litri : * * * - Vini di uve fresche * 0,7 ECU l ' hl per % vol e per hl ( 3 ) ( 4 ) * * - altri * 1,3 ECU l ' hl per % vol e per hl ( 3 ) ( 4 ) * 22.08 * Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico di 80 % vol e più ; alcole etilico denaturato di qualsiasi titolo alcolometrico : * * * ex A . Alcole etilico denaturato di qualsiasi titolo alcolometrico : * * * - ottenuto con prodotti agricoli che figurano nell ' allegato II del trattato CEE * 11,2 UCE l ' hl * * ex B . Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico di 80 % vol e più : * * * - ottenuto con prodotti agricoli che figurano nell ' allegato II del trattato CEE * 21 UCE l ' hl * 22.09 * Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico di meno di 80 % vol ; acquaviti , liquori ed altre bevande alcoliche composte ( dette « estratti concentrati » ) per la fabbricazione delle bevande : * * * A . Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico di meno di 80 % vol , presentato in recipienti contenenti : * * * ex I . due litri o meno : * * * - ottenuto con prodotti agricoli che figurano nell ' allegato II del trattato CEE * 1,1 UCE l ' hl per % vol e per hl + 7 UCE l ' hl * * ex II . più di due litri : * * * ottenuto con prodotti agricoli che figurano nell ' allegato II del trattato CEE * 1,1 UCE l ' hl per % vol e per hl * 22.10 * Aceti commestibili e loro succedanei commestibili : * * * A . Aceto di vino , presentato in recipienti contenenti : * * * I . due litri o meno * 5,6 UCE l ' hl * * II . più di due litri * 4,2 UCE l ' hl * * B . altri , presentati in recipienti contenenti : * * * I . due litri o meno * 5,6 UCE l ' hl * * II . più di due litri * 4,2 UCE l ' hl * 23.01 * Farine e polveri di carne e frattaglie , di pesci , crostacei o molluschi , non adatte all ' alimentazione umana ; ciccioli : * * * B . Farine e polveri di pesci , di crostacei o di molluschi * esenzione * 23.05 * Fecce di vino ; tartaro greggio : * * * A . Fecce di vino : * * * II . altri * 1,4 UCE per kg di alcole totale * 23.06 * Prodotti di origine vegetale del genere di quelli utilizzati per la nutrizione degli animali , non nominati nù compresi altrove : * * * A . Ghiande di querce ; castagne d ' India e residui della spermitura di frutta : * * * I . Vinaccia : * * * b ) altri * 1,4 UCE per kg di alcole totale * 45.01 * Sughero naturale greggio e cascami di sughero ; sughero frantumato , granulato o polverizzato * esenzione * ( a ) L ' ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti . ( b ) Dazio del 14 % per le carni dette di « alta qualità » , con o senza ossa , classificate nella sottovoce ex 02.01 A II nei limiti di un contingente tariffario annuo globale di 21 000 tonnellate senza pregiudizio del contingente tariffario previsto per la sottovoce 02.01 A II b ) . Inoltre , l ' ammissione al beneficio di tale contingente è subordinata alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti . ( c ) Dazio del 14 % nei limiti di un contingente tariffario annuo globale di 50 000 tonnellate ( senza ossa ) di cui 16 500 tonnellate possono essere sottoposte all ' applicazione di importi compensativi istituiti in relazione con le fluttuazioni dei tassi di cambio ; ( d ) Dazio del 14 % per le carni di bufalo nei limiti di un contingente tariffario annuo di 2 250 tonnellate ( senza ossa ) senza pregiudizio per il contingente previsto per la sottovoce 02.01 A II b ) . Inoltre , l ' ammissione al beneficio di tale contingente è subordinata alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti . ( e ) Il dazio è ridotto a 4,9 % ( sospensione ) fino al 30 giugno 1981 per le trote arcobaleno ( Salmo gairdnerij o Salmo irideus ) , di peso unitario di 1,5 kg o superiore , destinate all ' affumicatura . Il controllo dell ' utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l ' applicazione delle disposizioni comunitarie in materia . ( f ) Il dazio è ridotto a 3,5 % ( sospensione ) fino al 31 marzo 1981 per le sardine ( Clupea pilchardus Walbaum ) , intere , della lunghezza di 20 cm o più . ( g ) A condizione che il prezzo di riferimento , fissato o da fissare , sia rispettato . ( h ) Il dazio è sospeso fino al 30 giugno 1981 per le sarde della specie Sardinops sagax o ocellata ( dette « Pilchards » ) , aventi : a ) intere , una lunghezza di 20 cm o più ; b ) decapitate , una lunghezza di 15 cm o più , destinate alla trasformazione . La sospensione si applica ai pesci destinati a subire qualsiasi operazione , eccezione fatta per pesci destinati a subire esclusivamente una o più delle operazione seguenti : - pulitura , eviscerazione , taglio della coda , taglio della testa ; - taglio , escluso il filettaggio o il taglio dei blocchi congelati ; - selezionatura ; - etichettatura ; - condizionamento ; - refrigerazione ; - congelamento ; - surgelamento ; - decongelamento , seperazione . La sospensione non è ammessa per i prodotti destinati a subire trattamenti ( o operazioni ) che danno diritto al beneficio della sospensione , se tali trattamenti ( o operazioni ) sono effettuati per la vendita al minuto o alle aziende de ristoro . La sospensione dei dazi si applica unicamente ai pesci destinati al consumo umano . Il controllo dell ' utilizzazione per questa destinazione particolare attraverso l ' applicazione delle disposizioni comunitarie in materia . ( i ) Esenzione per il nasello atlantico ( Merluccius bilinearis ) nei limiti di un contingente tariffario annuo erga omnes di 2 000 tonnellate da concedere dalle autorità competenti . ( j ) il dazio è ridotto a 2,1 % ( sospensione ) fino al 30 giugno 1981 per i filetti di aringhe , freschi , refrigerati o congelati , destinati alla trasformazione ( n ) ( o ) . ( k ) dazio del 5,6 % nei limiti di un contingente tariffario erga omnes annuo di 10 000 tonnellate da concedere dalle autorità competenti ; ( l ) Il dazio è ridotto a 2,2 % ( sospensione ) fino al 30 giugno 1981 . ( m ) Il dazio è sospeso fino al 30 giugno 1981 . ( n ) A condizione che il prezzo di riferimento , fissato o da fissare , sia rispettato . La sospensione si applica ai pesci destinati a subire qualsiasi operazione , eccezione fatta per pesci destinati a subire esclusivamente una o più delle operazioni seguenti : - pulitura , eviscerazione , taglio della coda , taglio della testa ; - taglio , escluso il filettaggio o il taglio dei blocchi congelati ; - selezionatura ; - etichettatura ; - condizionamento ; - refrigerazione ; - congelamento ; - surgelamento ; - decongelamento , seperazione . La sospensione non è ammessa per i prodotti destinati a subire trattamenti ( o operazioni ) che danno diritto al beneficio della sospensione , se tali trattamenti ( o operazioni ) sono effettuati per la vendita al minuto o alle aziende di ristoro . La sospensione dei dazi si applica unicamente ai pesci destinati al consumo umano . ( o ) Il controllo dell ' utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l ' applicazione delle disposizioni comunitarie in materia . ( p ) Il dazio è sospeso fino al 30 giugno 1981 per merluzzi carbonari ( Pollachius virens o Gadus Virens ) , salati o in salamoia , destinati alla trasformazione ( s ) ( o ) . ( q ) Il dazio ù ridotto a 2,2 % ( sospensione ) fino al 30 giugno 1981 per i filetti di aringhe . ( r ) Il dazio ù sospeso fino al 30 giugno 1981 per i filetti di merluzzi carbonari ( Pollachius virens o Gadus virens ) , salati o in salamoia , destinati alla trasformazione ( s ) ( o ) . ( s ) La sospensione si applica ai pesci destinati a subire qualsiasi operazione , eccezione fatta per pesci destinati a subire esclusivamente una o più delle operazioni seguenti : - pulitura , eviscerazione , taglio della coda , taglio della testa ; - taglio , escluso il filettaggio o il taglio dei blocchi congelati ; - selezionatura ; - etichettatura ; - condizionamento ; - refrigerazione ; - congelamento ; - surgelamento ; - decongelamento , seperazione . La sospensione non è ammessa per i prodotti destinati a subire trattamenti ( no operazioni ) che danno diritto al beneficio della sospensione , se tali trattamenti ( o operazioni ) sono effettuati per la vendita al minuto o alle aziende di ristoro . La sospensione dei dazi si applica unicamente ai pesci destinati al consumo umano . ( t ) Il dazio è ridotto a 7,7 % ( sospensione ) fino al 30 giugno 1981 . ( u ) A condizione che il prezzo di riferimento sia rispettato . ( v ) Esenzione nei limiti di un contingente tariffario annuo di 25 000 tonnellate . ( w ) Applicabile alle sementi che rispondono alle disposizioni delle direttive concernenti la commercializzazione delle sementi e delle piante . ( x ) Applicabile alle sementi commercializzate a norma dell ' articolo 2 , paragrafo 1 , punto D , della direttiva 66/401/CEE del 14 giugno 1966 ( GU n . 125 dell ' 11 . 7 . 1966 ) . ( y ) Il dazio è ridotto a 5,6 % ( sospensione ) fino al 30 giugno 1981 per : a ) aringhe salate con aggiunta di spezie , presentate in imballaggi immediati di contenuto netto di 10 kg o più ; b ) bianchi di aringhe , preparati o conservati nell ' aceto , presentati in imballaggi immediati di contenuto netto di 10 kg o più . ( z ) Il dazio è ridotto a 2,8 % ( sospensione ) fino al 30 giugno 1981 per gamberetti diversi da quelli della varietà « Crangon » , cotti in acqua e sgusciati , anche congelati o secchi , destinati all ' industria di trasformazione dei prodotti della voce n . 16.05 . Il controllo dell ' utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l ' applicazione delle disposizione comunitarie in materia . ( 1 ) Secondo condizioni da convenire tra le competenti autorità . ( 2 ) Dazio dell ' 8,3 % nei limiti di un contingente tariffario comunitario annuo di 90 tonnellate . ( 3 ) A condizione che il prezzo franco frontiera di riferimento sia rispettato . ( 4 ) Il cambio da applicare per la conversione in moneta nazionale dell ' ECU nella quale viene espresso il dazio è il tasso rappresentativo applicabile ai vini , se questo viene fissato nel quadro della politica agricola comune . SCAMBIO DI LETTERE tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Turchi relativo all ' articolo 3 , paragrafo 3 , della decisione n . 1/80 del Consiglio di associazione Bruxelles , addì 20 gennaio 1981 Signore , in applicazione dell ' articolo 3 , paragrafo 3 , della decisione del Consiglio di associazione n . 1/80 , mi pregio di precisare qui di seguito le condizioni relative ai quantitativi alle scadenze stagionali cui sono le riduzioni tariffarie previste al praragrafo 1 di detto articolo . 1 . Per i prodotti elencati in appresso , la soppressione dei dazi doganali si applica alle importazioni nella Comunità effettuate nei seguenti periodi : Numero della tariffa doganale comune * Designazione delle merci * 07.01 * Ortaggi e piante mangerecce , freschi o refrigerati : * * A . Patate : * * II . di primizia : * * ex a ) dal 1° gennaio al 15 maggio : * * - dal 1 ) gennaio al 31 marzo * * F . Legumi da granella , sgranati o in baccello : * * II . Fagioli : * * ex a ) dal 1° ottobre al 30 giugno : * * - dal 1° novembre al 30 aprile * * ex III . altri : * * - Fave ( Vicia faba major L . ) : * * - dal 1° luglio al 30 aprile * * ex H . Cipolle , scalogni e agli : * * - Cipolle : * * - dal 15 febbraio al 15 maggio * * ex T . altri : * * Melanzane : * * - dal 15 gennaio al 30 aprile * * Sedano faglia : * * - dal 1° gennaio al 30 aprile * * - Zucche e zucchine : * * - dal 1° dicembre a fine febbraio * 08.04 * Uve , fresche o secche : * * A . fresche : * * 1 . da tavola : * * ex a ) dal 1° novembre al 14 luglio : * * - dal 15 novembre al 30 aprile * * - dal 18 giugno al 14 luglio * * ex b ) dal 15 luglio al 31 ottobre : * * - dal 15 luglio al 17 luglio * 08.07 * Frutta a nocciolo , fresche : * * D . Prugne : * * ex II . dal 1° ottobre al 30 giugno : * * - dal 1° maggio al 15 giugno * ex 08.09 * Altre frutta fresche : * * Meloni : * * - dal 1° novembre al 31 maggio * - Angurie : * * - dal 1° aprile al 15 giugno 2 . Per i prodotti elencati in aprresso , la sosppressione dei dazi doganali si applica nei limiti dei contingenti tariffari seguenti : Numero della tariffa doganale comune * Designazione delle merci * Volume dei contingenti in tonnellate * 08.05 * Frutta a guscio ( escluse quelle della voce n . 08.01 ) , fresche o secche , anche sgusciate o decorticate : * * * ex G . altre : * * * - Nocciole * 25 000 * 20.06 * Frutta altrimenti preparate o conservate , con o senza aggiunta di zuccheri o di alcole : * * * B . altre : * * * II . senza agginta di alcole : * * * c ) senza aggiunta di zuccheri , in imballaggi immediati di contenuto netto : * * * 1 . di 4,5 kg o più : * * * ex aa ) Albicocche : * * * - Polpa * 90 * 3 . Per i pomodori preparati o conservati senza aceto o acido acetico di cui alla sottovoce 20.02 C della tariffa doganale , comune , la soppressione dei dazi doganali si applica per un quantitativo annuo di 16 500 tonnellate , semprechù il governo turco si impegni ad adottare tutte le misure necessarie affinchù le forniture alla Comunità non superino tale quantitativo . I reciproci chiarimenti sulle condizioni di importazione nella Comunità e sulle garanzie relative alle quantità sono concordati tra la Direzione generale degli affari della CEE del ministero del commercio della Repubblica di Turchia e la Direzione generale dell ' agricoltura della Commissione delle Comunità europee . 4 . Le modalità di applicazione dell ' articolo 3 , paragrafo 3 , della decisione n . 1/80 del Consiglio di associazione , oggetto della presente lettera , sono valide sino all ' entrata in vigore di un nuovo scambio di lettere . Le sarei grato se Ella volesse confermarmi l ' accordo del Suo governo su quanto precede . Voglia gradire , Signore , i sensi della mia più alta considerazione . A nome del Consiglio delle Comunità europee Bruxelles , addì 6 febbraio 1981 Signore , mi pregio di comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna , così redatta : « In applicazione dell ' articolo 3 , paragrafo 3 , della decisione del Consiglio di associazione n . 1/80 , mi pregio di precisare qui di seguito le condizioni relative ai quantitativi e alle scadenze stagionali cui sono soggette le riduzioni tariffarie previste al paragrafo 1 di detto articolo . 1 . Per i prodotti elencati in appresso , la soppressione dei dazi doganali si applica alle importazioni nella Comunità effettuate nei seguenti periodi : Numero della tariffa doganale comune * Designazione delle merci * 07.01 * Ortaggi e piante mangerecce , freschi o refrigerati : * * A . Patate : * * II . di primizia : * * * ex a ) dal 1° gennaio al 15 maggio : * * - dal 1° gennaio al 31 marzo * * F . Legumi da granella , sgranati o in baccello : * * II . Fagioli : * * ex a ) dal 1° ottobre al 30 giugno : * * - dal 1° novembre al 30 aprile * ex III . altri : * * - Fave ( Vicia faba major L ) : * * - dal 1° gennaio al 30 aprile * * ex H . Cipolle , scalogni e agli : * * - Cipolle : * * - dal 15 febbraio al 15 maggio * * ex T . altri : * * - Melanzane : * * - dal 15 gennaio al 30 aprile * * - Sedano foglia : * * - dal 1° gennaio al 30 aprile * * - Zucche e zucchine : * * - dal 1° dicembre a fine febbraio * 08.04 * Uve , fresche o secche : * * A . fresche : * * I . da tavola : * * ex a ) dal 1° novembre al 14 luglio : * * - dal 15 novembre al 30 aprile * * - dal 18 giugno al 14 luglio * * ex b ) dal 15 luglio al 31 ottobre : * * - dal 15 luglio al 17 luglio 08.07 * Frutta a nocciolo , fresche : * * D . Prugne : * * ex II . dal 1° ottobre al 30 giugno : * * - dal 1° maggio al 15 giugno * ex 08.09 * Altre frutta fresche : * * - Meloni : * * - dal 1° novembre al 31 maggio * * - Angurie : * * - dal 1° aprile al 15 giugno * 2 . Per i prodotti elencati in appresso , la soppressione dei dazi doganali si applica nei limiti dei contingenti tariffari annuali seguenti : Numero della tariffa doganale comune * Designazione delle merci * Volume dei contingenti in tonnellate * 08.05 * Frutta a guisco ( escluse quelle della voce n . 08.01 ) , fresche o secche , anche sgusciate o decorticate : * * * ex G . altre : * * * - Nocciole * 25 000 * 20.06 * Frutta altrimenti preparate o conservate , con o senza aggiunta di zuccheri o di alcole : * * * B . altre : * * * II . senza aggiunta di alcole : * * * c ) senza aggiunta di zuccheri , in imballaggi immediati di contenuto netto : * * * 1 . di 4,5 kg o più : * * * ex aa ) Albicocche : * * * - Polpa * 90 * 3 . Per i pomodori o conservati senza aceto o acido di cui alla sottovoce 20.02 C della tariffa doganale comune , la soppressione dei dazi doganali si applica per un quantitativo annuo di 16 500 tonnellate , semprechù il governo turco si impegni ad adottare tutte le misure necessarie affinchù le forniture alla Comunità non superino tale quantitativo . I reciproci chiarimenti sulle condizioni di importazione nella Comunità e sulle garanzie relative alle quantità sono concordati tra la Direzione generale degli affari della CEE del ministero del commercio della Repubblica di Turchia e la Direzione generale dell ' agricoltura della Commissione delle Comunità europee . 4 . Le modalità di applicazione dell ' articolo 3 , paragrafo 3 , della decisione n . 1/80 del Consiglio di associazione , oggetto della presente lettera , sono valide sino all ' entrata in vigore di un nuovo scambio di lettere . Le sarei grato se Ella volesse confermarmi l ' accordo del Suo governo su quanto precede » . Mi pregio confermarLe che il mio governo è d ' accordo sul contenuto di tale lettera . Voglia gradire , Signore , i sensi della mia più alta considerazione . Per il governo della Repubblica di Turchia