Regolamento (CEE) n. 532/81 della Commissione, del 24 febbraio 1981, che sottopone a sorveglianza comunitaria l' importazione di taluni prodotti tessili originari di alcuni paesi terzi
Gazzetta ufficiale n. L 054 del 28/02/1981 pag. 0054 - 0057
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 532/81 DELLA COMMISSIONE del 24 febbraio 1981 che sottopone a sorveglianza comunitaria l ' importazione di taluni prodotti tessili originari di alcuni paesi terzi LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , visto il regolamento ( CEE ) n . 926/79 del Consiglio , dell ' 8 maggio 1979 , relativo al regime comune per le importazioni ( 1 ) , in particolare l ' articolo 7 , sentito il parere del comitato consultivo istituito dall ' articolo 5 del suddetto regolamento , considerando che fra la Comunità e taluni paesi terzi firmatari dell ' accordo internazionale per il commercio di prodotti tessili sono stati negoziati accordi commerciali per detti prodotti per il periodo dal 1° gennaio 1978 al 31 dicembre 1982 , e che ai termini di detti accordi il commercio suddetto è stato disciplinato in modo da evitare perturbazioni del mercato e pregiudizi ai produttori comunitari ; considerando che negli accordi tessili bilaterali le parti contraenti hanno deciso di fissare limiti quantitativi per le esportazioni nella Comunità di taluni prodotti tessili ; considerando che in passato sono state effettuate alcune importazioni nella Comunità in base a false indicazioni sull ' origine delle merci al fine di eludere le disposizioni relative ai limiti quantitativi concordati per le esportazioni ; considerando che è opportuno impedire siffatte deviazioni di traffico nell ' interesse della Comunità e dei paesi esportatori abusivamente indicati come paesi di origine delle merci ; considerando che è indispensabile una stretta collaborazione in materia e che la Comunità e taluni paesi terzi hanno convenuto di introdurre il sistema di duplice controllo per le esportazioni di talune categorie di prodotti non soggetti a limiti quantitativi , ferma restando l ' applicazione dell ' articolo 6 degli accordi bilaterali ; considerando che siffatto regime è stato stabilito per il 1980 con il regolamento ( CEE ) n . 997/80 della Commissione ( 2 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2823/80 ( 3 ) ; che i motivi che hanno giustificato l ' instaurazione di questo regime persistono e che conviene mantenerlo ; considerando che in taluni paesi terzi determinate categorie di prodotti interessati sono oggetto di limitazioni quantitative e sono pertanto già subordinate ad un sistema di duplice controllo ; considerando che è opportuno rilasciare automaticamente un ' autorizzazione di importazione dietro presentazione di una licenza di esportazione per le categorie di prodotti non limitati , conformemente alle procedure di cui agli articoli 7 e 8 del regolamento ( CEE ) n . 926/79 ; considerando che è opportuno precisare che questo regime di sorveglianza non si applicherà ai prodotti citati nell ' allegato A e originari di un paese terzo , che figura nel suddetto allegato , in cui formeranno oggetto di una limitazione quantitativa e saranno dunque sottomessi ad un sistema di duplice controllo , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 Dal 2 marzo 1981 l ' immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti che figurano nell ' allegato A , originari dei paesi ivi menzionati , è soggetta a sorveglianza comunitaria conformemente alle procedure di cui agli articoli 7 e 8 del regolamento ( CEE ) n . 926/79 . Articolo 2 I prodotti ai quali si applica l ' articolo 1 possono essere immessi in libera pratica in uno Stato membro unicamente dietro presentazione di un documento di importazione . Tale documento è rilasciato o vidimato gratuitamente , da un ' autorità competente dello Stato membro di importazione , entro un termine massimo di cinque giorni lavorati a decorrere dalla presentazione di una licenza d ' esportazione di un importatore della Comunità , ed è valido per sei mesi dalla data del rilascio . Articolo 3 Il documento di importazione di cui all ' articolo 2 è rilasciato o vidimato soltanto dietro presentazione della licenza d ' esportazione , che figura nell ' allegato B , rilasciata dalle competenti autorità dei paesi terzi riportati nell ' allegato A . Articolo 4 L ' immissione in libera pratica dei prodotti di cui all ' articolo 1 , spediti dai paesi fornitori riportati nell ' allegato A verso la Comunità prima del 2 marzo 1981 e non ancora immessi in libera pratica , è effettuata su riserva della presentazione della polizza di carico o di altro documento comprovante l ' effettiva spedizione prima di detta data . Articolo 5 Il regime di sorveglianza istuito dal presente regolamento non si applica ai prodotti citati nell ' allegato A e originari di un paese terzo che figura nel suddetto allegato in cui formano oggetto di una limitazione quantitativa e sono dunque sottomessi ad un sistema di duplice controllo . Articolo 6 Il presente regolamento entra in vigore il 2 marzo 1981 e si applica fino al 31 dicembre 1981 . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , il 24 febbraio 1981 . Per la Commissione Étienne DAVIGNON Vicepresidente ( 1 ) GU n . L 131 del 31 . 5 . 1979 , pag . 15 . ( 2 ) GU n . L 107 del 25 . 4 . 1980 , pag . 10 . ( 3 ) GU n . L 292 dell ' 1 . 11 . 1980 , pag . 54 . ALLEGATO A Numero d ' ordine * Numero della tariffa doganale comune * Codice Nimexe 1981 * Designazione delle merci * Unità * Paesi terzi * 6 * 61.01 * * Indumenti esterni per uomo e per ragazzo : * Pezzi * Indonesia * * B V d ) 1 * * * * * * 2 * * * * * * 3 * * * * * * e ) 1 * * * * * * 2 * * * * * * 3 * * * * * * 61.02 * * Indumenti esterni per donna , per ragazza e per bambini : * * * * B II e ) 6 aa ) * * * * * * bb ) * * * * * * cc ) * * B . altri : * * * * * 61.01-62 , 64 , 66 , 72 , 74 , 76 * Calzoncini , shorts e pantaloni , tessuti , per uomo e per ragazzo ; pantaloni tessuti , per donna , per ragazza e per bambini , di lana , di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali * * * * * 61.02-66 , 68 , 72 * * * * 7 * 60.05 * * Indumenti esterni , accessori di abbilgliamento ed altri manufatti , a maglia non elastica nù gommata : * Pezzi * Indonesia * * A II b ) 4 aa ) 22 * * * * * * 33 * * * * * * 44 * * * * * * 55 * * A . Indumenti ed accessori di abbiglimento : * * * * * * II . altri : * * * * 61.02 * * Indumenti esterni per donna , per ragazza e per bambini : * * * * B II e ) 7 bb ) * * * * * * cc ) * * * * * * dd ) * * B . altri : * * * * * 60.05-22 , 23 , 24 , 25 * Camicie , camicette e bluse a maglia ( non elastica nù gommata ) , o tessute , per donna , per ragazza e per bambini , di lana , di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali * * * * * 61.02-78 , 82 , 84 * * * * 8 * 61.03 * * Sottovesti ( biancheria da dosso ) per uomo e per ragazzo , compresi i colli , colletti , sparati e polsini : * Pezzi * Indonesia * * A * * * * * * * 61.03-11 , 15 , 19 * Camicie e camicette , tessute , per uomo e per ragazzo , di lana , di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali * * * 12 * 60.03 * * Calze , sottocalze , calzini , proteggi-calze e manufatti simili , a maglia non elastica nù gommata : * Paia * Indonesia * * A * * * * Malaysia * * B I * * * * Filippine * * II b ) * * * * Tailandia * * C * 60.03-11 , 19 , 20 , 27 , 30 , 90 * diversi dalle calze di fibre tessili sintetiche per donna * * Singapore * * D * * * * * 21 * 61.01 * * Indumenti esterni per uomo e per ragazzo : * Pezzi * Indonesia * * B IV * * * * Malaysia * * 61.02 * * Indumenti esterni per donna , per ragazza e per bambini : * * Tailandia * * B II d ) * * B . altri : * * * * * 61.01-29 , 31 , 32 * Eskimo ; giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili , tessuti , di lana , di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali * * * * * 61.02-25 , 26 , 28 * * * * 91 * 62.04 * * Copertoni , vele per imbarcazioni , tende per l ' esterno , tende e oggetti per campeggio : * Tonnellate * Indonesia * * A II * * * * Malaysia * * B II * * * * Filippine * * * * * * Tailandia * * * 62.04-23 , 73 * Tende * * Singapore * ALLEGATO B Tabella : Vedi G . U .