31981R0300

Regolamento (CEE) n. 300/81 della Commissione, del 29 gennaio 1981, relativo alla classificazione di merci nella sottovoce 04.02 A II della tariffa doganale comune

Gazzetta ufficiale n. L 033 del 05/02/1981 pag. 0019 - 0019
edizione speciale spagnola: capitolo 02 tomo 7 pag. 0238
edizione speciale portoghese: capitolo 02 tomo 7 pag. 0238


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 300/81 DELLA COMMISSIONE

del 29 gennaio 1981

relativo alla classificazione di merci nella sottovoce 04.02 A II della tariffa doganale comune

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 97/69 del Consiglio , del 16 gennaio 1969 , relativo alle misure da adottare per l ' applicazione uniforme della nomenclautra della tariffa doganale comune ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 280/77 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 3 ,

considerando che è necessario adottare disposizioni in grado di garantire l ' applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune per la classificazione di un prodotto che si presenta sotto forma di polvere , ottenuto a partire dal latte scremato per eliminazione parziale di lattosio e sali minerali a mezzo , generalmente , dell ' ultrafiltrazione avente la seguente composizione percentuale :

Sostanza secca * Materia grassa del latte * Ceneri * Lattosio * Sostanza proteica ( 3 ) ( N × 6,38 ) *

96 % * 2 % * 5 % * 4-9 % * 80-85 % *

considerando che la tariffa doganale comune allegata al regolamento ( CEE ) n . 950/68 del Consiglio ( 4 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 3000/80 ( 5 ) , prevede la classificazione nella sottovoce 04.02 A II del latte e della crema di latte , in polvere o granulati ;

considerando che il prodotto in questione , pur presentando una proporzione modificato dei vari costituenti naturali del latte , conserva il carattere di prodotto della voce 04.02 ;

considerando che , all ' interno della voce 04.02 , è opportuno considerare la sottovoce 04.02 A II ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato della nomenclatura della tariffa doganale comune ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il prodotto che si presenta sotto forma di polvere , ottenuto a partire dal latte scremato per eliminazione parziale di lattosio e sali minerali a mezzo , generalmente , dell ' ultrafiltrazione e che presenta la seguente composizione in percentuale :

Sostanza secca * Materia grassa dell latte * Ceneri * Lattosio * Sostanza proteica ( 3 ) ( N × 6,38 ) *

96 % * 2 % * 5 % * 4-9 % * 85-80 % *

rientra nella voce tariffa comune :

04.02 Latte e crema di latte , conservati , concentrati o zuccherati

A . senza aggiunta di zuccheri :

II . Latte e crema di latte , in polvere o granulati .

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , il 29 gennaio 1981 .

Per la commissione

Karl-Heinz NARJES

( 1 ) GU n . L 14 del 21 . 1 . 1969 , pag . 1 .

( 2 ) GU n . L 40 dell ' 11 . 2 . 1977 , pag . 1 .

( 3 ) Caseina e lattoalbumina in proporzione rispettivamente di 80:20 .

( 4 ) GU n . L 172 del 22 . 7 . 1968 , pag . 1 .

( 5 ) GU n . L 315 del 24 . 11 . 1980 , pag . 1 .