31981R0237

Regolamento (CEE) n. 237/81 del Consiglio, del 20 gennaio 1981, che fissa, per la campagna di pesca 1981, il prezzo alla produzione comunitaria per i tonni destinati all' industria conserviera

Gazzetta ufficiale n. L 037 del 10/02/1981 pag. 0006 - 0006


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 237/81 DEL CONSIGLIO

del 20 gennaio 1981

che fissa , per la campagna di pesca 1981 , il prezzo alla produzione comunitaria per i tonni destinati all ' industria conserviera

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 100/76 del Consiglio , del 19 gennaio 1976 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 3443/80 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 16 , paragrafo 5 ,

vista la proposta della Commissione ,

considerando che l ' articolo 16 , paragrafo 4 , del regolamento ( CEE ) n . 100/76 prevede che venga fissato un prezzo alla produzione comunitaria per i tonni destinati all ' industria conserviera ;

considerando che il regolamento ( CEE ) n . 2816/79 ( 3 ) ha fissato per la campagna di pesca 1980 il prezzo alla produzione comunitaria per i tonni destinati all ' industria conserviera ;

considerando che , sulla base dei criteri definiti all ' articolo 16 , paragrafo 4 , del regolamento ( CEE ) n . 100/76 , occorre procedere ad un aumento del prezzo per la campagna di pesca 1981 ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il prezzo alla produzione comunitaria valido fino al 31 dicembre 1981 per i tonni destinati all ' industria conserviera e il prodotti cui esso si riferisce è fissato come segue :

( in ECU/t )

Prodotto * Caratteristiche commerciali * Prezzo alla produzione comunitaria *

Tonno albacora * Pesce intero , di peso non superiore a 10 kg/pezzo * 1 045 *

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 febbraio 1981 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , addì 20 gennaio 1981 .

Per il Consiglio

Il Presidente

Ch . A . van der KLAAUW

( 1 ) GU n . L 20 del 28 . 1 . 1976 , pag . 1 .

( 2 ) GU n . L 359 del 31 . 12 . 1980 , pag . 13 .

( 3 ) GU n . L 320 del 15 . 12 . 1979 , pag . 6 .