31981R0175

Regolamento (CEE) n. 175/81 della Commissione, del 22 gennaio 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 467/77 che stabilisce il metodo ed il tasso d' interesse da utilizzare per il calcolo delle spese di finanziamento degli interventi costituiti da acquisti, magazzinaggio e vendita

Gazzetta ufficiale n. L 020 del 23/01/1981 pag. 0014 - 0015
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 21 pag. 0029
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 21 pag. 0029


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 175/81 DELLA COMMISSIONE

del 22 gennaio 1981

che modifica il regolamento ( CEE ) n . 467/77 che stabilisce il metodo ed il tasso d ' interesse da utilizzare per il calcolo delle spese di finanziamento degli interventi costituiti da acquisti , magazzinaggio e vendita

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 729/70 del Consiglio , del 21 aprile 1970 , relativo al finanziamento della politica agricola comune ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 929/79 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 3 , paragrafo 2 ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 1883/78 del Consiglio , del 2 agosto 1978 , relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia , sezione garanzia ( 3 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 249/80 ( 4 ) , in particolare l ' articolo 5 ,

considerando che , a norma della regolamentazione delle organizzazioni comuni dei mercati , può essere previsto che il prodotto acquistato dall ' organismo d ' intervento sia pagato soltanto dopo un certo termine ; che tale disposizione è stata introdotta dai regolamenti ( CEE ) n . 685/69 ( 5 ) e ( CEE ) n . 625/78 ( 6 ) della Commissione , modificati dal regolamento ( CEE ) n . 2863/80 ( 7 ) ;

considerando che l ' attuale sistema in materia di spese di interesse per i fondi immobilizzati sul piano nazionale è basato sul quantitativo medio del prodotto in giacenza al mese ;

considerando che è opportuno adattare il metodo di calcolo delle spese di interesse per tener conto del termine di pagamento , qualora sia previsto dalla regolamentazione ; che è quindi opportuno modificare il regolamento ( CEE ) n . 467/77 della Commissione ( 8 ) ;

considerando che , con regolamento ( CEE ) n . 467/77 , il tasso attualmente applicato è stato fissato all ' 8 % ; che , tenuto conto dell ' evoluzione dei tassi d ' interesse , è opportuno procedere al suo adattamento ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del FEAOG ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento ( CEE ) n . 467/77 è così modificato :

1 . All ' articolo 1 è aggiunto il seguente paragrafo 4 :

« 4 . Qualora , nella regolamentazione delle organizzazioni comuni dei mercati , sia previsto che il pagamento del prodotto acquistato dall ' organismo di intervento possa aver luogo soltanto dopo lo scadere di un termine minimo di un mese dopo la data di presa in consegna , la scorta media calcolata conformemente alle disposizioni del paragrafo 3 è ridotta di un quantitativo che risulta dal seguente calcolo :

Quantitativi acquistati durante l ' esercizio × Numero di mesi del termine minimo per il pagamento / 12

Ai fini di tale calcolo , il termine minimo indicato nella regolamentazione deve essere considerato come termine di pagamento . Un mese si considera costituito da trenta giorni . Ogni frazione di mese che supera i quindici giorni si considera come un mese intero ; ogni frazione uguale o inferiore a quindici giorni non è preso in considerazione per questo calcolo » .

2 . All ' articolo 2 è aggiunto il seguente comma :

« Per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1981 il tasso d ' interesse è fissato al 9 % » .

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1981 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , il 22 gennaio 1981 .

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

( 1 ) GU n . L 94 del 28 . 4 . 1970 , pag . 13 .

( 2 ) GU n . L 117 del 12 . 5 . 1979 , pag . 4 .

( 3 ) GU n . L 216 del 5 . 8 . 1978 , pag . 1 .

( 4 ) GU n . L 28 del 5 . 2 . 1980 , pag . 1 .

( 5 ) GU n . L 90 del 15 . 4 . 1969 , pag . 12 .

( 6 ) GU n . L 84 del 31 .3 . 1978 , pag . 19 .

( 7 ) GU n . L 297 del 6 . 11 . 1980 , pag . 16 .

( 8 ) GU n . L 62 dell ' 8 . 3 . 1977 , pag . 9 .