Regolamento (CEE) n. 139/81 della Commissione, del 16 gennaio 1981, che definisce le condizioni cui è subordinata l'ammissione di taluni carni bovine congelate nella sottovoce 02.01 A II b) 4 bb) 22 della tariffa doganale comune
Gazzetta ufficiale n. L 015 del 17/01/1981 pag. 0004 - 0009
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 21 pag. 0023
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 21 pag. 0023
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 139/81 DELLA COMMISSIONE del 16 gennaio 1981 che definisce le condizioni cui è subordinata l ' ammissione di talune carni bovine congelate nella sottovoce 02.01 A II b ) 4 bb ) 22 della tariffa doganale comune LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , visto il regolamento ( CEE ) n . 805/68 del Consiglio , del 27 giugno 1968 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ( 1 ) , modificato da ultimo dall ' atto di adesione della Grecia ( 2 ) , in particolare l ' articolo 11 , paragrafo 5 , considerando che il regolamento ( CEE ) n . 162/74 della Commissione ( 3 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2014/75 ( 4 ) , ha definito le condizioni cui è subordinata l ' ammissione di talune carni bovine congelate nella sottovoce 02.01 A II a ) 2 dd ) 22 bbb ) della tariffa doganale comune ; che , dopo l ' adozione di detto regolamento , la tariffa doganale comune è stata modificata ; che , per motivi di chiarezza , è opportuno rimaneggiare le disposizioni del regolamento ( CEE ) n . 162/74 ; considerando che , a seguito dell ' evoluzione degli scambi di prodotti del settore delle carni bovine tra la Comunità ed i paesi terzi , sono stati ideati nuovi modelli di certificati , meglio confacenti ad una gestione efficace di tali scambi ; che è opportuno allineare il certificato di autenticità previsto dal regolamento ( CEE ) n . 162/74 ai certificati previsti per altri prodotti del settore delle carni bovine ; considerando che i prodotti della sottovoce 02.01 A II b ) 4 bb ) 22 della tariffa doganale comune sono stati definiti dal regolamento ( CEE ) n . 586 /77 della Commissione ( 5 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 882/79 ( 6 ) ; considerando che le disposizioni del presente regolamento lasciano impregiudicate le disposizioni comunitarie adottate in materia di legislazione veterinaria , nonchù di legislazione sulle derrate alimentari , intese a tutelare la salute delle persone e degli animali e ad evitare alterazioni e frodi ; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 L ' ammissione nella sottovoce 02.01 A II b ) 4 bb ) 22 della tariffa doganale comune di carni congelate ( « crop » , « chuck and blade » e « brisket » ) in provenienza dai paesi terzi è subordinata alla presentazione di un certificato di autenticità rispondente ai requisiti definiti nel presente regolamento . Articolo 2 1 . Il certificato di autenticità è redatto su di un formulario conforme al modello riprodotto nell ' allegato I . Il formulario deve avere un formato di circa 210 × 297 mm . . Deve essere utilizzata carta di colore bianco del peso minimo di 40 g/m2 . 2 . I formulari devono essere stampati e compilati in una delle lingue ufficiali della Comunità ; inoltre , possono essere stampati e compilati nella lingua ufficiale o una delle lingue ufficiali del paese esportatore . 3 . I formulari devono essere compilati a macchina o a mano . In quest ' ultimo caso , devono essere compilati con inchiostro e in stampatello . 4 . Ogni certificato di autenticità deve essere contrassegnato da un numero di rilascio assegnato dall ' organismo emittente di cui all ' articolo 4 . Articolo 3 Il certificato è presentato , unitamente al prodotto cui si riferisce , alle autorità doganali dello Stato membro d ' importazione entro tre mesi dalla data del suo rilascio . Articolo 4 1 . Per essere valido , un certificato di autenticità dev ' essere correttamente compilato e vistato , conformemente al modello di cui all ' allegato I , da uno degli organismi emittenti elencati nell ' allegato II . 2 . Per essere correttamente vistato , il certificato di autenticità deve indicare il luogo e la data di emmissione , recare il timbro dell ' organismo emittente ed essere firmato dalla persona o dalle persone a ciò abilitate . Il timbro pu ò essere sostituito da un sigillo stampato . Articolo 5 1 . Gli organismi emittenti elencati nell ' allegato II devono : a ) essere riconosciuti in quanto tali dai paesi esportatori ; b ) impegnarsi a verificare le indicazioni contenute nei certificati di autenticità ; c ) impegnarsi a fornire alla Commissione e agli Stati membri , su loro richiesta , qualsiasi informazione utile per poter valutare le indicazioni contenute nei certificati di autenticità . 2 . Qualora non sussista più il presupposto enunciato al paragrafo 1 , lettera a ) , o un organismo emittente non assolva uno degli obblighi assunti , l ' elenco dell ' allegato II è riveduto . Articolo 6 Il regolamento ( CEE ) n . 162/74 è abrogato . Tuttavia , i certificati rilasciati in conformità del regolamento ( CEE ) n . 162/74 rimangono validi sino al 30 giugno 1981 . Articolo 7 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , il 16 gennaio 1981 . Per la Commissione Il Presidente Gaston THORN ( 1 ) GU n . L 148 del 28 . 6 . 1968 , pag . 24 . ( 2 ) GU n . L 291 del 19 . 11 . 1979 , pag . 17 . ( 3 ) GU n . L 19 del 23 . 1 . 1974 , pag . 10 . ( 4 ) GU n . L 204 del 2 . 8 . 1975 , pag . 14 . ( 5 ) GU n . L 75 del 23 . 3 . 1977 , pag . 10 . ( 6 ) GU n . L 111 del 4 . 5 . 1979 , pag . 14 . ALLEGATO I : vedi G.U . Definizioni Si intendono per : 1 . Tagli di quarti anteriori detti « crop » e « chuck and blade » , le parti dorsali del quarto anteriore , inclusa la parte superiore della spalla , ottenute da un quarto anteriore con un minimo di quattro costole ed un massimo di dieci costole , mediante un taglio diritto secondo un piano che passa dal punto di congiunzione della prima costola con il primo segmento dell ' osso del petto al punto di riflessione del diaframma situato sulla decima costola . 2 . « Tagli di punta di petto detti « brisket » , la parte inferiore del quarto anteriore comprendente la punta di petto , il centro del petto e le cartilagini , all ' estremità del petto . ALLEGATO II Elenco degli organismi dei paesi esportatori abilitati ad emettere certificati di autenticità Paese terzo * Organismo emittente * Nome * Indirizzo * Argentina * Junta Nacional de Carnes * San Martin , 459 * * * Buenos Aires * Australia * Australian Meat Board and Livestock Corporation * Aetna Life Tower * * * Hyde Park Square * * * Sydney 2000 * Botswana * Department of Agriculture * Senior Veterinary Officer * * * Ministry for Agriculture * * * Private Bag 12 * * * Lobaste * Nuova Zelanda * New Zealand Meat Producers Board * Massey House * * * Lambton Quay * * * Wellington * Swaziland * Ministry of Agriculture * PO Box 1162 * * * Mbabane * Uruguay * Instito Nacional de Carnes ( CINAC ) * Rincon 459 * * * Montevideo * Repubblica Sudafricana * South African Livestock and Meat Industries Control Board * Hamilton and Vermeulen * * * Streets * * * Pretoria