Regolamento (CEE) n. 32/81 della Commissione, del 1° gennaio 1981, che fissa gli importi compensativi adesione nel settore vitivinicolo
Gazzetta ufficiale n. L 002 del 01/01/1981 pag. 0028 - 0028
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 32/81 DELLA COMMISSIONE del 1° gennaio 1981 che fissa gli importi compensativi adesione nel settore vitivinicolo LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , visto l ' atto di adesione della Grecia , visto il regolamento ( CEE ) n . 13/81 del Consiglio , del 1° gennaio 1981 , che stabilisce le norme generali del regime degli importi compensativi adesione nel settore vitivinicolo ( 1 ) , in particolare l ' articolo 7 , lettera b ) , primo trattino , considerando che , a norma del suddetto regolamento , devono essere fissati gli importi compensativi adesione nel settore vitivinicolo ; considerando che è opportuno , onde evitare deviazioni di traffico , ricorrere alla possibilità prevista dall ' articolo 6 del regolamento ( CEE ) n . 13/81 del Consiglio ; considerando che le misure previste dal presente regolamemnto sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 Gli importi compensativi adesione sono fissati a : - 0,27 ECU per % vol e per hl per tutti i vini da tavola rossi , eccettuati quelli del tipo R III ; - 0,27 ECU per % vol e per hl per tutti i vini nuovi rossi ancora in fermentazione ; - 0,16 ECU per % vol e per hl per il vino alcolizzato rosso ai sensi della nota complementare 4 , lettera b ) , del capitolo 22 della tariffa doganale comune ; - 0,24 ECU per % vol e per hl per il mosto di uve fresche rosse mutizzato con alcole , ai sensi della nota complementare 4 , lettera a ) , del capitolo 22 della tariffa doganale comune ; - 0,24 ECU per % vol e per hl per i succhi di uve rosse ( compresi i mosti d ' uva ) , concentrati o non , aventi tenore , in peso , di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30 % , delle sottovoci 20.07 A I e B I della tariffa doganale comune ; - 0,24 ECU per % vol e per hl per i succhi di uve rosse ( compresi i mosti d ' uva ) , concentrati o non , aventi tenore , in peso , di zuccheri addizionati superiore a 30 % , delle sottovoci 20.07 A I e B I della tariffa doganale comune ; - 10 ECU/hl per i vini liquorosi ai sensi della nota complementare 4 , lettera c ) , del capitolo 22 della tariffa doganale comune , diversi da quelli destinati alla trasformazione , sotto controllo doganale o controllo amministrativo che presenti garanzie equivalenti , in prodotti diversi da quelli della voce 22.05 della tariffa doganale comune . Articolo 2 Un importo eguale all ' importo compensativo adesione è riscosso all ' esportazione dalla Grecia verso i paesi terzi per tutti i prodotti tranne quelli elaborati interamente a partire da uve raccolte in Grecia . Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1981 . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , il 1° gennaio 1981 . Per la Commissione Il Presidente Roy JENKINS ( 1 ) GU n . L 1 dell ' 1 . 1 . 1981 , pag . 24 .