31981R0032

Regolamento (CEE) n. 32/81 della Commissione, del 1° gennaio 1981, che fissa gli importi compensativi adesione nel settore vitivinicolo

Gazzetta ufficiale n. L 002 del 01/01/1981 pag. 0028 - 0028


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 32/81 DELLA COMMISSIONE

del 1° gennaio 1981

che fissa gli importi compensativi adesione nel settore vitivinicolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

visto l ' atto di adesione della Grecia ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 13/81 del Consiglio , del 1° gennaio 1981 , che stabilisce le norme generali del regime degli importi compensativi adesione nel settore vitivinicolo ( 1 ) , in particolare l ' articolo 7 , lettera b ) , primo trattino ,

considerando che , a norma del suddetto regolamento , devono essere fissati gli importi compensativi adesione nel settore vitivinicolo ;

considerando che è opportuno , onde evitare deviazioni di traffico , ricorrere alla possibilità prevista dall ' articolo 6 del regolamento ( CEE ) n . 13/81 del Consiglio ;

considerando che le misure previste dal presente regolamemnto sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Gli importi compensativi adesione sono fissati a :

- 0,27 ECU per % vol e per hl per tutti i vini da tavola rossi , eccettuati quelli del tipo R III ;

- 0,27 ECU per % vol e per hl per tutti i vini nuovi rossi ancora in fermentazione ;

- 0,16 ECU per % vol e per hl per il vino alcolizzato rosso ai sensi della nota complementare 4 , lettera b ) , del capitolo 22 della tariffa doganale comune ;

- 0,24 ECU per % vol e per hl per il mosto di uve fresche rosse mutizzato con alcole , ai sensi della nota complementare 4 , lettera a ) , del capitolo 22 della tariffa doganale comune ;

- 0,24 ECU per % vol e per hl per i succhi di uve rosse ( compresi i mosti d ' uva ) , concentrati o non , aventi tenore , in peso , di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30 % , delle sottovoci 20.07 A I e B I della tariffa doganale comune ;

- 0,24 ECU per % vol e per hl per i succhi di uve rosse ( compresi i mosti d ' uva ) , concentrati o non , aventi tenore , in peso , di zuccheri addizionati superiore a 30 % , delle sottovoci 20.07 A I e B I della tariffa doganale comune ;

- 10 ECU/hl per i vini liquorosi ai sensi della nota complementare 4 , lettera c ) , del capitolo 22 della tariffa doganale comune , diversi da quelli destinati alla trasformazione , sotto controllo doganale o controllo amministrativo che presenti garanzie equivalenti , in prodotti diversi da quelli della voce 22.05 della tariffa doganale comune .

Articolo 2

Un importo eguale all ' importo compensativo adesione è riscosso all ' esportazione dalla Grecia verso i paesi terzi per tutti i prodotti tranne quelli elaborati interamente a partire da uve raccolte in Grecia .

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1981 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , il 1° gennaio 1981 .

Per la Commissione

Il Presidente

Roy JENKINS

( 1 ) GU n . L 1 dell ' 1 . 1 . 1981 , pag . 24 .