31981L0933

Direttiva 81/933/CEE del Consiglio, del 17 novembre 1981, che modifica le direttive 69/169/CEE e 78/1035/CEE per quanto riguarda le franchigie fiscali applicabili nel traffico internazionale di viaggiatori e all'importazione di merci oggetto di piccole spedizioni a carattere non commerciale provenienti dai paesi terzi

Gazzetta ufficiale n. L 338 del 25/11/1981 pag. 0024 - 0024
edizione speciale finlandese: capitolo 9 tomo 1 pag. 0093
edizione speciale spagnola: capitolo 09 tomo 1 pag. 0129
edizione speciale svedese/ capitolo 9 tomo 1 pag. 0093
edizione speciale portoghese: capitolo 09 tomo 1 pag. 0129


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CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 17 novembre 1981

che modifica le direttive 69/169/CEE e 78/1035/CEE per quanto riguarda le franchigie fiscali applicabili nel traffico internazionale di viaggiatori e all ' importazione di merci oggetto di piccole spedizioni a carattere non commerciale provenienti dai paesi terzi

( 81/933/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 99 ,

vista la proposta della Commissione ( 1 ) ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ) ,

considerando che la fissazione del controvalore in moneta nazionale delle franchigie fiscali previste dalla direttiva 69/169/CEE del Consiglio , del 28 maggio 1969 , relativa all ' armonizzazione delle disposizioni legislative , regolamentari e amministrative riguardanti la franchigia dalle imposte sulla cifra d ' affari e dalle altre imposizioni indirette interne riscosse all ' importazione nel traffico internazionale di viaggiatori ( 4 ) , modificata da ultimo dalla direttiva 78/1033/CEE ( 5 ) , e dalla direttiva 78/1035/CEE del Consiglio , del 19 dicembre 1978 , relativa alle franchigie fiscali applicabili all ' importazione di merci oggetto di piccole spedizioni a carattere non commerciale provenienti dai paesi terzi ( 6 ) , porterebbe ad una riduzione in moneta nazionale delle franchigie fiscali applicabili in uno Stato membro ; che nelle circostanze attuali conviene evitare una tale riduzione ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

L ' articolo 1 della direttiva 69/169/CEE è modificato come segue :

a ) nel paragrafo 1 , l ' espressione « quaranta unità di conto europee » è sostituita dall ' espressione « quarantacinque ECU » ;

b ) nel paragrafo 2 , l ' espressione « venti unità di conto europee » è sostituita dall ' espressione « ventitrù ECU » .

Articolo 2

Nell ' articolo 1 , paragrafo 2 , terzo trattino della direttiva 78/1035/CEE , l ' espressione « trenta unità di conto europee » è sostituita dall ' espressione « trentacinque ECU » .

Articolo 3

1 . Gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva a decorrere dal 1° gennatio 1982 .

2 . Gli Stati membri informano la Commissione delle disposizioni che essi adottano per l ' applicazione della presente direttiva .

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

Fatto a Bruxelles , addì 17 novembre 1981 .

Per il Consiglio

Il Presidente

G . HOWE

( 1 ) GU n . C 350 del 31 . 12 . 1980 , pag . 21 .

( 2 ) GU n . C 144 del 15 . 6 . 1981 , pag . 76 .

( 3 ) GU n . C 159 del 29 . 6 . 1981 , pag . 5 .

( 4 ) GU n . L 133 del 4 . 6 . 1969 , pag . 6 .

( 5 ) GU n . L 366 del 28 . 12 . 1978 , pag . 31 .

( 6 ) GU n . L 366 del 28 . 12 . 1978 , pag . 34 .