31981L0488

Direttiva 81/488/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1981, che modifica talune disposizioni delle direttive 73/132/CEE e 78/53/CEE relative alle indagini statistiche da effettuare a cura degli Stati Membri sul patrimonio bovino

Gazzetta ufficiale n. L 189 del 11/07/1981 pag. 0046 - 0047
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 22 pag. 0130
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 22 pag. 0130


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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 30 giugno 1981

che modifica talune disposizioni delle direttive 73/132/CEE e 78/53/CEE relative alle indagini statistiche da effettuare a cura degli Stati membri sul patrimonio bovino

( 81/488/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 43 e 209 ,

vista la direttiva 73/132/CEE del Consiglio , del 15 maggio 1973 , relativa alle indagini statistiche sul patrimonio bovino , alle previsioni sulla disponibilità di bovini da macello e alle statistiche delle macellazioni di bovini , da effettuare a cura da Stati membri ( 1 ) ,

vista la direttiva 78/53/CEE del Consiglio , del 19 dicembre 1977 , che stabilisce disposizioni complementari relative alle indagini statistiche da effettuare a cura degli Stati membri sul patrimonio bovino ( 2 ) ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 3 ) ,

considerando che , per favorire il ravvicinamento dei metodi d ' indagine e l ' armonizzazione delle statistiche nel settore dei bovini , talune disposizioni della direttiva 73/132/ECU devono essere precisate o completate ;

considerando che l ' Italia , non avendo ancora potuto per motivi tecnici procedere entro il periodo previsto dalla direttiva 73/132/CEE all ' aggiornamento della base di campionamento in modo da poter rientrare entro il limiti d ' errore comunitari , auspica che sia prorogata la deroga concessa dall ' articolo 4 della suddetta direttiva ;

considerando che la Repubblica federale di Germania per motivi tecnici effettua i censimenti agricoli nel corso degli anni pari , e che è quindi opportuno prevedere che i dati richiesti a norma dell ' articolo 5 , paragrafo 4 della direttiva 73/132/CEE possono essere comunicati secondo tale ritmo ;

considerando che dalle esperienze acquisite risulta che i servizi della Commissione incaricati della gestione del mercato devono poter disporre di talune ripartizioni supplementari e di previsioni di produzione relative alla totalità dell ' anno successivo a quello di riferimento ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

La direttiva 73/132/CEE è modificata come segue :

1 . la deroga di cui all ' articolo 4 , paragrafo 3 , è prorogata per l ' Italia fino al 31 dicembre 1983 ;

2 . all ' articolo 5 il testo dei paragrafi 2 e 3 è sostituito dal testo seguente :

« 2 . Gli Stati membri comunicano annualmente alla Commissione al più tardi dieci settimane dopo il mese di riferimento , i risultati definitivi di una delle due indagini sul patrimonio bovino , secondo la seguente ripartizione territoriale :

- Belgio : provinces / provincies

- Danimarca : -

- Germania : Regierungsbezirke

- Grecia : -

- Francia : rùgions de programme

- Irlanda : -

- Italia : regioni

- Lussemburgo : -

- Paesi Bassi : provincies

- Regno Unito : Standard regions .

Tuttavia , per quanto concerne la Grecia , si può stabilire , secondo la procedura dall ' articolo 9 , che i risultati debbano essere comunicati secondo ripartizioni da determinare .

3 . Sulla base dei risultati di una delle due indagini sul patrimonio bovino , gli Stati membri elaborano e comunicano alla Commissione , almeno ogni due anni sulla scorta di dati relativi al 1981 , i risultati a livello nazionale secondo le classi di grandezza degli effettivi esistenti e conformemente alle tabelle elaborate secondo la procedura di cui all ' articolo 9 .

3 bis . Per motivi tecnici la Repubblica federale di Germania è tuttavia autorizzata a comunicare .

- i risultati secondo le classi di grandezza degli effettivi esistenti e

- i risultati da stabilire a norma dell ' articolo 1 , paragrafo 2

ogni due anni a decorrere dalla comunicazione dei dati relativi al 1980 .

Per quanto concerne gli altri anni , la Repubblica federale di Germania comunica i risultati contemplati dal secondo trattino per i " Laender " » ;

3 . all ' articolo 6 il testo del paragrafo 1 , primo comma , è sostituito dal testo seguente :

« 1 . Gli Stati membri elaborano , sulla base dei risultati delle indagini e di altri dati a disposizione , previsioni della produzione indigena lorda di bovini :

- nel caso dell ' indagine intermedia , per il secondo semestre dell ' anno in corso e ciascuno dei due semestri dell ' anno civile successivo ,

- nel caso dell ' indagine di dicembre , per ciascuno dei due semestri dell ' anno civile successivo » .

Articolo 2

La deroga di cui all ' articolo 2 , paragrafo 3 , della direttiva 78/53/CEE è prorogata fino al 31 dicembre 1983 .

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

Fatto a Lussemburgo , addì

Per il Consiglio

G . BRAKS

Il Presidente

( 1 ) GU n . L 153 del 9 . 6 . 1973 , pag . 25 .

( 2 ) GU n . L 16 del 20 . 1 . 1978 , pag . 20 .

( 3 ) GU n . C 101 del 4 . 5 . 1981 , pag . 56 .