Direttiva 81/488/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1981, che modifica talune disposizioni delle direttive 73/132/CEE e 78/53/CEE relative alle indagini statistiche da effettuare a cura degli Stati Membri sul patrimonio bovino
Gazzetta ufficiale n. L 189 del 11/07/1981 pag. 0046 - 0047
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 22 pag. 0130
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 22 pag. 0130
++++ DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 30 giugno 1981 che modifica talune disposizioni delle direttive 73/132/CEE e 78/53/CEE relative alle indagini statistiche da effettuare a cura degli Stati membri sul patrimonio bovino ( 81/488/CEE ) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 43 e 209 , vista la direttiva 73/132/CEE del Consiglio , del 15 maggio 1973 , relativa alle indagini statistiche sul patrimonio bovino , alle previsioni sulla disponibilità di bovini da macello e alle statistiche delle macellazioni di bovini , da effettuare a cura da Stati membri ( 1 ) , vista la direttiva 78/53/CEE del Consiglio , del 19 dicembre 1977 , che stabilisce disposizioni complementari relative alle indagini statistiche da effettuare a cura degli Stati membri sul patrimonio bovino ( 2 ) , vista la proposta della Commissione , visto il parere del Parlamento europeo ( 3 ) , considerando che , per favorire il ravvicinamento dei metodi d ' indagine e l ' armonizzazione delle statistiche nel settore dei bovini , talune disposizioni della direttiva 73/132/ECU devono essere precisate o completate ; considerando che l ' Italia , non avendo ancora potuto per motivi tecnici procedere entro il periodo previsto dalla direttiva 73/132/CEE all ' aggiornamento della base di campionamento in modo da poter rientrare entro il limiti d ' errore comunitari , auspica che sia prorogata la deroga concessa dall ' articolo 4 della suddetta direttiva ; considerando che la Repubblica federale di Germania per motivi tecnici effettua i censimenti agricoli nel corso degli anni pari , e che è quindi opportuno prevedere che i dati richiesti a norma dell ' articolo 5 , paragrafo 4 della direttiva 73/132/CEE possono essere comunicati secondo tale ritmo ; considerando che dalle esperienze acquisite risulta che i servizi della Commissione incaricati della gestione del mercato devono poter disporre di talune ripartizioni supplementari e di previsioni di produzione relative alla totalità dell ' anno successivo a quello di riferimento , HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA : Articolo 1 La direttiva 73/132/CEE è modificata come segue : 1 . la deroga di cui all ' articolo 4 , paragrafo 3 , è prorogata per l ' Italia fino al 31 dicembre 1983 ; 2 . all ' articolo 5 il testo dei paragrafi 2 e 3 è sostituito dal testo seguente : « 2 . Gli Stati membri comunicano annualmente alla Commissione al più tardi dieci settimane dopo il mese di riferimento , i risultati definitivi di una delle due indagini sul patrimonio bovino , secondo la seguente ripartizione territoriale : - Belgio : provinces / provincies - Danimarca : - - Germania : Regierungsbezirke - Grecia : - - Francia : rùgions de programme - Irlanda : - - Italia : regioni - Lussemburgo : - - Paesi Bassi : provincies - Regno Unito : Standard regions . Tuttavia , per quanto concerne la Grecia , si può stabilire , secondo la procedura dall ' articolo 9 , che i risultati debbano essere comunicati secondo ripartizioni da determinare . 3 . Sulla base dei risultati di una delle due indagini sul patrimonio bovino , gli Stati membri elaborano e comunicano alla Commissione , almeno ogni due anni sulla scorta di dati relativi al 1981 , i risultati a livello nazionale secondo le classi di grandezza degli effettivi esistenti e conformemente alle tabelle elaborate secondo la procedura di cui all ' articolo 9 . 3 bis . Per motivi tecnici la Repubblica federale di Germania è tuttavia autorizzata a comunicare . - i risultati secondo le classi di grandezza degli effettivi esistenti e - i risultati da stabilire a norma dell ' articolo 1 , paragrafo 2 ogni due anni a decorrere dalla comunicazione dei dati relativi al 1980 . Per quanto concerne gli altri anni , la Repubblica federale di Germania comunica i risultati contemplati dal secondo trattino per i " Laender " » ; 3 . all ' articolo 6 il testo del paragrafo 1 , primo comma , è sostituito dal testo seguente : « 1 . Gli Stati membri elaborano , sulla base dei risultati delle indagini e di altri dati a disposizione , previsioni della produzione indigena lorda di bovini : - nel caso dell ' indagine intermedia , per il secondo semestre dell ' anno in corso e ciascuno dei due semestri dell ' anno civile successivo , - nel caso dell ' indagine di dicembre , per ciascuno dei due semestri dell ' anno civile successivo » . Articolo 2 La deroga di cui all ' articolo 2 , paragrafo 3 , della direttiva 78/53/CEE è prorogata fino al 31 dicembre 1983 . Articolo 3 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva . Fatto a Lussemburgo , addì Per il Consiglio G . BRAKS Il Presidente ( 1 ) GU n . L 153 del 9 . 6 . 1973 , pag . 25 . ( 2 ) GU n . L 16 del 20 . 1 . 1978 , pag . 20 . ( 3 ) GU n . C 101 del 4 . 5 . 1981 , pag . 56 .