Direttiva 81/187/CEE del Consiglio, del 26 marzo 1981, che modifica la direttiva 78/631/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (antiparassitari)
Gazzetta ufficiale n. L 088 del 02/04/1981 pag. 0029 - 0030
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 11 pag. 0112
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 11 pag. 0167
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 11 pag. 0112
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 11 pag. 0167
++++ CONSIGLIO DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 26 marzo 1981 che modifica la direttiva 78/631/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla classificazione , all ' imballaggio e all ' etichettatura dei preparati pericolosi ( antiparassitari ) ( 81/187/CEE ) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 100 , vista la proposta della Commissione , considerando che , a norma dell ' articolo 12 della direttiva 78/631/CEE del Consiglio , del 26 giugno 1978 , concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla classificazione , all ' imballaggio e all ' etichettatura dei preparati pericolosi ( anti-parassitari ) ( 1 ) , gli Stati membri devono mettere in vigore il 1° gennaio 1981 le disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative necessarie per uniformarsi a detta direttiva ; considerando che l ' articolo 11 , paragrafo 1 , della direttiva 78/631/CEE stabilisce che l ' elenco delle sostanze attive con l ' indicazione dei valori convenzionali della DL50 e della CL50 ( allegato III ) ed un aggiornamento dell ' elenco delle sostanze attive dell ' allegato II saranno adottate con la procedura , detta del comitato , di cui all ' articolo 21 della direttiva 67/548/CEE del Consiglio , del 27 giugno 1967 , concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative relative alla classificazione , all ' imballaggio e all ' etichettatura delle sostanze pericolose ( 2 ) , modificata da ultimo dalla direttiva 79/831/CEE ( 3 ) ; considerando che nel corso della revisione dell ' allegato II e della redazione dell ' allegato III è stato constatato che il numero delle sostanze chimiche da prendere in considerazione è notevolmente più grande e che lo studio delle diverse proprietà pericolose di queste sostanze richiede più tempo di quanto inizialmente previsto ; considerando che , seppure i lavori procedano alacremente , non è stato possibile ultimarli entro il 1° gennaio 1981 ; considerando che , sino a quando mancherà l ' allegato III della direttiva 78/631/CEE , gli Stati membri non potranno adottare disposizioni per mettere in vigore l ' intera direttiva e che , sino a quando non sarà stato aggiornato l ' elenco delle sostanze attive di cui all ' allegato II , non è opportuno obbligare gli Stati membri ad adottare le disposizioni necessarie per uniformarsi alla direttiva ; considerando che , di conseguenza , è necessario ritardare la data alla quale gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative necessarie per uniformarsi alla direttiva 78/631/CEE , HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA : Articolo 1 Il testo dell ' articolo 12 , paragrafo 1 , della direttiva 78/631/CEE è sostituito del testo seguente : « 1 . Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative necessarie per uniformarsi alla presente direttiva alla data che sarà stabilita per l ' entrata in vigore delle prescrizioni da adottare ai sensi dell ' articolo 11 , paragrafo 1 . Essi ne informano immediatamente la Commissione » . Articolo 2 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva . Fatto a Bruxelles , addì 26 marzo 1981 . per il Consiglio Il Presidente D.S . TUIJNMAN ( 1 ) GU n . L 206 del 29 . 7 . 1978 , pag . 13 . ( 2 ) GU n . 196 del 16 . 8 . 1967 , pag . 1 . ( 3 ) GU n . L 259 del 15 . 10 . 1979 , pag . 10 .