Direttiva 81/6/CEE del Consiglio, del 1ºgennaio 1981, che autorizza la Repubblica ellenica a comunicare ed attuare i suoi piani nazionali di eradicazione accelerata della brucellosi e della tubercolosi dei bovini
Gazzetta ufficiale n. L 014 del 16/01/1981 pag. 0022 - 0022
++++ CONSIGLIO del 1° gennaio 1981 che autorizza la Repubblica ellenica a comunicare ed attuare i suoi piani nazionali di eradicazione accelerata della tubercolosi dei bovini ( 81/6/CEE ) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , visto l ' atto di adesione del 1979 , in particolare l ' articolo 146 , vista la proposta della Commissione , considerando che la direttiva 77/391/CEE del Consiglio , del 17 maggio 1977 , che instaura un ' azione della Comunità per l ' eradicazione della brucellosi , della tubercolosi e della leucosi dei bovini ( 1 ) , statuisce agli articoli 2 e 3 che gli Stati membri il cui bestiame è affetto da brucellosi e da tubercolosi approntino un piano nazionale inteso a accelerarne l ' eradicazione ; che , in virtù dell ' articolo 9 , paragrafo 1 , della suddetta direttiva , tali piani sono comunicati dagli Stati membri alla Commissione prima della loro attuazione , entro e non oltre il 31 marzo 1978 , e in seguito annualmente ; considerando che nell ' allegato II dell ' atto di adesione del 1979 è stabilito che devono essere adottate una o più misure per garantire la partecipazione della Grecia alle varie azioni per il loro rimanente periodo di attuazione ; considerando che , conformemente all ' articolo 29 , paragrafo 3 , della direttiva 78/52/CEE ( 2 ) , il finanziamento comunitario è limitato alle macellazioni avvenute anteriormente al 1° gennaio 1982 ; che , tuttavia , conformemente all ' articolo 29 , paragrafo 4 , quando l ' attuazione del piano entro la data prevista è ostacolata in uno Stato membro da difficoltà rilevanti , tale data può essere rinviata dal Consiglio per detto Stato , per un anno al massimo , che una deroga in questo senso deve essere prevista anche per la Grecia ; considerando che i pianti nazionali di eradicazione devono essere applicati per un periodo sufficientemente lungo da garantire il pieno effetto e permettere il raggiungimento dello scopo prefisso , HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA : Articolo 1 In deroga dell ' articolo 9 , paragrafo 1 , della direttiva 77/391/CEE , la Repubblica ellenica comunica alla Commissione i piani di cui agli articoli 2 e 3 della stessa direttiva anteriormente alla loro applicazione ed entro e non oltre il 31 marzo 1981 . Articolo 2 1 . In deroga dell ' articolo 29 , paragrafo 2 , della direttiva 78/52/CEE , la Repubblica ellenica mette in vigore le disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative per attuare i suoi piani nazionali di eradicazione accelerata , approvati conformemente all ' articolo 9 , paragrafo 2 , della direttiva 77/391/CEE , alla data fissata dalla Commissione nella decisione di approvazione ed entro e non oltre il 31 dicembre 1981 . 2 . In deroga dell ' articolo 29 , paragrafo 3 , della direttiva 78/52/CEE , il finanziamento comunitario è limitato alle macellazioni avvenute anteriormente al 1° gennaio 1983 . Articolo 3 La Repubblica ellenica è destinataria della presente direttiva . Fatto a Bruxelles , addì 1° gennaio 1981 . Per il Consiglio Il Presidente D.F . VAN DER MEI ( 1 ) GU n . L 145 del 13 . 6 . 1977 , pag . 44 . ( 2 ) GU n . L 15 del 19 . 1 . 1978 , pag . 34 .