31981H0972

81/972/CEE: Raccomandazione del Consiglio, del 3 dicembre 1981, concernente il riutilizzo della carta straccia e l'impiego di carta riciclata

Gazzetta ufficiale n. L 355 del 10/12/1981 pag. 0056 - 0057
edizione speciale spagnola: capitolo 15 tomo 3 pag. 0083
edizione speciale portoghese: capitolo 15 tomo 3 pag. 0083


RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO del 3 dicembre 1981 concernente il riutilizzo della carta straccia e l'impiego di carta riciclata (81/972/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

visto il progetto di raccomandazione presentato dalla Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

considerando che la risoluzione del Consiglio delle Comunità europee e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 17 maggio 1977, concernente il proseguimento e l'attuazione di una politica e di un programma d'azione delle Comunità europee in materia ambientale (3) stabilisce che nelle azioni riguardanti i rifiuti venga data la priorità, in particolare, al settore della carta straccia;

considerando che l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti (4) prevede che gli Stati membri adottano le misure atte a promuovere la prevenzione, il riciclo, la trasformazione dei rifiuti e l'estrazione dai medesimi di materie prime e eventualmente di energia, nonché ogni altro metodo che consenta il riutilizzo dei rifiuti;

considerando che la carta straccia costituisce una notevole percentuale dei rifiuti urbani e che essa è tecnicamente ricuperabile, su base selettiva, come preziosa materia prima secondaria per alcune produzioni di carta e cartone;

considerando che il deficit attuale della Comunità per materie prime destinate alla fabbricazione di carta e cartone deve essere colmato con importazioni da paesi terzi di pasta di legno e di carta e prodotti di carta, questi ultimi fabbricati principalmente con fibra vergine;

considerando le implicazioni costi/ricavi del riciclo della carta straccia per la fabbricazione di carta e cartone, compresi le fluttuazioni dei prezzi della carta straccia, i costi di raccolta e di cernita della stessa e del cartone, nonché i possibili risparmi sui costi per la eliminazione dei rifiuti;

considerando che l'utilizzazione della carta straccia, invece della cellulosa o della pasta di legno, nella fabbricazione di prodotti a base di carta e di cartone consente sostanziali economie di energia e di acqua dolce, produce meno effluenti e dà luogo ad un minore inquinamento atmosferico come pure contribuisce a ridurre il problema dell'eliminazione dei rifiuti;

RACCOMANDA agli Stati membri ed alle istituzioni comunitarie di definire ed attuare politiche intese a promuovere l'impiego di carta e cartone riciclati, ed in particolare di: i) favorire l'impiego di carta e di cartone riciclati e riciclabili, specialmente presso le istituzioni comunitarie e le amministrazioni nazionali, gli enti pubblici e quei servizi statali che possono servire da esempio;

ii) favorire, ove possibile, l'impiego di carta e cartone riciclati contenenti un'elevata percentuale di carta straccia mista;

iii) riesaminare, alla luce dei recenti progressi tecnologici, le attuali specificazioni per i prodotti a base di carta che, per motivi diversi dall'idoneità del prodotto alla sua funzione, limitano il riutilizzo della carta straccia e l'impiego di carta e cartone riciclati;

iv) attuare programmi per l'informazione del consumatore e dei fabbricanti, allo scopo di promuovere i prodotti di carta e cartone ottenuti da carta e cartone riciclati; (1) GU n. C 28 del 9.2.1981, pag. 66. (2) GU n. C 331 del 17.12.1980, pag. 27. (3) GU n. C 139 del 13.6.1977, pag. 1. (4) GU n. L 194 del 25.7.1975, pag. 39.

v) sviluppare e promuovere utilizzazioni della carta straccia diverse dall'utilizzazione come materia prima per la produzione di carta e cartone;

vi) incoraggiare l'impiego di prodotti (inchiostri, colle, ecc.) che non impediscano il successivo riciclo delle carte e dei cartoni.

Fatto a Bruxelles, addì 3 dicembre 1981.

Per il Consiglio

Il Presidente

T. KING