31981D0938

81/938/CEE: Decisione della Commissione, del 10 novembre 1981, relativa all'attuazione della riforma delle strutture agrarie nel Granducato del Lussemburgo conformemente alla direttiva del Consiglio 72/159/CEE e al titolo II della direttiva 75/268/CEE del Consiglio (Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

Gazzetta ufficiale n. L 338 del 25/11/1981 pag. 0029 - 0030


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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 novembre 1981

relativa all ' attuazione della riforma delle strutture agrarie nel Granducato del Lussemburgo conformemente alla direttiva del Consiglio 72/159/CEE e al titolo II della direttiva 75/268/CEE del Consiglio

( Il testo in lingua francese è il solo facente fede )

( 81/938/CEE )

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

vista la direttiva 72/159/CEE del Consiglio , del 17 aprile 1972 , relativa all ' ammodernamento delle aziende agricole ( 1 ) , modificata da ultimo dalla direttiva 81/528/CEE ( 2 ) , in particolare l ' articolo 18 , paragrafo 3 .

vista la direttiva 75/268/CEE del Consiglio , del 28 aprile 1975 , sull ' agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate ( 3 ) , in particolare l ' articolo 13 ,

considerando che il 20 agosto 1981 il governo lussemburghese ha notificato le seguenti disposizioni :

- regolamento granducale del 10 marzo 1981 che modifica e completa il regolamento granducale modificato del 30 marzo 1979 recante esecuzione della legge 30 novembre 1978 intesa a promuovere l ' ammodernamento dell ' agricoltura ,

- regolamento granducale del 13 maggio 1981 che modifica l ' articolo 27 del regolamento granducale modificato del 30 marzo 1979 recante esecuzione della legge 30 novembre 1978 intesa a promuovere l ' ammodernamento dell ' agricoltura ,

- regolamento ministeriale del 14 maggio 1981 che precisa le modalità di concessione dell ' indennità compensativa annua concessa alle aziende agricole ,

- regolamento granducale del 31 luglio 1981 che fissa , per il 1981 , il reddito da lavoro comparabile nonchù talune modalità attinenti a tale reddito ;

considerando che , a norma dell ' articolo 18 , paragrafo 3 , della direttiva 72/159/CEE , e dell ' articolo 13 della direttiva 75/268/CEE , la Commissione decide , in funzione della compatibilità delle disposizioni legislative , regolamentari o amministrative comunicatele con le norme delle direttive comunitarie e tenendo conto degli obiettivi delle stesse , nonchù del nesso necessario tra le varie misure , se ricorrono i presupposti per la partecipazione finanziaria della Comunità alle azioni comuni di cui all ' articolo 15 della direttiva 72/159/CEE e all ' articolo 13 della direttiva 75/268/CEE ;

considerando che il regolamento granducale del 10 marzo 1981 che modifica e completa il regolamento granducale modificato del 30 marzo 1979 recante esecuzione della legge 30 novembre 1978 intesa a promuovere l ' ammodernamento dell ' agricoltura , il regolamento granducale del 13 maggio 1981 che modifica l ' articolo 27 del regolamento granducale modificato del 30 marzo 1979 recante esecuzione della legge 30 novembre 1978 intesa a promuovere l ' ammodernamento dell ' agricoltura e il regolamento granducale del 31 luglio 1981 che fissa , per il 1981 , il reddito di lavoro comparabile nonchù talune modalità attinenti a tale reddito corrispondono alle finalità e alle condizioni della direttiva 72/159/CEE ;

considerando che il regolamento ministeriale del 14 maggio 1981 che precisa le modalità di concessione dell ' indennità compensativa annua concessa alle aziende agricole corrisponde alle finalità e alle condizioni del titolo II della direttiva 75/268/CEE ;

considerando che il comitato del FEAOG è stato consultato in merito agli aspetti finanziari ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente delle strutture agrarie ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Le disposizioni legislative regolamentari ed amministrative citate nei considerando , relative all ' attuazione delle direttive 72/159/CEE e 75/268/CEE nel Granducato del Lussemburgo soddisfano ai criteri per la partecipazione finanziaria della Comunità alle azioni comuni di cui all ' articolo 15 della direttiva 72/159/CEE e all ' articolo 13 della direttiva 75/268/CEE .

Articolo 2

Il Granducato del Lussemburgo è destinatario della presente decisione .

Fatto a Bruxelles , il 10 novembre 1981 .

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

( 1 ) GU n . L 96 del 23 . 4 . 1972 , pag . 1 .

( 2 ) GU n . L 197 del 20 . 7 . 1981 , pag . 41 .

( 3 ) GU n . L 128 del 19 . 5 . 1975 , pag . 1 .