31981D0839

81/839/CEE: Decisione della Commissione, dell'8 ottobre 1981, che stabilisce che l'importazione dell'apparecchio denominato "Virtis homogenizer, model 45" non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune

Gazzetta ufficiale n. L 314 del 04/11/1981 pag. 0011 - 0011


++++

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell ' 8 ottobre 1981

che stabilisce che l ' importazione dell ' apparecchio denominato « Virtis homogenizer , model 45 » non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune

( 81/839/CEE )

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 1798/75 del Consiglio , del 10 luglio 1975 , relativo all ' importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti a carattere educativo , scientifico o culturale ( 1 ) , modificato dal regolamento ( CEE ) n . 1027/79 ( 2 ) ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 2784/79 della Commissione , del 12 dicembre 1979 , che determina le disposizioni di applicazione del regolamento ( CEE ) n . 1798/75 ( 3 ) , in particolare l ' articolo 7 ,

considerando che , con lettera dell ' 8 aprile 1981 , il Regno Unito ha chiesto alla Commissione di avviare la procedura prevista dall ' articolo 7 del regolamento ( CEE ) n . 2784/79 allo scopo di determinare se l ' apparecchio denominato « Virtis homogenizer , model 45 » , utilizzato per la ricerca sulle malattie di origine micologica o batteriologica e in particolare per permettere la riduzione in particelle piccolissime di campioni di piante o di terreni di cultura , debba essere considerato o meno un apparecchio scientifico e , in caso affermativo , se apparecchi di valore scientifico equivalente siano attualmente fabbricati nella Comunità ;

considerando che , in conformità dell ' articolo 7 , paragrafo 5 , del regolamento ( CEE ) n . 2784/79 , un gruppo di esperti , composto dei rappresentanti di tutti gli Stati membri , si è riunito il 9 luglio 1981 nell ' ambito del comitato delle franchigie doganali allo scopo di esaminare il caso di specie ;

considerando che da tale esame risulta che l ' apparecchio in questione è un omogeneizzatore ; che esso non possiede caratteristiche oggettive che lo rendono specialmente atto alla ricerca scientifica ; che , del resto , gli apparecchi del genere sono principalmente utilizzati per attività non scientifiche ; che l ' utilizzazione di tale apparecchio nel caso specifico non può , da sola , conferirgli il carattere di apparecchio scientifico ; che , pertanto , esso non può essere considerato un apparecchio scientifico ; che di conseguenza non è giustificato ammettere in franchigia l ' apparecchio di cui sopra ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

L ' importazione dell ' apparecchio denominato « Virtis homogenizer , model 45 » , che costituisce oggetto della domanda del Regno Unito dell ' 8 aprile 1981 , non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune .

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione .

Fatto a Bruxelles , l ' 8 ottobre 1981 .

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione

( 1 ) GU n . L 184 del 15 . 7 . 1975 , pag . 1 .

( 2 ) GU n . L 134 del 31 . 5 . 1979 , pag . 1 .

( 3 ) GU n . L 318 del 13 . 12 . 1979 , pag . 32 .