81/760/CEE: Decisione della Commissione, del 27 agosto 1981, che autorizza l'Irlanda ad escludere dal trattamento comunitario eskimo, giacche a vento, giubbotti con o senza cappuccio e simili, tessuti, originari della Corea del Sud (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
Gazzetta ufficiale n. L 275 del 29/09/1981 pag. 0045
++++ DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 27 agosto 1981 che autorizza l ' Irlanda ad escludere dal trattamento comunitario eskimo , giacche a vento , giubbotti con o senza cappuccio e simili , tessuti , originari della Corea del Sud ( Il testo in lingua inglese è il solo facente fede ) ( 81/760/CEE ) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 115 , primo comma , vista la decisione 80/47/CEE della Commissione , del 20 dicembre 1979 ( 1 ) , relativa alle misure di sorveglianza e di protezione che gli Stati membri possono essere autorizzati a prendere nei confronti dell ' importazione di taluni prodotti originari di paesi terzi e immessi in libera pratica in altri Stati membri , in particolare l ' articolo 3 , considerando che in data 19 agosto 1981 il governo irlandese ha presentato alla Commissione delle Comunità europee una domanda ai sensi dell ' articolo 115 , primo comma , del trattato al fine di essere autorizzato ad escludere dal trattamento comunitario eskimo , giacche a vento , giubbotti con o senza cappuccio e simili , tessuti , delle sottovoci ex 61.01 B e ex 61.02 B della tariffa doganale comune , categoria 21 , originari della Corea del Sud e messi in libera pratica negli altri Stati membri ; considerando che , l ' importazione nella Comunità dei prodotti in causa originari della Corea del Sud ha formato oggetto di un accordo negoziato tra la Comunità e questo paese ; che nel quadro di detto accordo la Corea del Sud si è impegnata ad attuare tutte le misure necessarie per limitare le esportazioni dei prodotti in questione destinate alla Comunità fino a concorrenza di determinati massimali ; considerando che , per applicare detto accordo e tener conto delle sue particolarità con regolamento ( CEE ) n . 3059/78 ( 2 ) , il Consiglio ha istituito un regime comune specifico per le importazioni di taluni prodotti tessili ; considerando che , a causa delle differenze di condizioni di mercato nella Comunità e della particolare sensibilità di questo settore industriale comunitario , questi massimali comunitari sono stati ripartiti tra gli Stati membri in modo da tener conto di questi elementi ; considerando che , di conseguenza , sussistono disparità tra le condizioni alle quali attualmente sono soggette le importazioni dei prodotti in questione nei vari Stati membri e che l ' uniformazione di queste condizioni d ' importazione può essere realizzata soltanto gradualmente ; considerando che le disparità nelle misure di politica commerciale applicate dagli Stati membri hanno provocato deviazione di traffico e che l ' Irlanda dal 1° gennaio 1981 ha ammesso a titolo della libera pratica dei prodotti in questione originari del paese terzo in causa per un ammontare pari rispettivamente al 28 % dell 'aliquota nei confronti della Corea del Sud ; considerando che , trattandosi della situazione del settore industriale interessato , secondo le informazioni fornite alla Commissione le importazioni totali di detto prodotto originarie dei paesi terzi sono aumentate passando da 90 000 pezzi nel 1978 a 121 000 pezzi nel 1980 ; considerando che i prezzi dei prodotti in questione originari della Corea del Sud sono notevolmente al disotto dei prezzi di prodotti analoghi fabbricati in Irlanda ; considerando che la produzione dei prodotti analoghi in Irlanda è diminuita da 398 000 pezzi nel 1978 a 305 000 pezzi nel 1980 ; considerando che il personale dipendente si è ridotto da 15 325 occupati nel 1974 a 11 900 occupati nel 1978 ; considerando che eventuali importazioni indirette , in aggiunta a quelle già effettuate o previste , rischiano di aggravare dette difficoltà e di mettere in questione gli obiettivi perseguiti con le misure commerciali summenzionate ; considerando che non è possibile applicare a breve termine i metodi con cui gli altri Stati membri apporterebbero la necessaria cooperazione ; considerando che , di conseguenza , è opportuno autorizzare l ' applicazione di misure di protezione a norma dell ' articolo 115 , primo comma , nelle condizioni definite dalla decisione 80/47/CEE , in particolare l' articolo 3 ; considerando che una domanda di titoli di importazione per 2 832 pezzi originari della Corea del Sud si trova regolarmente all ' esame delle autorità dello Stato membro che ha presentato la domanda ; che non è opportuno estendere tale autorizzazione a queste domande , HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE : Articolo 1 L ' Irlanda è autorizzata ad escludere dal trattamento comunitario i prodotti sono indicati originari dalla Corea del Sud e messi in libera pratica negli altri Stati membri , per i quali le domande di titoli d ' importazione sono state presentate dopo la data di adozione della presente decisione : N . della tariffa doganale comune * Designazione delle merci * ex 61.01 B * Eskimo , giacche a vento , giubbotti con o senza cappuccio e simili , tessuti , di lana , di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali * ex 61.02 B * * ( codici Nimexe : 61.01-29 ; 31 , 32 , 61.02-25 , 26 , 28 ) * * categoria 21 * * Articolo 2 La presente decisione si applica sino al 31 dicembre 1981 Articolo 3 L ' Irlanda è destinataria della presente decisione . Fatto a Bruxelles , il 27 agosto 1981 . Per la Commissione Edgard PISANI Membro della Commissione ( 1 ) GU n . L 16 del 22 . 1 . 1980 , pag . 14 . ( 2 ) GU n . L 365 del 27 . 12 . 1978 , pag . 1 .