81/724/CEE: Decisione della Commissione, del 30 luglio 1981, che autorizza il Regno del Belgio, il Granducato del Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi ad escludere dal trattamento comunitario le tute sportive a maglia originarie della Romania (Il testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)
Gazzetta ufficiale n. L 259 del 12/09/1981 pag. 0020
++++ COMMISSIONE DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 30 luglio 1981 che autorizza il Regno del Belgio , il Granducato del Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi ad escludere dal trattamento comunitario le tute sportive a maglia originarie della Romania ( I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede ) ( 81/7247/CEE ) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 115 , primo comma , vista la decisione 80/47/CEE della Commissione , del 20 dicembre 1979 ( 1 ) , relativa alle misure di sorveglianza e di protezione che gli Stati membri possono essere autorizzati a prendere nei confronti dell ' importazione di taluni prodotti originari di paesi terzi e immessi in libera pratica in altri Stati membri , in particolare l ' articolo 3 , considerando che in data 23 luglio 1981 i governi del Benelux hanno presentato allo Commissione delle Comunità europee una domanda ai sensi dell ' articolo 115 , primo comma , del trattato al fine di essere autorizzati ad escludere dal trattamento comunitario le tute sportive a maglia della sottovoce 60.05 ex A II della tariffa Romania e messe in libera pratica negli altri Stati membri ; considerando che l ' importazione nella Comunità dei prodotti in causa originari della Romania ha formato oggetto di un accordo negoziato tra la Comunità e questi paesi ; che nel quadro di detto accordo la Romania si è impegnata ad attuare tutte le misure necessarie per limitare le esportazioni dei prodotti in questione destinate alla Comunità fino a concorrenza di determinati massimali ; considerando che , per applicare detto accordo e tener conto delle sue particolarità , con regolamento ( CEE ) n . 3059/78 ( 2 ) , modificato da ultimo con regolamento ( CEE ) n . 920/81 ( 3 ) , il Consiglio ha istituito un regime comune specifico per le importazioni di taluni prodotti tessili ; considerando che , a causa delle differenze di condizioni di mercato nella Comunità e della particolare sensibilità di questo settore industriale comunitario , questo massimale comunitario è stato ripartito tra gli Stati membri in modo da tener conto di questi elementi ; considerando che , di conseguenza , sussistono disparità tra le condizioni alle quali attualmente sono soggette le importazioni dei prodotti in questione nei vari Stati membri e che l ' uniformazione di queste condizioni d ' importazione può essere realizzata soltanto gradualmente ; considerando che le disparità nelle misure di politica commerciale applicate dagli Stati membri hanno provocato deviazione di traffico e che il Benelux dal 1° gennaio 1981 ha ammesso a titolo della libera pratica 110 000 pezzi dei prodotti in questione , originari del paese terzo in causa ; considerando che , trattandosi della situazione del settore industriale interessato , secondo le informazioni fornite alla Commissione le importazioni totali di detto prodotto originario dei paesi terzi sono state di 1 528 000 pezzi nel 1978 , 1 996 000 pezzi nel 1979 e di 1 795 000 pezzi nel 1980 ; che la quota di mercato di queste importazioni è aumentata dal 54 % nel 1978 al 59,5 % nel 1979 ; considerando che i prezzi dei prodotti in questione originari della Romania sono notevolmente al disotto dei prezzi di prodotti analoghi fabbricati nel Benelux ; considerando che la produzione dei prodotti analoghi nel Benelux è diminuita da 545 000 pezzi nel 1978 e 1979 a 500 000 pezzi nel 1980 ; che la quota del mercato interno è diminuita dal 19,21 % nel 1978 al 16,22 % nel 1979 ; considerando che eventuali importazioni indirette , in aggiunta a quelle già effettuate o previste , rischiano di aggravare dette difficoltà e di mettere in questione gli obiettivi perseguiti son le misure commerciali summenzionate ; considerando che non è possibile applicare a breve termine i metodi con cui gli altri Stati membri apporterebbero la necessaria cooperazione ; considerando che , di conseguenza , è opportuno autorizzare l ' applicazione di misure di protezione a norma dell ' articolo 115 , primo comma , nelle condizioni definite dalla decisione 80/47/CEE , in particolare dall ' articolo 3 ; considerando che una domanda di titolo di importazione per 24 991 pezzi si trova regolarmente all ' esame delle autorità dello Stato membro che ha presentato la domanda ; che non è opportuno estendere tale autorizzazione a queste domande , HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE : Articolo 1 Il Regno del Belgio , il Granducato del Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi sono autorizzati ad escludere dal trattamento comunitario i prodotti sottoindicati , originari della Romania e messi in libera pratica negli altri Stati membri , e per i quali le domande di titolo d ' importazione sono state presentate dopo il 21 luglio 1981 : N . della tariffa doganale comune * Designazione delle merci * 60.05 ex A II ( codici Nimexe : 60.05-16 , 17 , 19 ) categoria 73 * Tute sportive a maglia non elastica nù gommata , di lana , di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali * Articolo 2 La presente decisione si applica sino a quando saranno aperte nel Benelux nuove possibilità d ' importazione di questi prodotti nei confronti della Romania e comunque non oltre il 31 dicembre 1981 . Articolo 3 Il Regno del Belgio , il Granducato del Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi sono destinatari della presente decisione . Fatto a Bruxelles , il 30 luglio 1981 . Per la Commissione Étienne DAVIGNON Vicepresidente ( 1 ) GU n . L 16 del 22 . 1 . 1980 , pag . 14 . ( 2 ) GU n . L 365 del 27 . 12 . 1978 , pag . 1 . ( 3 ) GU n . L 98 del 9 . 4 . 1981 , pag . 1 .