31981D0691

81/691/CEE: Decisione del Consiglio, del 4 settembre 1981, relativa alla conclusione della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico

Gazzetta ufficiale n. L 252 del 05/09/1981 pag. 0026 - 0035
edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 10 pag. 0027
edizione speciale spagnola: capitolo 04 tomo 1 pag. 0175
edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 10 pag. 0027
edizione speciale portoghese: capitolo 04 tomo 1 pag. 0175


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CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 4 settembre 1981

relativa alla conclusione della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell ' Antartico

( 81/691/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 43 ,

vista la proposta della Commissione ( 1 ) ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) ,

considerando che il fragile equilibrio ecologico nell ' oceano Antartico esige che la gestione e la conservazione delle risorse marine di quest ' ultimo siano regolamentate a livello internazionale ;

considerando che , a tal fine , si è tenuta a Canberra nel maggio 1980 una conferenza diplomatica , cui ha partecipato anche la Comunità e durante la quale è stata elaborata la convenzione internazionale sulla conservazione delle risorse biologiche dell ' Antartico , qui di seguito denominata « convenzione » ;

considerando che la convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla date di deposito dell ' ottavo strumento di ratifica ; che , dopo l ' entrata in vigore della convenzione , la Comunità potrà aderirvi ;

considerando che , per contribuire alla conservazione delle risorse nella zona interessata dalla convenzione , zona in cui operano anche pescatori comunitari , la Comunità deve aderire alla convenzione ,

DECIDE :

Articolo 1

È approvata a norme della Comunità economica europea la convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell ' Antartico .

Il testo della convenzione è allegato alla presente decisione .

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede al deposito dello strumento di approvazione presso il governo australiano , conformemente all ' articolo XXVIII della convenzione ( 3 ) .

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

Fatto a Bruxelles , addì 4 settembre 1981 .

Per il Consiglio

Il Presidente

P . WALKER

( 1 ) GU n . C 317 del 4 . 12 . 1980 , pag . 4 .

( 2 ) GU n . C 101 del 4 . 5 . 1981 , pag . 116 .

( 3 ) La data d ' entrata in vigore della convenzione per quanto riguarda la Comunità sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee a cura del segretariato generale del Consiglio .

CONVENZIONE

SULLA CONVENZIONE DELLE RISORSE BIOLOGICHE DELL ' ANTARTICO

Le parti contraenti ,

RICONOSCENDO l ' importanza di salvaguardare l ' ambiente e di tutelare l ' integrità dell ' ecosistema dei mari intorno all ' Antartico ;

CONSTATANDO la concentrazione di risorse biologiche marine nelle acque antartiche e l' accresciuto interesse per le possibilità offerte dall ' utilizzazione di tali risorse quali fonti di proteine ;

CONSAPEVOLI dell ' urgenza di garantire la conservazione delle risorse biologiche marine dell ' Antartico ;

RITENENDO essenziale accrescere la conoscenza dell ' ecosistema marino antartico e dei suoi componenti in modo da poter deciderne lo sfruttamento sulla base di una solida informazione scientifica ;

RITENENDO che la conservazione delle risorse biologiche marine dell ' Antartico richiede una politica di cooperazione internazionale , tenendo in debito conto le norme del trattato antartico e con l ' attiva partecipazione di tutti gli Stati impegnati in attività di ricerca o di sfruttamento nelle acque antartiche ;

RICONOSCENDO la primaria responsabilità delle parti consultive del trattato antartico in ordine alla protezione e alla preservazione dell ' ambiente antartico e , in particolare , le loro responsabilità ai sensi dall ' articolo IX , paragrafo 1 , lettera f , di tale trattato in ordine alla salvaguardia e conservazione delle risorse biologiche nell ' Antartico ;

RICHIAMANDOSI all ' azione già avviata dalla parti consultive del trattato antartico , in particolare alle misure concordate per la conservazione della fauna e della flora antartica , nonchù alle disposizioni della convenzione per la conservazione delle foche antartiche ;

TENENDO conto delle preoccupazioni in ordine alla conservazione delle risorse biologiche marine dell ' Antartico , espresse dalle parti consultive nella nona riunione consultiva del trattato antartico , nonchù dell ' importanza delle disposizioni della raccomandazione IX-2 , in base alle quali è stata elaborata la presente convenzione ;

RITENENDO che sia nell ' interesse di tutta l ' umanità preservare le acque intorno al continente antartico destinandole esclusivamente a scopi pacifici , nonchù evitare che diventino la sede o l ' oggetto di controversie internazionali ;

RICONOSCENDO , in base a quanto precede , che è opportuno stabilire una appropriata struttura organizzativa per la raccomandazione , promozione , decisione e coordinazione dei provvedimenti e degli studi scientifici necessari per la conservazione delle risorse biologiche marine dell ' Antartico ,

HANNO DECISO QUANTO SEGUE :

Articolo 1

1 . La presente convenzione si applica alle risorse biologiche marine dell ' Antartico presenti nella zona situata al 60° di latitudine sud , nonchù alle stesse risorse presenti nella regione compresa tra questa latitudine e la convergenza antartica , che costituiscono parte dell ' ecosistema marino antartico .

2 . Sono risorse biologiche marine dell ' Antartico le popolazioni di pesci , molluschi , crostacei e tutte le altre specie di organismi viventi , compresi gli uccelli , che si trovano a sud della convergenza antartica .

3 . Per ecosistema marino antartico si intende il complesso di relazioni tra le risorse biologiche marine dell ' Antartico nonchù il loro rapporto con il relativo ambiente fisico .

4 . Si definisce convergenza antartica la linea che unisce i seguenti punto lungo paralleli di latitudine e meridiani di longitudine : 50° S , 0° ; 50° S , 30° E ; 45° S , 30° E ; 45° S , 80° E ; 55° S , 80° S ; 55° S ; 150° E ; 60° S , 150° E ; 60° S , 50° W ; 50° S , 50° W ; 50° S , 0° .

Articolo 11

1 . L ' obiettivo della presente convenzione è la conservazione delle risorse biologiche marine dell ' Antartico .

2 . Ai fini della presente convenzione , il termine « conservazione » implica un impiego razionale .

3 . Qualsiasi tipo di sfruttamento e di attività affine nella zona cui si applica la convenzione deve essere effettuato in conformità delle disposizioni della presente convenzione ed in base ai seguenti principi di conservazione :

a ) evitare che le dimensioni delle popolazioni oggetto di sfruttamento scendano a livelli inferiori a quelli necessari per la stabilità dello sfruttamento . A tal fine , le loro dimensioni non dovrebbero scendere al di sotto di un livello vicino a quello necessario per ottenere il massimo incremento netto annuo ;

b ) mantenere i rapporti ecologici tra le popolazioni della fauna marina antartica oggetto di sfruttamento , le popolazioni dipendenti e quelle affini , e riportare le popolazioni eccessivamente sfruttate ai livelli di cui al precedente comma a ) ;

c ) prevenire i mutamenti o minimizzare i rischi di mutamenti dell ' ecosistema marino che non siano reversibili nel corso di due o tre decenni , prendendo in considerazione i dati sulle conseguenze dirette e indirette dello sfruttamento , l ' incidenza dell ' introduzione di specie estranee , gli effetti di attività affini sull ' ecosistema marino , nonchù le conseguenze delle trasformazioni ambientali , allo scopi di rendere possibile una durevole conservazione delle risorse biologiche marine dell ' Antartico .

Articolo III

Le parti contraenti , indipendentemente dalla loro adesione al trattato antartico , si impegnano a non svolgere , nella zona soggetta al trattato , attività contrarie ai principi e agli scopi del trattato stesso e ad osservare nelle loro reciproche relazioni , gli obblighi di cui agli articolo I e V di tale trattato .

Articolo IV

1 . Per quanto riguarda la zona del trattato antartico , tutte le parti contraenti , indipendentemente dalla loro adesione al trattato stesso , devono osservare gli articoli IV e VI del trattato nelle loro relazioni reciproche .

2 . Le disposizioni della presente convenzione e gli atti emanati o le attività svolte nel periodo in cui la convenzione è in vigore non possono ;

a ) costituire la base per affermare , sostenere o contestare una rivendicazione di sovranità territoriale nella zona del trattato antartico , o creare diritti di sovranità in tale zona ;

b ) essere interpretati come una rinuncia o una diminuzione o un pregiudizio nei confronti di qualsiasi diritto o rivendicazione o motivo di rivendicazione di una parte contraente in ordine all ' esercizio della giurisdizione di Stato costiero , a norma del diritto internazionale , nell ' ambito della zona cui si applica la presente convenzione ;

c ) essere interpretati come un pregiudizio della posizione di una parte contraente per quanto riguarda il suo riconoscimento o non riconoscimento dei suddetti diritti , rivendicazioni o motivi di rivendicazione ;

d ) pregiudicare le disposizioni dell ' articolo IV , paragrafo 2 del trattato antartico , secondo le quali per il periodo in cui il trattato antartico è in vigore non saranno avanzate nuove rivendicazioni nù ampliate le rivendicazioni esistenti in materia di sovranità territoriale nella zona antartica .

Articolo V

1 . Le parti contraenti non aderenti al trattato antartico riconoscono gli obblighi e le responsabilità particolari delle parti consultive del trattato antartico in materia di protezione e di conservazione dell ' ambiente nella zona soggetta al trattato .

2 . Nell ' ambito delle loro attività nella zona soggetta al trattato antartico , le parti contraenti non aderenti a tale trattato si impegnano ad osservare , nella misura e nei casi appropriati , le disposizioni concordate per la conservazione della fauna e della flora antartica , nonchù i provvedimenti raccomandati in materia dalle parti consultive del trattato antartico nell ' adempimento dei propri obblighi di protezione dell ' ambiente antartico da tutte le forme di intervento umano nocivo .

3 . Ai fini della presente convenzione di intendono per « parti consultive del trattato antartico » le parti contraenti del trattato antartico i cui rappresentanti partecipano alle riunioni a norma dell ' articolo IX del trattato stesso .

Articolo VI

Nessuna norma della convenzione deve derogare ai diritti e agli obblighi delle parti contraenti a norma della convenzione internazionale sulla regolamentazione della caccia alla balena e della convenzione per la conservazione delle foche antartiche .

Articolo VII

1 . Le parti contraenti istituiscono e convengono di assicurare il mantenimento della commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell ' Antartico ( qui di seguito definita « la commissione » ) .

2 . La qualità di membro della commissione si acquista secondo la seguenti modalità :

a ) ciascuna parte contraente partecipante alla riunione nella quale è stata approvata la presente convenzione è membro della commissione ;

b ) ciascuno degli stati che abbiano aderito alla presente convenzione in conformità dell ' articolo XXIX può diventare membro della commissione per il periodo in cui è impegnato in attività di ricerca o di sfruttamento relative alle risorse biologiche marine cui si applica la presente convenzione .

c ) ogni organizzazione regionale d ' integrazione economica aderente alla presente convenzione in conformità dell ' articolo XXIX può diventare membro della commissione per il periodo in cui ne hanno diritto i suoi stati membri ;

d ) una parte contraente che intende partecipare ai lavori della commissione in conformità dei commi b ) e c ) deve comunicare al governo depositario i documenti giustificativi della propria richiesta di diventare membro della Commissione , nonchù la propria disponibilità ad accettare le misure di conservazione in vigore . Il governo depositario trasmette agli stati membri della commissione la comunicazione e la relativa documentazione . Entro due mesi dalla ricezione della comunicazione da parte del governo depositario , i membri della commissione possono chiedere la convocazione di una riunione speciale per esaminare la questione . Dopo aver ricevuto detta richiesta , il governo depositario convoca la riunione della commissione . Se viene chiesta la convocazione , si presume che la parte contraente che ha presentato la comunicazione possieda i requisiti necessari per diventare membro della commissione .

3 . Ogni membro della commissione è rappresentato da un delegato che può essere accompagnato da supplenti e da consiglieri .

Articolo VIII

La commissione ha personalità giuridica e , nel territorio di ogni stato parte , possiede la capacità giuridica necessaria per svolgere le proprie funzioni e realizzare l ' obiettivo della presente convenzione . I privilegi e le immunità a favore della commissione e del suo personale nel territorio di uno Stato che sia parte della convenzione vengono stabiliti con un accordo tra la commissione e lo Stato interessato .

Articolo IX

1 . La commissione ha il compito di realizzare l ' obiettivo e i principi di cui all ' articolo II della presente convenzione . A tal fine , essa deve :

a ) promuovere attività di ricerca e studi di ampia portata sulle risorse biologiche marine e sull ' ecosistema della regione antartica ;

b ) raccogliere dati sulle condizioni e variazioni di popolazione delle risorse biologiche marine antartiche , nonchù sui fattori riguardanti la distribuzione , la densità e la produttività delle specie sfruttate e di quelle dipendenti o affini ;

c ) raccogliere relativamente alle popolazioni sfruttate , dati statistici sulle catture e sul volume dell ' attività di pesca ;

d ) analizzare , divulgare e pubblicare le informazioni di cui ai precedenti commi b ) e c ) , nonchù le relazioni del comitato scientifico ;

e ) definire le necessità di conservazione e analizzare l ' efficacia delle relative disposizioni ;

f ) formulare , adottare e rivedere le misure di conservazione in base ai più attendibili dati scientifici , ferma restando l ' osservanza delle disposizioni del paragrafo 5 del presente articolo ;

g ) attuare il sistema di vigilanza e di ispezione istituito a norma dell ' articolo XXIV della presente convenzione ;

h ) svolgere le altre attività necessarie per realizzare l ' obiettivo della presente convenzione .

2 . Le misure di conservazione di cui al paragrafo 1 , lettera f ) , comprendono i seguenti punti :

a ) definizione della quantità di ciascuna specie che può essere sfruttata nella zona cui si applica le presente convenzione ;

b ) ripartizione in regioni e in sub-regioni in base alla distribuzione delle popolazioni delle risorse marine antartiche ;

c ) determinazione della quantità di popolazioni che può essere sfruttata nelle regioni e nelle sotto-regioni ;

d ) determinazione delle specie protette ;

e ) determinazione delle dimensioni , dell ' età e , se del caso , del sesso delle specie che possono essere sfruttate ;

f ) regolamentazione delle stagioni di apertura o di chiusura dell ' attività di sfruttamento ;

g ) determinazione dei periodi di apertura e di chiusura di zone , regioni o sub-regioni ai fini di studio scientifico o di conservazione , comprese le zone speciali destinate alla protezione ed agli studi scientifici ;

h ) regolamentazione dell ' attività e dei metodi di sfruttamento , compresi gli strumenti di pesca , allo scopo , tra l ' altro , di evitare una eccessiva concentrazione dell ' attività di sfruttamento in una regione o sub-regione ;

i ) l ' adozione di altre misure di conservazione ritenute necessarie dalla commissione per realizzare l ' obiettivo della presente convenzione , compresi i provvedimenti relativi agli effetti delle attività di sfruttamento e di altre analoghe sulle componenti dell ' ecosistema marittimo diverse della popolazioni sfruttate .

3 . La commissione pubblica e registra tutte le misure di conservazione in vigore .

4 . Nell ' adempimento delle funzioni elencate nel paragrafo 1 la commissione prende in attenta considerazione le raccomandazioni ed i pareri espressi dal comitato scientifico .

5 . La commissione prende in attenta considerazione qualsiasi disposizione o regolamentazione stabilita o raccomandata nelle riunioni consultive a norma dell ' articolo IX del trattato antartico o dalle commissioni sulla pesca esistenti responsabili delle specie che possono entrare nelle zone cui si applica la convenzione , affinchù non vi sia contraddizione tra i diritti e gli obblighi di una parte contraente derivanti da dette regolamentazioni ed i provvedimenti e le misure di conservazione che possono essere adottate dalla commissione .

6 . Le misure di conservazione adottate dalla commissione in conformità della presente convenzione possono essere attuate dai suoi membri nel modo seguente :

a ) la commissione notifica le misure di conservazione a tutti i suoi membri ;

b ) dette misure diventano vincolanti per tutti i membri della commissione 180 giorni dopo la notifica , fatte salve le disposizioni di cui ai commi c ) e d ) seguenti ;

c ) se un membro della commissione entro 90 giorni successivi alla notifica di cui al comma a ) comunica alla commissione di non poter accettare le misura di conservazione , integralmente o in parte , quest ' ultima non ha carattere vincolante per il membro suddetto che nei limiti accettati ;

d ) qualora un membro della commissione chieda l ' applicazione della procedura di cui al comma c ) precedente , la commissione si riunisce su richiesta di uno dei membri per riesaminare la misura di conservazione . Durante tale riunione e nei trenta giorni successivi , qualsiasi membro della commissione ha il diritto di dichiarare di non essere più in grado di accettare la misura di conservazione e in tal caso non è più vincolato dalla stessa .

Articolo X

1 . La commissione richiama l ' attenzione degli stati non aderenti alla convenzione sulle attività effettuate dai loro cittadini o dalle loro navi che , a suo parere , possono pregiudicare la realizzazione dell ' obiettivo della presente convenzione .

2 . La commissione richiama l ' attenzione di tutte le parti contraenti su qualsiasi attività che , a suo parere , possa pregiudicare la realizzazione dell ' obiettivo della presente convenzione o l ' osservanza degli obblighi da essa derivanti ad opera di una parte contraente .

Articolo XI

La commissione intende collaborare con le parti contraenti che hanno giurisdizione sulle zone marine adiacenti alla regione cui si applica la presente convenzione in ordine alla conservazione di una o più popolazioni di specie associate presenti tanto in dette zone quanto nella regione soggetta alla presente convenzione , allo scopo di armonizzare le misure di conservazione relative .

Articolo XII

1 . Le decisioni della commissione su questioni di primaria importanza devono essere prese all ' unanimità . Deve altresì esser presa all ' unanimità la decisione in merito alla definizione di questioni di primaria importanza .

2 . Le decisioni su questioni diverse da quelle di cui al paragrafo 1 devono essere prese a maggioranza semplice dei membri della commissione presenti e votanti .

3 . Nell ' esame di un punto che richiede una decisione nell ' ambito della commissione , occorre determinare se un ' organizzazione regionale d ' integrazione economica partecipa alla decisione e , in caso positivo , se vi partecipano alcuni dei suoi Stati membri . Il numero delle parti contraenti partecipanti non deve superare il numero degli Stati aderenti all ' organizzazione regionale d ' integrazione economica che sono membri della commissione .

4 . Nelle votzaioni relative alle decisioni di cui al presente articolo , un ' organizzazione regionale d ' integrazione economica dispone di un solo voto .

Articolo XIII

1 . La commissione avrà sede a Hobart , Tasmania , Australia .

2 . La commissione tiene regolarmente una riunione annuale . Può inoltre essere convocata su richiesta di un terzo dei suoi membri e negli altri casi previsti dalla presente convenzione . La prima riunione della commissione ha luogo entro tre mesi dall ' entrata in vigore della convenzione , a condizione che tra le parti contraenti almeno due Stati svolgano attività di sfruttamento nella zona cui si applica la presente convenzione . La prima riunione viene comunque tenuta entro un anno a decorrere dall ' entrata in vigore della convenzione . Lo Stato depositario consulta gli Stati firmatari sulla data della prima riunione della commissione , tenendo conto della necessità di un ' ampia rappresentanza di detti Stati per un efficace funzionamento della commissione .

3 . Il governo depositario convoca la prima riunione presso la sede della commissione . Anche le riunioni successive vengono tenute presso tale sede , salvo decisione contraria .

4 . La commissione elegge tra i propri membri un presidente ed un vice-presidente , ciascuno dei quali rimane in carica due anni ed è rieleggibile una sola volta . Il primo presidente viene tutavia eletto per un periodo iniziale di tre anni . Il presidente ed il vice-presidente non possono essere rappresentanti della medesima parte contraente .

5 . La commissione adotta e , se necessario , modifica il regolamento interno delle proprie riunioni , ad eccezione delle norme di cui all ' articolo XII della presente convenzione .

6 . La commissione può istituire organismi ausiliari necessari per l ' adempimento delle proprie funzioni .

Articolo XIV

1 . Le parti contraenti istituiscono il comitato scientifico per la conservazione delle risorse biologiche marine dell ' Antartico ( qui di seguito definito « comitato scientifico » ) che svolge le funzioni di organo consultivo della commissione . Se il comitato scientifico non decide diversamente , le sue riunioni si tengono presso la sede della commissione .

2 . Tutti i membri della commissione sono membri del comitato scientifico e nominano un rappresentante in possono dei requisiti scientifici , eventualmente assistito da altri esperti e consiglieri .

3 . Il comitato scientifico può chiedere il parere di altri scienziati ed esperti , secondo le esigenze dei singoli casi concreti .

Articolo XV

1 . Il comitato scientifico è un organo di consulenza e di collaborazione per la raccolta , lo studio e lo scambio di informazioni relative alle risorse biologiche marine cui si applica la presente convenzione . Esso inoltre favorisce e prumuove la collaborazione nel settore della ricerca scientifica intesa ad approfonire la conoscenza delle risorse biologiche dell ' ecosistema marino antartico .

2 . Il comitato scientifico svolge le attività indicate dalla commissione per realizzare l ' obiettivo della presente convenzione , e in particolare :

a ) stabilisce i criteri e i metodi per determinare le misure di conservazione di cui all ' articolo IX della presente convenzione ;

b ) controlla regolarmente la situazione e l ' andamento delle popolazioni delle risorse marine antartiche ;

c ) analizza i dati relativi agli effetti diretti e indiretti dello sfruttamento sulle popolazioni delle risorse marine antartiche ;

d ) valuta gli effetti delle proposte di mutamenti nei metodi o nel livello di sfruttamento , nonchù delle proposte di misure di conservazione ;

e ) trasmette alla commissione , su richiesta di quest ' ultima o su propria iniziativa , valutazioni , analisi , relazioni e raccomandazioni in merito alle misure e ricerche necessarie per realizzare l ' obiettivo della presente convenzione ;

f ) presenta proposte per l ' attuazione dei programmi di ricerca sulle risorse biologiche marine antartiche a livello nazionale e internazionale ;

3 . Nell ' adempimento delle proprie funzioni il comitato scientifico tiene conto dei lavori delle altre organizzazioni tecniche e scientifiche , nonchù delle attività scientifiche svolte nell ' ambito del trattato antartico .

Articolo XVI

1 . La prima riunione del comitato scientifico viene tenuta entro tre mesi dalla prima riunione della commissione . Il comitato scientifico si incontra in seguito ogni qualvolta ne ravvisi la necessità per l ' adempimento delle proprie funzioni .

2 . Il comitato scientifico adotta e , se necessario , modifica il proprio regolamento interno . Il regolamento e le relative modifiche devono essere approvati dalla commissione . Il regolamento disciplina anche le modalità di presentazione di relazioni di minoranza .

3 . Il comitato scientifico , con l ' approvazione della commissione , può istituire organismi ausiliari ritenuti necessari per l ' adempimento delle proprie funzioni .

Articolo XVII

1 . La commissione nomina un segretario esecutivo presso la commissione ed il comitato scientifico , secondo le procedure , modalità e condizioni stabilite dalla commissione . Il segretario esecutivo rimane in carica per quattro anni e può essere confermato per un altro quadriennio .

2 . La commissione autorizza l ' assunzione del personale necessario per il segretario e il segretario esecutivo nomina , dirige e controlla detto personale secondo le norme e procedure stabilite dalla commissione , osservando le formalità e condizioni fissate da quest ' ultima .

3 . Il segretario esecutivo e il segretario esercitano le funzioni ad essi attribuite dalla commissione .

Articolo XVIII

Le lingue ufficiali della commissione e del comitato scientifico sono l ' inglese , il francese , il russo e lo spagnolo .

Articolo XIX

1 . Nella riunione annuale , la commissione approva all ' unanimità il proprio bilancio e quello del comitato scientifico .

2 . Un progetto di bilancio relativo alla commissione e al comitato scientifico , nonchù agli organismi ausiliari , viene elaborato dal segretario esecutivo e presentato ai membri della commissione almeno sessanta giorni prima della riunione annuale della commissione .

3 . Ogni membro della commissione contribuisce al bilancio . Per un periodo di cinque anni a decorrere dall ' entrata in vigore della presente convenzione , ogni membro della commissione contribuirà in parti uguali . In seguito il contributo verrà fissato secondo due criteri : la quantità sfruttata e un ' equa ripartizione tra tutti i membri della commissione . La commissione stabilisce all ' unanimità la proporzione in cui si applicano questi due criteri .

4 . Le attività finanziarie della commission e del comitato scientifico vengono svolte in conformità del regolamento finanziario adottato dalla commissione sono sottoposte ad un controllo annuale effettuato da revisori esterni nominati dalla commissione .

5 . Ogni membro della commissione paga le proprie spese di partecipazione alle riunioni della commissione e del comitato scientifico .

6 . Il membro della commissione che non versi il proprio contributo per due anni consecutivi è escluso , per il periodo di inadempienza , dalla partecipazione alle decisioni della commissione .

Articolo XX

1 . I membri della commissione , per quanto possibile , forniscono ogni anno alla commissione e al comitato scientifico i dati statistici , biologici e di altro tipo , nonchù le informazioni occorrenti alla commissione e al comitato scientifico nell ' esercizio delle loro funzioni .

2 . I membri della commissione , secondo modalità e ad intervalli da definire , comunicano le informazioni sulle loro attività di sfruttamento , comprese le zone di pesca e le navi , in modo da consentire la compilazione di statistiche attendibili sulle catture e sull' attività di pesca .

3 . I membri della commissione comunicano a quest ' ultima , ad intervalli da definire , le informazioni sulle disposizioni prese per attuare le misure di conservazione adottate dalla commissione .

4 . I membri della commissione convengono che in qualsiasi attività di sfruttamento si adopereranno per raccogliere i dati necessari per valutare l ' incidenza di tale attività .

Articolo XXI

1 . Ciascuna parte contraente adotta le opportune misure di sua competenza per conformarsi alle disposizioni della presente convenzione , nonchù alle misure di conservazione approvate dalla commissione che a norma dell ' articolo IX della presente convenzione hanno carattere vincolante .

2 . Ciascuna parte contraente informa la commissione delle misure prese in conformità del paragrafo 1 , compresa l ' imposizione di sanzioni per le eventuali inosservanze .

Articolo XXII

1 . Ciascuna parte contraente si impegna ad effettuare i necessari interventi , in conformità con la carta delle Nazioni unite , affinchù non vengano svolte attività contrarie all ' obiettivo delle presente convenzione .

2 . Ciascuna parte contraente notifica alla commissione qualsiasi attività di questo tipo di cui sia venuta a conoscenza .

Articolo XXIII

1 . La commissione e il comitato scientifico collaborano con le parti consultive del trattato dell ' antartico nelle materie disciplinate da quest ' ultima .

2 . La commissione e il comitato scientifico collaborano , se del caso , con l ' organizzazione delle Nazioni unite per l ' alimentazione e l ' agricoltura e con altre istituzioni specializzate .

3 . Se il caso , la commissione e il comitato scientifico devono tendere a sviluppare efficaci rapporti di collaborazione con organizzazioni intergovernative e non governative che possano contribuire ai loro lavori , quali il comitato scientifico per le ricerche antartiche , il comitato scientifico per le ricerche oceaniche e la commissione internazionale per la caccia alla balena .

4 . La commissione può concludere ogni opportuno accordo con le organizzazioni di cui al presente articolo e con altre organizzazioni . La commissione e il comitato scientifico possono invitare delle organizzazioni ad inviare osservatori alle loro riunioni e alle riunioni degli organismi ausiliari .

Articolo XXIV

1 . Al fine di promuovere l ' obiettivo della presente convenzione e di farne osservare le disposizioni , le parti contraenti decidono di istituire un sistema di vigilanza e di ispezione .

2 . Il sistema di vigilanza e di ispezione viene elaborato dalla commissione in base ai seguenti principi :

a ) le parti contraenti collaborano ai fini di un ' efficace attuazione del sistema di vigilanza e di ispezione , tenendo conto dell ' attuale prassi in campo internazionale . Detto sistema deve stabilire , tra l ' altro , le formalità di visita e ispezione di navi da parte di osservatori e di ispettori designati dai membri della commissione , nonchù le modalità delle azioni in giudizio contro lo Stato di bandiera e le sanzioni da applicare in base alle prove raccolte con le visite e ispezioni di navi . Una relazione sulle azioni proposte e sulle sanzioni irrogate deve essere inserita nelle informazioni di cui all ' articolo XXI della presente convenzione ;

b ) per verificare l ' osservanza delle misure adottate a norma della presente convenzione , azioni di vigilanza e di ispezione devono essere effettuate a bordo di navi impegnate nelle ricerche scientifiche o nello sfruttamento delle risorse biologiche marine nella zona cui si applica la convenzione ; gli osservatori e gli ispettori sono nominati dai membri della commissione e conformano la propria attività alle modalità e condizioni stabilite dalla commissione stessa ;

c ) gli osservatori e gli ispettori designati rimangono soggetti alla giurisdizione della parte contraente di cui hanno la nazionalità . Essi presentano il proprio rapporto al membro della commissione da cui sono stati nominati , che a sua volta lo trasmette alla commissione .

3 . In attesa dell ' entrata in vigore del sistema di vigilanza e di ispezione , i membri della commissione prendono misure provvisorie in ordine alla nomina degli osservatori e ispettori , che avranno il potere di effettuare visite e ispezioni in conformità dei principi di cui precedente paragrafo 2 .

Articolo XXV

1 . In caso di controversia tra due o più parti contraenti sull ' interpretazione o sull ' applicazione della presente convenzione , dette parti si consultano allo scopo di risolvere la vertenza mediante negoziato , inchiesta , mediazione , conciliazione , arbitrato , composizione giurisdizionale o altri di questo pacifici di loro scelta .

2 . Qualsiasi controversia di questo tipo non risolta con i metodi sopra indicati viene deferita , con il consento di tutte le parti interessate , alla Corte internazionale di giustizia oppure sottoposta ad arbitrato ; se le parti non raggiungono l ' accordo sul ricorso alla Corte di giustizia o all ' arbitrato , non sono liberate dall ' obbligo di continuare a cercare di comporre la controversia con uno dei vari mezzi pacifici di cui al precedente paragrafo 1 .

3 . Nei casi in cui la controversia è rimessa ad arbitrato , il collegio arbitrale viene costituito in base alle disposizioni di cui all ' allegato della presente convenzione .

Articolo XXVI

1 . Dal 1° agosto al 31 dicembre 1980 la presente convenzione è aperta a Canberra alla firma degli Stati partecipanti alla conferenza sulla conservazione delle risorse biologiche marine dell ' Antartico tenuta a Canberra dal 7 al 20 maggio 1980 .

2 . Gli Stati suddetti che firmano la convenzione sono considerati i firmatari originari della convenzione .

Articolo XXVII

1 . La presente convenzione sarà sottoposta a ratifica , accettazione o approvazione degli Stati firmatari .

2 . Gli strumenti di ratifica , accettazione o approvazione saranno depositati presso il governo australiano , designato come depositario .

Articolo XXVIII

1 . La presente convenzione entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla date del deposito dell ' ottavo strumento di ratifica , accettazione o approvazione da parte degli Stati di cui al paragrafo 1 dell ' articolo XXVI .

2 . Per uno Stato o un ' organizzazione regionale d ' integrazione economica che depositi uno strumento di ratifica , accettazione , approvazione o adesione dopo l ' entrata in vigore della presente convenzione , quest ' ultima entra in vigore il trentesimo giorno successivo a tale deposito .

Articolo XXIV

1 . La presente convenzione è aperta all ' adesione di qualsiasi Stato interessato alle attività di ricerca o si sfruttamento delle risorse biologiche marine cui si applica la presente convenzione .

2 . La presente convenzione è aperta all ' adesione delle organizzazioni regionali di integrazione economica costituite da Stati sovrani e comprendenti uno o più Stati membri della commissione , alle quali gli Stati aderenti abbiano trasferito , integralmente o parzialmente , le competenze relative alle questioni oggetto della presente convenzione . L ' adesione di dette organizzazioni regionali d ' integrazione economica deve essere oggetto di consultazzione tra gli Stati membri della commissione .

Articolo XXX

1 . La presente convenzione può essere modificata in qualunque momento .

2 . Su richiesta di un terzo dei membri della commissione il governo depositario convoca una riunione per discutere una proposta di emendamento .

3 . Un emendamento entra in vigore quando il governo depositario ha ricevuto gli strumenti di ratifica , accettazione o approvazione da parte di tutti i membri della commissione .

4 . Per qualsiasi altra parte contraente l ' emendamento entra in vigore quando il depositario ha ricevuto dalla parte contraente stessa la notifica della ratifica , dell ' accettazione e dell ' approvazione . Se , entro un anno dall ' entrata in vigore dell ' emendamento , una parte contraente non ha proceduto alla notifica di cui al paragrafo 3 , si presume che essa abbia denunciato la presente convenzione .

Articolo XXXI

1 . Qualsiasi parte contraente può recedere dalla presente convenzione il 30 giugno di ogni anno , informando per iscritto non oltre il 1° gennaio dello stesso anno il depositario , il quale , dopo aver ricevuto il preavviso , lo comunica immediatamente alle altre parti contraenti .

2 . Entro sessanta giorni dal ricevimento di una copia di detto preavviso dal depositario , qualsiasi altra parte contraente può notificare a quest ' ultimo per iscritto la propria denuncia . In questo caso , per la parte contraente in questione , le convenzione cessa di essere in vigore il 30 giugno dello stesso anno .

3 . Il recesso dalla presente convenzione da parte di qualsiasi membro della commissione lascia impregiudicati i suoi obblighi finanziari derivanti dalla convenzione stessa .

Articolo XXXII

Il depositario notifica a tutte le parti contraenti quanto segue :

a ) gli atti di firma della presente convenzione e di deposito degli strumenti di ratifica , accettazione , approvazione o adesione ;

b ) la data dell ' entrata in vigore della presente convenzione e dei relativi emendamenti .

Articolo XXXIII

1 . La presente convenzione , i cui testi nelle lingue francese , inglese , russa e spagnola fanno ugualmente fede , sarà depositata presso il governo australiano , che ne trasmetterà copia autentica a tutte le parti firmatarie e aderenti .

2 . La presente convenzione sarà registrata dal governo depositario in conformità dell ' articolo 102 della carta della Nazioni unite .

In fede di che i sottoscritti , debitamente autorizzati , hanno firmato la presente convenzione .

Fatto a Canberra , il 20 maggio 1980 .

ALLEGATO

RELATIVO AL COLLEGIO ARBITRALE

il collegio arbitrale di cui al paragrafo 3 dell ' articolo XXV è composto da tre arbitri , nominati secondo i criteri qui di seguito definiti .

La parte che avvia il procedimento deve comunicare il nominativo di un arbitro all ' altra parte , che , a sua volta , entro quaranta giorni da tale comunicazione comunica il nominativo di un secondo arbitro . Le parti , entro sessanta giorni dalla designazione del secondo arbitro , ne nominano un terzo , che non deve avere la nazionalità di alcuna delle due parti nù la stessa nazionalità degli altri due arbitri . Il terzo arbitro svolge le funzioni di presidente del collegio .

Se il secondo arbitro non è stato nominato entro il termine prescritto , oppure se le parti non hanno raggiunto un accordo entro il termine fissato sulla nomina del terzo arbitro , su richiesta delle due parti quest ' ultimo viene scelto dal segratario generale della corte permanente di arbitrato tra personalità di livello internazionale che non abbiano la nazionalità di uno Stato parte della convenzione .

Il collegio arbitrale sceglie la propria sede e adotta il proprio regolamento interno .

La decisione arbitrale deve essere presa a maggioranza dei membri , che non possono astenersi .

Una parte contraente estranea alla controversia può intervenire nel procedimento , previo consenso del collegio arbitrale .

La decisione del collegio arbitrale è definitiva e vincolante per tutte le parti in causa e per le parti che intervengono nel procedimento e viene eseguita immediatamente . Il collegio arbitrale interpreta la decisione su richiesta di una delle parti in causa o di una parte intervenuta .

Salvo decisione contraria del collegio arbitrale dovuta alle particolari circostanze della causa , le spese del procedimento , compreso il compenso ai membri del collegio , vengono suddivise equamente tra le parti in causa .