81/573/CEE: Decisione della Commissione, del 6 luglio 1981, che stabilisce che l'importazione dell'apparecchio denominato "Perkin Elmer differential scanning calorimeter, DSC-2C" non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune
Gazzetta ufficiale n. L 208 del 28/07/1981 pag. 0026 - 0026
++++ DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 6 luglio 1981 che stabilisce che l ' importazione dell ' apparecchio denominato « Perkin Elmer differential scanning calorimeter , DCS-2C » non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune ( 81/573/CEE ) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , visto il regolamento ( CEE ) n . 1798/75 del Consiglio , del 10 luglio 1975 , relativo all ' importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti a carattere educativo , scientifico o culturale ( 1 ) , modificato dal regolamento ( CEE ) n . 1027/79 ( 2 ) , visto il regolamento ( CEE ) n . 2784/79 della Commissione , del 12 dicembre 1979 , che determina le disposizioni di applicazione del regolamento ( CEE ) n . 1798/79 ( 3 ) , in particolare l ' articolo 7 , considerando che , con lettere dal 21 gennaio 1981 , la Repubblica federale di Germania ha chiesto alla Commissione di avviare la procedura prevista dall ' articolo 7 del regolamento ( CEE ) n . 2784/79 allo scopo di determinare se l ' apparecchio denominato « Perkin Elmer differential scanning calorimeter , DCS-2C » , destinato a essere utilizzato nel campo della determinazione del calore specifico e delle entropie di conversione di materiali che presentano cambiamenti di fase strutturali , di fase ferro-elettrici e altri , come pure nel campo dello studio delle proprietà di vetri metallici per la determinazione della temperatura e del calore di cristallizzazione di tali materiali , debba essere considerato o meno un apparecchio scientifico e , in caso affermativo , se apparecchi di valore scientifico equivalente siano attualmente fabbricati nella Comunità ; considerando che , in conformità dell ' articolo 7 , paragrafo 5 , del regolamento ( CEE ) n . 2784/79 , un gruppo di esperti , composto dai rappresentanti di tutti gli Stati membri , si è riunito il 28 aprile 1981 nell ' ambito del comitato delle franchigie doganali allo scopo di esaminare il caso di specie ; considerando che da tale esame risulta che l ' apparecchio in questione è un calorimetro ; che esso non possiede caratteristiche oggettive che lo rendano specialmente atto alla ricerca scientifica ; che , del resto , gli apparecchi del genere sono principalmente utilizzati per attività non scientifiche ; che l ' utilizzazione di tale apparecchio nel caso specifico non può , da sola , conferirgli il carattere di apparecchio scientifico ; che , pertanto , esso non può essere considerato un apparecchio scientifico ; che di conseguenza non è giustificato ammettere in franchigia l ' apparecchio di cui sopra , HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE : Articolo 1 L ' importazione dell ' apparecchio denominato « Perkin Elmer differential scanning calorimeter , DSC-2C » , costituisce oggetto della domanda della Repubblica federale di Germania del 21 gennaio 1981 , non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune . Articolo 2 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione . Fatto a Bruxelles , il 6 luglio 1981 . Per la Commissione Karl-Heinz NARJES Membro della Commissione ( 1 ) GU n . L 184 del 15 . 7 . 1975 , pag . 1 . ( 2 ) GU n . L 134 del 31 . 5 . 1979 , pag . 1 . ( 3 ) GU n . L 318 del 13 . 12 . 1979 , pag . 32 .