31981D0466

81/466/CEE: Decisione della Commissione, del 27 aprile 1981, che autorizza l'Irlanda ad escludere dal trattamento comunitario le calzature con suole esterne e tomaia di gomma o di materia plastica artificiale originarie di Taiwan (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

Gazzetta ufficiale n. L 183 del 04/07/1981 pag. 0035


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COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 aprile 1981

che autorizza l ' Irlanda ad escludere dal trattamento comunitario le calzature con suole esterne e tomaia di gomma o di materia plastica artificiale originarie di Taiwan

( Il testo in lingua inglese è il solo facente fede )

( 81/466/CEE )

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 115 , primo comma ,

vista la decisione 80/47/CEE della Commissione del 20 dicembre 1979 , relativa alle misure di sorveglianza e di protezione che gli Stati membri possono essere autorizzati a prendere nei confronti dell ' importazione di taluni prodotti originari di paesi terzi e immessi in libera pratica in altri Stati membri ( 1 ) , in particolare l ' articolo 3 ,

considerando che in data 15 aprile 1981 l ' Irlanda ha presentato alla Commissione delle Comunità europee una domanda ai sensi dell ' articolo 115 , primo comma , del trattato al fine di essere autorizzata ad escludere dal trattamento comunitario le calzature con suole esterne e tomaia di gomma o di materia plastica artificiale della voce 64.01 della tariffa doganale comune , originarie di Taiwan e messe in libera pratica negli altri Stati membri ;

considerando che in Irlanda l ' importazione dei prodotti in questione originari di Taiwan è soggetta ad un contingente annuo di 17 000 paia ormai esaurito ;

considerando che le importazioni realizzate in libera pratica si sono elevate a 21 107 paia cioè a 124,2 % in confronto del contingente e che questo causa gravi difficoltà economiche ;

considerando che sussistono disparità tra le condizioni alle quali attualmente sono soggette le importazioni dei prodotti in questione nei vari Stati membri e che l ' uniformazione di queste condizioni d ' importazione può essere realizzata soltanto gradualmente ;

considerando che le importazioni totali di detto prodotto originarie dei paesi terzi sono aumentate passando da 191 152 paia nel 1979 a 336 772 paia nel 1980 ( primi 10 mesi ) ;

considerando che le importazioni originarie della Comunità sono già passate da 1 737 734 paia nel 1979 a 1 557 370 paia nei primi 10 mesi del 1980 ;

considerando che le importazioni di calzature in questione fanno concorrenza diretta alle calzature con suole esterne di cuoio prodotte in Irlanda e costituiscono per alcuni tipi ( i scandali e le calzature leggere ) un prodotto di sostituzione molto competitivo ;

considerando che e ormai noto che il settore delle calzature in cuoio si trova attualmente in gravi difficoltà economiche e sociali nella Comunità ;

considerando che , trattandosi della situazione dell ' industria delle calzature in cuoio , le informazioni che ha ricevuto la Commissione indicano che la produzione irlandese e diminuita passando da 3 818 000 paia per i primi nove mesi del 1979 a 3 265 000 paia per lo stesso periodo del 1980 ; che l ' aliquota di mercato è passata dal 52 % nel 1973 al 16 % nel 1980 e che il consumo e diminuito da 9 795 000 paia nel 1979 a 9 161 000 paia nel 1980 ;

considerando che in Irlanda dall ' inizio dell ' anno si sono registrate delle importazioni di calzature con suole esterne e tomaia di gomma o di materia plastica artificiale originarie di Taiwan e immesse in libera pratica negli altri Stati membri ;

considerando che i prezzi interni sono compressi e non consentono un ragionevole beneficio ;

considerando che il settore industriale in questione ha pertanto subito una riduzione dei suoi profitti ;

considerando che nel settore delle calzature il personale dipendente e stato colpito da licenziamenti e che sono considerevolmente aumentati i casi di riduzioni di orario ;

considerando che un ' evoluzione non controllata di tali importazioni rischia di aggravare le difficoltà economiche del settore sopra indicato ;

considerando che eventuali importazioni indirette , in aggiunta a quelle già effettuate o previste , rischiano di aggravare dette difficoltà e di mettere in questione gli obiettivi perseguiti con le misure commerciali summenzionate ;

considerando che non è possibile applicare a brève termine i metodi con cui gli altri Stati membri apporterebbero la necessaria cooperazione ;

considerando che , di conseguenza , è opportuno autorizzare l ' applicazione di misure di protezione a norma dell ' articolo 115 , primo comma , nelle condizioni definite dalla decisione 80/47/CEE , in particolare dall ' articolo 3 ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

L ' Irlanda è autorizzata ad escludere dal trattamento comunitario i prodotti sottoindicati , originari di Taiwan e messi in libera pratica negli altri Stati membri , e per i quali le domande di titolo d ' importazione sono state presentate dopo la data di adozione della presente decisione .

N . della tariffa doganale comune * Designazione delle merci *

64.01 ( codici Nimexe : * Calzature con suole esterne e tomaia di gomma o di materie plastiche artificiali *

64.01-21 , 25 , 29 , 61 , 63 , 65 , 69 * *

Articolo 2

La presente decisione si applica sino al 30 settembre 1981 .

Articolo 3

L ' Irlanda è destinataria della presente decisione .

Fatto a Bruxelles , il 27 aprile 1981 .

Per la Commissione

Wilhelm HAFERKAMP

Vicepresidente

( 1 ) GU n . L 16 del 22 . 1 . 1980 , pag . 14 .