81/466/CEE: Decisione della Commissione, del 27 aprile 1981, che autorizza l'Irlanda ad escludere dal trattamento comunitario le calzature con suole esterne e tomaia di gomma o di materia plastica artificiale originarie di Taiwan (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
Gazzetta ufficiale n. L 183 del 04/07/1981 pag. 0035
++++ COMMISSIONE DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 27 aprile 1981 che autorizza l ' Irlanda ad escludere dal trattamento comunitario le calzature con suole esterne e tomaia di gomma o di materia plastica artificiale originarie di Taiwan ( Il testo in lingua inglese è il solo facente fede ) ( 81/466/CEE ) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 115 , primo comma , vista la decisione 80/47/CEE della Commissione del 20 dicembre 1979 , relativa alle misure di sorveglianza e di protezione che gli Stati membri possono essere autorizzati a prendere nei confronti dell ' importazione di taluni prodotti originari di paesi terzi e immessi in libera pratica in altri Stati membri ( 1 ) , in particolare l ' articolo 3 , considerando che in data 15 aprile 1981 l ' Irlanda ha presentato alla Commissione delle Comunità europee una domanda ai sensi dell ' articolo 115 , primo comma , del trattato al fine di essere autorizzata ad escludere dal trattamento comunitario le calzature con suole esterne e tomaia di gomma o di materia plastica artificiale della voce 64.01 della tariffa doganale comune , originarie di Taiwan e messe in libera pratica negli altri Stati membri ; considerando che in Irlanda l ' importazione dei prodotti in questione originari di Taiwan è soggetta ad un contingente annuo di 17 000 paia ormai esaurito ; considerando che le importazioni realizzate in libera pratica si sono elevate a 21 107 paia cioè a 124,2 % in confronto del contingente e che questo causa gravi difficoltà economiche ; considerando che sussistono disparità tra le condizioni alle quali attualmente sono soggette le importazioni dei prodotti in questione nei vari Stati membri e che l ' uniformazione di queste condizioni d ' importazione può essere realizzata soltanto gradualmente ; considerando che le importazioni totali di detto prodotto originarie dei paesi terzi sono aumentate passando da 191 152 paia nel 1979 a 336 772 paia nel 1980 ( primi 10 mesi ) ; considerando che le importazioni originarie della Comunità sono già passate da 1 737 734 paia nel 1979 a 1 557 370 paia nei primi 10 mesi del 1980 ; considerando che le importazioni di calzature in questione fanno concorrenza diretta alle calzature con suole esterne di cuoio prodotte in Irlanda e costituiscono per alcuni tipi ( i scandali e le calzature leggere ) un prodotto di sostituzione molto competitivo ; considerando che e ormai noto che il settore delle calzature in cuoio si trova attualmente in gravi difficoltà economiche e sociali nella Comunità ; considerando che , trattandosi della situazione dell ' industria delle calzature in cuoio , le informazioni che ha ricevuto la Commissione indicano che la produzione irlandese e diminuita passando da 3 818 000 paia per i primi nove mesi del 1979 a 3 265 000 paia per lo stesso periodo del 1980 ; che l ' aliquota di mercato è passata dal 52 % nel 1973 al 16 % nel 1980 e che il consumo e diminuito da 9 795 000 paia nel 1979 a 9 161 000 paia nel 1980 ; considerando che in Irlanda dall ' inizio dell ' anno si sono registrate delle importazioni di calzature con suole esterne e tomaia di gomma o di materia plastica artificiale originarie di Taiwan e immesse in libera pratica negli altri Stati membri ; considerando che i prezzi interni sono compressi e non consentono un ragionevole beneficio ; considerando che il settore industriale in questione ha pertanto subito una riduzione dei suoi profitti ; considerando che nel settore delle calzature il personale dipendente e stato colpito da licenziamenti e che sono considerevolmente aumentati i casi di riduzioni di orario ; considerando che un ' evoluzione non controllata di tali importazioni rischia di aggravare le difficoltà economiche del settore sopra indicato ; considerando che eventuali importazioni indirette , in aggiunta a quelle già effettuate o previste , rischiano di aggravare dette difficoltà e di mettere in questione gli obiettivi perseguiti con le misure commerciali summenzionate ; considerando che non è possibile applicare a brève termine i metodi con cui gli altri Stati membri apporterebbero la necessaria cooperazione ; considerando che , di conseguenza , è opportuno autorizzare l ' applicazione di misure di protezione a norma dell ' articolo 115 , primo comma , nelle condizioni definite dalla decisione 80/47/CEE , in particolare dall ' articolo 3 , HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE : Articolo 1 L ' Irlanda è autorizzata ad escludere dal trattamento comunitario i prodotti sottoindicati , originari di Taiwan e messi in libera pratica negli altri Stati membri , e per i quali le domande di titolo d ' importazione sono state presentate dopo la data di adozione della presente decisione . N . della tariffa doganale comune * Designazione delle merci * 64.01 ( codici Nimexe : * Calzature con suole esterne e tomaia di gomma o di materie plastiche artificiali * 64.01-21 , 25 , 29 , 61 , 63 , 65 , 69 * * Articolo 2 La presente decisione si applica sino al 30 settembre 1981 . Articolo 3 L ' Irlanda è destinataria della presente decisione . Fatto a Bruxelles , il 27 aprile 1981 . Per la Commissione Wilhelm HAFERKAMP Vicepresidente ( 1 ) GU n . L 16 del 22 . 1 . 1980 , pag . 14 .