31981D0462

81/462/CEE: Decisione del Consiglio, dell'11 giugno 1981, relativa alla conclusione della convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza

Gazzetta ufficiale n. L 171 del 27/06/1981 pag. 0011 - 0024
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 3 pag. 0127
edizione speciale spagnola: capitolo 15 tomo 3 pag. 0039
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 3 pag. 0127
edizione speciale portoghese: capitolo 15 tomo 3 pag. 0039


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CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

dell ' 11 giugno 1981

relativa alla conclusione della convenzione sull ' inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza

( 81/462/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 235 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,

considerando che l ' obbiettivo della politica ecologica della Comunità , quale è stato definito nella dichiarazione del Consiglio delle Comunità europee e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio , del 22 novembre 1973 , concernente un programma d ' azione delle Comunità europee in materia ambientale ( 3 ) , integrata dalla risoluzione del Consiglio , del 17 maggio 19777 , concernente il proseguimento e l ' attuazione di una politica e di un programma d ' azione delle Comunità europee in materia ambientale ( 4 ) , tende a migliorare la qualità e la scena della vita , l ' ambiente e le condizioni di vita dei popoli che ne fanno parte , in particolare prevedendo , riducendo e , per quanto possibile , sopprimendo l ' inquinamento e gli inconvenienti ambientali , e infine ricercando , con gli Stati non appartenenti alla Comunità , soluzioni comuni ai problemi ecologici , specialmente nell ' ambito delle organizzazioni internazionali ;

considerando che , conformemente alla dichiarazione della Conferenza della Nazioni Unite sull ' ambiente umano adottata a Stoccolma nel 1972 , uno dei principi della politica ecologica nella Comunità è di vigilare a che le attività svolte in uno Stato non provochino una degradazione dell ' ambiente in un altro Stato ;

considerando che , nell ' ambito della Commissione economica per l ' Europea , la Comunità ha partecipo ai negozziati per una convenzione e una risoluzione sull ' inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza ;

considerando che il 14 novembre 1979 , la Comunità ha firmato la convenzione sull ' inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza ed ha approvato la risoluzione sull ' inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza , nella quale i firmatari della convenzione hanno deciso di applicare in via provvisoria la convenzione stessa nell ' ambito della Commissione economica per l ' Europea , e si sono impegnati ad adempiere , per quanto è possibile , agli obblighi da essa derivanti , i attesa della sua entrata in vigore ;

considerando che la partecipazione della Comunità all ' attuazione di tale convenzione è necessaria per il conseguimento d ' uno degli obiettivi della Comunità e che i poteri d ' azione a tal uopo richiesti non sono previsti da disposizioni del trattato diverse dall ' articolo 235 ;

considerando che la Comunità parteciperà all ' attuazione di detta convenzione esercitando le competenze derivanti dalle attuali norme comuni e le competenze che le saranno in futuro attribuite da atti adottati dal Consiglio , nonchù utilizzando i risultati delle azioni comunitarie nei settori interessati ( ricerca , scambio di informazioni ) ;

considerando che è necessario in tale misura che la Comunità concluda detta convenzione ,

DECIDE :

Articolo 1

È approvata , a nome della Comunità economica europea , la convenzione sull ' inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza .

Il testo della convenzione e quello della risoluzione sull ' inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza sono allegati alla presente decisione .

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede al deposito degli atti , conformemente all ' articolo 15 della convenzione ( 5 ) .

Fatto a Lussemburgo , addì 11 giugno 1981 .

Per il Consiglio

Il Presidente

L . GINJAAR

( 1 ) GU n . C 59 del 10 . 3 . 1980 , pag . 71 .

( 2 ) GU n . C 72 del 24 . 3 . 1980 , pag . 25 .

( 3 ) GU n . C 112 del 20 . 12 . 1973 , pag . 1 .

( 4 ) GU n . C 139 del 13 . 6 . 1977 , pag . 1 .

( 5 ) La data dell ' entrata in vigore della convenzione sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee a cura del segretariato generale del Consiglio .

TRADUZIONE

( I testi in lingua inglese , francese e russa sono i soli facenti fede )

CONVENZIONE

sull ' inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza

LE PARTI CONTRAENTI DELLA PRESENTE CONVENZIONE ,

RISOLUTE a promuovere le relazioni e la cooperazione nel campo della protezione dell ' ambiente ,

CONSAPEVOLI dell ' importanza delle attività della Commissione economica per l ' Europea delle Nazioni Unite per il rafforzamento delle relazioni e della cooperazione di cui sopra , in particolare per quel che riguarda l ' inquinamento atmosferico , compreso il trasporto a grande distanza degli inquinamenti atmosferici ,

RICONOSCENDO il contributo della Commissione economica per l ' Europa all ' applicazione multilaterale delle pertinenti disposizioni dell ' atto finale della conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa ,

TENENDO CONTO dell ' appello , contenuto nel capitolo « Ambiente » dell ' atto finale della conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa , a cooperare alla lotta contro l ' inquinamento atmosferico e i suoi effetti , fra i quali in particolare il trasporto a grande distanza degli inquinanti atmosferici , e ad elaborate , nel quadro della cooperazione internazionale , un vasto programma di sorveglianza e di valutazione del trasporto a grande distanza degli inquinanti atmosferici , cominciando dall ' anidride solforosa e passando poi eventualmente ad altri agenti inquinanti ,

CONSIDERANDO le disposizioni pertinenti della dichiarazione della Conferenza delle Nazioni Unite sull ' ambiente umano , in particolare il principio 21 , nel quale è espressa la convinzione comune che , conformemente alla Carta delle Nazioni Unite e ai principi del diritto internazionale , gli Stati hanno il diritto sovrano di sfruttare le proprie risorse secondo proprie politiche ambientali e sono tenuti a far sì che le attività esercitare nell ' ambito della loro giurisdizione e sotto il loro controllo non arrechino danno all ' ambiente degli altri Stati o delle regioni che non sono soggette a nessuna giurisdizione nazionale ,

RICONOSCENDO che l ' inquinamento atmosferico , ivi compreso l ' inquinamento atmosferico transfrontaliero , può avere a breve o a lungo termine effetti dannosi ,

TEMENDO che l ' aumento previsto del livello delle emissioni di inquinanti atmosferici nella regione possa aumentare tali effetti ,

RICONOSCENDO la necessità di studiare le ripercussioni del trasporto degli inquinanti atmosferici a grande distanza e di cercare di risolvere i problemi così individuati ,

AFFERMANDO la loro volontà di intensificare la cooperazione internazionale attiva per elaborare le necessarie politiche nazionali e di coordinare , mediante scambi di informazioni , consultazioni e attività di ricerca e di sorveglianza , le misure prese a livello nazionale per combattere l ' inquinamento atmosferico , ivi compreso l ' inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza ,

HANNO CONVENUTO quanto segue :

Definizioni

Articolo 1

Agli effetti della presente convenzione valgono le seguenti definizioni :

a ) « inquinamento atmosferico » : immissione diretta o indiretta nell ' atmosfera , ad opera dell ' uomo , di sostanze o di energia aventi un ' azione nociva tale da metter in pericolo la salute umana , danneggiare le risorse biologiche e gli ecosistemi , deteriorare i beni materiali e compromettere o pregiudicare le attività ricreative e gli altri usi legitimi dell ' ambiente , l ' espressione « inquinanti atmosferici » è intesa nello stesso senzo ;

b ) « inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza » : inquinamento atmosferico la cui origine fisica rientra interamente o parzialmente nella zona di giurisdizion di uno Stato e che ha effetti dannosi in una zona soggetta alla giurisdizione di un altro Stato , ad una distanza che non consente in genere di distinguere i contributi delle singole fonti o dei gruppi di fonti di emissione .

Principi fondamentali

Articolo 2

Le parti contraenti , tenuto debitamente conto dei fatti e dei problemi che si pongono decise a proteggere l ' uomo e il suo ambiente dall ' inquinamento atmosferico . Esse cercheranno di limitare e , per quanto possibile , di ridurre gradualmente e prevenire l ' inquinamento atmosferico , ivi compreso l ' inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza .

Articolo 3

Nell ' ambito della presente convenzione , le parti contraenti elaboreranno senza troppi indugi , mediante scambi di informazioni , consultazioni e attività di ricerca e di sorveglianza , le politiche e le strategie necessarie per combattere le emissioni di inquinanti atmosferici , tenendo conto degli sforzi già intrapresi a livello nazionale e internazionale .

Articolo 4

Le parti contraenti si scambieranno informazioni ed esamineranno le loro politiche , le loro attività scientifiche , nonchù le misure tecniche intese a combattere per quanto possibile le emissioni di inquinanti atmosferici che possono avere effetti dannosi e a ridurre così l ' inquinamento atmosferico , ivi compreso l ' inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza .

Articolo 5

A breve scadenza si terranno , a richiesta , consultazioni fra la o le parti contraenti effettivamente colpite da un inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza o seriamente minaciate da un inquinamento del genere e la o le parti contraenti sul cui territorio o nell ' ambito della cui giurisdizione si ha o potrebbe aversi , a causa delle attivit esercitate o previste , un contributo sostanziale all ' inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza .

Gestione della qualità dell ' aria

Articolo 6

Tenuto conto degli articoli da 2 a 5 , delle ricerche in corso , degli scambi di informazioni , delle attività di sorveglianza e dei loro risultati , nonchù del costo e dell ' efficacia delle misure correttive prese a livello locale e di altre misure , e allo scopo di combattere l ' inquinamento atmosferico , in particolare quello dovuto a impianti nuovi o trasformati , le parti contraenti si impegnano ad elaborare , ciascuna , le migliori politiche e strategie , nonchù dei sistemi di gestione della qualità dell ' aria e , nell ' ambito di detti sistemi , misure di controllo compatibili con uno sviluppo equilibrato , ricorrendo segnatamente alla migliore tecnologia disponibile ed economicamente applicabile e a tecniche che producano pochi rifiuti ovvero che non ne producano affatto .

Ricerca-Sviluppo

Articolo 7

Le parti contraenti , intraprenderanno , in funzione dei loro bisogni , attivita concertate di ricerca e/o di sviluppo nei seguenti settori :

a ) tecnologie esistenti e proposte per la riduzione delle emissioni dei composti dello zolfo e degli altri principali inquinanti atmosferici , loro applicabilità e redditività e loro ripercussioni sull ' ambiente ;

b ) strumentazione e altri mezzi idonei alla sorveglianza e misurazione del tasso di emissione e della concentrazione degli inquinanti atmosferici nell ' ambiente ;

c ) modelli perfezionati per meglio comprendere il trasporto transfrontaliero a grande distanza degli inquinanti atmosferici ;

d ) effetti dei composti dello zolfo e degli altri principali inquinanti atmosferici sulla salute umana e sull ' ambiente , ivi compresa l ' agricoltura , la silvicoltura , i materiali , gli ecosistemi acquatici e di altro tipo e la visibilità , per determinare su basi scientifiche le relazioni dose/effetto ai fini della protezione dell ' ambiente ;

e ) valutazione economica , sociale ed ecologica di altre misure atte al conseguimento degli obiettivi ambientali , ivi compresa la riduzione dell ' inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza ;

f ) elaborazione di programmi d ' insegnamento e di formazione in materia di inquinamento ambientale dovuto ai composti dello zolfo e agli altri principali inquinanti atmosferici .

Scambi di informazioni

Articolo 8

Le parti contraenti si scambieranno nel loro comune interesse , nell ' ambito dell ' organo esecutivo di cui all ' articolo 10 ovvero a livello bilaterale , informazioni sui seguenti argomenti :

a ) tassi di emissione di determinati inquinanti atmosferici , - a cominciare dall ' anidride solforosa - sulla base di reticolati territoriali di dimensioni prestabilite e con una periodicità da concordare ; oppure flussi di determinati inquinanti atmosferici - a cominciare dall ' anidride solforosa - che attraversano le frontiere nazionali , a distanze e con una periodicità da concordare ;

b ) principali cambiamenti sopravvenuti nelle politiche nazionali e , in genere , nello sviluppo industriale e loro possibili effetti , con particolare riguardo a quelli atti modificare sensibilmente l ' inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza ;

c ) tecniche di riduzione dell ' inquinamento atmosferico che agiscono sull ' inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza ;

d ) costo previsto della lotta a livello nazionale contro le emissioni dei composti dello zolfo e degli altri principali inquinanti atmosferici ;

e ) dati meteorologici e fisico-chimici relativi ai fenomeni che si producono durante il trasporto degli inquinanti ;

f ) dati fisico-chimici e biologici relativi agli effetti dell ' inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza ed entità dei danni ( 1 ) che , secondo tali dati , sono imputabili all ' inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza ;

g ) politiche e strategie nazionali , subregionali e regionali di lotta contro i composti dello zolfo e gli altri principali inquinanti atmosferici .

Attuazione e ampliamento del programma concertato per la sorveglianza permanente e la valutazione del trasporto a grande distanza degli inquinanti atmosferici in Europa

Articolo 9

Le parti contraenti sottolineano la necessità di attuare il « Programma concertato per la sorveglianza e la valutazione del trasporto a grande distanza degli inquinanti atmosferici in Europa » ( appresso denominato EMEP ) , e , per quanto riguarda l ' ampliamento di detto programma , convengono di porre l ' accento sui punti seguenti :

a ) loro interesse di partecipare e di dare piena attuazione all ' EMEP , che , in una prima fase , è imperniato sulla sorveglianza permanente dell ' anidride solforosa e delle sostanze apparentate ;

b ) necessità di applicare , tutte le volte che sia possibile , metodi di sorveglianza comparabili o unificati ;

c ) interesse di elaborare il programma di sorveglianza permanente e la raccolta dei dati rientreranno nella giurisdizione del paese in cui sono localizzate le stazioni ;

d ) interesse di elaborare uno schema di programma concertato di sorveglianza permanente dell ' ambiente che sia basato sui programmi nazionali , subregionali e regionali e sugli altri programmi internazionali presenti e futuri e che ne tenga debitamente conto ;

e ) necessità di procedere allo scambio dei dati sulle emissioni di determinati inquinanti atmosferici ( a cominciare dall ' anidride solforosa ) , sulla base di reticolati territoriali di dimensioni prestabilite e con una periodicità da concordare , ovvero sui flussi di determinati inquinanti atmosferici ( a cominciare dall ' anidride solforsoa ) che attraversano le frontiere nazionali , a distanze e con una periodicità da concordare . Il metodo , completo di modello , impiegato per determinare i flussi e il metodo , completo di modello , impiegato per stabilire l ' esistenza del trasporto di inquinanti atmosferici sulla base delle emissioni per reticolato territoriale saranno messi a disposizione e rivisiti periodicamente , perchù ne sia possibile il perfezionamento ;

f ) intenzione di proseguire lo scambio e l ' aggiornamento periodico dei dati nazionali sulle emissioni complessive di determinati inquinanti atmosferici , a cominciare dall ' anidride solforosa ;

g ) necessità di fornire dati meteorologici e fisico-chimici sui fenomeni che si producono durante il trasporto ;

h ) necessità di assicurare la sorveglianza permanente dei composti chimici in altri ambienti ( acqua , suolo e vegetazione ) e di attuare un analogo programma di sorveglianza per registrarne gli effetti sulla salute e sull ' ambiente ;

i ) interesse di ampliare le reti nazionali dell ' EMEP per renderle operative ai fini della lotta e della sorveglianza .

Organo esecutivo

Articolo 10

1 . I rappresentanti delle parti contraenti a livello dei consiglieri governativi dei paesi della Commissione economica per l ' Europa per i problemi dell ' ambiente costituiranno l ' organo esecutivo della presente convenzione ; essi si riuniranno in tale veste almeno una volta all ' anno .

2 . l ' organo esecutivo :

a ) controllerà l ' attuazione della presente convenzione ;

b ) costituirà , quanto lo riterrà opportuno , gruppi di lavoro incaricati di esaminare i problemi connessi con l ' attuazione e gli sviluppi della presente convenzione , e di preparare gli studi e la documentazione necessari , nonchù di formulare raccomandazioni ;

c ) svolgerà ogni altra funzione che dovesse rivelarsi necessaria in base alle disposizioni della presente convenzione .

3 . L ' organo esecutivo utilizzerà i servizi dell ' organo direttivo dell ' EMEP , a ciò che quest ' ultimo partecipi pienamente alle attività della presente convenzione , in particolare per quanto riguarda la raccolta dei dati e la cooperazione scientifica .

4 . Nell ' esercizio delle sue funzioni l ' organo esecutivo utilizzerà altresì quando lo riterrà opportuno , le informazioni fornite da altre organizzazioni internazionali competenti .

Segretariato

Articolo 11

Il segretariato esecutivo della Commissione economica per l ' Europea disimpegnerà per conto dell ' organo esecutivo le seguenti funzioni :

a ) convocazione e preparazione delle riunioni dell ' organo esecutivo ;

b ) trasmissione alle parti contraenti delle relazioni e delle altre informazioni ricevute in applicazione delle disposizioni della presente convenzione ;

c ) ogni altra funzione che potrà essergli affidata dall ' organo esecutivo .

Emendamenti alla convenzione

Articolo 12

1 . Ogni parte contraente può proporre emendamenti alla presente convenzione .

2 . Il testo degli emendamenti proposti verrà presentato per iscritto al segretario esecutivo della Commissione economica per l ' Europea , che lo comunicherà a tutte le parti contraenti . L ' organo esecutivo esaminerà gli emendamenti proposti nella riunione annuale successiva , purchù le proposte siano state comunicate alle parti contraenti del segretario esecutivo della Commissione economica per l ' Europea almeno novanta giorni prima .

3 . Gli emendamenti alla presente convenzione dovranno ottenere il consenso dei rappresentanti delle parti contraenti ed entreranno in vigore per le parti contraenti che li avranno accettati il novantesimo giorno successivo a quello in cui due terzi delle parti contraenti avranno depositato presso il depositario il proprio strumento di accettazione . Per ciascuna altra parte contraente gli emendamenti entreranno in vigore il novantesimo giorno successivo a quello in cui la parte contraente interessata avrà depositato il suo strumento di accettazione .

Composizione delle controversie

Articolo 13

Nel caso di controversia fra due o più parti contraenti della presente convenzione riguardo all ' interpretazione o all ' applicazione della convenzione stessa , dette parti cercheranno di risolverla mediante negoziato o con qualsiasi altro mezzo di composizione che risulti loro accettabile .

Firma

Articolo 14

1 . La presente convenzione potrà essere firmata a Ginevra , presso l ' ufficio delle Nazioni Unite , dal 13 al 16 novembre 1979 , in occasione della riunione ad alto livello sulla protezione dell ' ambiente nell ' ambito della Commissione economica per l ' Europea , dagli Stati membri dalla Commissione economica per l ' Europea , dagli Stati che godono dello statuto consultivo presso la Commissione economica per l ' Europea , in base al paragrafo 8 della risoluzione 36 ( IV ) del 28 marzo 1947 del Consiglio economico e sociale , e dalle organizzazioni di integrazione economica regionale costituite da Stati sovrani membri della Commissione economica per l ' Europa che siano autorizzate a negoziare , concludere e applicare accordi internazionali nei settori , considerati dalla presente convenzione .

2 . Per le questioni di loro competenza , dette organizzazioni di integrazione economica regionale potranno , a proprio nome , esercitare i diritti e assumersi le responsabilità che la presente convenzione conferisce ai loro Stati membri . In tal caso gli Stati membri di queste organizzazioni non saranno autorizzati ad esercitare individualmente detti diritti .

Ratifica , accettazione , approvazione e adesione

Articolo 15

1 . La presente convenzione sarà sottoposta a ratifica , accettazione o approvazione .

2 . A decorrere dal 17 novembre 1979 la presente convenzione sarà aperta all ' adesione degli Stati e delle organizzazioni di cui all ' articolo 14 , paragrafo 1 .

3 . Gli strumenti di ratifica , di accettazione , di approvazione o di adesione saranno depositati presso il segretario generale dell ' Organizzazione delle Nazioni Unite , che funge da depositario .

Entrata in vigore

Articolo 16

1 . La presente convenzione entrerà in vigore il novantesimo giorno a decorrere dalla data di deposito del ventiquattresimo strumento di ratifica , di accettazione , di approvazione o di adesione .

2 . Per ciascuna delle parti contraenti che ratifichino , accettino o approvino la presente convenzione ovvero vi aderiscano dopo il deposito del ventiquattresimo strumento di ratifica , di accettazione , di approvazione o di adesione , la convenzione entrerà in vigore il novantesimo giorno a decorrere dalla data del deposito ad opera di detta parte contraente dello strumento di ratifica , di accettazione , di approvazione o di adesione .

Denuncia

Articolo 17

Decorsi cinque anni dalla data in cui la presente convenzione sarà entrata in vigore nei riguardi di una parte contraente , detta parte contraente potrà in qualsiasi momento denunciarla mediante notifica scritta al depositario . La denuncia avrà effetto novanta giorni dopo la data in cui la notifica sarà stata ricevuta dal depositario .

Testi facenti fede

Articolo 18

L ' originale della presente convenzione , i cui testi francese , inglese e russo fanno ugualmente fede , sarà depositato presso il segretario generale dell ' Organizzazione delle Nazioni Unite .

RISOLUZIONE

sull ' inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza

I firmatari della convenzione sull ' inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza del 13 novembre 1979 ,

decidono che , nell ' ambito della Commissione economica per l ' Europea e dei consiglieri governativi dei paesi della Commissione economica per l ' Europea per i problemi dell ' ambiente , cominceranno no appena possibile e a titolo interinale ad applicare provvisoriamente la convenzione sull ' inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza ; si impegnano altresì a rispettare per quanto possibile gli obblighi derivanti dalla convenzione stessa , nell ' attesa della sua entrata in vigore ;

convengono che la Commissione economica per l ' Europea e il suo segretario esecutivo dovranno essere investiti dei poteri necessari per disporre di un segretario sufficiente e , nel quadro dell ' attuale struttura di bilancio , dei corrispondenti mezzi finanziari ;

decidono inoltre di rafforzare senza indugio la cooperazione nei settori critici considerati dalla convenzione . In particolare cercheranno di ravvicinare le loro politiche e le loro strategie di lotta contro l ' inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza ;

dichiarano che dette strategie e politiche mireranno a limitare e , per quanto possibile , a ridurre gradualmente e a prevenire l ' inquinamento atmosferico , ivi compreso l ' inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza . Esse verranno applicate progressivamente e l ' organo competente designato controllerà regolarmente i progressi realizzati a livello nazionale . A tal fine i firmatari daranno massima priorità all ' elaborazione di un documento che esponga le strategie e le politiche seguite da ciascuno per ridurre l ' inquinamento atmosferico causato dai composti dello zolfo .

( 1 ) La presente convenzione non contiene disposizioni sulla responsabilità degli Stati per i danni cagionati .