31981D0406

81/406/CEE: Decisione della Commissione, del 4 giugno 1981, che accetta gli impegni relativi alla procedura antidumping riguardante le importazioni di cuscinetti a sfere e a rulli conici originari del Giappone, della Polonia, della Romania e dell' Unione Sovietica e che conclude tale procedura

Gazzetta ufficiale n. L 152 del 11/06/1981 pag. 0044


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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 giugno 1981

che accetta gli impegni relativi alla procedura antidumping riguardante le importazioni di cuscinetti a sfere e a rulli conici originari del Giappone , della Polonia , della Romania e dell ' Unione Sovietica e che conclude tale procedura

( 81/406/CEE )

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 3017/79 del Consiglio , del 20 dicembre 1979 , relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea ( 1 ) , in particolare l ' articolo 10 ,

previe consultazioni in sino al comitato consultivo istituito dal regolamento ( CEE ) n . 3017/79 ,

considerando che la Commissione ha ricevuto una denuncia presentata dalla European Bearing Manufacturers Association a nome di quasi tutti i produttori CEE di cuscinetti a sfere e a rulli conici ; che la denuncia conteneva elementi comprovanti l ' esistenza di pratiche di dumping per prodotti analoghi originari del Giappone , della Polonia , della Romania e dell ' Unione Sovietica nonchù di un pregiudizio materiale da esse derivante ;

considerando che detti elementi di prova erano di tali da giustificare l ' apertura di un ' indagine ;

considerando che la Commissione ha reso noto , con un annuncio pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ( 2 ) , l ' apertura della procedura relativa alle importazioni di tali prodotti originari del Giappone , della Polonia , della Romania e dell ' Unione Sovietica ed ha iniziato l ' indagine in materia a livello comunitario ;

considerando che la Commissione ne ha informato ufficialmente gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati nonchù i rappresentanti del Giappone ;

considerando che la Commissione ha dato alle parti direttamente interessate la possibilità di rendere noto il loro punto di vista per iscritto e di esprimersi oralmente nonchù di incontrarsi per un raffronto delle tesi e degli argomenti di confutazione ;

considerando che la maggior parte delle parti interessate si è avvalsa di questa possibilità ;

considerando che ai fini di una determinazione preliminare del margine di dumping e di pregiudizio , la Commissione ha ricercato e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ed ha proceduto a controlli presso i quattro principali produttori giaaponesi , Koyo Seiko Co Ltd , Nachi-Fujikoshi Corp . , Nippon Seiko K.K . e NTN Toyo Bearing Co Ltd , che forniscono la maggior parte delle esportazioni giapponesi di cuscinetti a sfere e a rulli conici nella Comunità , nonchù presso le principali ditte che assorbono quasi tutte le importazioni dei prodotti interessati , e cioè in Francia , la Import Standard Office , la Koyo France , la NSK France S.A , la NTN France S.A . et la Metalexfrance S.A . , in Germania la NBM GmbH , la Deutsche Koyo Walzlager Verkaufs-GmbH , la NSK Kugellager GmbH , la NTN Walzlager ( Europea ) GmbH , la Nachi ( Deutschland ) GmbH , la FLT - Metall GmbH e la Stiegelmeier GmbH , nel Regno Unito la NTN Bearings - GKN Ltd , la NSK Bearings Europe Ltd , la Nachi ( UK ) Ltd , la Koyo ( UK ) Ltd , la NBM ( UK ) Ltd , la FLT & Metals Ltd e la Patrice Sales ( UK ) Ltd ; che la Commissione ha svolto indagini anche presso i seguenti produttori comunitari interessati : FAG Kugelfischer , SKF Kugellagefabriken , SNR Roulements , SKF ( UK ) Ltd , Ransome Hoffmann , Pollard Ltd e British Timken ;

considerando che ai fini della determinazione del dumping la Commissione ha scelto come periodo di indagine il periodo compreso tra il 1° luglio 1978 e il 30 giugno 1979 e che , di fronte alle migliaia di diversi tipi di cuscinetti venduti nella Comunità essa ha ritenuto che i 100 tipi più diffusamente venduti da ciascun esportatore in Francia , in Germania e nel Regno Unito avrebbero costituito un campione rappresentativo ; che gli esportatori e gli importatori sono stati inviati a fornire i loro dati sulla base di tale periodo di indagine e in riferimento ai tipi di cuscinetti predetti ;

considerando che per stabilire se le importazioni succitate sono state oggetto di dumping , la Commissione ha dovuto tener conto del fatto che la Polonia , la Romania e l ' Unione Sovietica non sono paesi ad economia di mercato ;

considerando che per questo motivo la Commissione ha dovuto basare i propri calcoli sul valore normale praticato in un paese ad economica di mercato ; che a questo proposito il ricorrente ha citato i mercati interni austriaco e giapponese ;

considerando che , tuttavia , che la Commissione ha deciso che il prezzo all ' esportazione del Giappone nella Comunità avrebbe costituito un termine di paragone più appropriato poichù le esportazioni dell ' Europa orientale sono concorrenziali con le esportazioni giapponesi nella Comunità ; che i ricorrenti ne sono stati informati e non hanno fatto obiezioni ; che i rappresentanti degli esportatori dell ' Europa orientale sono stati parimenti informati e non hanno proposto alcun valore normale alternativo che sia compatibile con il regolamento ( CEE ) n . 3017/79 ;

considerando che , pertanto , la determinazione preliminare del dumping è stata effettuata confrontando i prezzi medi ponderati all ' esportazione praticati dal Giappone nel periodo compreso tra luglio 1978 e giugno 1979 con i prezzi medi ponderati all ' esportazione praticati dalla Polonia , dalla Romania e dall ' Unione Sovietica nella Comunità per lo stesso periodo e a livello franco fabbrica ;

considerando che per quanto attiene alle importazioni dalla Polonia in Germania e nel Regno Unito , i prezzi all ' esportazione sono stati costruiti sulla base dei prezzi medi ponderati ai quali i prodotti importati sono stati inizialmente rivenduti ad un acquirente indipendente , poichù ambedue gli importatori avevano concluso accordi con l ' esportatore ; che ai fini di tale calcolo si è tenuto conto di tutti i costi sostenuti dal momento dell ' importazione a quello della rivendita , compresi i dazi e le imposte nonchù di un ragionevole margine di profitto del 6 % , che costituisce la media aritmetica del margine di profitto in percentuale realizzato dagli importatori di cuscinetti che hanno fornito informazioni alla Commissione ;

considerando che dall ' esame preliminare di cui sopra è risultata l ' esistenza di pratiche di dumping in ordine alle importazioni dalla Polonia , dalla Romania e dall ' Unione Sovietica e che , durante il periodo dell ' indagine , tale margine di dumping era pari alla differenza tra il valore normale calcolato come sopra e i prezzi all ' esportazione ; che a seconda del tipo di articolo esportato , dei paesi esportato , dei paesi esportatori e dello Stato membro importatore , i margini di profitto oscillavano tra 0 % e 59 % per la Polonia , tra 0 e 99 % per la Romania e tra 0 e 122 % per l ' Unione Sovietica ; che la media ponderata di tali margini era , per la Polonia , pari al 16 % in Francia nel Regno Unito e al 31 % in Germania , per la Romania , al 37 % in Francia , al 32 % in Germania e al 32 % nel Regno Unito e , per l ' Unione Sovietica , al 63 % in Francia , unico Stato membro per il quale erano disponibili sufficienti dati su cui basare i calcoli in oggetto ;

considerando che , per appurare l ' esistenza del dumping in riferimento alle importazioni dal Giappone , la Commissione ha basato il calcolo del valore normale sui prezzi medi ponderati praticati da ciascuno dei quattro principali giapponesi sul mercato interno durante il periodo dell ' indagine ;

considerando che per tutte le esportazioni interessate , escluse quelle effettuate dalla Nachi-Fujikoshi Corp . verso la Francia , i prezzi all ' esportazione sono stati calcolati sulla base dei prezzi medi ponderati ai quali sono stati inizialmente venduti ad una acquirente indipendente i prodotti importati durante il periodo dell ' indagine , dato che gli esportatori e gli importatori erano associati ; che ai fini di tale calcolo si è tenuto conto di tutti i costi sostenuti nella fase compresa tra l ' importazione e la vendita , inclusi i dazi e le imposte , nonchù di un ragionevole margine di profitto del 6 % , equivalente al margine di profitto medio realizzato dagli importatori di cuscinetti nella Comunità che hanno fornito informazioni in merito ;

considerando che , per le esportazioni della Nachi-Fujikoshi Corp . in Francia , i prezzi all ' esportazione sono stati determinati sulla base dei prezzi medi ponderati effettivamente pagati o da pagare per i prodotti esportati dalla Nachi durante il periodo dell ' indagine ;

considerando che i paragoni suddetti sono stati effettuati su una base media ponderata e a livello franco fabbrica ;

considerando che tutti i produttori dichiarano che ai fini di un equo confronto è opportuno tener conto delle differenze nei costi di distribuzione e di vendita sul mercato interno e su quello delle esportazioni nonchù delle differenze nelle condizioni di pagamento ;

considerando che la Commissione ha tenuto conto delle differenze che incidono sulla paragonabilità dei prezzi , dovute al carattere variabile dei costi di produzione e di vendita , delle retribuzioni degli operatori e delle condizioni di pagamento allorchù le allegazioni erano sufficientemente motivate ;

considerando inoltre che uno dei produttori ha dichiarato che , per taluni tipi di prodotti le sue vendite sul mercato interno giapponese sono state di entità così trascurabile da non consentire un valido confronto ; che per questi tipi di prodotti la Commissione ha stabilito il valore normale sulla base dei prezzi medi ponderati di prodotti analoghi , adeguati in modo da tener conto della differenza nel valore di mercato dei prodotti medesimi ;

considerando che da tali confronti è emerso che durante il periodo dell ' indagine quattro dei principali produttori giapponesi fanno ricorso a pratiche di dumping ; che i margini del dumping variavano a seconda del tipo di prodotto , del fabbricante e dello Stato membro importatore ; che la gamma dei margini era la seguente : Koyo Seiko 0-40 % ; Nachi -Fujikoshi 0-81 % ; Nippon Seiko 0-84 % ; NTN Toyo 0-26 % ;

considerando che la media ponderata di tali margini di dumping era la seguente : per la Koyo Seiko 2 % in Francia , 2 % in Germania e 19 % nel Regno Unito ; per la Nashi-Fujikoshi 12 % in Francia , 19 % in Germania e 11 % nel Regno Unito ; per la Nippon Seiko 20 % in Francia , 11 % in Germania e 19 % nel Regno Unito ; per la NTN Toyo 1 % in Francia , 2 % in Germania e 4 % nel Regno Unito ;

considerando che in ordine al pregiudizio causato all ' industria comunitaria , dagli elementi di prova di cui dispone la Commissione risulta che le importazioni di cuscinetti a sfere e a rulli conici in Francia , in Germania e nel Regno Unito , i tre Stati membri maggiormente interessati , provenienti dal Giappone , dalla Polonia , dalla Romania e dall ' Unione Sovietica sono aumentate da 13 210 t nel 1978 a 8 178 t nella prima metà del 1980 ;

considerando che la quota di mercato detenuta in Francia , in Germania e nel Regno Unito dai quattro paesi esportatori di cui sopra è passata pertanto da 10,6 % nel 1978 a 13 % nella metà del 1980 ;

considerando che la media ponderata dei prezzi di vendita di queste importazioni di determinati tipi di cuscinetti e stata inferiore ai prezzi praticati dai produttori comunitari durante il periodo dell ' indagine e segnatamente del 12 % in Germania , del 35 % in Francia e del 20 % nel Regno Unito per i prodotti giapponesi , del 36 % in Germania , del 32 % in Francia e del 46 % nel Regno Unito per i prodotti polacchi , del 38 % in Germania , del 39 % in Francia e del 37 % nel Regno Unito per i prodotti originari della Romania , del 38 % in Francia , unico mercato per i quale esistono informazioni significative , per i prodotti sovietici ;

considerando che , per via del conseguente impatto sull ' industria comunitaria , i produttori di cuscinetti della Comunità hanno subito delle perdite o hanno registrato un costante calo degli utili ;

considerando che la Commissione ha inoltre esaminato l ' eventualità che un pregiudizio fosse causato da altri fattori quali il volume e il prezzo delle importazioni che non sono oggetto di dumping o il ristagno della domanda ; che tuttavia il massiccio aumento delle importazioni oggetto di dumping e i prezzi ai quali esse sono state messe in vendita nella Comunità ha indotto la Commissione a stabilire che le importazioni oggetto di dumping di cuscinetti a sfere e a rulli conici originari del Giappone , della Polonia , della Romania e dell ' Unione Sovietica , esaminate isolatamente , hanno provocato un pregiudizio materiale all ' industria comunitaria interessata ;

considerando che dopo essere stati informati dei principali risultati dell ' indagine , i seguenti esportatori Koyo Seiko Co Ltd , Nachi-Fujikoshi Corp . , Nippon Seiko K.K . e NTN Toyo Bearing Co Ltd ( Giappone ) , CIE Impexmetal ( Polonia ) , Tecno Import-export ( Romania ) e Stanko Import ( Unione Sovietica ) hanno offerto impegni in merito ; che in taluni casi detti impegni sono tali da eliminare i margini di dumping mentre in altri annullano gli effetti pregiudizievoli del dumping medesimo ;

considerando che la Commissione ritiene accettabili tali impegni ; che comunque essa controllerà rigorosamente l ' osservanza degli impegni stessi , in particolare precedendo ai controlli e alle ispezioni necessarie ; che inoltre , se i prezzi in tal modo rialzati non venissero praticati sul mercato comunitario o se gli impegni fossero elusi o infine se le esportazioni esistenti fossero semplicemente sostituite da altre esportazioni oggetto di dumping , la Commissione adotterà gli opportuni provvedimenti ,

DECIDE :

Articolo 1

La Commissione accetta gli impegni offerti da Koyo Seiko Co Ltd , Nachi-Fujikoshi Corp . , Nippon Seiko K.K . e NTN Toyo Bearing Co Ltd , ( Giappone ) , CIE Impexmetal ( Polonia ) , Tecno Import-export ( Romania ) e Stanko Import ( Unione Sovietica ) nel quadro della procedura antidumping relativa alle importazioni di cuscinetti a sfere e a rulli conici ( codici Nimexe 84.62.11 e 17 ; sottovoce della tariffa doganale comune ex 84.62 A ) originari del Giappone , della Polonia , della Romania e dell ' Unione Sovietica .

Articolo 2

La procedura antidumping relativa alle importazioni dei prodotti di cui all ' articolo 1 è conclusa .

Fatto a Bruxelles , il 4 giugno 1981 .

Per la Commissione

Wilhelm HAFERKAMP

Vicepresidente

( 1 ) GU n . L 339 del 31 . 12 . 1979 , pag . 1 .

( 2 ) GU n . C 235 del 18 . 9 . 1979 , pag . 2 .