81/213/CEE: Decisione del Consiglio, del 3 marzo 1981, che adotta un programma settoriale di ricerca e di sviluppo nel settore dell' ambiente (protezione dell' ambiente e climatologia) - azioni indirette e concertate - (1981/1985)
Gazzetta ufficiale n. L 101 del 11/04/1981 pag. 0001 - 0009
++++ CONSIGLIO DECISIONE DEL CONSIGLIO del 3 marzo 1981 che adotta un programma settoriale di ricerca e di sviluppo nel settore dell ' ambiente ( protezione dell ' ambiente e climatologia ) - azioni indirette e concertate - ( 1981/1985 ) ( 81/213/CEE ) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 235 , vista la proposta della Commissione , visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) , visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) , considerando che , ai sensi dell ' articolo 2 del trattato , la Comunità ha , fra l ' altro , il compito di promuovere nell ' insieme della Comunità uno sviluppo armonioso delle attività economiche , un ' espansione continua ed equilibrata e un miglioramento sempre più rapido del tenore di vita ; considerando che la ricerca nel settore dell ' ambiente contribuisce al raggiungimento di tali obiettivi e che essa è stata ritenuta di interesse prioritario dal Consiglio nelle sue conclusioni del 20 dicembre 1979 ; considerando che , nella risoluzione del 17 maggio 1977 ( 3 ) , il Consiglio ha approvato gli obiettivi e i principi di una politica comunitaria in materia di ambiente e una descrizione generale delle azioni da attuare a livello comunitario ; considerando pertanto che la presente decisione riguarda progetti di ricerca che sembrano necessari per il conseguimento di alcuni obiettivi della Comunità nell ' ambito del mercato comune ; considerando che , nella risoluzione del 14 gennaio 1974 ( 4 ) , il Consiglio ha adottato un primo programma d ' azione delle Comunità europee nel settore della scienza e della tecnologia , sottolineando che si dovrà fare adeguato ricorso a tutta la gamma di vie e mezzi disponibili ; considerando che incombe alla Comunità concludere gli accordi con i paesi terzi nei settori previsti dalla presente decisione ; che , non appena la presente decisione sarà stata adottata , sarà opportuno aprire negoziati con gli Stati interessati per una rapida conclusione di tali accordi ; considerando che il Consiglio ha adottato azioni concertate comunitarie nei settori ; - trattamento e impiego dei fanghi delle acque di fogna , il 27 settembre 1977 ( 5 ) , - analisi dei microinquinanti organici nell ' acqua il 9 ottobre 1978 ( 6 ) , - comportamento fisico-chimico degli inquinanti atmosferici , il 9 ottobre 1978 ( 7 ) , considerando che il Consiglio ha concluso accordi di concertazione Comunità-COST relativi ad azioni concertate nei settori : - trattamento e impiego dei fanghi delle acque di fogna , il 19 marzo 1979 ( 8 ) , - analisi dei microinquinanti organici nell ' acqua , il 18 dicembre 1979 ( 9 ) , - comportamento fisico-chimico degli inquinanti atmosferici , il 18 dicembre 1979 ( 10 ) ; considerando che gli Stati membri intendono svolgere , nell ' ambito delle norme e delle procedure applicabili ai loro programmi nazionali , la ricerca descritta nelle tabelle 1 , 2 e 3 del punto C dell ' allegato e sono pronti a completare tale ricerca in un processo di coordinamento a livello comunitario fino al 31 dicembre 1983 ; considerando che è stata firmata una dichiarazione comune d ' intenzioni per l ' esecuzione dell ' azione COST 47 ( ecologia degli ecosistemi bentonici costieri ) ; considerando che , il 18 dicembre 1979 ( 11 ) , il Consiglio ha adottato un programma pluriennale di ricerca della Comunità economica europea nel settore della climatologia ; considerando che , il 13 marzo 1980 ( 12 ) , il Consiglio ha adottato un programma pluriennale per il Centro comune di ricerca che comprende attività nel settore dell ' ambiente ; considerando che , nelle conclusioni del 20 dicembre 1979 , il Consiglio ha invitato la Commissione a presentare proposte volte a razionalizzare le procedure di preparazione , di esame e di esecuzione dei programmi comunitari di ricerca e di sviluppo ; che un raggruppamento delle azioni indirette e concertate nel settore dell ' ambiente costituirebbe un primo passo verso la realizzazione di tali obiettivi ; considerando che il trattato non prevede i poteri di azione specifici a tal fine richiesti ; considerando il parere del Comitato della ricerca scientifica e tecnica ( CREST ) , DECIDE : Articolo 1 1 . Per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 1981 è adottato un programma della Comunità economica europea di ricerca e di sviluppo nel settore dell ' ambiente ( protezione dell ' ambiente e climatologia ) , come descritto in allegato . 2 . Il programma comprende azioni indirette e concertate . Le azioni indirette sono eseguite mediante contratti . Le azioni concertate consistono in un coordinamento , a livello comunitario , di attività di ricerca che fanno parte di programmi di ricerca degli Stati membri e , se del caso , della Comunità . Le azioni concertate n . 1 , 2 e 4 del punto A dell ' allegato terminano il 31 dicembre 1983 , a meno che non vengano prolungate ai sensi dell ' articolo 3 . Articolo 2 Gli stanziamenti necessari per l ' esecuzione del programma , l ' importo dei quali è fissato a 43 milioni di unità di conto europee , comprese le somme necessarie per il coordinamento delle azioni concertate n . 1 , 2 e 4 del punto A dell ' allegato e per un organico di sedici agenti , sono iscritti nel bilancio delle Comunità europee . La suddivisione interna dei fondi è riportata al punto B dell ' allegato . In base all ' esperienza acquisita durante l ' esecuzione del programma e previa consultazione del CREST e dei comitati di cui all ' articolo 5 , la Commissione è autorizzata a trasferire i fondi da un settore all ' altro nell ' ambito del medesimo sottoprogramma , purchù detti trasferimenti non diano luogo ad un aumento o ad una riduzione superiore al 10 % degli stanziamenti inizialmente previsti per ciascun settore di ricerca ; Articolo 3 Alla fine del terzo anno , il programma è sottoposto ad un riesame . Questo può dar luogo ad una revisione del programma nel corso del quarto anno , in conformità delle adeguate procedure e previa consultazione dei comitati di cui all ' articolo 5 . Il Parlamento europeo è informato dei risultati del riesame . Articolo 4 La Commissione è responsabile dell ' esecuzione del programma per quanto riguarda le azioni indirette e del coordinamento per quanto riguarda quelle concertate . Nell ' ambito del programma essa decide i particolari dell ' esecuzione e soprattutto la suddivisione della attività fra azioni indirette e azioni concertate e la promozione delle azioni concertate e coordinate , come descritte in allegato . Articolo 5 Nell ' esecuzione dei compiti elencati nell ' articolo 4 la Commissione è assistita dai seguenti comitati : a ) comitato consultivo in materia di gestione di programmi nel settore della protezione dell ' ambiente , b ) comitato consultivo in materia di gestione di programmi nel settore della climatologia . Per quanto riguarda le azioni indirette il mandato e la composizione di questi comitati sono conformi alla risoluzione del Consiglio , del 18 luglio 1977 , relativa ai comitati consultivi in materia di gestione dei programmi di ricerca ( 13 ) . Per le azioni concertate , il mandato del comitato di cui alla lettera a ) è definito nel punto D dell ' allegato . Articolo 6 Per quanto riguarda le azioni indirette , la diffusione delle conoscenze derivanti dalla loro esecuzione sarà conforme al regolamento ( CEE ) n . 2380/74 del Consiglio , del 17 settembre 1974 , che stabilisce il regime di diffusione delle conoscenze applicabile ai programmi di ricerche per la Comunità economica europea ( 14 ) . Articolo 7 1 . Per quanto riguarda le azioni concertate , conformemente ad una procedura che la Commissione stabilirà d ' accordo con il comitato di cui all ' articolo 5 , lettera a ) , gli Stati membri partecipanti e la Comunità si scambiano regolarmente tutte le informazioni utili sull ' esecuzione delle attività di ricerca . Gli Stati membri partecipanti forniscono alla Commissione le informazioni necessarie ai fini del coordinamento . Inoltre essi fanno in modo da informare la Commissione sulle ricerche analoghe , in programma o in corso di esecuzione da parte di organizzazioni che non dipendono da essi . Le informazioni vengono considerate riservate qualora lo Stato membro che le fornisce lo richieda . 2 . Al termine del programma la Commissione , d ' accordo con il comitato di cui all ' articolo 5 , lettera a ) , invia agli Stati membri e al Parlamento una relazione riassuntiva sull ' esecuzione e sui risultati delle azioni concertate . Essa pubblica tale relazione sei mesi dopo il suo invio agli Stati membri , a condizione che nessuno Stato membro si opponga . In questo caso la relazione viene inviata , d ' accordo con il comitato predetto , soltanto agli istituti e alle imprese che ne facciano richiesta e le cui attività di ricerca o di produzione giustifichino l ' accesso ai risultati delle azioni concertate . La Commissione prende le disposizioni necessarie affinchù il contenuto della relazione rimanga riservato e non venga divulgato a terzi . Articolo 8 1 . Conformemente all ' articolo 228 del trattato , la Comunità può concludere accordi con Stati terzi e in particolare con quelli che partecipano alla collaborazione europea nel settore della ricerca scientifica e tecnica ( COST ) , al fine di associarli in tutto o in parte al programma . 2 . La Commissione è autorizzata a negoziare gli accordi di cui al paragrafo 1 . Gli accordi con i paesi terzi partecipanti al COST vengono negoziati in conformità delle conclusioni del Consiglio , del 18 luglio 1978 , concernenti la cooperazione europea nel settore della scienza e della tecnologia ( COST ) ( 15 ) . Articolo 9 A decorrere dal 1° gennaio 1981 verranno abrogate : - la decisione 78/888/CEE del Consiglio , del 9 ottobre 1978 , per l ' attuazione di un ' azione concertata a livello comunitario nel campo dell ' analisi dei microinquinanti organici nell ' acqua , - la decisione 78/889/CEE del Consiglio , del 9 ottobre 1978 , che adotta un ' azione concertata della Comunità economica europea nel settore del comportamento fisico-chimico degli inquinanti atmosferici , - la decisione 80/27/CEE del Consiglio , del 18 dicembre 1979 , che stabilisce un programma pluriennale di ricerca della Comunità economica europea nel settore della climatologia ( azione indiretta 1980-1984 ) . Fatto a Bruxelles , addì 3 marzo 1981 . Per il Consiglio Il Presidente G . M . V . van AARDENNE ( 1 ) GU n . C 28 del 9 . 2 . 1981 , pag . 60 . ( 2 ) GU n . C 353 del 31 . 12 . 1980 , pag . 15 . ( 3 ) GU n . C 139 del 13 . 6 . 1977 , pag . 1 . ( 4 ) GU n . C 7 del 29 . 1 . 1974 , pag . 6 . ( 5 ) GU n . L 267 del 19 . 10 . 1977 , pag . 35 . ( 6 ) GU n . L 311 del 4 . 11 . 1978 , pag . 6 . ( 7 ) GU n . L 311 del 4 . 11 . 1978 , pag . 10 . ( 8 ) GU n . L 72 del 23 . 3 . 1979 , pag . 35 . ( 9 ) GU n . L 39 del 15 . 2 . 1980 , pag . 24 . ( 10 ) GU n . L 39 del 15 . 2 . 1980 , pag . 18 . ( 11 ) GU n . L 12 del 17 . 1 . 1980 , pag . 24 . ( 12 ) GU n . L 72 del 18 . 3 . 1980 , pag . 11 . ( 13 ) GU n . C 192 dell ' 11 . 8 . 1977 , pag . 1 . ( 14 ) GU n . L 255 del 20 . 9 . 1974 , pag . 1 . ( 15 ) GU n . C 100 del 21 . 4 . 1979 , pag . 1 . ALLEGATO A . CONTENUTO SCIENTIFICO E TECNICO SOTTOPROGRAMMA I : PROTEZIONE DELL ' AMBIENTE * Azione indiretta ( contratti e coordinamento ) * Azioni concertate * Settore di ricerca 1 : Origini , vie di trasmissione e effetti delle sostanze inquinanti * * * 1.1 . Metalli pesanti * x * - * 1.2 . Microinquinanti organici e nuove sostanze chimiche * x * 1 . Analisi dei microinquinanti organici nell ' acqua ( COST 64b bis ) ( fino al 31 dicembre 1983 ) . * * * I temi di ricerca e la suddivisione delle attività fra gli Stati membri vengono indicati nella tabella 1 del punto C . * 1.3 . Amianto e altro materiale fibroso * x * - * 1.4 . Qualità dell ' aria * x * 2 . Comportamento chimico-fisico degli inquinanti atmosferici ( COST 61a bis ) ( fino al 31 dicembre 1983 ) . * * * I temi di ricerca e la suddivisione delle attività fra gli Stati membri vengono indicati nella tabella 2 del punto C . * 1.5 . Qualità delle acque di superficie e sotterranee * x * - * 1.6 . Scarichi termici * x * - * 1.7 . Qualità dell ' ambiente marino * x * 3 . Ecosistemi bentonici costieri ( COST 47 ) * * * 1 ) Fondali sedimentari * * * 2 ) Fondali rocciosi - zona intertidale * * * 3 ) Fondali rocciosi - zona subtidale * 1.8 . Inquinamento acustico * x * - * Settore di ricerca 2 : Riduzione e prevenzione dell' inquinamento e degli inquinamento e degli inconvenienti ambientali * * * 2.1 . Fanghi delle acque di fogna * - * 4 . Trattamento e utilizzazione dei fanghi delle acque di fogna ( COST 68 bis ) ( fino al 31 dicembre 1983 ) . * * * I temi di ricerca e la suddivisione delle attività fra gli Stati membri vengono indicati nella tabella 3 del punto C . * 2.2 . Tecnologie per la riduzione dell ' inquinamento * x * - * 2.3 . Tecnologie pulite * x * - * 2.4 . Effetti ecologici dell ' eliminazione dei rifiuti solidi * x * - * 2.5 . Tecniche di depurazione per inquinamento da idrocarburi * x * x * 2.6 . Incidenza delle nuove tecnologie * x * x * Settore di ricerca 3 : Protezione , conservazione e gestione dell ' ambiente naturale * * * 3.1 . Studi di ecosistemi * x * - * 3.2 . Cicli biogeochimici * x * - * 3.3 . Conservazione degli ecosistemi * x * - * 3.4 . Protezione degli uccelli * x * x * 3.5 . Rigenerazione degli ecosistemi danneggiati * x * - * Settore di ricerca 4 : Gestione dell ' informazione sull ' ambiente * * * 4.1 . Banca di dati sulle sostanze chimiche nell ' ambiente * x * - * 4.2 . Valutazione , memorizzazione e utilizzazione dei dati * x * - * 4.3 . Cartografia ecologica * x * - * Settore di ricerca 5 : Sistemi complessi di interazione : interazione uomo-ambiente * x * x * SOTTOPROGRAMMA II : CLIMATOLOGIA ( azione indiretta ) Settore di ricerca 1 : Comprendere il clima 1.1 . Ricostruzione dei climi passati Esplorazione e analisi : a ) degli archivi naturali : b ) dei dati ottenuti da osservazioni e di altri archivi storici . 1.2 . Modelli climatici e previsioni del clima Studi intesi a migliorare dei modelli che siano capaci di simulare il clima , tenendo conto specialmente delle componenti a variazione lenta del sistema climatico , e a determinare la possibilità di predire il clima a scale di tempo e di spazio che presentano un interesse per la Comunità . Settore di ricerca 2 : Interazioni uomo-clima 2.1 . Variabilità climatica e risorse europee a ) Effetti sulle risorse agricole e idriche . b ) Valutazione dei rischi climatici . c ) Ripercussioni sul fabbisogno , sul consumo e sulla produzione di energia . 2.2 . Conseguenze delle attività umane per il clima a ) Inquinamento chimico dell ' atmosfera con particolare riguardo all ' accumulazione di anidride carbonica . b ) Emissione di energia . Attività ausiliarie 3.1 . Studi interdisciplinari per l ' analisi , la valutazione e l ' applicazione dei risultati della ricerca climatologica effettuata nel settore di ricerca 2 . 3.2 . Inventario , coordinamento e arricchimento delle serie europee di dati climatologici . B . SUDDIVISIONE DEI FONDI ( 1981-1985 ) SOTTOPROGRAMMA I : PROTEZIONE DELL ' AMBIENTE : 33 milioni di ECU - azioni indirette 1 milione di ECU - azioni concertate Settore di ricerca 1 : 50-55 % compresi 0,8 milioni di ECU per le azioni concertate : n . 1 ( COST 64 b bis ) : 0,4 milioni di ECU , n . 2 ( COST 61 a bis ) : 0,4 milioni di ECU , fino al 31 dicembre 1983 . Settore di ricerca 2 : 20-25 % compresi 0,2 milioni di ECU per l ' azione concertata n . 4 ( COST 68 bis ) , fino al 31 dicembre 1983 . Settore di ricerca 3 : 15-20 % Settore di ricerca 4 : 5-10 % Settore di ricerca 5 : 5 % SOTTOPROGRAMMA II : CLIMATOLOGIA : 8 milioni di ECU . C . AZIONI CONCERTATE TABELLA 1 ANALISI DEI MICROINQUINANTI ORGANICI NELL ' ACQUA Contributi degli Stati membri e del Centro comune di ricerca ( CCR ) all ' azione concertata , suddivisi per settori di ricerca Argomento della ricerca * Ripartizione dell ' attività di ricerca * B * D * DK * F * I * IRL * NL * UK * CCR * 1 . Campionatura e trattamento dei campioni : * * x * x * * x * * x * x * x * - sviluppo e valutazione generale dei procedimenti * * * * * * * * * * - metodi di campionatura dei sedimenti degli organismi indicatori * * * * * * * * * * 2 . Analisi gas cromatografica * x * x * x * x * x * x * x * x * x * 3 . Uso accoppiato dei gas cromatografi e degli spettrometri di massa * x * * x * x * * x * x * * x * 4 . Altre tecniche di separazione : * * * x * * * * x * x * x * - sviluppo dei metodi di cromatografia liquida * * * * * * * * * * - miglioramento dell ' attrezzatura * * * * * * * * * * - altre tecniche di separazione * * * * * * * * * * 5 . Elaborazione e raccolta dei dati : * x * x * x * x * * * x * x * x * - raccolta di spettri in copia in chiaro * * * * * * * * * * - organizzazione di una biblioteca di spettri * * * * * * * * * * 6 . Compilazione di inventari : * x * x * x * x * x * x * x * x * x * - inventario degli inquinanti * * * * * * * * * * - raccolta di dati sulla conversione * * * * * * * * * * TABELLA 2 COMPORTAMENTO CHIMICO-FISICO DEGLI INQUINANTI ATMOSFERICI Contributi degli Stato membri e del Centro comune di ricerca ( CCR ) all ' azione concertata , suddivisi per settori di ricerca Argomento della ricerca * Ripartizione dell ' attività di ricerca * B * D * DK * F * I * IRL * NL * UK * CCR * 1 . Studi sulla conversione e sul trasporto di inquinanti atmosferici : * * * * * * * * * * a ) studi di laboratorio * * x * * x * x * x * x * x * x * b ) studi di campo * x * x * x * x * x * * x * x * x * c ) modellazione * * x * * * x * * x * * x * 2 . Studi sul deposito e sull ' assorbimento di inquinanti atmosferici * x * * * x * x * * * x * * TABELLA 3 TRATTAMENTO E UTILIZZAZIONE DEI FANGHI DELLE ACQUE DI FOGNA Contributi degli Stati membri all ' azione concertata , suddivisi per settori di ricerca Argomenti della ricerca * Ripartizione dell ' attività di ricerca * B L * D * DK * F * I * IRL * NL * UK * 1 . Stabilizzazione dei fanghi e trattamento degli odori : * * * * * * * * * - definizione e determinazione del « grado di stabilità » e relazione con gli inconvenienti provocati dagli odori * * * x * x * * * * x * - valutazione comparativa e metodi di stabilizzazione * * x * x * * x * * * * 2 . Problemi connessi alla disidratazione dei fanghi : * * * * * * * * * - ricerca sulle forze di legame dell ' acqua * * * * * * * x * * - sviluppo e unificazione dei metodi per la valutazione delle proprietà di disidratazione * x * x * * x * x * * * x * - problemi connessi all ' impiego di flocculanti * * x * * x * * * * x * - valutazione comparativa delle apparecchiature di densificazione e disidratazione * * * * * x * * x * * 3 . Problemi analitici connessi al trattamento e all ' impiego di fanghi : * * * * * * * * * - caratterizzazione degli agenti patogeni e valutazione dei metodi di sterilizzazione * x * x * x * * * * * * - caratterizzazione e determinazione degli agenti inquinanti ( metalli pesanti , composti organici persistenti ) nei fanghi e sviluppo dei metodi analitici di standardizzazione * x * * * x * * * * x * 4 . Problemi ambientali connessi all ' impiego dei fanghi : * * * * * * * * * - trattamenti speciali dei fanghi per uso agricolo ( per esempio , formazione di composti ) inclusi i metodi di miglioramento e sterilizzazione e di eliminazione degli agenti inquinanti * * x * * x * x * * x * * - trasferimento degli agenti inquinanti alle piante ed effetti nocivi sulla vegetazione * * * x * x * * * x * x * - effetti sulla qualità del suolo e sulle acque sotterranee dell ' impiego in larga scala dei fanghi * x * x * * x * * x * * x * - impiego ottimale dei fanghi nei campi , inclusi i fanghi provenienti da impianti di defosfatizzazione * * x * * x * * * x * x * D . MANDATO DEL COMITATO DI CUI ALL ' ARTICOLO 5 , LETTERA a ) 1 . Per ogni azione concertata il comitato : 1.1 . contribuisce alla miglior esecuzione possibile dell ' azione esprimendo il suo parere su tutti gli aspetti del suo svolgimento ; 1.2 . valuta i risultati dell ' azione e trae le conclusioni circa la loro applicazione ; 1.3 . provvede allo scambio di informazioni di cui all ' articolo 7 , paragrafo 1 ; 1.4 . segue i progressi delle ricerche nazionali nel settore in cui si iscrive l ' azione , specialmente tenendosi al corrente degli sviluppi scientifici e tecnici che possono avere ripercussioni sulla sua esecuzione . 2 . Le relazioni e i pareri del comitato sono trasmessi alla Commissione e agli Stati membri partecipanti all ' azione . La Commissione trasmette questi pareri al CREST .